C’è un nuovo fronte nella battaglia giudiziaria contro l’articolo 18 del decreto sicurezza sulla canapa industriale. Dopo le contestazioni sollevate dal mondo agricolo e produttivo, anche la dimensione commerciale della filiera arriva davanti alla Corte costituzionale. Dopo Brindisi anche il Tribunale di Trani, sezione penale, ha infatti sollevato questione di legittimità costituzionale sulla norma che, modificando la legge 242 del 2016, vieta importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna al pubblico di infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, comprese resine, estratti e oli contenenti tali infiorescenze.
La vicenda nasce da un procedimento penale aperto dopo un controllo della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Barletta, “Bio Canapa Shop”. Nel negozio erano stati rinvenuti circa 52 grammi di sostanza confezionata per la vendita, oltre ad altri 70 grammi trovati successivamente. Le analisi hanno accertato la presenza di THC compresa tra lo 0,2% e lo 0,82% e una prevalenza di cannabidiolo, con una concentrazione di THC indicata dagli stessi accertamenti tecnici come non idonea a produrre effetti psicoattivi o stupefacenti. Proprio questo dato è il cuore dell’ordinanza: il giudice osserva che l’azione del principio attivo risulta “pressoché irrilevante” e che la sostanza sequestrata, per quantità e composizione, non appare capace di ledere i beni giuridici che la normativa penale sulle droghe dovrebbe proteggere.
Il Tribunale non si limita però al caso concreto. L’ordinanza ricostruisce il percorso normativo: la legge 242 del 2016 aveva promosso la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa, riconoscendone il valore agricolo, ambientale, industriale e di ricerca. L’articolo 18 del decreto-legge 48 del 2025, convertito senza modifiche dalla legge 80 del 2025, ha invece introdotto un divieto generalizzato che colpisce proprio una parte essenziale della filiera: la commercializzazione delle infiorescenze e dei derivati. Secondo il giudice, la nuova disciplina finisce per escludere dal perimetro delle attività lecite una serie di prodotti che la prassi amministrativa e la giurisprudenza avevano ricondotto alla canapa industriale quando privi di efficacia drogante.
È qui che il caso di Trani assume particolare rilievo. Non riguarda solo il campo, la semina, la coltivazione. Riguarda i negozi, la vendita al dettaglio, i distributori, le imprese che negli anni hanno investito in un settore nato dentro una cornice normativa legale. Come scrive Canapa Sativa Italia che ha pubblicato l’ordinanza, “il punto nuovo” è che la questione investe “anche la dimensione commerciale della filiera: negozi, vendita al dettaglio, distribuzione e imprese già operative”. Per l’associazione, “la vendita al dettaglio non può essere trattata come un aspetto secondario”, perché una filiera agricola senza sbocco commerciale perde sostenibilità economica e ragione produttiva.
I profili di incostituzionalità individuati dal Tribunale sono tre. Il primo riguarda l’articolo 77 della Costituzione, cioè l’uso del decreto-legge. Per il giudice mancherebbero i presupposti di straordinaria necessità e urgenza. L’articolo 18, inserito in un decreto sicurezza composto da misure eterogenee, non avrebbe una connessione adeguata con l’urgenza dichiarata dal Governo. L’ordinanza sottolinea che la relazione illustrativa non spiega in modo puntuale perché fosse necessario intervenire con decreto su prodotti di canapa industriale a basso THC e richiama la giurisprudenza costituzionale che vieta l’abuso della decretazione d’urgenza quando diventa un veicolo ordinario di intervento legislativo. Il secondo profilo riguarda gli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione e il principio di offensività. È il passaggio più forte dell’ordinanza. Nel nostro ordinamento, ricorda il giudice, il diritto penale non può punire una condotta solo perché astrattamente riconducibile a una categoria vietata: deve esserci un’offesa concreta, o almeno una reale messa in pericolo, del bene giuridico tutelato. Ma se le infiorescenze di canapa hanno un contenuto di THC inferiore allo 0,3%, o comunque scientificamente non idoneo a produrre effetti droganti, diventa irragionevole assoggettarle automaticamente alla disciplina penale degli stupefacenti. Il Tribunale richiama anche la Cassazione, secondo cui i derivati della cannabis sativa rientrano nel Testo unico droghe solo quando abbiano concreta efficacia drogante. Il terzo profilo riguarda il diritto europeo. L’ordinanza richiama l’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vieta le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente tra Stati membri. Per il giudice, il divieto introdotto dall’articolo 18 incide sulla libera circolazione delle merci e lo fa in modo non proporzionato, in assenza di evidenze scientifiche che dimostrino una minaccia per la sicurezza o la salute pubblica da parte di infiorescenze di canapa con THC sotto lo 0,3%. La stessa ordinanza ricorda che la normativa europea sostiene la coltivazione della canapa industriale e ammette contributi per varietà con tenore di THC entro quella soglia.
Il punto politico, oltre che giuridico, è evidente. Il legislatore ha scelto di colpire un’intera filiera senza distinguere tra cannabis con effetti stupefacenti e prodotti industriali privi di efficacia drogante. Ha usato la leva penale e para-penale non per reprimere condotte dannose, ma per cancellare un settore economico e sociale costruito negli anni dentro la legalità. Ed è proprio questo automatismo ideologico che l’ordinanza di Trani mette in discussione. Canapa Sativa Italia parla di “una svolta” da accogliere “con soddisfazione e responsabilità”, precisando che la rimessione alla Corte non equivale ancora a una vittoria definitiva. Ma il passaggio è rilevante: “La canapa industriale non chiede scorciatoie. Chiede Costituzione. Chiede diritto. Chiede che la realtà venga guardata per ciò che è, non per ciò che qualcuno vorrebbe raccontare”.
Ora la parola passa alla Corte costituzionale. Sarà la Consulta a dire se l’articolo 18 possa sopravvivere al vaglio della Costituzione, del principio di offensività, della libertà di iniziativa economica e del diritto europeo. Ma già l’ordinanza di Trani segna un punto fermo: la canapa industriale non può essere liquidata con slogan securitari. Quando un prodotto non droga, punirlo come droga non è tutela della salute pubblica. È solo cieco proibizionismo.
