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Sono giunte alla nostra redazione moltissime lettere di consumatori incappati nelle maglie delle sanzioni amministrative per consumo personale di sostanze stupefacenti. Le domande, le incertezze, le paure sono tutte drammaticamente simili. Abbiamo perciò deciso di raccoglierle in una serie di f.a.q. (“frequently asked questions”) che i nostri lettori potranno consultare direttamente su fuoriluogo.it. Anticipiamo qui alcune domande e le relative risposte, che sono state curate dall’avvocato Marcello Petrelli (Lecce).

Le forze dell’ordine mi hanno trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente (inferiore alle soglie previste dalla legge Fini Giovanardi)…

  1. Quali norme si applicano? Quali sono l’iter e le sanzioni a cui vado incontro?
    In materia di sostanze stupefacenti esiste nell’ordinamento italiano un Testo Unico (T.U.) che regolamenta l’intero settore: il D.P.R. n. 309/90, recentemente modificato con la legge n. 49 del 2006.
    Nel caso di possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente la disciplina è contenuta sostanzialmente nell’articolo 75, norma piuttosto complessa. Volendo sintetizzare il procedimento amministrativo che tale norma delinea si segnalano le principale fasi: gli organi di polizia procedono alla redazione di un verbale di contestazione di illecito amministrativo ed eventualmente, nel caso in cui il segnalato al momento dell’accertamento abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, al ritiro della patente di guida. Tale verbale viene inviato entro trenta giorni al Prefetto competente, mentre la sostanza stupefacente sequestrata viene sottoposta ad analisi tossicologica. Entro quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, a seguito di colloquio con l’interessato, decide quale sanzione o quali sanzioni eventualmente applicare, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, tra la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla, la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirla, la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o il divieto di conseguirli, la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. In tale contesto il Prefetto può anche formulare l’invito a seguire un programma terapeutico personalizzato presso un’apposita struttura.
    Nell’ipotesi in cui si tratti della prima segnalazione per detenzione di “droghe leggere” e se nel corso del colloquio ricorrono elementi tali da fare presumere che la persona si asterrà per il futuro dall’usare nuovamente stupefacenti, il procedimento può anche concludersi con l’invito formale a non fare più uso di tali sostanze.
  2. Ho diritto ad essere assistito da un avvocato?
    Nell’immediatezza gli organi accertatori non hanno alcun obbligo di invitare l’interessato a nominare un difensore di fiducia né hanno alcun obbligo di nominarne uno di ufficio. Se l’interessato ritiene potrà comunque farsi assistere da un legale nel corso dell’iter amministrativo.
  3. Le forze dell’ordine sono tenute a rilasciare un verbale nell’immediatezza del fatto? Come devo comportarmi se questo non avviene?
    L’art. 75 del D.P.R. n. 309/90 prevede l’obbligo della contestazione immediata, ove possibile, ed inoltre l’art. 103 dello stesso decreto impone il rilascio immediato all’interessato di copia del verbale di esito del controllo eseguito. Qualora ciò non avvenisse il vizio formale potrà essere fatto valere successivamente, ma per evitare di ritrovarsi con una contestazione non corrispondente ai fatti accertati è opportuno chiedere, ai sensi della norma appena citata, copia dell’atto redatto.
  4. Sono tenuto a seguire le forze dell’ordine in caserma?
    Trovandosi in una fase in cui la vicenda potrebbe ancora sfociare in un procedimento penale, le forze di polizia hanno facoltà di invitarti a seguirle in caserma.