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Nel carcere italiano, soffocato da una serie di leggi riempi-carceri, è stato abrogato l’art. 27 della Costituzione e, di conseguenza, il senso di umanità e la finalità rieducativa nella esecuzione delle pene. L’intollerabilità attinge sempre nuovi livelli e primati. Fra le soluzioni prospettate c’è il rilancio delle misure alternative alla detenzione. Le stesse sono calate verticalmente: è il momento tipico del cambiare tutto per non cambiare nulla. Il ministro Alfano presenta un articolato disegno di legge. A leggerlo però si conclude che questo progetto, produrrà solo qualche misura alternativa (molto poche e sempre più pesanti e analoghe alla galera) e ulteriori e abbondanti dosi di carcere.
L’art. 1 del progetto prevede la detenzione domiciliare per le pene residue fino a 12 mesi. Va ricordato, per vero, che il comma 1bis dell’art. 47ter prevede già lo stesso beneficio per le pene fino a due anni, ma, certo, non ha inciso sul sovraffollamento. Il progetto Alfano, però, a parte il dimezzamento del beneficio previsto, prevederebbe due varianti. La prima è la competenza del giudice monocratico, come per la liberazione anticipata. Funzionerà? Il magistrato monocratico sarà meno o più guardingo e lento di quello collegiale?
La seconda variante è che, contrariamente a quella di due anni del citato comma 1bis, potrebbe applicarsi anche ai recidivi. Ma, quanto a esclusioni dalla detenzione domiciliare di 12 mesi del progetto, questo non si fa mancare nulla e ne prevede varie, compresa la esclusione di tutte le pene inflitte per i delitti di cui all’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario, il cui numero cresce a ogni piè sospinto. La relazione al progetto è molto ottimista sull’effetto sfollamento del progetto. I detenuti fino a un anno sarebbero il 32%. Si tratta – notiamo – solo di detenuti definitivi, circa 10.000 (non gli oltre 20.000, delle indiscrezioni iniziali), di cui la grande maggioranza è detenuta per pene molto inferiori all’anno. Quindi, misure alternative poche, ma nuovo carcere tanto. L’art. 2, infatti, aumenta le pene per l’evasione (da sei mesi/un anno, si arriva a un anno/tre anni), evasione frequente nelle detenzioni domiciliari, i cui utenti generalmente stanno in appartamentini da far rimpiangere l’ “ora d’aria” carceraria e vengono spesso denunciati e condannati per evasione per essere trovati in cortile o sul marciapiedi davanti a casa.
Altra misura per i giudicabili: la sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista per i minori, è ammissibile per tutti. Il ministro sciala: per tutti? Piano: solo per i reati puniti con pena pecuniaria o con il massimo della pena detentiva di tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, reati minimi per cui eccezionalmente si finisce in carcere per pochi giorni o per pochissimi mesi; sono esclusi i recidivi; la prova dura due anni (o un anno se la pena è solo pecuniaria) in affidamento al servizio sociale, con gli obblighi consueti e non leggeri, cui si aggiunge necessariamente la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività e l’adoperarsi per la parte lesa fino al risarcimento del danno. La messa alla prova è revocata e si procede al giudizio sospeso: se l’interessato rifiuta il lavoro di pubblica utilità; se commette, durante la prova, un nuovo delitto non colposo ovvero un reato della stessa indole di quello per cui si procede; ovvero in caso di esito negativo della prova. Se la messa alla prova è revocata, l’interessato deve pagare per il periodo di prova svolto un giorno di pena detentiva (reclusione o ammenda) per cinque giorni di prova: ovvero 144 giorni per due anni. Seguirà probabile condanna e nuova pena nel procedimento già sospeso. Fortunatamente per chi, volendosi fare del male, ha richiesto ed ottenuto la messa alla prova, non può riproporla.
L’occasione era buona per peggiorare l’affidamento in prova: fra le prescrizioni viene inserita anche quella della prestazione di lavoro di pubblica utilità. Inoltre, la persona che ha fruito per due volte della messa alla prova (la concessione avvelenata) può ottenere l’affidamento una sola volta. Si aggiunge, infine, oltre al rilievo delle impronte digitali, quello “dell’impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici”. Innovazione tecnologica o ritorno a Cesare Lombroso?