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E’ mossa ardita riflettere oggi su amnistia e indulto, in tempi in cui il carcere, inteso sempre più come il luogo principe per pene lunghe e certe, domina la scena politico mediatica e l’immaginario popolare. E dove la clemenza e i suoi istituti sono vissuti non come strumenti della giustizia, ma come simbolo di iniquo affronto alle vittime. La tematizzazione controcorrente è il primo pregio del volume appena uscito, “Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto”, curato da Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto (Ediesse, euro18), che raccoglie gli atti del convegno promosso dalla Società della Ragione nel gennaio scorso. Controcorrente è anche la ricostruzione della storia dell’amnistia e indulto, in opposizione alla percezione dominante: l’Italia non è affatto il paese delle ricorrenti misure facili “svuotacarceri”. O meglio, non lo è più. Se fino agli anni novanta sono stati frequenti i provvedimenti di amnistia e indulto (ventitré, dal 1948 al 1992), da quell’anno si sono bruscamente interrotti (con la sola esclusione dell’indulto del 2006). E neppure l’amnistia è stata concessa quando sarebbe stata assolutamente necessaria per ripristinare la legalità. E’ il caso della sentenza della Corte Costituzionale del 2014 sulla legge delle droghe, che ha reso illegittime migliaia di condanne erogate sulla base delle norme abrogate: ciononostante, i condannati sono rimasti in carcere in assenza della misura di clemenza.

Quali le ragioni dell’eclissi degli istituti di clemenza?

L’analisi proposta si snoda attraverso due assi principali. Il primo approfondisce la normativa e gli effetti inibenti della riforma del 1992 dell’art. 79 della Costituzione, che ha affidato unicamente al Parlamento la decisione, pretendendo una maggioranza dei due terzi. Un quorum così alto da consentire paralizzanti veti incrociati e impedire i provvedimenti di clemenza (Pugiotto). Da qui la proposta di modifica costituzionale e il dibattito, di cui il testo dà ampiamente conto.

Il secondo asse di analisi si concentra sul limite politico culturale, più che istituzionale, alla base della “sterilizzazione” degli istituti di clemenza: individuandolo nell’eccesso di penalizzazione del sistema, appesantito dai molti recenti giri di vite (dalla stabilizzazione del regime speciale carcerario del 41bis nell’ordinamento penitenziario, ai tanti “pacchetti sicurezza”, dall’inasprimento delle pene, alla incessante produzione di nuovi reati (Azzariti, Flick). Alla base dell’impasse, “la completa abdicazione da parte degli attori politici del loro ruolo, che non è quello di “seguire” una presunta volontà popolare, bensì quello di assumere su di sé una precisa responsabilità culturale in nome della Costituzione” (Grosso).

Le due letture trovano una convergenza nel giudizio circa la necessità della clemenza come strumento di politica criminale, per bilanciare gli eccessi possibili del principio di legalità penale; evocando perciò una iniziativa a tutto campo, sul piano giuridico e politico culturale. (Anastasia, Corleone). Oltre alle proposte di modifica delle procedure e del quorum, si delinea il rilancio di una “nuova narrazione” della clemenza: agganciandola strettamente all’art.27 della Costituzione, che vieta trattamenti “contrari al senso di umanità”. L’esempio più immediato è quello del sovraffollamento, con gli effetti “degradanti” già denunciati dalla Cedu. In questo caso, l’amnistia riporterebbe la detenzione nell’ambito della legalità.

Come costruire nel senso comune una nuova visione della clemenza? Si può dire che questo testo inaugura il cantiere, per una battaglia culturale controcorrente di lunga lena. Non a caso è richiamato nelle ultime pagine il monito di Pierpaolo Pasolini a “continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari, a pretendere, a volere, a identificarvi col diverso”.