Il 27 gennaio 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha messo un punto fermo che va ben oltre la politica delle droghe: quando l’UE decide una posizione comune da tenere in sede ONU, uno Stato membro non può “fare di testa propria” per ragioni ideologiche o di politica interna. Farlo non è una semplice scortesia diplomatica: è una violazione del diritto dell’Unione.
La vicenda nasce nel percorso che, a partire dalle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha portato nel dicembre 2020 la Commission on Narcotic Drugs delle Nazioni Unite a votare modifiche alle tabelle della cannabis nelle convenzioni ONU del 1961 e del 1971. Per presentarsi con una linea unitaria, nel novembre dello stesso anno il Consiglio dell’UE ha adottato una decisione sulla posizione comune che gli Stati membri avrebbero dovuto sostenere “a nome dell’Unione” nella successiva sessione della CND.
Eppure l’Ungheria non solo ha votato in senso contrario rispetto a quella posizione: ha accompagnato il voto alle Nazioni Unite con una dichiarazione che la contraddiceva apertamente. Da qui il ricorso della Commissione europea, che ha chiesto alla Corte di accertare l’inadempimento.
Il cuore giuridico della sentenza è semplice e, per certi versi, “politico”: le decisioni ONU che modificano le tabelle delle convenzioni sulle droghe possono produrre effetti diretti sull’ordinamento UE, perché la normativa europea sul traffico di droga definisce il concetto di “droga” richiamando proprio quelle convenzioni. Se cambia la tabella ONU, può cambiare anche il perimetro sostanziale su cui si innestano reati e pene nell’UE. E quando una decisione internazionale è in grado di incidere sul diritto dell’Unione, l’UE esercita competenza esterna esclusiva: non è un campo in cui ciascun governo può giocare una partita separata.
Da qui la doppia conclusione della Corte: l’Ungheria ha leso l’esclusiva competenza dell’Unione e ha violato la decisione del Consiglio sulla posizione comune; in più ha infranto il principio di leale cooperazione, perché dissociarsi in un organismo internazionale da una strategia concordata indebolisce l’unità di rappresentanza e la forza negoziale dell’UE.
C’è un passaggio particolarmente rilevante, che suona come un monito contro le scorciatoie sovraniste: in un giudizio per inadempimento, uno Stato membro non può giustificarsi sostenendo che l’atto UE (qui: la decisione del Consiglio) sarebbe “illegittimo”. Accettare questa difesa – dice la Corte – equivarrebbe a permettere a un governo di violare prima le regole comuni e poi aspettare il processo per contestarle: un modo di “farsi giustizia da sé” incompatibile con lo Stato di diritto e con la solidarietà tra Stati membri. Solo difetti eccezionalmente gravi e manifesti potrebbero portare a parlare di atto “inesistente”, ipotesi del tutto straordinaria.
Attenzione a un possibile equivoco: questa sentenza non legalizza la cannabis, né entra nel merito del proibizionismo. Stabilisce però una cosa decisiva per qualunque strategia riformatrice: nelle sedi multilaterali dove si decide la grammatica globale delle droghe (tabelle, interpretazioni, equilibri diplomatici), l’UE può e deve parlare con una voce sola quando le ricadute toccano il suo diritto interno.
Per chi lavora da anni per spostare l’asse verso approcci basati su evidenze, salute e diritti, il punto non è “fare l’Europa” come bandiera astratta. Il punto è impedire che singoli governi, per propaganda interna, sabotino posizioni comuni e rendano l’UE più debole proprio dove si definiscono cornici che poi pesano su legislazioni penali, pratiche di polizia, accesso ai farmaci controllati e, in ultima istanza, vite reali. Questo è fondamentale per sottolineare come sia ancora più importante il ruolo della strategia dell’Unione Europea sulle droghe, la cui ultima proposta è stata ampiamente criticata dalla Società civile.
