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Da ormai 28 anni, ossia dall’approvazione della legge Jervolino-Vassalli e del relativo Testo Unico sulle sostanze stupefacenti, in Italia vige un sistema rigorosamente proibizionista della circolazione e dell’uso di alcune sostanze stupefacenti. Da allora di cose ne sono cambiate parecchie, a partire dal referendum abrogativo del 1993 che ha abolito le norme che prevedevano sanzioni penali per l’uso personale di sostanze illecite e la determinazione automatica dell’illecito sulla base della dose media giornaliera.
A peggiorare le cose è intervenuta nel 2006 la c.d. Legge Fini-Giovanardi, che ha inasprito le sanzioni e ha equiparato droghe leggere e droghe pesanti, con conseguenze deleterie per i tribunali, le carceri e, non da ultimo, per le persone colpite da questo aggravamento della legislazione.
Nel 2013 e nel 2014 due sentenze, una della Corte europea dei diritti umani e una della Corte Costituzionale, hanno ridotto i danni dell’assetto legislativo pre-vigente. La prima è la sentenza Torreggiani, con la quale la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione. A causa del sovraffollamento carcerario, i diritti dei detenuti a un trattamento umano veniva violato e lo Stato italiano è stato chiamato a risarcire i ricorrenti e a porre rimedio alle proprie carenze. Questa sentenza ha portato una riduzione degli ingressi e delle presenze in carcere che ha inevitabilmente riguardato anche gli ingressi e le presenze ex art. 73 DPR 309/90.
La seconda è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità della cd. legge Fini-Giovanardi per l’estraneità, rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge originario, delle norme sulle droghe aggiunte in sede di conversione. Le disposizioni censurate erano state infatti introdotte in sede di conversione di un d.l. il cui scopo era quello di fronteggiare le spese e le esigenze di sicurezza delle Olimpiadi invernali di Torino. Anche questa sentenza ha contribuito al calo degli ingressi e delle presenze in carcere (si è passati dai 63.020 ingressi del 2012 di cui 20.464 per violazione dell’art. 73 ai 45.823 ingressi del 2015, di cui 12.284 ex art. 73).
Anziché cogliere la palla al balzo per riformare profondamente la materia, il legislatore ha preferito mettere una toppa con la legge 79/2014; questa ha introdotto alcune novità, quali la fattispecie autonoma per i casi di spaccio di lieve entità, l’inserimento tra le droghe leggere di tutte le cannabis, la divisione delle sostanze in 5 Tabelle (rispetto alle 4 della legge Iervolino-Vassalli e alle 2 della Fini-Giovanardi) e ha confermato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, già tornata in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale.
Questo trend positivo di de-carcerizzazione si è purtroppo nuovamente invertito nel 2016 da quando, come titolava il Rapporto Antigone dello scorso anno, “Torna il carcere”. Possiamo verificare questa nuova (vecchia) tendenza nelle tabelle che, come ogni anno, accompagnano questo nostro lavoro di ricerca e di analisi.

1. La situazione nelle carceri

Tornano ad aumentare gli ingressi in carcere, sia totali che ex art. 73 DPR 309/90 (Tabella 1). Questi ultimi aumentano anche dal punto di vista percentuale. Se nel 2015 i 12.284 ingressi ex art. 73 costituivano il 26,80% del totale, nel 2017 ci sono stati 14.139 ingressi, pari al 29,37% del totale.

Tab.1 . Ingressi negli istituti penitenziari e ingressi per violazione art.73, DPR 309/90. (2005-2017)Da ormai 28 anni, ossia dall’approvazione della legge Jervolino-Vassalli e del relativo Testo Unico sulle sostanze stupefacenti, in Italia vige un sistema rigorosamente proibizionista della circolazione e dell’uso di alcune sostanze stupefacenti. Da allora di cose ne sono cambiate parecchie, a partire dal referendum abrogativo del 1993 che ha abolito le norme che prevedevano sanzioni penali per l’uso personale di sostanze illecite e la determinazione automatica dell’illecito sulla base della dose media giornaliera. A peggiorare le cose è intervenuta nel 2006 la c.d. Legge Fini-Giovanardi, che ha inasprito le sanzioni e ha equiparato droghe leggere e droghe pesanti, con conseguenze deleterie per i tribunali, le carceri e, non da ultimo, per le persone colpite da questo aggravamento della legislazione. Nel 2013 e nel 2014 due sentenze, una della Corte europea dei diritti umani e una della Corte Costituzionale, hanno ridotto i danni dell’assetto legislativo pre-vigente. La prima è la sentenza Torreggiani, con la quale la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione. A causa del sovraffollamento carcerario, i diritti dei detenuti a un trattamento umano veniva violato e lo Stato italiano è stato chiamato a risarcire i ricorrenti e a porre rimedio alle proprie carenze. Questa sentenza ha portato una riduzione degli ingressi e delle presenze in carcere che ha inevitabilmente riguardato anche gli ingressi e le presenze ex art. 73 DPR 309/90. La seconda è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità della cd. legge Fini-Giovanardi per l’estraneità, rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge originario, delle norme sulle droghe aggiunte in sede di conversione. Le disposizioni censurate erano state infatti introdotte in sede di conversione di un d.l. il cui scopo era quello di fronteggiare le spese e le esigenze di sicurezza delle Olimpiadi invernali di Torino. Anche questa sentenza ha contribuito al calo degli ingressi e delle presenze in carcere (si è passati dai 63.020 ingressi del 2012 di cui 20.464 per violazione dell’art. 73 ai 45.823 ingressi del 2015, di cui 12.284 ex art. 73). Anziché cogliere la palla al balzo per riformare profondamente la materia, il legislatore ha preferito mettere una toppa con la legge 79/2014; questa ha introdotto alcune novità, quali la fattispecie autonoma per i casi di spaccio di lieve entità, l’inserimento tra le droghe leggere di tutte le cannabis, la divisione delle sostanze in 5 Tabelle (rispetto alle 4 della legge Iervolino-Vassalli e alle 2 della Fini-Giovanardi) e ha confermato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, già tornata in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale. Questo trend positivo di de-carcerizzazione si è purtroppo nuovamente invertito nel 2016 da quando, come titolava il Rapporto Antigone dello scorso anno, “Torna il carcere”. Possiamo verificare questa nuova (vecchia) tendenza nelle tabelle che, come ogni anno, accompagnano questo nostro lavoro di ricerca e di analisi. 1. La situazione nelle carceri Tornano ad aumentare gli ingressi in carcere, sia totali che ex art. 73 DPR 309/90 (Tabella 1). Questi ultimi aumentano anche dal punto di vista percentuale. Se nel 2015 i 12.284 ingressi ex art. 73 costituivano il 26,80% del totale, nel 2017 ci sono stati 14.139 ingressi, pari al 29,37% del totale. Tab.1 . Ingressi negli istituti penitenziari e ingressi per violazione art.73, DPR 309/90. (2005-2017) Ingressi negli istituti penitenziari per qualsiasi reato Ingressi per reati in violazione dell’art.73 DPR 309/90 Percentuale reati in violazione dell’art. 73 DPR 309/90 sul totale ingressi Anno Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Percentuale 2005 49.281 40.606 89.887 15.670 10.107 25.777 28,68% 2006 47.426 43.288 90.714 15.074 10.325 25.399 28,00% 2007 46.581 43.860 90.441 15.392 11.593 26.985 29,84% 2008 49.701 43.099 92.800 16.564 12.301 28.865 31,10% 2009 47.993 40.073 88.066 15.909 12.460 28.369 32,21% 2010 47.343 37.298 84.641 15.695 10.446 26.141 30,88% 2011 43.677 33.305 76.982 14.226 10.226 24.452 31,76% 2012 36.014 27.006 63.020 11.376 9.088 20.465 32,47% 2013 33.572 25.818 59.390 10.042 8.109 18.151 30,56% 2014 27.470 22.747 50.217 7.225 6.747 13.972 28,38% 2015 25.302 20.521 45823 6.384 5900 12284 26,80% 2016 26.239 21.103 47.342 6.571 6.785 13.356 28,21% 2017 27.067 21.077 48.144 7.294 6.485 14.139 29,37% Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato -Sezione statistica Come riscontriamo anche nelle tabelle successive, la normativa antidroga è il volano dei processi di carcerizzazione (e di deflazione penitenziaria); quando la repressione penale raggiunge il suo apice, tende a concentrarsi sui reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti. Tab. 2 - Presenze in carcere al 31.12 e presenze ex art. 73 e 74, DPR 309/1990. Valori assoluti e percentuali (2006-2017) Anno Detenuti presenti Ristretti art.73 Ristretti art. 73 e 74 Ristretti art.74 Totale ristretti DPR 309/90 % ristretti DPR 309/90 rispetto ai presenti 2006 39.005 10.312 4.285 536 15.133 38,80% 2007 48.693 14.117 4.101 537 18.755 38,52% 2008 58.127 18.197 4.529 588 23.314 40,11% 2009 64.791 20.948 5.103 697 26.748 41,48% 2010 67.961 21.633 5.661 739 28.033 41,25% 2011 66.897 21.094 5.465 742 27.301 40,81% 2012 65.701 19.893 5.375 761 26.029 39,62% 2013 62.536 17.953 5.393 810 24.156 38,63% 2014 53.623 12.717 5.278 849 18.844 35,14% 2015 52.164 11.711 5.001 874 17.586 33,71% 2016 54.653 12.754 4.979 889 18.622 34,07% 2017 57.608 13.836 4.981 976 19.793 34,36% Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato -Sezione statistica Ciò che abbiamo visto per gli ingressi è confermato dal dato sulle presenze (tabella 2), che sono aumentate sia in termini assoluti che in termini percentuali (per quanto riguarda artt. 73 e 74) dal 2015 al 2016 e dal 2016 al 2017. In compenso dal 2010 si è ristretta la forbice tra detenuti ex art. 73 e detenuti ex art. 74. La seconda è una condotta più grave (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope) e ad oggi i numeri sono meno impietosi per il nostro sistema di repressione. Si conferma comunque la tendenza a concentrarsi sui pesci piccoli piuttosto che sui consorzi criminali i quali, grazie a una migliore organizzazione e a maggiori risorse, non solo restano fuori dai radar della repressione penale ma ne traggono anche vantaggio, trovandosi ad operare in un mercato ripulito dai competitor meno esperti in una situazione di oligopolio; il problema è noto agli studiosi come Darwinian trafficker dilemma. Per Jerome H. Skolnick, “la proibizione spazza via i trafficanti di droga marginali e meno efficienti, […] mentre i migliori, i meglio organizzati, quelli che corrompono di più le autorità, i più spietati e i più efficienti, sopravvivono”. E lo fanno in condizioni ideali, perché con minore concorrenza. Un altro studioso, Peter Reuter, è della medesima opinione: “I trafficanti esperti traggono beneficio dall’interdizione, poiché questa previene i potenziali competitori [...]. Laddove esiste un cartello di contrabbandieri esperti [...], le sue prospettive sono migliorate da un’interdizione efficace, il cui peso ricade sproporzionatamente sui competitori meno agguerriti”. Secondo Nicholas Dorn e Nigel South, infine, “la minaccia di pesanti condanne consolida un sistema di rifornimento quasi inespugnabile; soltanto i dilettanti, i corrieri e gli operatori di basso livello sono soggetti a venire arrestati”. Crescono anche le presenze e gli ingressi di detenuti tossicodipendenti (Tabelle 3 e 4). Se il dato sulle presenze è sostanzialmente conforme a quello degli anni precedenti (dal 2007 al 2017 circa un detenuto su 4 è tossicodipendente), quello che preoccupa è il dato sugli ingressi, impennatosi negli ultimi due anni fino a superare la soglia del 34%. Tab. 3 Numero di ingressi complessivi negli istituti penitenziari e ingressi di soggetti tossicodipendenti. Valori assoluti e percentuali. Serie storiche 2005-2016 Anno Ingressi totali Tossicodipendenti Percentuale 2005 89.887 25.541 28,41% 2006 90.714 24.637 27,16% 2007 90.441 24.371 26,95% 2008 92.800 27.397 29,52% 2009 88.066 25.106 28,51% 2010 84.641 24.008 28,36% 2011 76.982 22.432 29,14% 2012 63.020 18.225 28,92% 2013 59.390 16.543 27,85% 2014 50.217 13.810 27,50% 2015 45.823 7.888 17,21% 2016 47.342 16.072 33,95% 2017 48.144 16.394 34,05% Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato -Sezione statistica Come abbiamo già rilevato lo scorso anno, il dato relativo agli ingressi del 2015, pur essendo quello fornito ufficialmente dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è troppo distante da quello degli altri anni per essere attendibile. Già nel 2016, infatti, il dato è tornato più in linea con quelli registrati dal 2006 al 2014. Nel 2017 gli ingressi in carcere di tossicodipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di un terzo del totale (in termini assoluti 16.394, mai così tanti dal 2013). La presenza di tossicodipendenti in carcere, specie in numero così alto, rappresenta un problema anche dal punto di vista sanitario: la morbilità e la mortalità prodotte da HIV e dai virus dell’epatite B e C sono fra le conseguenze più gravi per la salute dell’uso di sostanze stupefacenti, soprattutto per i consumatori per via parenterale. Anche altre malattie infettive, fra cui l’epatite A e D, le malattie sessualmente trasmissibili, la tubercolosi, il tetano, il botulismo, l’antrace e il virus T-linfotropo umano possono colpire i tossicodipendenti in misura estremamente maggiore. Tab. 4 - Detenuti presenti e detenuti tossicodipendenti al 31.12. Valori assoluti e percentuali. Serie storiche 2006-2016. Anno Presenti Tossicodipendenti Percentuale 2006 39.005 8363 21,44% 2007 48.693 13424 27,57% 2008 58.127 15772 27,13% 2009 64.791 15887 24,52% 2010 67.961 16245 23,90% 2011 66.897 16364 24,46% 2012 65.701 15663 23,84% 2013 62.536 14879 23,79% 2014 53.623 13.205 24,63% 2015 52.164 13.465 25,81% 2016 54.653 14.157 25,90% 2017 57.608 14.706 25,53% Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato -Sezione statistica 1.1. Simulazione popolazione carceraria senza detenuti ex art. 73 dpr 309/90 e senza tossicodipendenti Dopo l’indulto del 2006, la popolazione carceraria è scesa da 59.523 detenuti (31.12.2005) a 39.005 (31.12.2006), con un tasso di affollamento pari a 91 (ossia 91 detenuti per 100 posti; l’anno prima era a 139). Negli anni successivi si è registrato un progressivo ritorno alla situazione precedente, anche per effetto della piena vigenza della legge Fini-Giovanardi, che ha portato a un’impennata dei ristretti ex art. 73 DPR 309/90. Il picco massimo di affollamento carcerario si è avuto nel 2010, quando erano presenti 151 detenuti ogni 100 posti disponibili. Dopo la condanna CEDU per il caso Torreggiani (2013) la popolazione carceraria è diminuita fino ai 52.164 detenuti presenti al 31.12.2015 (tasso di sovraffollamento 105). Al 31.12.2017 il tasso di sovraffollamento è tornato a salire fino a 114. Nella nostra prima simulazione abbiamo provato a scorporare i detenuti ex art. 73 dal resto della popolazione carceraria per capire, ovviamente in maniera molto grossolana, quanto influisca la proibizione sul sovraffollamento carcerario. Come si può notare, dal 2005 a oggi soltanto nel biennio 2010-11 il numero di detenuti avrebbe raggiunto e superato (di poche unità) la capienza regolamentare, e il tasso di sovraffollamento al 31.12.2017 sarebbe pari a 86 (-28 punti). Va segnalato che sono stati scorporati solamente i detenuti ex art. 73 e non anche i detenuti ex artt. 73 e 74 né i detenuti ex art. 74, punendo l’articolo 74 una condotta più grave (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). Nella seconda simulazione abbiamo scorporato invece i detenuti tossicodipendenti dal totale. Come si può notare, la capienza regolamentare senza di essi sarebbe stata superata solo negli anni che vanno dal 2009 al 2012, e ad oggi il tasso di sovraffollamento sarebbe a 85 (-29 punti). 2. La situazione nei tribunali La tabella 6 mostra il peso della disciplina legislativa sulle droghe sui procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari italiani a partire da un indicatore soggettivo: il numero delle persone sottoposte a procedimento penale per detenzione o per appartenenza a organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Il dato è aggiornato al 30 giugno 2017, e ci conferma che anche i procedimenti penali pendenti sono tornati a crescere a partire dal 2016. Le persone coinvolte in procedimenti penali pendenti per violazione dell’articolo 73 e 74 sono rispettivamente 166.301 (+8.168 e +5,2% rispetto al 31.12.2015) e 40.438 (+397 e +1%). I procedimenti penali pendenti sono 81.665 per art. 73 e 4.220 per art. 74, in aumento nel primo caso (erano 79.494 al 31.12.2016, +2,7%) e stabili nel secondo (4.227 al 31.12.2016, -0,17%). Tabella 6. Persone con procedimenti penali pendenti per violazione artt. 73 e 74 DPR 309/90 al 31.12. Serie storica 2005-2015 Anno art. 73 art. 74 2005 146.599 38.081 2006 158.361 39.373 2007 176.191 43.675 2008 180.610 44.562 2009 177.567 46.537 2010 178.472 46.287 2011 177.621 46.909 2012 181.574 48.598 2013 174.635 48.042 2014 174.715 43.961 2015 158.133 40.041 2016 161.159 40.035 2017 (al 30.6) 166.301 40.438 Fonte: Ministero della Giustizia. Dipartimento per gli affari di giustizia Da notare la corrispondenza inversa tra il decremento registrato tra il 2014 e il 2015 e l’incremento registrato tra il 2006 e il 2007, a ridosso della prima applicazione della Fini-Giovanardi. È possibile ipotizzare che il più grave trattamento sanzionatorio della detenzione di cannabinoidi previsto dalla legge del 2006 tanto ha influito all’incremento delle persone sottoposte a procedimento penale tra il 2006 e il 2007, quanto la sua caducazione a opera della Corte costituzionale nel 2014 ha influito sulla riduzione dei soggetti sottoposti a procedimenti penali. 3. Le misure alternative alla detenzione Un dato positivo arriva finalmente dalla tabella 7, relativa alle misure alternative: dal 2006 a oggi si è verificata una loro crescita costante, anno dopo anno. Tabella 7. Condannati sottoposti a misura alternativa al 31.12 (2006-2017). 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Affidati in prova dallo stato di libertà 512 1.022 2.081 2.843 3.832 4.499 4.398 5.123 5.819 6.165 6.679 7.676 Affidati dallo stato di detenzione 481 787 1.228 1.589 1.944 2.348 2.405 2.605 2.672 2.561 2.719 3.171 Affidati in misura provvisoria 224 278 379 496 Affidati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 369 377 475 712 851 920 966 983 994 1.009 970 894 Affidati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione 242 380 718 1.119 1.515 1.817 1.811 1.918 1.902 1.618 1.519 1.661 Affidati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 322 373 427 363 426 502 591 Affidati affetti da aids dallo stato di libertà 2 - 2 6 3 4 2 Affidati affetti da aids dallo stato di detenzione 44 36 51 31 36 39 44 Totale affidamenti in prova 1.604 2.566 4.502 6.263 8.142 9.952 9.989 11.109 12.011 12.096 12.811 14.535 Totale semiliberi 630 696 771 837 886 916 858 845 745 698 756 850 Totale detenuti al domicilio 1.358 1.431 2.257 3.232 5.219 8.371 9.139 10.173 9.453 9.491 9.857 10.487 TOTALE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 3.592 4.693 7.530 10.332 14.247 19.599 19.986 22.127 22.209 22.285 23.424 25.872 Se tra il 2006 e il 2010 questo è stato il frutto di un lento riavvio della macchina di valutazione dell’ammissibilità all’esecuzione penale esterna, traumatizzata dall’indulto del 2006, e se tra il 2010 e il 2015 è stato il frutto di misure anche eccezionali volte a ridurre la popolazione detenuta, il fatto che il trend prosegua oltre la inversione di tendenza nella popolazione detenuta databile dal 2016 lascia ben sperare per una autonomia delle misure penali di comunità. Ciò nonostante, restano marginali, rispetto all’impatto delle dipendenze sul circuito penale, le misure alternative dedicate: 3.146 sono i condannati ammessi all’affidamento in prova speciale per alcool e tossicodipendenti, a fronte di 14.535 affidamenti in prova in corso e di 14.706 detenuti con problemi di tossicodipendenza. Ancora una volta, la carota terapeutica promessa dal legislatore funziona assai meno del bastone punitivo. Le seguenti tabelle 8 e 9 ci consentono di vedere un po’ più da vicino le misure di comunità dedicate ai dipendenti da sostanze stupefacenti. L’affidamento in prova al Servizio Sociale, che è di gran lunga la misura alternativa più frequente, ha una durata media che va dai 2,1 ai 2,5 anni. Tabella 8: Affidamenti in prova terapeutico eseguite nel 2017, in corso al 30.4.2018 e loro durata media. Affidamento in prova Eseguite nell’anno 2017 In corso al 30/04/2018 Durata media misura in giorni Durata media misura in anni Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.739 943 776 2,1 Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione 3.022 1.751 924 2,5 Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 1.298 565 918 2,5 Totale 6.059 3.259 Il lavoro di pubblica utilità (tabella 9) ha trovato applicazione 891 volte nel 2017, nei casi di lieve entità nella violazione della Legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 co. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, introdotto dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, per una durata media di 202 giorni. Non abbiamo termini di paragone con i detenuti in esecuzione penale per casi di lieve entità, mentre il raffronto con i casi di affidamento in prova dalla libertà, con cui è possibile paragonare questa misura in ragione della mancanza dell’ “assaggio di carcere” che altrimenti è richiesto per l’affidamento dalla detenzione, è senz’altro onorevole (siamo in un rapporto di 1 a 1). D’altro canto, ancora marginale resta il lavoro di pubblica utilità come sanzione penale della disciplina sugli stupefacenti a fronte dell’uso che se ne fa per reati in violazione del codice della strada, laddove vi si è fatto ricorso 14 volte di più. Tabella 9. Lavori di pubblica eseguiti nel corso del 2017, distinte per causa, e loro durata media. Lavoro di Pubblica Utilità Eseguite nell’anno 2017 Durata media misura in giorni Lavoro di Pubblica Utilità Violazione legge sugli stupefacenti 891 202 Lavoro di Pubblica Utilità Violazione codice della strada 14.940 234 Totale 15.831 4. La punizione in via amministrativa del mero consumo di sostanze illegali Ulteriori conferme sul ritorno dei processi di controllo coattivo della detenzione e dell’uso di sostanze stupefacenti iniziato nel 2016 ci vengono dalla tabella 10, relativa alle segnalazioni ex art. 75, relative al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, e dunque penalmente non rilevante, ma soggetto a sanzioni di tipo amministrativo. Tab. 10 - Segnalazioni ex art. 75 DPR 309/90 in valori assoluti, distinte per genere, età, provvedimento adottato. Serie storiche 2007-2017Anno Persone segnalate Totale segnalazioni Totale colloqui formale invito richiesta programma terapeutico archiviaz. Sanzioni amministrative maschi femmine totale di cui minori totale con colloquio senza colloquio 2007 44.866 3.066 47.932 3.729 47.932 31.578 18.815 3.008 4.808 11.850 9.115 2.735 2008 43.943 3.150 47.093 3.665 47.093 36.038 22.255 1.646 3.285 15.504 11.762 3.742 2009 36.041 2.582 38.623 3.058 38.623 30.116 30.116 903 2.690 17.266 10.860 6.406 2010 30.369 2.206 32.575 2.629 32.575 27.166 15.967 518 2.211 16.154 10.591 5.563 2011 31.752 2.212 33.964 2.778 33.964 26.619 15.192 418 1.589 16.743 10.962 5.781 2012 37.951 2.505 40.456 3.537 42.037 29.011 16.815 393 1.691 17.839 11.773 6.066 2013 36.414 2.686 39.100 3.876 40.526 27.591 16.170 241 1.359 16.708 11.167 5.541 2014 29.069 2.203 31.272 3.604 32.450 14.051 14.162 107 712 14.051 9.448 4.603 2015 25.730 1.988 27.718 1.125 32.478 21.133 12.326 151 861 13.509 8.650 4.859 2016 30.324 2.363 32.687 3.793 36.795 21.384 13.455 122 1.227 13.157 7.805 5.352 2017 35.860 2.753 38.613 4.493 40.524 26.128 17.331 86 1.381 15.581 8.710 6.871 Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse Strumentali e finanziarie – Direzione Centrale delle Risorse Umane – Ufficio XI - Centro Studi, Ricerca e Documentazione Il brusco calo registrato tra il 2013 e il 2014, evidentemente legato alle preoccupazioni per un eccesso di criminalizzazione dei consumatori di droghe, generate dalla sentenza Torreggiani, è ormai lontano: siamo tornati esattamente al livello di segnalazioni del 2013, con un incremento rispetto al 2014-2015 di circa il 25%. Da segnalare, infine, la quasi totale cancellazione delle richieste di programma terapeutico conseguenti alla segnalazione all’autorità amministrativa: se nel 2007 erano 3.008, nel 2017 si sono ridotte a 86, sancendo il definitivo congedo dalle presunte finalità terapeutiche della segnalazione ai prefetti. Se non di una mera sanzione dell’uso, si tratta semplicemente di un avvertimento in vista delle più gravi conseguenze in cui il consumatore di sostanze stupefacenti può incorrere in futuro. La Tabella 11 ci illustra ciò che già sappiamo: i cannabinoidi sono le sostanze più colpite dalle forme di controllo istituzionale e sanzionatorio. Le persone segnalate per uso di cannabis e derivati costituiscono quasi l’80% del totale, dato in linea con gli anni scorsi e poco al di sopra della media degli ultimi 28 anni (vedasi tabella 12). Tab. 11 - Persone segnalate ai sensi dell’art. 75, DPR. 309/90 per sesso e sostanza consumata. Valori assoluti e percentuali. Anno 2017 Sostanze Maschi Femmine Totale Percentuale Eroina 1.789 236 2.025 4,86% Metadone 156 22 178 0,42% Morfina 12 1 13 0,04% Altri oppiacei 22 5 27 0,06% Cocaina 5.583 415 5.998 14,39% Crack 103 9 112 0,27% Anfetamine 120 10 130 0,32% Ecstasy e analoghi 118 14 132 0,32% Altri stimolanti 3 1 4 0,01% Barbiturici 2 0 2 0,005% Benzodiazepine 3 1 4 0,01% Altri ipnotici e sedativi 12 1 13 0,04% LSD 14 1 15 0,04% Altri allucinogeni 25 4 29 0,07% Inalanti volatili 98 7 105 0,25% Cannabinoidi 30.606 2.185 32.791 78,69% Altre sostanze illegali 86 9 95 0,23% TOTALE 38.752 2.921 41.673 100% Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse Strumentali e finanziarie – Direzione Centrale delle Risorse Umane – Ufficio XI - Centro Studi, Ricerca e Documentazione Ricapitolando sul medio-lungo periodo, dall’entrata in vigore della legge Jervolino-Vassalli (luglio 1990) oltre un milione di persone è stata segnalata ai prefetti per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale; di queste, 884.044 (il 72,81%) sono state segnalate per possesso di cannabinoidi. Tab. 12 - Segnalazioni ai prefetti ex art. 75 TU 309/90 dall'11.7.1990 al 31.12.2017, divisi per sesso e sostanza. Sostanze Maschi Femmine Totale Percentuale Eroina 130.482 15.022 145.504 11,98% Metadone 4.431 623 5.054 0,42% Morfina 512 66 578 0,05% Altri oppiacei 4.001 360 4.361 0,36% Cocaina 116.265 8.115 124.380 10,24% Crack 1.357 104 1.461 0,12% Anfetamine 1.820 228 2.048 0,17% Ecstasy ed analoghi 6.448 625 7.073 0,58% Altri stimolanti 105 12 117 0,01% Barbiturici 26 1 27 0,002% Benzodiazepine 566 60 626 0,05% Altri ipnotici e sedativi 173 18 191 0,02% LSD 573 64 637 0,05% Altri allucinogeni 341 47 388 0,03% Inalanti volatili 685 53 738 0,06% Cannabinoidi 833.845 50.238 884.083 72,81% Altre sostanza illegali 34.159 2.755 36.914 3,04% TOTALE 1.135.789 78.391 1.214.180 100% Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse Strumentali e finanziarie – Direzione Centrale delle Risorse Umane – Ufficio XI - Centro Studi, Ricerca e Documentazione 5. Le violazioni del Codice della Strada Infine, nelle ultime due tabelle sono riportati i dati della polizia stradale sulle violazioni degli articoli 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e 186+187 (Guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti). Con l'avvertenza che si tratta di dati parziali (si veda il contributo di Hassan Bassi all'interno dell'ottavo Libro Bianco sulle droghe), essendo gli unici a nostra disposizione sul 2017, cerchiamo comunque di analizzare trend e rapporti comunque significativi. In generale, le violazioni dell’art. 187 del Codice della strada rilevate dalla Polizia stradale sono aumentate nell’ultimo anno (+225, +13,5%). Nel 46% dei casi si tratta di persone di età superiore a 32 anni e per il 53% dei casi le contestazioni sono rilevate in orario notturno. Tabella 13. Violazioni art. 187 CdS rilevate dalla Polizia stradale nel 2016 e nel 2017, distinte per classi di età e fascia oraria di rilevazione Anno Numero violazioni ART.187 Suddivisione per classi di età Suddivisione per fascia oraria 0/17 anni 18/24 anni 25/32 anni 33 e oltre 22/06.59 07/14.59 15/21.59 2016 1.667 11 386 465 805 781 413 473 2017 1.892 11 477 534 870 998 371 523 Fonte: Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Anche se nel corso del 2017 gli incidenti sono diminuiti (da 61.636 a 59.096, Tabella 14), restano stabili le contestazioni di violazione dell’articolo 187 del Codice della strada (solo o congiunto con l’art. 186) in occasione di incidenti stradali. Sono 728 le violazioni dell’articolo 187 rilevate a seguito di un incidente; questo significa che solamente nel 1,23% dei casi il conducente aveva fatto uso di sostanze illecite. Tabella 14. Violazioni art. 187 Cds rilevate dalla Polizia stradale in occasioni di incidenti nel 2016 e 2017, distinte per modalità di accertamento e per tipo di incidente VIOLAZIONI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE TOTALE INCIDENTI RILEVATI 2016: 61.636 2017: 59.096 Art.187 Art.187+186 Art.187 Art.187+186 Violazioni accertate sul posto 19 18 14 14 Violazioni a seguito accertamenti sanitari 534 179 539 161 TOTALE VIOLAZIONI 553 197 553 175 Violazioni per rifiuto 20 74 11 66 INCIDENTI CON CONTESTAZIONE ART.187 Incidenti con danni 50 29 66 36 Incidenti con lesioni 489 190 470 170 Incidenti mortali 19 6 19 11 TOTALI 558 225 555 217 Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza. Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Negli ultimi anni abbiamo assistito al rinvigorirsi di un uso politico della giustizia penale, in cui a contare non sono i dati reali ma la ricerca di consenso a partire dalla volubile percezione di sicurezza dei cittadini, influenzata da un certo modo, se non scorretto quanto meno sensazionalistico, di fare informazione. Nella passata legislatura appena conclusa il più fulgido esempio di populismo penale è stata probabilmente l’introduzione della nuova fattispecie di omicidio stradale nel 2015. Si è intervenuti non con l’intento di rendere il Paese più giusto o più sicuro, ma col mero scopo di guadagnare facili consensi. In un articolo su Il Foglio del giugno 2015, Luigi Manconi si chiedeva: “Se i morti per incidente stradale sono passati, nell’ultimo quarto di secolo, dai 6.621 dell’anno 1990 ai 3.385 del 2013, come è possibile parlare oggi di emergenza a proposito di questa indubbia tragedia?”. La domanda resta attuale. Per il 2017 i dati, ancora non consolidati, ci dicono che le vittime di incidenti stradali sono state 3.360. In 30 incidenti mortali (le vittime potrebbero essere di più) è stata contestata la violazione dell’articolo 187. L’anno precedente erano stati 25. I numeri correlati agli incidenti mortali in cui sia stata accertata la guida in stato di ebbrezza (art. 186) sono più alti (9,7% degli incidenti e 4,5% delle vittime nel 2017 secondo un’elaborazione Istat sui dati forniti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ‐ Ufficio Operazioni – Sala Operativa 2^ Sezione “Statistica”) ma anche prima dell’introduzione dell’autonoma fattispecie di omicidio stradale il giudice aveva gli strumenti per punire la condotta del responsabile, e poteva farlo in maniera più precisa e puntuale, tenendo in maggiore considerazione le circostanze e il grado di consapevolezza dell’accusato.Come riscontriamo anche nelle tabelle successive, la normativa antidroga è il volano dei processi di carcerizzazione (e di deflazione penitenziaria); quando la repressione penale raggiunge il suo apice, tende a concentrarsi sui reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti.

Tab. 2 – Presenze in carcere al 31.12 e presenze ex art. 73 e 74, DPR 309/1990.

Tab. 2 - Presenze in carcere al 31.12 e presenze ex art. 73 e 74, DPR 309/1990.

Ciò che abbiamo visto per gli ingressi è confermato dal dato sulle presenze (tabella 2), che sono aumentate sia in termini assoluti che in termini percentuali (per quanto riguarda artt. 73 e 74) dal 2015 al 2016 e dal 2016 al 2017.

In compenso dal 2010 si è ristretta la forbice tra detenuti ex art. 73 e detenuti ex art. 74. La seconda è una condotta più grave (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope) e ad oggi i numeri sono meno impietosi per il nostro sistema di repressione.

Si conferma comunque la tendenza a concentrarsi sui pesci piccoli piuttosto che sui consorzi criminali i quali, grazie a una migliore organizzazione e a maggiori risorse, non solo restano fuori dai radar della repressione penale ma ne traggono anche vantaggio, trovandosi ad operare in un mercato ripulito dai competitor meno esperti in una situazione di oligopolio; il problema è noto agli studiosi come Darwinian trafficker dilemma. Per Jerome H. Skolnick, “la proibizione spazza via i trafficanti di droga marginali e meno efficienti, […] mentre i migliori, i meglio organizzati, quelli che corrompono di più le autorità, i più spietati e i più efficienti, sopravvivono”. E lo fanno in condizioni ideali, perché con minore concorrenza. Un altro studioso, Peter Reuter, è della medesima opinione: “I trafficanti esperti traggono beneficio dall’interdizione, poiché questa previene i potenziali competitori […]. Laddove esiste un cartello di contrabbandieri esperti […], le sue prospettive sono migliorate da un’interdizione efficace, il cui peso ricade sproporzionatamente sui competitori meno agguerriti”. Secondo Nicholas Dorn e Nigel South, infine, “la minaccia di pesanti condanne consolida un sistema di rifornimento quasi inespugnabile; soltanto i dilettanti, i corrieri e gli operatori di basso livello sono soggetti a venire arrestati”.

Crescono anche le presenze e gli ingressi di detenuti tossicodipendenti (Tabelle 3 e 4). Se il dato sulle presenze è sostanzialmente conforme a quello degli anni precedenti (dal 2007 al 2017 circa un detenuto su 4 è tossicodipendente), quello che preoccupa è il dato sugli ingressi, impennatosi negli ultimi due anni fino a superare la soglia del 34%.

Tab. 3 Numero di ingressi complessivi negli istituti penitenziari e ingressi di soggetti tossicodipendenti. Valori assoluti e percentuali. Serie storiche 2005-2016Tab. 3 Numero di ingressi complessivi negli istituti penitenziari e ingressi di soggetti tossicodipendenti. Valori assoluti e percentuali. Serie storiche 2005-2016Come abbiamo già rilevato lo scorso anno, il dato relativo agli ingressi del 2015, pur essendo quello fornito ufficialmente dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è troppo distante da quello degli altri anni per essere attendibile. Già nel 2016, infatti, il dato è tornato più in linea con quelli registrati dal 2006 al 2014. Nel 2017 gli ingressi in carcere di tossicodipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di un terzo del totale (in termini assoluti 16.394, mai così tanti dal 2013).

La presenza di tossicodipendenti in carcere, specie in numero così alto, rappresenta un problema anche dal punto di vista sanitario: la morbilità e la mortalità prodotte da HIV e dai virus dell’epatite B e C sono fra le conseguenze più gravi per la salute dell’uso di sostanze stupefacenti, soprattutto per i consumatori per via parenterale. Anche altre malattie infettive, fra cui l’epatite A e D, le malattie sessualmente trasmissibili, la tubercolosi, il tetano, il botulismo, l’antrace e il virus T-linfotropo umano possono colpire i tossicodipendenti in misura estremamente maggiore.

Tab. 4 – Detenuti presenti e detenuti tossicodipendenti al 31.12. Valori assoluti e percentuali.
Serie storiche 2006-2016.

Tab. 4 - Detenuti presenti e detenuti tossicodipendenti al 31.12. Valori assoluti e percentuali.

1.1. Simulazione popolazione carceraria senza detenuti ex art. 73 dpr 309/90 e senza tossicodipendenti

Dopo l’indulto del 2006, la popolazione carceraria è scesa da 59.523 detenuti (31.12.2005) a 39.005 (31.12.2006), con un tasso di affollamento pari a 91 (ossia 91 detenuti per 100 posti; l’anno prima era a 139).

Negli anni successivi si è registrato un progressivo ritorno alla situazione precedente, anche per effetto della piena vigenza della legge Fini-Giovanardi, che ha portato a un’impennata dei ristretti ex art. 73 DPR 309/90. Il picco massimo di affollamento carcerario si è avuto nel 2010, quando erano presenti 151 detenuti ogni 100 posti disponibili.

Dopo la condanna CEDU per il caso Torreggiani (2013) la popolazione carceraria è diminuita fino ai 52.164 detenuti presenti al 31.12.2015 (tasso di sovraffollamento 105).

Al 31.12.2017 il tasso di sovraffollamento è tornato a salire fino a 114.

Nella nostra prima simulazione abbiamo provato a scorporare i detenuti ex art. 73 dal resto della popolazione carceraria per capire, ovviamente in maniera molto grossolana, quanto influisca la proibizione sul sovraffollamento carcerario.

Fig. 1 Simulazione popolazione carceraria senza detenuti per art. 73 DPR 309/90Fig. 1 Simulazione popolazione carceraria senza detenuti per art. 73 DPR 309/90Come si può notare, dal 2005 a oggi soltanto nel biennio 2010-11 il numero di detenuti avrebbe raggiunto e superato (di poche unità) la capienza regolamentare, e il tasso di sovraffollamento al 31.12.2017 sarebbe pari a 86 (-28 punti). Va segnalato che sono stati scorporati solamente i detenuti ex art. 73 e non anche i detenuti ex artt. 73 e 74 né i detenuti ex art. 74, punendo l’articolo 74 una condotta più grave (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
Nella seconda simulazione abbiamo scorporato invece i detenuti tossicodipendenti dal totale. Come si può notare, la capienza regolamentare senza di essi sarebbe stata superata solo negli anni che vanno dal 2009 al 2012, e ad oggi il tasso di sovraffollamento sarebbe a 85 (-29 punti).

Fig. 2 Simulazione popolazione carceraria senza detenuti tossicodipendenti

Fig. 2 Simulazione popolazione carceraria senza detenuti tossicodipendenti

2. La situazione nei tribunali

La tabella 5 mostra il peso della disciplina legislativa sulle droghe sui procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari italiani a partire da un indicatore soggettivo: il numero delle persone sottoposte a procedimento penale per detenzione o per appartenenza a organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti.

Il dato è aggiornato al 30 giugno 2017, e ci conferma che anche i procedimenti penali pendenti sono tornati a crescere a partire dal 2016.

Le persone coinvolte in procedimenti penali pendenti per violazione dell’articolo 73 e 74 sono rispettivamente 166.301 (+8.168 e +5,2% rispetto al 31.12.2015) e 40.438 (+397 e +1%). I procedimenti penali pendenti sono 81.665 per art. 73 e 4.220 per art. 74, in aumento nel primo caso (erano 79.494 al 31.12.2016, +2,7%) e stabili nel secondo (4.227 al 31.12.2016, -0,17%).

Tabella 5. Persone con procedimenti penali pendenti per violazione artt. 73 e 74 DPR 309/90 al 31.12.Tabella 5. Persone con procedimenti penali pendenti per violazione artt. 73 e 74 DPR 309/90 al 31.12. Serie storica 2005-2015Da notare la corrispondenza inversa tra il decremento registrato tra il 2014 e il 2015 e l’incremento registrato tra il 2006 e il 2007, a ridosso della prima applicazione della Fini-Giovanardi.

È possibile ipotizzare che il più grave trattamento sanzionatorio della detenzione di cannabinoidi previsto dalla legge del 2006 tanto ha influito all’incremento delle persone sottoposte a procedimento penale tra il 2006 e il 2007, quanto la sua caducazione a opera della Corte costituzionale nel 2014 ha influito sulla riduzione dei soggetti sottoposti a procedimenti penali.

3. Le misure alternative alla detenzione
Un dato positivo arriva finalmente dalla tabella 6, relativa alle misure alternative: dal 2006 a oggi si è verificata una loro crescita costante, anno dopo anno.

Tabella 6. Condannati sottoposti a misura alternativa al 31.12 (2006-2017).Tabella 6. Condannati sottoposti a misura alternativa al 31.12 (2006-2017).Se tra il 2006 e il 2010 questo è stato il frutto di un lento riavvio della macchina di valutazione dell’ammissibilità all’esecuzione penale esterna, traumatizzata dall’indulto del 2006, e se tra il 2010 e il 2015 è stato il frutto di misure anche eccezionali volte a ridurre la popolazione detenuta, il fatto che il trend prosegua oltre la inversione di tendenza nella popolazione detenuta databile dal 2016 lascia ben sperare per una autonomia delle misure penali di comunità. Ciò nonostante, restano marginali, rispetto all’impatto delle dipendenze sul circuito penale, le misure alternative dedicate: 3.146 sono i condannati ammessi all’affidamento in prova speciale per alcool e tossicodipendenti, a fronte di 14.535 affidamenti in prova in corso e di 14.706 detenuti con problemi di tossicodipendenza. Ancora una volta, la carota terapeutica promessa dal legislatore funziona assai meno del bastone punitivo.

Le seguenti tabelle 7 e 8 ci consentono di vedere un po’ più da vicino le misure di comunità dedicate ai dipendenti da sostanze stupefacenti. L’affidamento in prova al Servizio Sociale, che è di gran lunga la misura alternativa più frequente, ha una durata media che va dai 2,1 ai 2,5 anni.

Tabella 7: Affidamenti in prova terapeutico eseguite nel 2017, in corso al 30.4.2018 e loro durata media.Tabella 7: Affidamenti in prova terapeutico eseguite nel 2017, in corso al 30.4.2018 e loro durata media.Il lavoro di pubblica utilità (tabella 8) ha trovato applicazione 891 volte nel 2017, nei casi di lieve entità nella violazione della Legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 co. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, introdotto dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, per una durata media di 202 giorni.

Non abbiamo termini di paragone con i detenuti in esecuzione penale per casi di lieve entità, mentre il raffronto con i casi di affidamento in prova dalla libertà, con cui è possibile paragonare questa misura in ragione della mancanza dell’ “assaggio di carcere” che altrimenti è richiesto per l’affidamento dalla detenzione, è senz’altro onorevole (siamo in un rapporto di 1 a 1).
D’altro canto, ancora marginale resta il lavoro di pubblica utilità come sanzione penale della disciplina sugli stupefacenti a fronte dell’uso che se ne fa per reati in violazione del codice della strada, laddove vi si è fatto ricorso 14 volte di più.

Tabella 8. Lavori di pubblica eseguiti nel corso del 2017, distinte per causa, e loro durata media.Tabella 8. Lavori di pubblica eseguiti nel corso del 2017, distinte per causa, e loro durata media.

4. La punizione in via amministrativa del mero consumo di sostanze illegali

Ulteriori conferme sul ritorno dei processi di controllo coattivo della detenzione e dell’uso di sostanze stupefacenti iniziato nel 2016 ci vengono dalla tabella 9, relativa alle segnalazioni ex art. 75, relative al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, e dunque penalmente non rilevante, ma soggetto a sanzioni di tipo amministrativo.

Tab. 9 – Segnalazioni ex art. 75 DPR 309/90 in valori assoluti, distinte per genere, età, provvedimento adottato. Serie storiche 2007-2017Tab. 10 - Segnalazioni ex art. 75 DPR 309/90 in valori assoluti, distinte per genere, età, provvedimento adottato. Serie storiche 2007-2017Il brusco calo registrato tra il 2013 e il 2014, evidentemente legato alle preoccupazioni per un eccesso di criminalizzazione dei consumatori di droghe, generate dalla sentenza Torreggiani, è ormai lontano: siamo tornati esattamente al livello di segnalazioni del 2013, con un incremento rispetto al 2014-2015 di circa il 25%.

Da segnalare, infine, la quasi totale cancellazione delle richieste di programma terapeutico conseguenti alla segnalazione all’autorità amministrativa: se nel 2007 erano 3.008, nel 2017 si sono ridotte a 86, sancendo il definitivo congedo dalle presunte finalità terapeutiche della segnalazione ai prefetti.

Se non di una mera sanzione dell’uso, si tratta semplicemente di un avvertimento in vista delle più gravi conseguenze in cui il consumatore di sostanze stupefacenti può incorrere in futuro.

La Tabella 10 ci illustra ciò che già sappiamo: i cannabinoidi sono le sostanze più colpite dalle forme di controllo istituzionale e sanzionatorio. Le persone segnalate per uso di cannabis e derivati costituiscono quasi l’80% del totale, dato in linea con gli anni scorsi e poco al di sopra della media degli ultimi 28 anni (vedasi tabella 11).

Tab. 10 – Persone segnalate ai sensi dell’art. 75, DPR. 309/90 per sesso e sostanza consumata.Tab. 10 - Persone segnalate ai sensi dell’art. 75, DPR. 309/90 per sesso e sostanza consumata.Ricapitolando sul medio-lungo periodo, dall’entrata in vigore della legge Jervolino-Vassalli (luglio 1990) oltre un milione di persone è stata segnalata ai prefetti per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale; di queste, 884.044 (il 72,81%) sono state segnalate per possesso di cannabinoidi.

Tab. 11 – Segnalazioni ai prefetti ex art. 75 TU 309/90 dall’11.7.1990 al 31.12.2017, divisi per sesso e sostanza.

Tab. 12 - Segnalazioni ai prefetti ex art. 75 TU 309/90 dall'11.7.1990 al 31.12.2017, divisi per sesso e sostanza.5. Le violazioni del Codice della Strada

Infine, nelle ultime due tabelle sono riportati i dati della polizia stradale sulle violazioni degli articoli 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e 186+187 (Guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti). Con l’avvertenza che si tratta di dati parziali (si veda il contributo di Hassan Bassi all’interno dell’ottavo Libro Bianco sulle droghe), essendo gli unici a nostra disposizione sul 2017, cerchiamo comunque di analizzare trend e rapporti comunque significativi.

In generale, le violazioni dell’art. 187 del Codice della strada rilevate dalla Polizia stradale sono aumentate nell’ultimo anno (+225, +13,5%). Nel 46% dei casi si tratta di persone di età superiore a 32 anni e per il 53% dei casi le contestazioni sono rilevate in orario notturno.

Tabella 12. Violazioni art. 187 CdS rilevate dalla Polizia stradale nel 2016 e nel 2017, distinte per classi di età e fascia oraria di rilevazioneTabella 12. Violazioni art. 187 CdS rilevate dalla Polizia stradale nel 2016 e nel 2017, distinte per classi di età e fascia oraria di rilevazioneAnche se nel corso del 2017 gli incidenti sono diminuiti (da 61.636 a 59.096, Tabella 13), restano stabili le contestazioni di violazione dell’articolo 187 del Codice della strada (solo o congiunto con l’art. 186) in occasione di incidenti stradali. Sono 728 le violazioni dell’articolo 187 rilevate a seguito di un incidente; questo significa che solamente nel 1,23% dei casi il conducente aveva fatto uso di sostanze illecite.

Tabella 13. Violazioni art. 187 Cds rilevate dalla Polizia stradale in occasioni di incidenti nel 2016 e 2017, distinte per modalità di accertamento e per tipo di incidente
Tabella 12. Violazioni art. 187 CdS rilevate dalla Polizia stradale nel 2016 e nel 2017, distinte per classi di età e fascia oraria di rilevazione

Negli ultimi anni abbiamo assistito al rinvigorirsi di un uso politico della giustizia penale, in cui a contare non sono i dati reali ma la ricerca di consenso a partire dalla volubile percezione di sicurezza dei cittadini, influenzata da un certo modo, se non scorretto quanto meno sensazionalistico, di fare informazione. Nella passata legislatura appena conclusa il più fulgido esempio di populismo penale è stata probabilmente l’introduzione della nuova fattispecie di omicidio stradale nel 2015. Si è intervenuti non con l’intento di rendere il Paese più giusto o più sicuro, ma col mero scopo di guadagnare facili consensi.

In un articolo su Il Foglio del giugno 2015, Luigi Manconi si chiedeva: “Se i morti per incidente stradale sono passati, nell’ultimo quarto di secolo, dai 6.621 dell’anno 1990 ai 3.385 del 2013, come è possibile parlare oggi di emergenza a proposito di questa indubbia tragedia?”.
La domanda resta attuale. Per il 2017 i dati, ancora non consolidati, ci dicono che le vittime di incidenti stradali sono state 3.360. In 30 incidenti mortali (le vittime potrebbero essere di più) è stata contestata la violazione dell’articolo 187. L’anno precedente erano stati 25.

I numeri correlati agli incidenti mortali in cui sia stata accertata la guida in stato di ebbrezza (art. 186) sono più alti (9,7% degli incidenti e 4,5% delle vittime nel 2017 secondo un’elaborazione Istat sui dati forniti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ‐ Ufficio Operazioni – Sala Operativa 2^ Sezione “Statistica”) ma anche prima dell’introduzione dell’autonoma fattispecie di omicidio stradale il giudice aveva gli strumenti per punire la condotta del responsabile, e poteva farlo in maniera più precisa e puntuale, tenendo in maggiore considerazione le circostanze e il grado di consapevolezza dell’accusato.