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Diminuiscono gli ingressi, ma continuano a crescere le presenze complessive in carcere, quelle per violazione del DPR 309/1990 e quelle di soggetti tossicodipendenti. Prosegue inoltre la crescita vertiginosa delle misure alternative alla detenzione, più che raddoppiate nell’arco di dieci anni. Considerando anche le pene e le sanzioni sostitutive, le misure e le sanzioni di comunità e le misure di sicurezza, il numero complessivo dei soggetti in carico è ormai prossimo, e potrebbe aver nel frattempo superato la soglia dei 100mila.
I dati mostrano come i costi economici e umani della deriva securitaria siano fuori controllo e come le risorse impiegate continuino a tradursi in investimenti a perdere. Nonostante ciò, le principali forze politiche non sembrano interessate ad avviare una riflessione su un possibile cambio di paradigma.
Un ulteriore problema, che condiziona tanto l’analisi quanto la possibilità di individuare soluzioni adeguate, riguarda la superficialità dei dati disponibili. Nonostante gli attuali sistemi informatici consentano di raccogliere, organizzare e incrociare una quantità di informazioni molto più ampia, ci si continua ad accontentare di una visione d’insieme di un fenomeno estremamente complesso e articolato.
L’esempio più evidente è la mancata distinzione tra i detenuti per violazione del comma 1 dell’articolo 73 del DPR 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e quelli ristretti per violazione del comma 5 dello stesso articolo, relativo ai fatti di lieve entità. Già nel 2014 la Corte di cassazione ha chiarito che la lieve entità non costituisce una circostanza attenuante del reato previsto dal comma 1, bensì una fattispecie autonoma. Scorporare i dati relativi ai ristretti ex comma 5 dal totale dei detenuti ex articolo 73 permetterebbe dunque di valutare con maggiore precisione l’impatto reale della normativa vigente, nonché di elaborare eventuali correttivi qualora emergessero squilibri nella sua applicazione.
Come ogni anno, desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le funzionarie e a tutti i funzionari che ci hanno dedicato parte del loro tempo e del loro lavoro. Ringraziamo il personale del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e dei rispettivi Dipartimenti: senza la disponibilità a condividere i dati, la solerzia e la pazienza dimostrate, questo lavoro non sarebbe possibile.
La situazione nelle carceri
Dopo quattro anni caratterizzati da una crescita particolarmente marcata, gli ingressi complessivi in carcere diminuiscono di 1.484 unità (-3,4%). Calano anche gli ingressi per violazione dell’articolo 73 del DPR 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope): nel 2025 si attestano a 10.784 (-436; -3,9%), pari al 25,7% del totale. Aumentano invece, per il secondo anno consecutivo, gli ingressi di soggetti tossicodipendenti, che raggiungono quota 17.308 (+418; +2,5%), tornando a superare la soglia del 40%.
Tab. 1 - Ingressi negli istituti penitenziari e ingressi per violazione art.73, DPR 309/90. (2005-2025)
Dal 2006, primo anno preso in considerazione dalla nostra rilevazione, gli ingressi per violazione dell’articolo 73 si sono mantenuti stabilmente al di sopra del 25% degli ingressi complessivi: più di uno su quattro. Gli ingressi di soggetti tossicodipendenti hanno seguito un andamento analogo fino al 2014, per poi avvicinarsi alla soglia del 33,3% nel 2015 e superarla a partire dal 2016. Da allora, più di un ingresso su tre riguarda un soggetto tossicodipendente.
Osservando il lungo periodo, va inoltre evidenziato che, rispetto ai primi anni della rilevazione, il numero complessivo degli ingressi si è più che dimezzato: dai 92.800 registrati nel 2008, il valore più alto degli ultimi diciannove anni, si è passati ai 42.005 del 2025, con una riduzione del 54,7%.
Questo crollo del dato dinamico non trova però, come vedremo, un riscontro analogo nel dato statico relativo alle presenze in carcere.

Fig. 1 - Ingressi in carcere dalla Libertà 2005-2025 totali e ripartiti tra ingressi per violazione art. 73 DPR 309/90 e ingressi per altri reati

Fig. 2 - Percentuali di ingressi in carcere dalla libertà per violazione art. 73 DPR 309/90 su totale ingressi in carcere. Serie storica 2005-2025.

Tab. 2 - Presenze in carcere al 31.12, presenze ex art. 73 e 74, DPR 309/1990, ristretti tossicodipendenti

Come per gli ingressi, anche il numero delle presenze in carcere era stato inevitabilmente contenuto dalla pandemia. Dopo la diminuzione del 12,2% registrata nel 2020, il dato ha ripreso a crescere, tornando a seguire la tendenza già consolidata negli anni precedenti. Nel 2025 si registra un ulteriore aumento: al 31 dicembre i detenuti presenti sono 63.499, 1.638 in più rispetto all’anno precedente (+2,6%). In cinque anni, la popolazione detenuta è cresciuta di oltre 10mila unità, con un incremento del 19% che riporta il sistema penitenziario ai livelli raggiunti nel gennaio 2013, quando la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, che vieta la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti, a causa del sovraffollamento carcerario.
Non disponendo dei dati ufficiali al 31 dicembre 2024 relativi ai detenuti ristretti ex articolo 73 ed ex articoli 73 e 74, ma soltanto di una stima suscettibile di variare di poche unità, non è possibile determinare con esattezza la variazione annuale in termini assoluti e percentuali. È comunque evidente il nuovo picco dei ristretti ex articolo 73, che aumentano di circa 450 unità, pari approssimativamente al 3,4%. Restano sostanzialmente stabili i detenuti ristretti per violazione congiunta degli articoli 73 e 74, mentre quelli ex articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) crescono di 23 unità (+2,3%). Complessivamente, i ristretti per violazione di uno o di entrambi gli articoli aumentano di 479 unità (+2,3%).
Come già rilevato lo scorso anno, tra i fattori che potrebbero aver contribuito alla crescita della popolazione detenuta per violazione del DPR 309/1990 figura l’applicazione del cosiddetto decreto Caivano (d.l. 15 settembre 2023, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159). Il provvedimento ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la cosiddetta «lieve entità» di cui all’articolo 73, comma 5, innalzando da quattro a cinque anni il massimo edittale. La modifica produce conseguenze significative anche sul piano procedurale, poiché rende applicabile la custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 280 c.p.p. e obbligatoria l’udienza preliminare. Non disponiamo tuttavia di dati sufficientemente specifici per verificare l’effettivo impatto del decreto, né del numero dei ristretti ex articolo 73, comma 5, un dato che, come già evidenziato, al momento non viene raccolto.

Figura 4 - Percentuali di detenuti DPR 309/90 e detenuti tossicodipendenti 2006-2025

Un carcere senza droghe (simulazione)

Dal 2007, la popolazione carceraria è stabilmente al di sopra della capienza regolamentare degli istituti di pena. Il grafico che segue illustra, in maniera molto grossolana, quanto la normativa antidroga influisca sul tasso di affollamento carcerario.

Fig. 5 - Simulazione popolazione carceraria. Serie Storica 2006-2025

A seguito dell’indulto del 2006, la popolazione carceraria scese dai 59.523 detenuti presenti al 31 dicembre 2005 ai 39.005 del 31 dicembre 2006. La capienza regolamentare era allora di 42.824 posti e il tasso di affollamento pari a 91, vale a dire 91 detenuti ogni 100 posti, contro i 139 dell’anno precedente. Il 2006 fu però anche l’anno dell’approvazione della legge 49/2006, la cosiddetta Fini-Giovanardi, i cui effetti sul sistema penale divennero evidenti a partire dal 2007. La popolazione detenuta tornò infatti a superare la capienza regolamentare degli istituti, fino a raggiungere nel 2010 un tasso di affollamento pari a 151, di cui 48 riconducibili ai detenuti per violazione dell’articolo 73.
Dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte EDU nel caso Torreggiani, nel 2013, e la dichiarazione di incostituzionalità della Fini-Giovanardi, nel 2014, la popolazione carceraria diminuì fino ai 52.164 detenuti presenti al 31 dicembre 2015, il valore assoluto più basso degli ultimi quindici anni, con un tasso di affollamento pari a 105. Da allora il numero dei detenuti tornò a crescere, raggiungendo al 31 dicembre 2019 quota 60.769, con un tasso di affollamento di 120. Questa tendenza fu interrotta dalla pandemia, che impose al legislatore politiche di deflazione carceraria: un anno dopo, i detenuti presenti erano 53.364 e il tasso di affollamento era nuovamente sceso a 105.
Da quel momento, la tendenza è tornata a essere crescente. Al 31 dicembre 2025 i detenuti erano 63.499, a fronte di una capienza regolamentare di 51.277 posti, aumentata di quasi il 20% rispetto al 2006. Il tasso di affollamento si attestava quindi a 123,8 detenuti ogni 100 posti.
Come mostra il grafico, escludendo dal calcolo i detenuti ex articolo 73, la capienza regolamentare sarebbe stata superata soltanto nel biennio 2010-2011. Escludendo invece i detenuti tossicodipendenti, il tasso di affollamento sarebbe risultato superiore a 100 soltanto tra il 2009 e il 2012. Nel 2025, i due tassi di affollamento simulati sarebbero rispettivamente pari a 97, senza i detenuti ex articolo 73, e a 83,3, senza i detenuti tossicodipendenti.
Sono necessarie, come di consueto, due precisazioni.
Nella prima simulazione sono stati sottratti esclusivamente i detenuti ex articolo 73, e non anche quelli ristretti per violazione congiunta degli articoli 73 e 74 o per il solo articolo 74, responsabili di condotte più gravi e pertanto punite più severamente. Il grafico non ha alcuna pretesa di scientificità o di esaustività e lo scenario rappresentato nella simulazione non può essere considerato realistico. Alcuni detenuti ex articolo 73, ad esempio, potrebbero trovarsi in carcere anche per altri reati, eventualmente più gravi. Allo stesso modo, il superamento dell’attuale modello proibizionista non eliminerebbe il traffico illegale di sostanze né, di conseguenza, la presenza in carcere di persone condannate per violazione di una nuova disciplina in materia di droghe. Il grafico ha il solo scopo di rendere visibili, da un lato, l’enorme incidenza della normativa antidroga sull’affollamento carcerario e, dall’altro, la rilevanza del problema rappresentato dalla presenza di persone tossicodipendenti negli istituti penitenziari.
La seconda precisazione riguarda il tasso di affollamento. Quello effettivo è sempre leggermente più elevato rispetto a quello da noi calcolato, poiché la capienza realmente disponibile è sensibilmente inferiore a quella regolamentare, che comprende anche posti non concretamente utilizzabili. Inoltre, la popolazione detenuta non è distribuita in modo omogeneo. Alcuni istituti o singole sezioni rispettano la capienza regolamentare e presentano un tasso di affollamento inferiore a 100; ciò significa che, in altri istituti e in determinate sezioni, il sovraffollamento è nettamente superiore al dato medio di 123,8. Il calcolo di una media nazionale rischia dunque di cammuffare la reale entità del problema.

La situazione nei tribunali

Al 31 dicembre 2025 risultavano pendenti 73.549 procedimenti penali per violazione dell’articolo 73, riguardanti complessivamente 156.179 persone. Rispetto all’anno precedente, il numero delle persone coinvolte è diminuito del 4,1%, pari a 6.649 unità in meno. I procedimenti pendenti ex articolo 74 erano invece 4.496 e coinvolgevano 46.001 persone, con una riduzione del 2,1% rispetto al 2024, pari a 971 unità.
Nonostante la lieve diminuzione, questi numeri continuano a rappresentare un carico enorme per le aule di giustizia italiane. Il dato positivo è che, almeno finora, non si è verificata l’impennata dei processi che la già citata legge 159/2023, il cosiddetto decreto Caivano, avrebbe potuto determinare per effetto delle modifiche introdotte sul piano procedurale.

Tab. 3 - Persone con procedimenti penali pendenti per artt. 73 e 74 DPR 309/90 al 31.12 (2005-2025)

Netta e ormai consolidata resta la sproporzione tra le persone coinvolte in procedimenti pendenti ex articolo 73, pari al 77,2% del totale, e quelle coinvolte in procedimenti ex articolo 74, che rappresentano il restante 22,8%. Si tratta dell’ennesimo segnale di come la guerra alla droga continui a concentrarsi prevalentemente sui pesci piccoli. Del resto, anche gli imputati e i condannati ex articolo 74 sono spesso ben lontani dal rappresentare il vertice della piramide criminale che gestisce il traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti.
Per ottenere un quadro più preciso sarebbe opportuno che il Ministero della Giustizia iniziasse a raccogliere e pubblicare separatamente anche i dati relativi al comma 5 dell’articolo 73, la cosiddetta «lieve entità». Non si tratta infatti di una semplice circostanza attenuante, ma di una fattispecie autonoma di reato, che meriterebbe uno specifico approfondimento statistico per poterne valutare l’effettivo peso sul sistema giudiziario.

Fig. 6 - Persone con procedimenti penali pendenti per violazione artt. 73 e 74 DPR 309/90 al 31/12. Serie storica 2005-2023

Le misure alternative alla detenzione

Parallelamente all’aumento della popolazione carceraria, continuano a crescere a un ritmo vertiginoso anche le misure alternative alla detenzione. Al 31 dicembre 2025 si contavano 33.681 affidamenti in prova, contro i 31.955 dell’anno precedente (+1.726; +5,4%); 1.407 persone in semilibertà (+155; +12,4%); 13.766 soggetti in detenzione domiciliare (+607; +4,6%). Complessivamente, i condannati sottoposti a una misura alternativa erano dunque 48.854, il 5,6% in più rispetto all’anno precedente. Il dato è più che raddoppiato rispetto a nove anni prima e più che decuplicato in meno di vent’anni, passando da 3.592 a 48.854 persone (+45.262; +1.260%). Si è quindi ulteriormente ampliata, e continua ad ampliarsi a ritmo sostenuto, l’area del controllo penale.
Permane inoltre una marcata discrasia tra l’affidamento in prova ordinario e quello riservato alle persone tossico- o alcoldipendenti. Nel primo caso, il 75,6% dei beneficiari accede alla misura dallo stato di libertà. Per gli affidati tossico- o alcoldipendenti, invece, la proporzione si ribalta quasi completamente: nonostante la difficile compatibilità tra dipendenze, carcere, diritto alla salute e accesso ai servizi, il 75,3% transita prima dal carcere e solo successivamente accede alla misura alternativa.
Una possibile, seppure parziale, spiegazione di questo squilibrio è che alcune persone tossico o alcoldipendenti non accedano all’affidamento in prova, ma direttamente, in sede di esecuzione, alla semilibertà o alla detenzione domiciliare e, in sede di cognizione, alle pene sostitutive. Tuttavia, per questi regimi non è prevista una distinzione tra misura ordinaria e misura destinata alle persone tossico- o alcoldipendenti. Le tabelle ministeriali non consentono quindi né di confermare né di smentire questa ipotesi.
Nel complesso, considerando anche le misure alternative alla detenzione, il numero dei soggetti in carico sfiora la soglia delle 100mila persone, con una crescita annua del 6,4%, pari a 5.972 unità.

tab 4

figura 7

Rispetto all’anno precedente, resta sostanzialmente stabile il numero dei soggetti ammessi alla messa alla prova, passati da 26.265 a 26.268, così come quello delle persone sottoposte a sanzioni di comunità, aumentate da 10.688 a 10.727. Crescono invece i soggetti in carico per misure di sicurezza (libertà vigilata), che passano da 4.948 a 5.257 (+309; +6,2%).
L’incremento più marcato riguarda però le pene sostitutive: i condannati sottoposti a tali misure passano dai 5.200 del 31 dicembre 2024 agli 8.340 del 31 dicembre 2025, con un aumento di 3.140 unità, pari al 60,4%.

Tabella 5 - Soggetti in carico per misure al 31 dicembre 2025.

Fig. 8. Ripartizione percentuale dei soggetti in carico all’UEPE per tipo di misure al 31 dicembre 2025.

La repressione del consumo di sostanze illegali

La tabella 6 è dedicata alle segnalazioni ex art. 75 ovvero al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, una condotta che non ha rilevanza penale ma è soggetta a sanzioni di tipo amministrativo.
Analizzare le variazioni annuali delle segnalazioni è purtroppo privo di significato, poiché ogni anno la tabella ministeriale relativa alla serie storica riporta valori diversi, spesso in misura considerevole, per tutte le annualità precedenti, comprese quelle risalenti a oltre dieci anni prima. Nelle passate edizioni, poiché i dati venivano costantemente rivisti al rialzo, avevamo ipotizzato che il fenomeno potesse essere in qualche modo legato al loro progressivo consolidamento, pur risultando difficile comprendere come i valori potessero cambiare tanto significativamente anche a distanza di molti anni. Nella serie storica trasmessaci quest’anno, tuttavia, alcuni dati sono stati corretti al ribasso: quelli relativi al totale delle segnalazioni dal 2009 al 2012 e al 2017.
Per dare la misura dell’incoerenza della rilevazione, lo scorso anno il totale delle segnalazioni relative al 2024 risultava pari a 36.960, dato che riportiamo immutato nella nostra tabella. Nella serie storica ricevuta quest’anno, invece, le segnalazioni effettuate tra gennaio e dicembre 2024 risultano 46.994, con una differenza superiore al 27% (+10.034). I dati sulle segnalazioni devono quindi essere considerati inaffidabili e non consentono alcuna analisi storica credibile.
Gli unici elementi utili possono essere ricavati dall’esame delle singole annualità. Da questo emerge con chiarezza l’estrema rarità delle richieste di inserimento in un programma terapeutico, che dal 2010 non vanno mai oltre la tripla cifra. Eppure, tra gli obiettivi della segnalazione al prefetto dovrebbe rientrare anche quello di eliminare o ridurre l’uso di sostanze da parte delle persone che non presentano un consumo problematico e di favorire il recupero dei consumatori abituali e delle persone tossicodipendenti.
Numeri più consistenti, sebbene in costante diminuzione, riguardano le segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 121 del DPR 309/1990. La disposizione prevede che l’autorità giudiziaria o il prefetto, qualora nel corso del procedimento vengano a conoscenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne diano comunicazione al Ser.T competente. Quest’ultimo provvede quindi a convocare la persona interessata per proporre e definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. L’articolo 121 resta tuttavia uno strumento residuale, poiché tanto la partecipazione al colloquio presso il Ser.T quanto l’adesione al programma terapeutico sono lasciate alla scelta della persona segnalata.

Tab. 6 - Segnalazioni ex art. 75 DPR 309/90 in valori assoluti, distinte per genere, età, provvedimento adottato. Serie storiche 2007-2025

Alla luce di quanto osservato a proposito della Tabella 6, anche i dati riportati nella Tabella 7 dovrebbero essere interpretati con cautela. Le differenze sono tuttavia così nette da non lasciare spazio a dubbi sulla tendenza generale: circa tre quarti delle persone segnalate ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/1990 lo sono per il consumo di cannabinoidi.
La cocaina rappresenta la seconda sostanza per numero di persone segnalate e riguarda circa un caso su sei. Al terzo posto, a notevole distanza, si colloca il crack, che registra un preoccupante aumento annuale di 302 persone segnalate (+39,5%) e supera l’eroina, per la quale si osserva invece una diminuzione.

Particolarmente marcata è anche la disparità tra maschi e femmine, già evidente tra i minorenni e caratterizzata da un rapporto superiore a dieci a uno. I minorenni rappresentano circa il 9,5% del totale delle persone segnalate e, nella quasi totalità dei casi, la segnalazione riguarda il consumo di cannabis (97,1%).
Quanto al valore complessivo, potrebbe essere notata una discrepanza rispetto al totale riportato nella Tabella 6. Il numero effettivo delle persone segnalate è, o sarebbe se il dato fosse affidabile, quello indicato in quella tabella. I due valori non coincidono perché la Tabella 7 conteggia separatamente le sostanze: una persona segnalata ai sensi dell’articolo 75 per più sostanze compare quindi più volte, una per ciascuna sostanza oggetto della segnalazione.

Fig. 9. Percentuali di segnalazioni ai prefetti ex art. 75 TU 309/90 per tipo di sostanza nel 2025