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Non sempre e non per tutti la vita è una cosa meravigliosa, anzi. I suoi imprevedibili tornanti possono far uscire di strada, precipitando nel binomio follia-reato. Accade al “reo folle”: imputabile, dunque processato e condannato al carcere, colpito da sopravvenuto disturbo mentale incompatibile con la detenzione. Se gravato da una pena superiore ai quattro anni, il suo è un destino kafkiano indirizzato lungo un binario morto.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari finalmente non esistono più, sostituiti da residenze sanitarie riservate però alla cura dei non imputabili socialmente pericolosi (i “folli rei”). Misure alternative come il differimento della pena o la detenzione domiciliare gli sono egualmente precluse, in ragione della loro formulazione testuale o per come correntemente interpretate. Né la recente riforma penitenziaria ha risolto il problema, lasciando colpevolmente inattuata sul punto la legge di delega. Non resta che trattenere il “reo folle” dietro le sbarre, in apposite articolazioni psichiatriche del carcere, se e laddove esistano, in una situazione di regresso trattamentale e di sostanziale privazione di tutela giurisdizionale, nel timore di un definitivo gesto autolesionistico o nello stordimento di un letargo farmacologico. Vite di scarto, direbbe Foucault, che si sono ormai giocate – de jure e de facto – «la loro libertà, la loro sventura, spesso la loro morte, in ogni caso il loro destino».

È, questo, uno sbarramento legislativo incostituzionale, che acuisce la «condizione di duplice vulnerabilità» del “reo folle”. Assurge a trattamento «contrario al senso di umanità», amplificando «la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti». Nega il «paradigma culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, che può riassumersi nel passaggio dalla mera custodia alla terapia». Pregiudica ulteriormente il diritto alla salute, che vale per il malato psichico come per il malato fisico. Così si legge nella sentenza costituzionale n. 99, depositata alcuni giorni fa.

Spetta al legislatore rimediare al problema in esame, optando tra molteplici soluzioni possibili. Un tempo, tale discrezionalità sarebbe stata sufficiente a precludere l’intervento, altrimenti politico, della Corte costituzionale. Oggi non più, dopo il cambio di stagione che ha investito la sua giurisprudenza in materia penale. Oggi le è consentito pronunciarsi nel merito di simili questioni, purché siano ravvisabili nell’ordinamento «soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate», atte a rimediare alla violazione di diritti fondamentali, assicurandone così una tutela effettiva e immediata.

Nel caso in esame, la soluzione è indicata nell’istituto della detenzione domiciliare umanitaria, prevista dal codice penale in deroga a quella ordinaria. Spetterà al giudice decidere se il “reo folle” debba essere trasferito fuori dal carcere (qualora non ricorrano prevalenti esigenze di sicurezza pubblica), dove trasferirlo (anche in luoghi pubblici di cura, assistenza e accoglienza), come limitarne la libertà d’azione (a garanzia della sicurezza individuale, familiare e collettiva). La detenzione domiciliare – rammenta la Corte – è una modalità di esecuzione della pena, non una sua alternativa. Ha dunque da essere individualizzata «caso per caso» e monitorata «momento per momento» da parte del giudice, garante di una pena che deve mirare al recupero sociale e non può mai tradursi in trattamenti inumani o degradanti.

In tempi di populismo penale, venato da cicliche nostalgie custodiali per la malattia mentale, la Consulta si conferma così un’isola della ragione, onorando al meglio il proprio ruolo.