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Ancora una volta, poco prima dell’entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi, ribadendolo per la certezza del diritto e quindi a garanzia dei cittadini, la Corte di Cassazione aveva deciso che «la destinazione allo spaccio rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendosi far carico all’imputato dell’obbligo di provare la diversa destinazione al solo uso personale della sostanza stupefacente posseduta». È noto che nella prassi applicativa, il problema più spinoso riguardava il caso di chi veniva trovato in possesso di un quantitativo di droga, non accompagnato da ulteriori azioni rivelatrici della destinazione a terzi. Ormai da tempo tutte le sentenze avevano individuato una serie di criteri, da accertare nel caso concreto, sintomatici della finalità di spaccio, quali: la quantità di droga, lo stato soggettivo di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della droga, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio, il luogo e le modalità di custodia, ecc. Sicché il dato ponderale rappresentava solo uno dei criteri di valutazione da parte del giudice che, quindi – salvo casi manifesti, in cui la destinazione a terzi poteva dirsi evidente (come la detenzione di un chilo di cocaina) – non assumeva rilievo decisivo, proprio perché il fatto punito era sganciato dal superamento di soglie quantitative. Pertanto, così come ben poteva essere raggiunta la prova della finalità di spaccio in relazione ad una quantità minima (anche una sola dose), nel caso in cui, ad esempio, vi erano intercettazioni telefoniche dal contenuto inequivoco tra il detentore e l’acquirente, al contrario, una quantità tutt’altro che trascurabile poteva essere ritenuta compatibile con l’uso esclusivamente personale, come nel caso di un “riccastro” che, in vista delle ferie estive, si era procurato un’abbondante scorta. Le parole d’ordine e repressione del famigerato disegno di legge Fini-Giovanardi “gridavano” da un lato, l’abolizione di incertezze dei confini tra uso personale e finalità di spaccio e, dall’altro, l’eliminazione della differenza tra le diverse tipologie di droga. Ora, sembra che secondo un osservatorio empirico delle sentenze dei Tribunali e delle Corti di Appello, la nuova legge sia solo un misero aborto del progetto originario. Infatti, si ha notizia di una giurisprudenza “a macchia di leopardo” su tutto il territorio nazionale: sembra che da una parte (Genova, Napoli, Catanzaro), il superamento dei limiti massimi indicati dal decreto ministeriale comporti automaticamente la condanna, escludendosi così implicitamente l’uso personale; mentre nella maggioranza dei Tribunali (ad esempio: Palermo, Milano, Arezzo, Siena, Trento, Sassari, Nola) si faccia riferimento contemporaneamente a più criteri. L’analisi delle motivazioni di queste sentenze evidenzia una comune trama argomentativa: diversamente da quello che si proponeva l’originario disegno di legge, il comma 1-bis, lett. a) non prevede, come reato, la semplice detenzione di un quantitativo di principio attivo (e non – si badi – di sostanza lorda) superiore al limite massimo riferibile ad un consumo esclusivamente personale, indicato, per ciascuna sostanza, nell’apposita tabella ministeriale. In altri termini, la detenzione di un quantitativo di principio attivo superiore ai valori tabellari non è, di per sé solo, illecito penale, né fonda una presunzione, ma rappresenta un indizio che il giudice ha il dovere di valutare per accertare se la droga è destinata o meno all’uso non esclusivamente personale. Il dato letterale è univoco: il fatto punito alla lett. a) è (e rimane) la detenzione, (l’importazione, ecc.) di sostanze stupefacenti che «appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale»; quella “destinazione”, pertanto, è (e rimane) una connotazione oggettiva del fatto, che, secondo le comuni regole processuali, deve essere provata dalla pubblica accusa. Secondo questa tesi non pare sostenibile che il superamento dei valori- soglia integri una presunzione di destinazione ad uso non esclusivamente personale; le circostanze previste alla lett. a) sono poste sullo stesso piano, come risulta dall’impiego del termine “ovvero” che li disgiunge. In altri termini, quegli indici hanno pari dignità nella valutazione che il giudice è tenuto a compiere per appurare se la droga è destinata ad un uso non esclusivamente personale. Ad evitare fraintendimenti: in alcuni casi eclatanti, quando cioè il superamento della soglia tabellare è assai marcato (come nell’ipotesi di detenzione di un chilo di eroina), il dato quantitativo potrà, di per sé, possedere i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza con riguardo alla prova della destinazione a terzi; in tutti gli altri casi, il quantitativo – ogni quantitativo – di droga, come nel passato, andrà valutato unitamente a tutti gli altri elementi presenti nel caso concreto. Potrà perciò (ancora) accadere che sia raggiunta la prova dello spaccio con riferimento a un quantitativo inferiore alle soglie indicate nelle tabelle, se, ad esempio, siano sequestrate bustine per il confezionamento delle dosi, bilancia elettronica, sostanza da taglio, appunti con l’indicazione di somme di denaro accanto a nomi di persona, ecc.; al contrario, quantitativi superiori potranno (ancora) essere ritenuti compatibili con l’uso esclusivamente personale, se, ad esempio, il possessore sia un assuntore di quelle sostanze e disponga di un reddito adeguato. La nuova legge dunque non ha incrementato il tasso di certezza; anzi, di più, è dannosa perché l’espressa indicazione di alcuni indici fattuali sembrerebbe escludere la rilevanza di altri, che invece, non sono menzionati. Ma così non può essere: oltre a quelli indicati dalla legge (che il giudice ha il dovere di considerare), vi possono essere elementi ulteriori da cui desumere la destinazione a terzi della droga. Per esempio, nonostante un quantitativo inferiore alla soglia, c’è una destinazione a terzi sulla base di un’intercettazione telefonica, anche se questo elemento, non rientra né tra la «modalità di presentazione» della sostanza, né, a rigore, tra le «altre circostanze» che, per espressa previsione di legge, devono inerire all’azione. Il panorama sinteticamente delineato non è per niente rassicurante, né sul piano della legalità, né su quello della quotidiana operatività della polizia. I sostenitori della tesi più rigorosa dovrebbero infatti, per essere coerenti, sollevare le questioni di legittimità costituzionale per la violazione del principio di legalità in materia penale in relazione al modo in cui la legge ha operato il rinvio al decreto ministeriale. Il lavoro delle forze di polizia, a questo punto, oltre che provocare inutile sofferenza, oscilla come un pendolo tra l’arbitrio e la frustrazione.