Per ragioni d’ufficio, il Comitato per la Scienza e la Tecnologia del Parlamento britannico esamina la solidita’ scientifica con cui il Governo imposta le sue politiche. Una delle questioni dibattute in questo contesto e’ la validita’ su cui regge l’attuale classificazione delle droghe illegali nella normativa del Regno Unito. Il Comitato ha chiesto alla fondazione RAND Europa di fornirgli una comparazione tra le tipologie applicate nella legislazione internazionale per classificare le droghe illegali, accompagnata da opportuni consigli sui criteri scientifici che dovrebbero guidare una suddivione di questo tipo. Per poter redigere il rapporto, gli esperti di RAND Europa hanno raccolto le informazioni disponibili circa gli effetti, le conseguenze sulla salute e i problemi sociali causati da quattro tipi di droghe: cocaina, ecstasy, cannabis e funghi allucinogeni. Inoltre, hanno analizzato il contesto in cui viene usata ognuna di queste sostanze, nonche’ i costi economici legati al loro consumo. Il rapporto servira’ al Comitato per valutare la pertinenza delle politiche adottate. Il confronto internazionale si e’ basato sulle analogie esistenti tra le classificazioni usate in tre Paesi -Svezia, Olanda, Stati Uniti- e per ognuno e’ stato esaminato il nesso esistente tra l’adozione di una classificazione concreta e il contesto generale della politica sulle droghe, oltre che l’impatto sulle prevalenze di consumo.
La suddivisione delle droghe illegali vigente oggi in Gran Bretagna risale al 1971, attraverso Misuse of Drugs Act, anche se in seguito e’ stata rimaneggiata piu’ volte. Essa stabilisce tre classi di droghe in base al danno che ciascun tipo di sostanza puo’ causare. La classe A, che include eroina, Lsd, amfetamine (in forma iniettabile), cocaina, crack e funghi allucinogei, e’ considerata la piu’ pericolosa. La classe B contempla amfetamine e barbiturici. La classe C e’ formata da cannabis, steroidi, tranquillizzanti, Ghb o Ketamina. Quest’ordine e’ stato modificato in diverse occasioni. La cannabis, per esempio, nel 2000 e’ passata a droga di classe C mentre prima era considerata di classe B come le amfetamine. Il riposizionamento della cannabis e’ dovuto al fatto che, sulla base di rapporti tecnici, risultava essere meno dannosa delle altre sostanze inserite nello stesso elenco, e che attribuirle rischi superiori al reale fosse pregiudizievole piu’ della sostanza in se’. Lo stesso rapporto raccomandava di considerare la cannabis come una sostanza suscettibile di essere prescritta da un medico, ma il Governo vi si oppose. Anche l’ecstasy, nel 2002, e’ stata oggetto di dibattito per il suo possibile trasferimento dalla classe A alla classe B. In questo caso la proposta fu respinta dal ministro degli Interni che sosteneva: “Non si conoscono le conseguenze del suo consumo a lungo termine, mentre si sa che puo’ causare la morte in modo imprevisto, ed e’ chiaro che non ci siano dosi sicure”. L’analisi delle informazioni disponibili sulle droghe contenute nel rapporto mostra chiaramente che la classificazione attuale non distingue le varie sostanze in funzione del possibile danno personale e sociale che possono causare, come invece vorrebbe la legge. L’esempio piu’ evidente e’ forse quello dei funghi allucinogeni, classificati alla stregua di eroina e cocaina. In realta’, i danni attribuibili a queste sostanze sono piuttosto ridotti, stando a una vasta letteratura sull’argomento: il maggior rischio che possono arrecare e’ indurre il consumatore in uno stato simile alla psicosi durante l’intossicazione. Per il resto, il loro uso non comporta rischio di morte per overdose, non provoca danni organici, ne’ e’ collegabile a problematiche sociali gravi.
Al margine dei quesiti legati alla pericolosita’ delle differenti sostanze, che possono giustificare o no la classificazione vigente, la comparazione dei sistemi usati nei diversi Paese mostra che quelli proibizionisti, come gli Usa, non evidenziano prevalenze di consumo molto differenti da quelle che si registrano in Paesi quali l’Olanda, dove sono in vigore politiche piu’ blande, orientate alla riduzione del danno e dove si preferisce la cura alla punizione.