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Il 12 giugno 2026 è stato approvato il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo. Per la sua applicazione il governo italiano ha emanato il D.L. n. 100/2026, che introduce il confinamento coattivo delle persone richiedenti asilo “in luoghi specifici” alla frontiera e con la Circolare del 9 giugno 2026 e il Ministero dell’Interno ha chiesto ai territori di definire protocolli operativi per l’attuazione del Regolamento (UE) Screening 2024/1356. Alla luce di questa novità, numerose associazioni, primi firmatari la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) e l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), hanno sottoscritto un “Appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura. Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo.

La preoccupazione è che le nuove norme possano compromettere i diritti umani, di asilo e che il coinvolgimento degli operatori sanitari venga visto più in funzione della realizzazione delle direttive che della tutela dei diritti e della salute delle persone.

L’Appello afferma che “Le procedure di screening dovrebbero avere l’obiettivo di identificare tempestivamente bisogni sanitari e condizioni di vulnerabilità. Riteniamo che tali finalità possano essere perseguite solo se le attività sanitarie rimangono chiaramente separate dalle funzioni di controllo migratorio e di pubblica sicurezza.”

Si ripropone la questione del rapporto tra medicina e potere che sembrava avere trovato un punto fermo con la Dichiarazione dei diritti umani del 1948 e i codici deontologici. La linea dell’autonomia e indipendenza professionale mira ad ottenere una leale collaborazione nel rispetto della specificità dei mandati, non un’azione compartecipe ai desiderata governativi soprattutto se in contrasto con principi costituzionali.

Ne è un esempio il consenso del paziente all’accettazione degli accertamenti sanitari e dello screening, che nel Regolamento Screening e nel DL 100/2026 si configurano come un vincolo procedurale coercitivo per l’accesso al territorio o alla domanda di asilo. Così il consenso cessa di essere “libero” e l’atto medico viene ridotto a un mero dispositivo burocratico a cui la persona migrante non può sottrarsi. Uno screening condotto senza collaborazione e fiducia vede compromessa alla base la sua qualità. Inoltre la circolare ministeriale impone che lo screening sia completato entro termini perentori (7 giorni in prossimità delle frontiere esterne, 3 giorni sul territorio) e invita i Prefetti a individuare gli spazi delle verifiche favorendo i locali delle Questure. I tempi molto limitati possono essere inadeguati per individuare patologie complesse. L’attività medica svolta in spazi non sanitari può risentire di un’atmosfera securitaria e non consente gli approfondimenti diagnostici e specialistici possibili solo nei presidi sanitari e con un’adeguata mediazione linguistico-culturale. Si rischiano di compromettere gli standard qualitativi richiesti per la valutazione clinica in particolare di esiti di tortura, violenza di genere, disturbo post-traumatico da stress, disturbi mentali, uso di droghe, screening di patologie infettive (come la tubercolosi) che richiedono formazioni specifiche e la previsione di continuità terapeutica. L’anamnesi non basta ma occorre una visione situazionale e prospettica in quanto numerose evidenze documentano come il confinamento, la detenzione amministrativa e l’incertezza legata alle procedure migratorie, la marginalità sono associati a un aumento del rischio di depressione, ansia, disturbo post-traumatico da stress, autolesionismo e altre forme di sofferenza mentale. L’Appello si chiude con diverse e utili proposte per i diritti, la qualità e dignità di tutti, garantiti dall’autonomia e deontologia professionale medica.