Tempo di lettura: 6 minuti

Ci siamo. Il 28 settembre la cannabis tornerà ad essere argomento di discussione nell’aula Camera dei Deputati. Ma l’oggetto della discussione non sarà più il progetto di legge dell’intergruppo per la cannabis legale. Parturient montes, nascetur ridiculus mus: la locuzione latina di Orazio pare adattissima al caso. Il progetto di legge con più firme di parlamentari di tutta la legislatura è naufragato di fronte all’ignavia del partito di maggioranza relativa.

lo “stralcio Miotto”, che prende il nome dalla relatrice PD in commissioni Affari Sociali, ha di fatto escluso dal testo base in discussione ogni riferimento alla legalizzazione della cannabis, limitandosi a poche, confuse e ridondanti disposizioni riguarda l’uso terapeutico. Daniele Farina (SI-SEL-POSSIBILE), che insiema alla Miotto era relatore del provvedimento originale per la commissione Giustizia dall’inizio dell’estate aveva denunciato l’operazione di stravolgimento del testo e ieri ha commentato così sul suo profilo facebook:

Il 28 settembre il provvedimento torna in Aula. È un testo molto diverso da quello per cui abbiamo lottato. Anche restando agli usi terapeutici, cui è limitato, contiene svariati errori. Non prevede la coltivazione per uso personale neppure per i malati e attribuisce allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze un ruolo che rischia di essere contrario ai fini che si vorrebbero ottenere. Tra cui rendere sufficiente la produzione rispetto al fabbisogno atteso.

Non si può non essere d’accordo. Non prevedere, almeno, la completa depenalizzazione della coltivazione ad uso personale per i malati è uno scandalo prima etico che politico. Trasformare l’Istituto Chimico Farmaceutico Militare da produttore a HUB nazionale significa assegnare all’Istituto un ruolo che non gli è proprio. Allo stesso tempo significa ingessare un intero comparto che, come dimostrato in altri paesi, potrebbe invece generare crescita economica e benessere ben oltre le intrinsiche proprietà terapeutiche della cannabis. Lo stesso sistema di rilevazione del fabbisogno appare burocratico e farraginoso, segno di una politica che non intende scrollare di dosso alla cannabis terapeutica lo stigma di essere droga. Il resto del provvedimento non aggiunge di fatto niente, se non il limite di tre mesi per le terapie prescritte.

Un pasticciaccio, insomma: nel nome della digeribilità al centro si è licenziato in commissione un testo base, che trovate qui sotto quasi inutile, se non dannoso. Speriamo che almeno sull’esame degli emendamenti possa portare un po’ di luce.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.

Art. 1.  (Finalità e oggetto della legge).

1. La presente legge è volta a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l’uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l’equità nell’accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.
2. Essa si applica ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dall’Organismo statale per la cannabis, le cui funzioni sono state individuate con decreto ministeriale 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come emendata nel 1972.

Art. 2. (Definizione di uso medico).

1. Ai fini della presente legge, per uso medico si intende l’assunzione di medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive dopo valutazione del paziente e diagnosi, per una eventuale opportuna terapia.

Art. 3. (Modalità di prescrizione).

1. Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per gli impieghi previsti dall’Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nella prescrizione, il medico deve indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta e la posologia. La prescrizione deve recare, altresì, la data di rilascio, la durata del trattamento, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l’ha rilasciata.

Art. 4. (Monitoraggio delle prescrizioni).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono annualmente all’Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per età e per sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di cannabis.
2. Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità di trasmissione, da parte dei medici prescrittori, dei dati di cui al comma 1, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di cannabis, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell’ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall’Istituto superiore di sanità.

Art. 5.  (Programmazione del fabbisogno regionale).

1. Ai fini della programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, comunicano annualmente, entro il 31 maggio, all’Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano.

Art. 6. (Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico).

1. Sulla base dell’effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell’articolo 5, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in «Good Manufacturing Practice» (GMP) secondo le direttive dell’Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.
2. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l’obbligo di operare in «Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell’intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Al fine di agevolare l’assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

Art. 7. (Campagne di informazione).

1. Il Ministero della salute, attraverso l’Organismo statale per la cannabis, pubblica sul portale del Ministero della salute i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall’Agenzia italiana del farmaco e dall’Istituto superiore di sanità sullo stato dell’arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull’impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

Art. 8. (Prospettive della ricerca).

1. Nell’ambito delle attività di ricerca, le Università e le società medico-scientifiche possono promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici, sull’uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis condotti secondo la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica, nell’ambito delle risorse dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente, di cui agli articoli 18 e 19, lettera b), numero 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le facoltà di farmacia e di medicina e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti pubblici di ricerca sulle varietà vegetali.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, sulla base delle evidenze scientifiche.

Art. 9. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Sono ricollocate, con esclusione dalla tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni e inserimento nella tabella IV, le seguenti sostanze, in ordine alfabetico:
Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC): denominazione comune;
Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (THC): denominazione comune;
(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo: denominazione chimica.
2. Nella tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: «foglie e».
3. Sono ricollocati, con esclusione dalla tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, e inseriti nella tabella dei medicinali, sezione D, in ordine alfabetico, i «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)**».
4. All’allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti in ordine alfabetico i «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) – trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard».

Art. 10.  (Trattamento fiscale).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».