Il riconoscimento facciale è già entrato nelle attività quotidiane delle forze dell’ordine italiane. Il suo utilizzo aumenta rapidamente, coinvolge una banca dati composta da milioni di persone e può orientare indagini e identificazioni. Eppure il Ministero dell’Interno non è in grado di dire quanto il sistema sia realmente efficace, quante volte sbagli o quali garanzie siano state predisposte per tutelare i diritti delle persone sottoposte all’analisi.
È il quadro che emerge dal rapporto Utilizzo del riconoscimento facciale per fini di polizia in Italia, realizzato da Privacy Network e StraLi nell’ambito del progetto “Building Accountability for Law Enforcement Facial Recognition in Italy”. Un’indagine condotta attraverso richieste di accesso civico, contenziosi e analisi giuridica, per ricostruire il funzionamento di SARI Enterprise, il principale sistema di identificazione biometrica utilizzato dalla Polizia scientifica.
SARI Enterprise è stato acquistato dal Ministero dell’Interno nel 2017 ed è operativo dal 2018. Non effettua, almeno nella configurazione attualmente conosciuta, un riconoscimento in tempo reale delle persone che attraversano uno spazio pubblico. Viene utilizzato “a posteriori”: il volto estratto da una fotografia o da un filmato viene trasformato in un modello biometrico e confrontato con le immagini presenti nella banca dati AFIS, l’Automated Fingerprint Identification System.
Il software restituisce una lista dei primi cinquanta volti ritenuti più simili, senza applicare una soglia minima di compatibilità. Spetta poi a un operatore controllare i risultati e stabilire se uno dei candidati possa essere utile alle indagini. Non si tratta, dunque, di una prova automatica di colpevolezza, ma di un’indicazione investigativa che rischia comunque di indirizzare l’attività di polizia verso una persona determinata.
Il problema non riguarda soltanto l’algoritmo, ma anche la banca dati nella quale esso cerca. AFIS comprende le persone sottoposte a fotosegnalamento nell’ambito di procedimenti penali, ma anche cittadini stranieri che hanno richiesto un permesso di soggiorno o presentato domanda di asilo, pur non essendo accusati di alcun reato.
Secondo dati ricostruiti da precedenti inchieste e riportati nel rapporto, nel 2022 AFIS avrebbe contenuto oltre 13,5 milioni di cittadini provenienti da Paesi extraeuropei, circa 1,65 milioni di cittadini europei e più di 3,2 milioni di italiani. Nel 2023 si sarebbero aggiunti quasi un milione di ulteriori fotosegnalamenti. Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha però dichiarato di non conoscere il numero complessivo dei record presenti e di non essere in grado di estrarlo.
La sproporzione nella composizione della banca dati non è neutrale. Se alcuni gruppi sociali o alcune nazionalità sono sovrarappresentati, aumentano anche le probabilità che i loro volti compaiano tra i risultati, compresi quelli errati. L’inserimento nella medesima banca dati di persone con precedenti penali e cittadini stranieri privi di precedenti è già stato contestato da ASGI come pratica discriminatoria.
Mentre le informazioni sul funzionamento rimangono scarse, l’impiego del sistema cresce. Le ricerche attraverso SARI Enterprise erano state 41.888 nel 2019, 52.539 nel 2021 e 79.362 nel 2022. Sono diventate 131.023 nel 2023 e 181.705 nel 2024. In cinque anni il ricorso al riconoscimento facciale è quindi più che quadruplicato.
A questa espansione non corrisponde però alcuna verifica pubblica dell’utilità dello strumento. Il Ministero dell’Interno ha ammesso che, in circa otto anni di utilizzo, non sono mai stati raccolti dati sistematici sull’efficacia di SARI Enterprise. Non viene calcolata neppure la percentuale dei falsi positivi, cioè dei casi nei quali il sistema associa erroneamente un volto a una persona presente nella banca dati.
Non è una questione esclusivamente tecnica. La qualità delle immagini, l’illuminazione, l’angolazione del viso e le caratteristiche demografiche possono modificare profondamente i risultati. Gli algoritmi di riconoscimento facciale possono inoltre funzionare diversamente a seconda dell’etnia, del genere e dell’età delle persone analizzate, riproducendo o amplificando discriminazioni già presenti nella società.
Il rischio non scompare con la verifica umana. Gli operatori possono essere influenzati dal risultato proposto dalla macchina e cercare elementi che lo confermino, invece di sottoporlo a una verifica realmente critica. Quando il funzionamento dell’algoritmo è protetto dal segreto industriale o si presenta come una “scatola nera”, diventa inoltre difficile per la persona identificata comprendere e contestare il percorso che ha condotto al suo coinvolgimento.
Anche la giurisprudenza invita alla prudenza. La Corte di cassazione ha stabilito che gli esiti di SARI Enterprise possono essere utilizzati soltanto all’interno di un insieme più ampio di indizi e non possono, da soli, fondare una responsabilità penale. In un procedimento del 2025, una compatibilità del 55,2 per cento è stata definita una percentuale «non rassicurante», alla quale riconoscere un valore indiziario limitato.
Il punto più grave sollevato dal rapporto riguarda tuttavia la legalità del sistema. In Italia non esiste una disciplina specifica sull’utilizzo del riconoscimento facciale per fini di polizia. Il principale riferimento rimane il decreto legislativo 51 del 2018 sul trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale, giudicato dagli autori insufficiente rispetto alla pervasività delle nuove tecnologie biometriche.
L’uso di SARI Enterprise aveva ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali. Quel parere, però, è sintetico, non espone compiutamente le valutazioni svolte e richiama documenti che non sono stati messi a disposizione del pubblico. Ancora più rilevante è quanto emerso nel corso del contenzioso promosso dagli autori dell’indagine: l’Avvocatura dello Stato avrebbe dichiarato che il Ministero dell’Interno non ha mai predisposto una specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa a SARI Enterprise, nonostante il trattamento di dati biometrici ad alto rischio sembri renderla obbligatoria.
Non risultano documentate neppure procedure specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali. Non sono stati resi noti i reati per i quali il riconoscimento facciale può essere utilizzato, né i criteri che ne delimitano l’impiego. Non esiste una pagina informativa dedicata ad AFIS sul sito della Polizia di Stato e mancano informazioni pubbliche sulla formazione ricevuta dagli operatori.
I dati, inoltre, possono restare nella banca dati per tempi lunghissimi: vent’anni dal fotosegnalamento e fino a quarant’anni quando sono connessi ad attività di polizia giudiziaria. Una volta inseriti in AFIS, uscire dal sistema diventa quindi estremamente difficile.
Il rapporto si conclude con una posizione netta. Privacy Network e StraLi, aderenti alla Rete diritti umani digitali, chiedono il divieto delle tecnologie di identificazione biometrica, tanto in tempo reale quanto nelle applicazioni successive ai fatti. Secondo le due organizzazioni, i benefici investigativi non sono dimostrati, mentre i rischi per la libertà, l’uguaglianza, il diritto di difesa e la partecipazione democratica sono profondi.
La questione, sottolineano gli autori, non è rifiutare il progresso tecnologico, ma sottrarre la sicurezza alla retorica delle soluzioni automatiche. Più telecamere, più banche dati e più poteri di sorveglianza non producono necessariamente comunità più sicure. Possono invece spostare risorse dalla prevenzione sociale, normalizzare il controllo permanente e trasformare ogni persona in un potenziale sospetto.
In attesa di una sospensione del sistema, il rapporto chiede almeno l’istituzione di un registro pubblico delle tecnologie biometriche utilizzate dalle forze dell’ordine, la misurazione dei risultati e degli errori, il conteggio delle persone contenute nelle banche dati, la redazione della valutazione di impatto, la pubblicazione di linee guida e la creazione di un organismo indipendente di vigilanza.
Perché una tecnologia tanto invasiva non può operare sulla base di un paradosso: lo Stato conosce e confronta i volti di milioni di persone, ma sostiene di non sapere quante siano, quanto spesso il sistema sbagli e se il suo utilizzo produca davvero sicurezza.
