Tempo di lettura: 2 minuti

Torna a riaccendersi il dibattito sulla commerciabilità delle infiorescenze di canapa da fibra disciplinate dalla legge 242 del 2016. Subito dopo l’emanazione di questa legge nel nostro paese si era sviluppata una fiorente attività di produzione delle infiorescenze di canapa da fibra e si era acceso il dibattito sulla loro commerciabilità.

Un orientamento riteneva che le infiorescenze rientrassero tra le possibili produzioni autorizzate dall’articolo 2 della legge, considerandole appartenenti alla categoria delle coltivazioni destinate al florovivaismo avendo un principio attivo di thc inferiore allo 0,6% e rientrando tra le varietà previste dall’articolo 17 del Catalogo della direttiva europea 2002/53/CE. Purtroppo la Cassazione a sezioni unite con la sentenza 30895 del 2019, stabilì il principio della non commerciabilità delle infiorescenze di cannabis non ritenendole rientrare tra le possibili produzioni abilitate dalla L. 242/16 e ritenendola soggetta alla normativa sugli stupefacenti anche a fronte di un contenuto inferiore allo 0,6% di thc, salvo che la sostanza risultasse in concreto priva di ogni efficacia drogante.

Dopo questa sentenza vi è stata un forte contrazione del settore della commercializzazione delle infiorescenze anche a causa di sequestri a produttori e rivenditori verificatesi a macchia di leopardo sul territorio nazionale da cui sono scaturiti numerosi processi.

In questi giorni si è anche assistito a incredibili perquisizioni a tappeto nei tre giorni della fiera Canapa Mundi a Roma con sequestri ai produttori con lo scopo di sottoporre le infiorescenze ad analisi onde verificarne il contenuto di principio attivo.

La questione sottoposta e decisa dal Tar del Lazio sembra però riaprire le porte alla commerciabilità di tali prodotti. Il ricorso è stato posto da alcuni produttori e da associazioni di settore contro il decreto ministeriale sulle piante officinali del 21 gennaio 2022 per contrasto alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale di riferimento nella misura in cui riteneva che rientrassero nell’ambito della L. 242/16 solo i semi e i loro derivati mentre fiori e foglie rimanevano nell’ambito disciplinato dal Testo unico degli stupefacenti.

Veniva impugnava altresì la qualificazione del principio attivo CBD quale sostanza a uso medicinale e come tale sottoposta ad un regime autorizzativo piuttosto rigido per la sua coltivazione e produzione.

Nel ricorso si sosteneva che il decreto violasse l’art. 38 del TFUE e i regolamenti UE 1307/13 e 1308/13 ovvero il regime di libera commerciabilità dei prodotti agricoli all’interno dell’Unione.

Il TAR del Lazio con la sentenza 2613/2023 ha accolto il ricorso stabilendo che dall’esame della normativa e della giurisprudenza unionale emerge che, a livello sovranazionale, nell’istituire un mercato unico della canapa, non viene operata alcuna distinzione tra le parti della pianta che possono essere impiegate nella filiera produttiva, limitandosi a definire la “canapa” nel suo complesso quale “prodotto agricolo” e “pianta industriale”.  Ai fini della qualificazione come pianta industriale, la canapa deve soddisfare due condizioni: provenire da varietà iscritte al Catalogo Comune delle varietà delle specie delle piante agricole di cui all’art. 17 della direttiva 2002/53/CE; avere un livello di THC inferiore o uguale allo 0,2% (i.e. 0,3% da partire dal 1° gennaio 2023).

Si stabilisce altresì che ai fini di introdurre eventuali restrizioni agli scambi sui prodotti per tutela della salute pubblica occorra rappresentare e documentare adeguatamente tali rischi e che così non è stato fatto nel caso di specie – nonostante lo stesso TAR avesse richiesto ai Ministeri di produrre la documentazione scientifica e tecnica alla base della norma – e pertanto ha annullato il decreto. Tale decisione riapre il dibattito anche davanti alla Corte di Cassazione.

Leggi l’articolo integrale qui.

Scarica i documenti

  • pdf sentenza 2613-2023 tar lazio
    Scarica la sentenza in formato pdf
    Aggiunto in data: 22 Febbraio 2023 12:31 Dimensione del file: 220 KB Download: 186