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STATUTO
dell’Associazione “Forum Droghe” Onlus

Art.1 – Denominazione

E’ costituita una Associazione nazionale denominata “FORUM DROGHE organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.

L’Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente. L’Associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale“ o l’acronimo “o.n.l.u.s.” in conformità al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art.2 Scopo

L’associazione ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale, ai sensi dell’art 10 del D. Lgs 460/1997. L’Associazione ha come finalità la promozione e il sostegno di azioni concrete volte alla tutela della salute, all’accoglienza, alla tutela dei diritti civili, e al rispetto dei diritti umani a favore delle persone che usano droghe. Le attività sono finalizzate al superamento dell’approccio penale, punitivo e proibizionista, alla eliminazione dello stigma sociale, alla promozione di un movimento di opinione in direzione di una società non autoritaria e solidale ed alla promozione di un movimento che coinvolga i cittadini sul terreno di una riforma delle politiche delle droghe a livello nazionale e internazionale e in particolare per mettere in atto politiche di riduzione del danno nelle città e nelle comunità.

A tal fine, l’Associazione opera anche sul terreno della sensibilizzazione, dell’ informazione, e del dibattito culturale sul fenomeno del consumo di droghe.

Art.3- Attività

Nell’ambito delle finalità di cui all’art.2, l’Associazione Forum Droghe può decidere di:

  • promuovere e realizzare azioni volte alla tutela della salu- te, all’accoglienza, all’ascolto, e alla promozione dei di- ritti umani e civili delle persone che usano droghe; promuovere la partecipazione attiva e favorire il protagonismo nella società civile delle persone che usano droghe; promuovere o collaborare, insieme ad altre associazioni con finalità simili, a progetti di studio, ricerca e/o di intervento finalizzati agli scopi sociali sia a livello locale che nazionale ed internazionale;
  • promuovere informazione tramite apposito sito web, newsletter, social media, giornali, riviste, libri, manuali, CD, e altro materiale multimediale;
  • curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, mono grafie, dossier e dispense, anche a mezzo di specifica attività editoriale, finalizzati agli scopi sociali;
  • promuovere e coordinare e organizzare e partecipare a studi, ricerche, dibattiti, giornate di studio, stage e seminari finalizzati agli scopi sociali;
  • promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione e la pubblicazione cartacea e via web di materiali di documenti, di esiti di ricerche inerenti la propria attività e in generale la politica delle droghe;
  • promuovere e organizzare corsi di formazione sui temi ogget- to delle proprie finalità;
  • svolgere una funzione di sollecitazione degli eletti nel Parlamento Europeo, nel Parlamento italiano, nei Parlamenti regionali e nelle Amministrazioni Locali affinché promuovano iniziative in ambito istituzionale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione;
  • elaborare proposte legislative e linee di provvedimenti da sottoporre ai membri del Parlamento e ai policy maker; promuovere campagne di informazione, di comunicazione, pubbliche manifestazioni, sui temi costituenti le proprie finalità;
  • collaborare con istituzioni pubbliche, dal livello locale a quello sovranazionale, per la progettazione e/o la gestione di iniziative comuni e di progetti di intervento finalizzati agli scopi dell’associazione;
  • promuovere e partecipare a studi e/o progetti con rilevanza nazionale o internazionale inerenti le attività dell’Associazione o necessariamente connessi alle finalità dell’Associa- zione;
  • organizzare viaggi di studio e ricerca, di scambio di buone prassi anche con realtà di paesi esteri finalizzati agli scopi sociali dell’associazione ed in particolare per la tutela della salute, e dei diritti civili e al rispetto dei diritti umani a favore di persone che usano droghe;
  • organizzare, patrocinare ed intervenire in mostre, esposizioni e rassegne d’arte e cultura; bandire ed assegnare borse  di studio; proiettare films, cortometraggi e materiali audiovisivi in genere, acquistando, se del caso, i relativi diritti, finalizzati agli scopi sociali.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. E’ escluso dalle fi nalità dell’Associazione qualsiasi scopo di lucro. L’Associazione persegue esclusivamente le suddette finalità di solidarietà sociale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse .

Art.4- Sede

L’Associazione ha sede in Piazza Bellosguardo, 6, 50124 Firenze. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione,  può trasferire la sede senza che questo costituisca modifica statutaria.

Art.5 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.6 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse economiche di FORUM DROGHE sono costituiti da:

  • quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea,  di organismi internazionali e di Istituzioni Nazionali e Locali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo non lucrativo di utilità sociale.

E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione FORUM DROGHE a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Tali utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente, così come previsto dalla Legge, reinvestiti a favore di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art.7 – Soci

L’Associazione è costituita da Soci fondatori e Soci ordinari.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono Soci ordinari le persone fisiche e gli enti che ne fanno richiesta a seguito di versamento di una quota annua di partecipazione in denaro.

I soci ordinari e fondatori godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo, partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto su tutte le tematiche della Associazione, sul rendiconto e su eventuali modifiche statutarie.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta.

I Soci versano una quota annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio direttivo. I soci collettivi (enti, associazioni, ecc.) versano una quota annua pari a dieci volte la quota minima fissata dal Consiglio direttivo per i soci individuali. Il Consiglio Direttivo determina le riduzioni di quota consentite per talune categorie di soci.

Le domande di ammissione dei nuovi soci, indirizzate al Presidente dell’Associazione, sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Le quote sono intrasferibili.

L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

La qualifica di socio implica l’accettazione integrale del presente statuto e conferisce diritto ad usufruire di tutti  i servizi dell’Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dallo stesso.

La qualifica di Socio ed il conseguente diritto alla partecipazione alle cariche sociali si perde per dimissioni, senza oneri per l’associato che intenda avvalersi di questo diritto di recesso con effetto immediato dal momento della formalizzazione delle dimissioni, per esclusione, per morosità.

L’esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, qualora l’associato metta in atto comportamenti contrari al perseguimento dei fini sociali o contrari allo Statuto.

Gli associati che risultano morosi nel pagamento della quota associativa annuale verranno considerati tacitamente dimissionari perdendo ogni prerogativa ed ogni beneficio determinato dall’appartenenza all’Associazione.

In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all’assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l’inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio Direttivo l’esito di tale valutazione.

Art.8- Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Comitato Scientifico
  • il Presidente
  • il Segretario
  • il Tesoriere

Tutte le cariche elettive dell’Associazione sono ricoperte a titolo gratuito.

Art.10- Assemblea generale dei soci.

L’Assemblea generale dei soci è il principale organo deliberativo dell’Associazione.

L’Assemblea opera come organo di raccordo tra le attività dell’Associazione e i destinatari sociali ai quali l’attività dell’Associazione si rivolge.

L’Assemblea dei Soci:

  • determina le linee programmatiche e approva la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
  • promuove le attività previste nell’art. 3;
  • approva il bilancio consuntivo;
  • nomina il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Segretario e il Tesoriere;
  • decide sulle eventuali altre delibere attinenti all’attività dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo, ovvero da un decimo degli aderenti;
  • decide delle proposte di modifica dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea potrà delegare il Presidente in qualità di legale rappresentante ad agire sulle variazioni relative alla pubblicazione, diffusione e redazione delle testate cartacee ed on line di cui l’associazione è editore e/o proprietaria, oltre per la nomina del direttore responsabile.

Essa si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno su convocazione del Presidente con preavviso di almeno quindici giorni.

L’avviso di convocazione dei soci sarà esposto nei locali della sede sociale almeno quindici giorni dalla data della prima convocazione e sarà inviato mediante lettera anche in formato elettronico spedita a ciascuno dei soci entro il quindicesimo giorno precedente quello della riunione; esso conterrà inoltre la data della seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea.

L’Assemblea, in via straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo riten- gano opportuno, o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci ordinari. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea che si deve tenere entro trenta gior- ni dalla richiesta con preavviso di quindici giorni. All’Assemblea partecipano con diritto di voto, i Soci fondatori, i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali ed i Soci onorari se previsti, questi ultimi senza diritto  di voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato.

Il compito di Segretario dell’Assemblea sarà esercitato dal Segretario o – in sua assenza – da un socio con diritto di voto eletto dall’Assemblea. Delle riunioni delle Assemblee dei Soci deve essere redatto un verbale scritto a cura del Segretario o da un suo delegato.

L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea generale dei soci è validamente costituita con  la presenza o la rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Se, in prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, l’Assemblea, in seconda convocazione, che non può essere prevista per lo stesso giorno, può deliberare a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

All’Assemblea straordinaria competono, oltre le altre prerogative riconosciutele, le deliberazioni in ordine alle modifiche dello Statuto che disciplina l’attività dell’Associazione.

Per deliberare in ordine a modifiche dello Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Agli associati maggiorenni spetta in ogni caso il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art.11- Presidente e Segretario

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione con firma libera. Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Segretario restano disgiuntamente in carica in carica due anni, salvo revoca  da parte dell’Assemblea e possono essere rieletti.

Art.12- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall’Assemblea generale dei soci ed è composto da un numero di membri variabile, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, fra i 7 e 15 membri.

Ogni socio collettivo è invitato permanente con un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati personalmente dal Presidente dell’Associazione, mediante avviso scritto anche in formato elettronico, contenente l’ordine del giorno della seduta, da recapitarsi entro il settimo giorno precedente la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero da un suo delegato. In caso di mancata designazione da parte  del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto da un componente a ciò designato dall’organismo in inizio di riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei pre- senti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e  le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto di chi le presiede.

Può essere consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche via teleconferenza/skype e simili (audio/video), nel rispetto delle seguenti condizioni:

che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;

che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari par- tecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.

Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizza- zione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al precedente art.2. Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dei soci, sia fondatori che ordinari, morosi nel pagamento delle quote associative.

Esercita altresì le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.

Art.13 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri variabile. Elegge al suo interno un Presidente. Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive rispetto le attività di ricerca, formazione e culturali promosse dell’Associazione e e le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.14 – Tesoriere

Il Tesoriere riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione. La carica di Tesoriere può essere ricoperta anche dal Segretario.

Art. 15 – Presidenza onoraria

Può essere nominato dall’Assemblea ordinaria dei soci un Presidente Onorario su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario, se non è socio dell’associa- zione, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale. è invitato permanente alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci , propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

  •  accettare gli articoli dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno;
  • condividere gli scopi di cui all’articolo 2.

Art.16 – Rendiconto annuale

L’Associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale o un rendiconto che deve essere approvato dall’Assemblea generale dei soci.

Art.17 -Scioglimento dell’Associazione

Per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei soci. Quando l’Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18- Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.