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Per quasi sei anni la vicenda del cannabidiolo (CBD) in Italia è stata il simbolo di una politica oscillante, incapace di scegliere tra tutela della salute, rispetto delle evidenze scientifiche e pulsioni proibizioniste. Ora il Consiglio di Stato ha deciso di fermarsi e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire se il nostro Paese possa davvero trattare il CBD ottenuto da estratti di cannabis come una sostanza da sottoporre al regime previsto per gli stupefacenti.

L’ordinanza rappresenta una svolta importante. Non perché dichiari illegittimo il decreto del Ministero della Salute, ma perché riconosce che esistono dubbi interpretativi sostanziali sul rapporto tra il diritto italiano e quello europeo e che tali dubbi possono essere risolti soltanto dalla Corte di Lussemburgo.

La vicenda nasce nell’ottobre 2020, quando il ministro della Salute Roberto Speranza firma un decreto che inserisce le preparazioni per uso orale a base di CBD ottenuto da estratti di cannabis nella Tabella dei medicinali, sezione B, del Testo unico sugli stupefacenti. Pochi giorni dopo, però, lo stesso ministero sospende l’efficacia del provvedimento per consentire ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici. Sembrava una presa d’atto della mancanza di basi sufficientemente solide. Invece quella sospensione è rimasta congelata per quasi tre anni.

Nel 2023 il nuovo ministro Orazio Schillaci decide di riattivare il decreto con un nuovo provvedimento che revoca la sospensione. Le associazioni della filiera della canapa, guidate da Imprenditori Canapa Italia (ICI), impugnano immediatamente il decreto davanti al TAR del Lazio. I giudici amministrativi, dapprima in via monocratica e poi collegiale, sospendono l’efficacia del provvedimento osservando che non risultano accertati concreti pericoli di dipendenza derivanti dal CBD e rilevando carenze istruttorie e motivazionali nell’operato del Ministero.

L’amministrazione non cambia però impostazione. Dopo avere acquisito nuovi pareri dell’Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità, nel giugno 2024 adotta un nuovo decreto definitivo che ripropone sostanzialmente la stessa scelta: il CBD orale derivato da estratti vegetali viene nuovamente inserito nella Tabella dei medicinali.

Nel frattempo il TAR, pronunciandosi nel merito, cambia orientamento rispetto alla fase cautelare e ritiene legittimo il decreto. Secondo il tribunale il problema non sarebbe il CBD in sé, ma il fatto che gli estratti naturali possano contenere altri cannabinoidi, incluso il THC, rendendo applicabile il principio di precauzione anche in presenza di un rischio non definitivamente dimostrato.

È proprio questa impostazione che oggi viene rimessa in discussione dal Consiglio di Stato.

Il nodo europeo

L’ordinanza richiama espressamente la storica sentenza Kanavape della Corte di giustizia dell’Unione europea del novembre 2020, che aveva affermato un principio: allo stato delle conoscenze scientifiche il CBD non possiede effetti psicotropi e non può essere qualificato come sostanza stupefacente ai sensi del diritto europeo. Di conseguenza, i prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro rientrano nella libera circolazione delle merci e possono essere limitati solo attraverso misure realmente necessarie, proporzionate e fondate su solide evidenze scientifiche.

Il Consiglio di Stato osserva che proprio questo è il punto controverso. Da un lato il Ministero sostiene che il decreto non riguarda il CBD isolato, ma preparazioni ottenute da estratti vegetali, nelle quali potrebbero essere presenti altri cannabinoidi e possibili interazioni ancora non completamente conosciute.

Dall’altro lato i giudici riconoscono che il CBD, considerato isolatamente, non presenta effetti psicotropi né capacità accertata di indurre dipendenza e si chiedono se la sola possibilità teorica di interazioni possa giustificare una disciplina così restrittiva.

Non è un dettaglio. Perché l’inserimento nella Tabella dei medicinali, pur non configurando formalmente un divieto, produce di fatto un cambiamento radicale del mercato: restringe i canali distributivi, sottopone i prodotti a controlli molto più severi ed esclude la normale commercializzazione. Secondo il Consiglio di Stato si tratta di una misura che può avere un effetto sostanzialmente impeditivo della libera circolazione delle merci.

Non solo CBD

Le cinque questioni pregiudiziali rivolte alla Corte di giustizia riguardano molto più del cannabidiolo. I giudici europei dovranno chiarire se il principio di precauzione possa essere utilizzato per limitare un prodotto in assenza di effetti psicotropi accertati; se basti un rischio soltanto potenziale; se sia legittimo imporre restrizioni generalizzate senza distinguere tra prodotti con diversa composizione; e se misure meno invasive – come limiti di THC, certificazioni o controlli – non siano sufficienti a tutelare la salute pubblica.

La decisione avrà inevitabilmente conseguenze che vanno oltre il settore della canapa. Tocca infatti un principio essenziale del diritto europeo: quando uno Stato può limitare la libera circolazione di un prodotto invocando la tutela della salute e quali prove scientifiche sono realmente necessarie per farlo.

Per il settore della canapa industriale italiana, dopo anni di decreti prima adottati, poi sospesi, quindi riproposti e nuovamente contestati, si apre così di nuovo un varco di legalità. Stavolta, però, l’ultima parola non spetterà né al Ministero della Salute né ai giudici amministrativi italiani, ma alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

E il verdetto non dirà soltanto se il CBD può essere trattato come uno stupefacente. Dirà anche quale spazio rimane, nell’Europa del 2026, per decisioni politiche che si discostano dalle evidenze scientifiche senza dimostrarne la necessità.

Scarica i documenti

  • pdf CBD_Ordinanza_Consiglio-di-Stato
    Scarica l'ordinanza in formato pdf (dal sito di ICI)
    Aggiunto in data: 9 Agosto 2026 7:49 Dimensione del file: 243 KB Download: 25