La Corte costituzionale ha ammesso l’opinione scritta presentata dalla Società della Ragione nel giudizio sulle condizioni inumane e degradanti di detenzione nel carcere fiorentino di Sollicciano. L’udienza pubblica è fissata per il 22 settembre 2026 e avrà come relatore il giudice Francesco Viganò.
Insieme all’amicus curiae della Società della Ragione sono stati ammessi quelli di Antigone, Passione Civile con Valerio Onida, Unione delle Camere penali italiane, Associazione italiana dei professori di diritto penale e Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà.
Il caso nasce dal reclamo di una persona detenuta a Sollicciano, che aveva denunciato infiltrazioni d’acqua, infestazioni, gravi carenze igieniche e spazi estremamente ridotti. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva riconosciuto la violazione dei suoi diritti e ordinato all’amministrazione penitenziaria di intervenire. Le condizioni, però, non erano state effettivamente rimosse.
Da qui la questione posta alla Corte: che cosa può fare il giudice quando accerta che una pena viene eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità, ma gli strumenti ordinari non riescono a porre fine alla violazione?
Il Tribunale ha sollevato dubbi di costituzionalità sull’articolo 147 del Codice penale e sull’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non permettono di rinviare l’esecuzione della pena, o di disporre la detenzione domiciliare, quando sia il carcere stesso a rendere illegittima la prosecuzione della detenzione.
La questione investe direttamente l’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti.
Il rimedio prospettato dovrebbe intervenire nei casi più gravi, dopo l’accertamento della violazione e quando gli ordini rivolti all’amministrazione siano rimasti senza effetto. Senza una conseguenza concreta, infatti, anche una decisione giudiziaria rischia di ridursi a un riconoscimento puramente formale.
Il giudizio assume un rilievo che va ben oltre Sollicciano. Sovraffollamento, degrado strutturale e insufficienza degli strumenti di tutela riguardano l’intero sistema penitenziario, e potrebbe in qualche modo aprire la strada al numero chiuso nelle carceri, più volte invocato dagli osservatori costituzionalmente più attenti dell’universo carcerario. La Corte è chiamata a stabilire se lo Stato possa continuare a detenere una persona quando non è in grado di garantirle condizioni conformi alla dignità umana.
L’ammissione dell’amicus curiae della Società della Ragione non anticipa naturalmente l’esito del giudizio, ma consente alla Corte di ascoltare la voce di chi da anni denuncia il carattere strutturale della crisi carceraria. Una crisi nella quale la dignità delle persone recluse non può essere considerata un obiettivo eventuale: è il limite costituzionale invalicabile di ogni pena.
