In una risoluzione adottata mercoledì, il Parlamento Europeo chiede agli Stati membri di rafforzare la ricerca sulla cannabis medica e sfruttare il potenziale dei farmaci a base di cannabinoidi. Nella risoluzione, che non ha diretti effetti legislativi ma solo di indirizzo politico, si invitano la Commissione e le autorità nazionali ad operare una chiara distinzione tra l’uso medico e gli altri usi della cannabis. La Commissione e gli Stati membri sono inoltre esortati ad affrontare gli ostacoli normativi, finanziari e culturali che gravano sulla ricerca scientifica, finanziandola adeguatamente e promuovendo una maggiore conoscenza della cannabis medica tra i professionisti del settore medico.
Anche l’UE dovrebbe impegnarsi maggiormente nella ricerca e stimolare l’innovazione per quanto riguarda i progetti sulla cannabis terapeutica. I deputati chiedono agli Stati membri di permettere ai medici di usare il loro giudizio professionale nel prescrivere farmaci a base di cannabis. Quando sono efficaci, questi farmaci devono essere coperti da regimi di assicurazione sanitaria, allo stesso modo di altri tipi di farmaci. Secondo il documento “la regolamentazione dei farmaci a base di cannabis si tradurrebbe in entrate supplementari per le autorità pubbliche, limiterebbe il mercato nero e garantirebbe la qualità e un’etichettatura accurata. Infine, limiterebbe l’accesso dei minori a questa sostanza.”
La risoluzione è stata approvata per alzata di mano.
Ecco il testo della risoluzione:
Il Parlamento europeo,
– visto l’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
– vista l’interrogazione alla Commissione sull’uso della cannabis a scopo terapeutico (O-000122/2018 – B8-0001/2019),
– visti l’articolo 128, paragrafo 5, e l’articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la pianta della cannabis è costituita da più di 480 composti, tra cui oltre 100 cannabinoidi costituiti da composti psicoattivi e non psicoattivi; che molti di tali composti sono specifici della cannabis;
B. considerando che il D9-tetraidrocannabinolo (THC) e il cannabidiolo (CBD) sono i cannabinoidi più noti identificati nella cannabis e che il THC costituisce il principale elemento psicoattivo che crea dipendenza della cannabis, mentre il CBD non presenta proprietà tossiche né causa dipendenza;
C. considerando che la pianta della cannabis è costituita da numerosi altri cannabinoidi come il cannabicromene, il cannabinolo, l’acido cannabidiolico, il cannabigerolo e la tetraidrocannabivarina, che possono avere effetti neuroprotettivi, sono in grado di contribuire alla riduzione di taluni sintomi nei pazienti – quali dolore cronico, infiammazione e infezioni batteriche – e possono stimolare la crescita ossea;
D. considerando che i prodotti derivati dalla cannabis usati a scopo terapeutico sono generalmente indicati come “cannabis terapeutica”; che il termine è in gran parte indefinito dal punto di vista giuridico e resta ambiguo e aperto a interpretazioni; che il termine “cannabis terapeutica” dovrebbe essere distinto dai medicinali a base di cannabis che sono stati sottoposti a sperimentazioni cliniche e approvati da un’autorità di regolamentazione;
E. considerando che le convenzioni delle Nazioni Unite e il diritto internazionale non impediscono l’uso medico della cannabis o dei prodotti a base di cannabis per il trattamento di specifiche patologie;
F. considerando che le legislazioni degli Stati membri dell’UE sulla cannabis, inclusa la cannabis a scopo terapeutico, differiscono notevolmente in termini di approccio, ad esempio per quanto riguarda i livelli massimi di concentrazione di THC e di CBD consentiti, il che crea difficoltà ai paesi che applicano un approccio più prudente;
G. considerando che nessuno Stato membro dell’UE autorizza il fumo di cannabis a fini terapeutici o consente la coltivazione domestica a tale scopo;
H. considerando che il panorama politico relativo alla cannabis terapeutica, nell’UE e a livello mondiale, è in evoluzione; che vi sono ancora fraintendimenti sui diversi usi della cannabis, anche fra amministrazioni nazionali, che spesso confondono la legalizzazione della cannabis per uso ricreativo con la necessità di consentire a tutti i pazienti che ne hanno bisogno di utilizzarla in modo legale e sicuro a fini terapeutici;
I. considerando che l’uso della cannabis in generale può causare dipendenza ed è responsabile di notevoli problemi sociali e di salute; che, pertanto, la prevenzione della dipendenza, il controllo e la lotta contro le pratiche illegali sono tuttora necessari, soprattutto se l’uso della cannabis terapeutica è previsto su scala più ampia;
J. considerando che, al giugno 2018, nessun medicinale a base di cannabis era stato autorizzato mediante procedura centralizzata di autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali, mentre solo uno di questi prodotti era sottoposto a tale procedura;
K. considerando che soltanto un medicinale a base di cannabis è stato autorizzato con la procedura di reciproco riconoscimento e ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio in 17 Stati membri dell’UE per il trattamento di spasticità da sclerosi multipla;
L. considerando che una rassegna della letteratura scientifica esistente in materia di cannabis utilizzata in ambiente medico fornisce prove conclusive o sostanziali del fatto che la cannabis e i cannabinoidi hanno effetti terapeutici, ad esempio nel trattamento del dolore cronico negli adulti (come nel caso delle patologie tumorali), agiscono come antiemetici nel trattamento della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia e alleviano i sintomi di spasticità segnalati dai pazienti affetti da sclerosi multipla e sono efficaci nel trattamento dei pazienti che soffrono di disturbi legati ad ansia, sindrome da stress post-traumatico (PTSD) e depressione;
M. considerando le evidenze secondo le quali la cannabis o i cannabinoidi potrebbero essere efficaci per aumentare l’appetito e diminuire la perdita di peso associata all’HIV/AIDS, alleviare i sintomi di malattie mentali quali la psicosi o la sindrome di Tourette, mitigare i sintomi dell’epilessia, ma anche del morbo di Alzheimer, dell’artrosi, dell’asma, del cancro, del morbo di Crohn e del glaucoma e contribuire altresì a ridurre il rischio di obesità e diabete e ad attenuare i dolori mestruali;
N. considerando che i dati ufficiali sulle attività di ricerca e sul finanziamento della ricerca in materia di cannabis terapeutica rimangono scarsi; che la ricerca sulla cannabis terapeutica non ha ricevuto alcun sostegno diretto nel quadro dell’attuale programma di ricerca nell’UE e che il coordinamento dei progetti di ricerca sulla cannabis terapeutica negli Stati membri è scarso;
O. considerando che la valutazione dell’attuazione della strategia dell’UE in materia di droga (2013-2020) ha riconosciuto che un’ampia gamma di portatori d’interessi ha rilevato la mancanza di una discussione sulle recenti tendenze della politica in materia di cannabis, che è stato uno dei punti citati più frequentemente alla domanda se la strategia omettesse di trattare tematiche importanti;
P. considerando che non esiste un sistema uniforme di normazione per la marcatura e l’etichettatura dei farmaci contenenti THC, CBD e altri cannabinoidi presenti nella pianta della cannabis;
Q. considerando che negli Stati membri dell’UE non sono disponibili o sono scarse le informazioni affidabili per il personale medico — studenti di medicina, medici, farmacisti, psichiatri, ecc. — sull’impatto dei prodotti medici contenenti THC e CBD, e vi è anche una carenza di informazioni e avvertenze per i giovani e le donne che prendono in considerazione la maternità;
R. considerando che non esiste, all’interno dell’Unione, alcuna regolamentazione relativa alla commercializzazione dei medicinali a base di cannabis;
1. invita la Commissione e le autorità nazionali a collaborare per fornire una definizione giuridica della cannabis terapeutica e a operare una chiara distinzione tra medicinali a base di cannabis approvati dall’EMA o da altre agenzie di regolamentazione, cannabis terapeutica non supportata da sperimentazioni cliniche e altre applicazioni della cannabis (ad esempio a scopo ricreativo o industriale);
2. ritiene che la ricerca sui potenziali benefici dei medicinali derivati dalla cannabis e sulla cannabis in generale abbia ottenuto scarsi finanziamenti e dovrebbe essere adeguatamente affrontata nell’ambito del prossimo 9° programma quadro e dei programmi nazionali di ricerca al fine di esplorare, tra l’altro, i possibili usi di THC, CBD e altri cannabinoidi a fini terapeutici, nonché i loro effetti sull’organismo umano, inclusi gli insegnamenti tratti dall’esperienza della prescrizione off-label della cannabis;
3. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli normativi, finanziari e culturali che gravano sulla ricerca scientifica in materia di uso della cannabis a scopo terapeutico e sulla ricerca in materia di cannabis in generale; sollecita inoltre la Commissione e gli Stati membri a definire le condizioni che consentano di svolgere ricerche scientifiche affidabili, indipendenti e ben documentate sull’uso di medicinali a base di cannabis a scopo terapeutico;
4. invita la Commissione a definire, d’intesa con le autorità competenti, i settori prioritari per la ricerca sulla cannabis a scopo terapeutico e ad attingere alle ricerche d’avanguardia condotte in altri paesi, concentrandosi sui settori che possono apportare il maggiore valore aggiunto;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare l’attività di ricerca e a stimolare l’innovazione nell’ambito di progetti relativi all’uso della cannabis a scopo terapeutico;
6. invita la Commissione a mettere a punto una strategia globale per garantire le norme più elevate in materia di ricerca indipendente, sviluppo, autorizzazione, commercializzazione, farmacovigilanza e prevenzione degli abusi di prodotti derivati dalla cannabis; sottolinea la necessità di standardizzare e uniformare i prodotti contenti medicinali a base di cannabis;
7. sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione e armonizzazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in ordine alle ulteriori iniziative dell’UE nel settore della cannabis terapeutica;
8. invita la Commissione a istituire una rete che riunisca l’EMA, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), le autorità nazionali competenti, nonché le organizzazioni di pazienti, la società civile, le parti sociali, le organizzazioni dei consumatori, gli operatori sanitari e le ONG, insieme ad altri soggetti interessati pertinenti, per garantire un’effettiva attuazione della strategia per i medicinali a base di cannabis;
9. invita gli Stati membri a fornire agli operatori sanitari una formazione medica adeguata e ad incoraggiare una maggiore conoscenza della cannabis terapeutica basata su ricerche indipendenti e di vasta portata; sollecita inoltre gli Stati membri a lasciare interamente alla discrezione professionale dei medici la prescrizione di medicinali a base di cannabis approvati da un’autorità di regolamentazione a pazienti affetti da patologie pertinenti nonché di consentire ai farmacisti di onorare legalmente tali prescrizioni; evidenzia la necessità di formazione e di accesso alle pubblicazioni sui risultati delle attività di ricerca indipendente per tutto il personale medico (studenti di medicina, medici e farmacisti);
10. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per migliorare la parità di accesso ai medicinali a base di cannabis e garantire che, ove consentito, i medicinali efficaci nel trattamento di patologie specifiche siano coperti dai regimi di assicurazione malattia, come avviene per altri medicinali; invita gli Stati membri a fornire ai pazienti una scelta sicura ed equa tra i diversi tipi di medicinali a base di cannabis, garantendo nel contempo che i pazienti siano seguiti da operatori sanitari specializzati durante il trattamento;
11. sottolinea che, per garantire che i pazienti possano accedere alla giusta terapia, specifica per il singolo caso e volta a soddisfare le loro esigenze individuali di pazienti affetti da patologie singole o multiple, è essenziale garantire che essi ricevano informazioni complete sull’intera gamma di profili delle varietà della pianta utilizzati nel medicinale fornito; rileva che tali informazioni consentirebbero ai pazienti di assumere una maggiore responsabilità e ai medici di prescrivere i medicinali tenendo in considerazione le esigenze globali del paziente e la terapia corrispondente;
12. invita gli Stati membri a riesaminare le loro legislazioni pertinenti sull’uso dei medicinali a base di cannabis qualora la ricerca scientifica dimostri che non è possibile ottenere lo stesso effetto positivo utilizzando i medicinali comuni che non creano dipendenza;
13. invita gli Stati membri a garantire una disponibilità sufficiente di medicinali a base di cannabis a scopo terapeutico per soddisfare le esigenze effettive, sia attraverso la produzione sulla base dei loro criteri medici nazionali o, eventualmente, attraverso importazioni che ottemperino i requisiti nazionali in materia di medicinali a base di cannabis;
14. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per garantire che la cannabis a scopo terapeutico, sicura e controllata, provenga esclusivamente da prodotti derivati dalla cannabis che siano stati sottoposti a sperimentazioni cliniche, valutazione normativa e approvazione;
15. esorta la Commissione a garantire che le ricerche sulla cannabis terapeutica e il suo utilizzo nell’Unione non favoriscano in alcun modo le reti criminali del narcotraffico o la loro espansione;
16. sottolinea che una regolamentazione dei medicinali a base di cannabis esaustiva e basata sulle evidenze si tradurrebbe in risorse aggiuntive per le autorità pubbliche, limiterebbe il mercato nero, garantirebbe la qualità e l’accurata etichettatura dei prodotti per contribuire a controllare i punti di vendita, limiterebbe l’accesso dei minori a questa sostanza e consentirebbe ai pazienti di utilizzarla con certezza giuridica e in modo sicuro a fini terapeutici, applicando particolari precauzioni per i giovani e le donne in stato di gravidanza;
17. sottolinea che una rigorosa prevenzione delle dipendenze tra i minori e i gruppi vulnerabili deve essere sempre parte integrante di qualsiasi quadro normativo;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.