Nell’arco di poco tempo, per la seconda volta la Corte costituzionale viene interessata rispetto alla legge 180 poi inserita nella riforma sanitaria, la 833 del 1978. Infatti, con l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833/1978 in materia di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in quanto non prevede esplicitamente la presenza di un difensore di fiducia nel ricorso che l’interessato ha facoltà di presentare al Giudice Tutelare.
Lo scorso anno, con la sentenza n. 76/2025, la Corte costituzionale è intervenuta sul TSO ed ha reso obbligatoria l’audizione da parte del Giudice Tutelare della persona sottoposta al TSO e la notifica all’interessato dell’ordinanza del Sindaco e della convalida del Giudice Tutelare. Una disposizione che ha trovato applicazione con un’audizione per lo più con modalità a distanza la quale tuttavia, a mio parere, non risponde pienamente alla funzione di garanzia.
Recentemente la Corte costituzionale si è espressa, con la sentenza 21/2026, sulla piena imputabilità degli utilizzatori di sostanze.
E’ apprezzabile la sensibilità della magistratura volta alla tutela dei diritti in un periodo che vede rischi di neoistituzionalizzazione e abbandono, mancato riconoscimento o perdita di diritti. L’art. 32 della Costituzione considera la salute un diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività ed in particolare quello alla salute è intrecciato con educazione, formazione, lavoro, casa, reddito, ambiente. Il TSO è un intervento complesso, carico di difficoltà e sofferenze, volto ad assicurare il diritto alla salute di persone che presentano alterazioni psichiche talmente gravi da richiedere interventi terapeutici urgenti che la persona non accetta e non sussistono le condizioni e circostanze per attuare idonei e tempestivi interventi extraospedalieri.
Nel ricorso del Tribunale di Firenze la questione di costituzionalità è in riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la legge non stabilisce in modo esplicito che la persona sottoposta a TSO debba essere informata della facoltà di nominare un difensore di fiducia che possa ricevere tutti gli atti e presenziare all’audizione del paziente davanti al giudice tutelare. In uno Stato di diritto devono essere sempre garantiti i diritti fondamentali. Va definito come farlo. Nel TSO, la prima fase è competenza dei medici e del Sindaco come massima autorità sanitaria, per tramite della polizia municipale. L’intervento del Giudice Tutelare avviene dopo 48 ore, a ricovero effettuato e certamente vi può essere la partecipazione di un legale nominato dalla persona. Si pone invece il problema della sua partecipazione alla prima fase dell’intervento, in quanto apre problemi di tempi, modi, competenze e organizzazione. Si può prevedere la presenza di un legale (anche d’ufficio), che intervenga insieme a sanitari e polizia municipale? Occorre individuare soluzioni che mantengano l’intervento di urgenza con le garanzie presenti e da affinare anche mediante la presenza di un legale. Tuttavia, già ora si possono attivare interventi sociali, di Comunità, Fiduciari, Utenti Esperti, garanti, amministratori di sostegno, osservatori e approcci specifici che migliorino il consenso, i diritti e le garanzie previste dalla 180.
La tutela dei diritti fondamentali, di cittadinanza e la piena imputabilità (la proposta elaborata dalla Società della Ragione e presentata alla Camera dei deputati da Riccardo Magi, n. 1119, rappresenta un punto di riferimento) è una via da perseguire, anche per promuovere con adeguate risorse, l’innovazione dei servizi, una “psichiatria gentile” e “no restraint”.
