This post is also available in: enEnglish (Inglese)

Tempo di lettura: 3 minuti

“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.”

Questo il testo della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione depositata nei giorni scorsi. La questione rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite era se fosse sufficiente che la pianta fosse idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se fosse necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato.

Su quest’ultima opzione sembra essersi orientato il massimo collegio di decisione della Suprema Corte, escludendo la punibilità penale per coltivazioni che per quantità e tipologia possano ritenersi in via esclusiva per uso personale. Questo significa che comunque andranno applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 75 del DPR 309/90 al reo, ma che la coltivazione ad uso personale non debba venire automaticamente assimilata allo spaccio e quindi punita con una pena dai 2 ai 6 anni di carcere, anche se spesso veniva considerata fatto di lieve entità (da 6 mesi a 4 anni). La Corte ha quindi fatto sua una interpretazione della norma ampiamente diffusa nei collegi giudicanti italiani, che assolvevano il coltivatore per uso personale laddove questo fosse in qualche evidente o provato dalla difesa.

Per Stefano Vecchio, Presidente di Forum Droghe “la decisione della Cassazione è importante perché mette nero su bianco che è insensato colpire penalmente condotte che sono evidentemente volte al consumo personale. Dovremmo tutti prendere atto che il fenomeno del consumo, ma anche dell’autoproduzione di cannabis per uso personale, è ormai normalizzato nella società e che quindi è compito dello Stato regolarlo per limitarne i danni sulle persone. Purtroppo la politica è sorda agli appelli che in questi anni abbiamo fatto più volte per un intervento legislativo di riforma complessiva del DPR 309/90 che compie ormai 30 anni.”

“Un primo passo – continua Vecchio – potrebbe essere, in attesa di una riforma complessiva, che il parlamento discuta ed approvi la proposta Magi di riforma del 73 e dei fatti di lieve entità, da non confondersi con quella assurda e crimonogena di Salvini. Manca però un luogo di confronto: la Conferenza nazionale da troppi anni non viene convocata, mentre si parla di droghe, anzi di “DROGA” al singolare, solo per collegarla nei titoli a tragici fatti di cronaca o per generare allarmi per lo più generici e senza alcun approfondimento. Le organizzazioni della Società Civile, gli operatori del settore insieme alle persone che usano sostanze – conclude Vecchio – hanno però ha deciso di autoconvocare a fine febbraio a Milano (28-29 febbraio) una grande Conferenza in cui discutere di come governare il fenomeno sociale del consumo di droghe dopo 30 anni di fallimentare guerra alla droga.”

E’ la quarta volta che i giudici intervengono in sostituzione della politica per adeguare la legge italiana sulle droghe al dettato costituzionale e al buon senso giuridico. Per 3 volte la Corte Costituzionale ha prima dichiarato illegittima la Fini-Giovanardi, poi cassato al’art 75 bis sulle sanzioni amministrative ed infine adeguato il minimo di pena per le sostanze cosiddette pesanti ad un minimo principio di proporzionalità della pena. Oggi è la Cassazione che fa suo un principio già diffuso in molte Corti italiane, ovvero che fosse insensato colpire come uno spacciatore chi coltiva poche piante di cannabis per il proprio consumo personale. Si giungeva all’assurdo di colpire pesantemente chi si coltivava la propria pianta in casa proprio per non foraggiare le narcomafie.

La grande assente di oggi è la politica, che è ancora ostaggio dell’ideologia proibizionista. Ne è dimostrazione le risposte troppo timide di molti politici rispetto all’ultima crociata dell’ex Ministro della Paura Salvini, addirittura in guerra (senza quartiere) anche contro sostanze che non hanno effetti psicoattivi, come la cannabis light. Per iniziare però 30 anni di pesante proibizionismo in Italia, quasi 60 nel mondo, non hanno fatto altro che riempire le carceri di spacciatori e persone che usano sostanze (rispettivamente il 35% e il 28% dei detenuti), mentre il mercato illegale delle droghe è più libero, florido e variegato che mai. Oggi è il momento del coraggio per affrontare di petto il fallimento delle politiche proibizioniste a livello nazionale ed internazionale, a partire dalla sostanza più diffusa e normalizzata fra quelle nelle tabelle delle convenzioni internazionali. Al pari di paesi come Uruguay, Canada ed 11 stati USA è il tempo di avviare anche in Italia una riforma per la regolamentazione legale della cannabis.

Scarica i documenti

  • pdf 41356_10_2019
    Scarica la ordinanza di remissione alle Sezioni Unite della Cassazione.
    Aggiunto in data: 26 Dicembre 2019 20:26 Dimensione del file: 97 KB Download: 687