La Corte Suprema del Cile ha rimesso un limite all’automatismo penale con cui, troppo spesso, il possesso di sostanze viene trasformato in spaccio. Con una sentenza del 29 aprile 2026, la Segunda Sala ha accolto il ricorso della difesa di una persona condannata dal Tribunale penale di Viña del Mar per tráfico ilícito de pequeñas cantidades de droga, quello che in Italia chiameremmo spaccio di lieve entità, riqualificando i fatti come semplice possesso di cannabis destinata al consumo personale, esclusivo e prossimo nel tempo.
Il caso nasce da un controllo di identità del 13 novembre 2024. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, l’imputato, alla vista dei Carabineros, avrebbe gettato a terra un telefono cellulare. Da lì il controllo, la perquisizione e il ritrovamento di una borsa contenente 21,1 grammi netti di cannabis, nascosta in un falso taschino di una felpa. Il tribunale di primo grado aveva ritenuto quella quantità incompatibile con il consumo personale, condannandolo a 541 giorni di reclusione, sostituiti con la libertà vigilata, e a una multa di una Unidad Tributaria Mensual. La difesa aveva contestato innanzitutto la legittimità del controllo di identità, sostenendo che liberarsi di un cellulare fosse una “condotta neutra”, non sufficiente a fondare un sospetto oggettivo. Su questo punto la maggioranza della Corte non ha accolto il ricorso: per i giudici, il gesto improvviso di disfarsi di un oggetto in strada, alla presenza della polizia, poteva costituire un indizio idoneo a giustificare l’intervento preventivo.
È però sul secondo punto che la Corte ha segnato il passaggio più rilevante. Per configurare il microtráfico previsto dall’articolo 4 della Ley 20.000, non basta provare il possesso di una piccola quantità di droga. Occorre che il contesto consenta di inferire il proposito di trasferirla a terzi. La Corte lo dice chiaramente: il porto o possesso di sostanze può integrare il reato solo quando, per le circostanze concrete, sia indicativo di una finalità di commercializzazione. La legge cilena, infatti, punisce il possesso di piccole quantità, ma esclude il reato quando la sostanza sia destinata a trattamento medico oppure a “uso o consumo personale esclusivo e prossimo nel tempo”.
Il tribunale aveva insistito sulla quantità e su una presunta “dosificazione” in 19 buste, ma il fatto accertato nella stessa sentenza parlava di una sola borsa di nylon trasparente contenente 21,1 grammi di cannabis. Non risultavano bilancini, denaro contante, materiali per il confezionamento, avvistamenti di cessioni o precedenti attività investigative per traffico. La Corte ha quindi ritenuto che i giudici avessero omesso l’esame più importante: verificare se quella “esigua” quantità di cannabis, nel contesto concreto, rivelasse davvero un intento di traffico. La sentenza è importante perché interviene su una delle ambiguità strutturali della politica cilena sulle droghe. La Ley 20.000 non criminalizza in sé il consumo personale e privato, ma sanziona il consumo in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, soprattutto, lascia uno spazio ampio alla discrezionalità nella distinzione tra consumo, detenzione e piccolo spaccio. In assenza di soglie legali chiare, la linea viene tracciata caso per caso, spesso a partire da indizi fragili: quantità, modalità di conservazione, luogo del controllo, profilo sociale della persona fermata. Come ricorda anche la Defensoría Penal Pública cilena, chi riesce a dimostrare la destinazione al consumo personale non dovrebbe essere condannato per traffico o microtráfico; il problema è che, nella pratica, il consumatore finisce spesso per dover rovesciare una presunzione accusatoria, un po’ come succede in Italia
Il contesto cileno rende questa vicenda ancora più significativa. Secondo i dati SENDA presentati nel dicembre 2025, il consumo annuale di cannabis nella popolazione generale è al 10,1%, stabile rispetto al 2022 e in calo rispetto al picco del 2016; tra gli adolescenti tra 12 e 18 anni è sceso al 2,4%, il livello più basso della serie. Non siamo dunque davanti a un’emergenza da affrontare con scorciatoie penali, ma a un fenomeno sociale che richiede proporzionalità, informazione, tutela della salute e distinzione rigorosa tra uso personale e condotte realmente destinate al mercato illegale. La Corte Suprema non cancella l’impianto proibizionista cileno, né scioglie tutte le ambiguità della legge. Anzi, il fatto che due componenti della Corte abbiano votato per confermare la condanna mostra quanto sia ancora radicata l’idea che quantità e confezionamento bastino a presumere il traffico. Ma la decisione afferma un principio essenziale: non si può trasformare una persona che usa sostanze in un trafficante senza provare l’intenzione di cedere a terzi.
È una lezione che riguarda anche altri ordinamenti. La guerra alla droga procede spesso così: promette di colpire il traffico, ma nella pratica intercetta consumatori, piccoli spacciatori o corrieri, persone più visibili nello spazio pubblico e più esposte al controllo di polizia. E’ proprio così che diventa nella realtà guerra alle persone che usano droghe. La sentenza cilena ricorda che la proporzionalità non è un dettaglio tecnico, ma un argine democratico. Senza prova del traffico, il consumo resta consumo. E il diritto penale non dovrebbe servire a colmare con presunzioni ciò che l’accusa non riesce a dimostrare.
