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C’è una soglia oltre la quale il carcere smette definitivamente di essere un luogo attraversato, almeno in principio, da relazioni educative, sociali, sanitarie, trattamentali, e diventa soltanto un dispositivo di controllo. Una soglia oltre la quale la sicurezza non è più tutela della comunità penitenziaria, ma sospetto generalizzato. La legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del cosiddetto decreto Sicurezza, rischia di spingere il sistema penitenziario italiano esattamente oltre quella soglia.

L’articolo 15 della norma autorizza infatti gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi della Polizia penitenziaria a svolgere operazioni sotto copertura all’interno degli istituti di pena. Una previsione che estende al carcere strumenti già previsti dalla legge 146 del 2006 per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. Ma qui il salto è evidente: non siamo davanti soltanto alla repressione di fenomeni di macro-criminalità organizzata. La nuova disposizione richiama in primo luogo lotte, rivolte, associazione sovversiva, evasioni, fino allo spaccio di sostanze e alla detenzione di telefoni cellulari. Materie che appartengono alla quotidianità complessa degli istituti e che dovrebbero essere affrontate attraverso il lavoro ordinario delle direzioni, degli operatori, delle garanzie e della stessa Polizia penitenziaria.

Per questo un primo gruppo di associazioni, operatori e operatrici, volontariə, insegnanti e cittadinə attivə nel mondo del carcere ha lanciato un appello contro il carcere del sospetto, per difendere l’articolo 27 della Costituzione e dire no agli agenti infiltrati nelle carceri. Non si tratta di una posizione corporativa o difensiva. Al contrario, è un allarme che riguarda la qualità democratica dell’esecuzione penale, la sicurezza reale di chi vive e lavora negli istituti, il mandato costituzionale della pena.

Il punto politico è chiaro. Introdurre operazioni sotto copertura in carcere significa rafforzare ancora una volta la dimensione meramente repressiva e custodialista dell’istituzione penitenziaria, già oggi largamente dominante. Significa spostare l’asse dalla funzione rieducativa alla logica investigativa, dalla relazione alla sorveglianza, dalla presa in carico alla diffidenza permanente. È l’esatto contrario di ciò che l’articolo 27 della Costituzione affida alla pena: non vendetta, non mera segregazione, ma un percorso che deve tendere alla rieducazione.

Il carcere, già oggi, è un luogo segnato da sovraffollamento, degrado strutturale, suicidi, carenza di attività, difficoltà di accesso alle cure, diritti fondamentali spesso compressi o negati. In questo contesto, l’idea di introdurre agenti infiltrati non può che peggiorare il clima interno. La copertura potrebbe assumere il volto di una persona detenuta, di un educatorə, di un infermierə, di un volontariə. È qui che la norma mostra il suo effetto più distruttivo: incrinare la fiducia.

La fiducia, in carcere, non è un lusso sentimentale. È una condizione minima di sicurezza. Senza fiducia non si costruiscono percorsi educativi, non si tutela la salute, non si intercettano fragilità, non si prevengono conflitti, non si apre alcuno spazio di parola. Se ogni figura può essere percepita come possibile strumento di un’operazione sotto copertura, allora ogni relazione viene contaminata. Chi entra in carcere per insegnare, curare, ascoltare, accompagnare, garantire diritti rischia di vedere umiliato il proprio ruolo e compromessa la propria funzione. Non è una questione astratta. Le operazioni sotto copertura portano con sé un alto grado di opacità, arbitrarietà e mancanza di garanzie. Possono prevedere la commissione di reati non perseguiti, espongono la relazione tra agente e persona detenuta a un ulteriore sbilanciamento di potere e aumentano i rischi di provocazioni, violazioni dei diritti, impunità. Ancora più grave è il fatto che il testo della legge non menzioni un chiaro potere di controllo da parte delle direzioni degli istituti, lasciando intravedere una gestione autoreferenziale delle operazioni. Questa norma arriva inoltre dopo l’introduzione del reato di rivolta penitenziaria, che punisce anche forme di protesta nonviolenta e disobbedienza. Si compone così una spirale pericolosa: prima si criminalizza la protesta, poi si rende il conflitto interno oggetto di indagini opache, potenzialmente esposte alla provocazione. Il dissenso delle persone recluse, invece di essere ascoltato come segnale di condizioni materiali intollerabili, rischia di essere trattato esclusivamente come problema di ordine pubblico.

L’appello contiene anche un impegno preciso: salvaguardare le relazioni di fiducia e cura con le persone detenute; non collaborare, qualora sollecitati, con operazioni che contaminino il ruolo di operatori, volontari, insegnanti e figure di garanzia; segnalare ogni arbitrio, violazione di diritti, ingerenza illegittima o provocazione; sollecitare Garanti locali e regionali, Tribunali di Sorveglianza e Camere penali a monitorare quanto potrà accadere negli istituti.

Tra le prime adesioni figurano Sbarre di Zucchero, Ristretti Orizzonti, CNCA, Forum Droghe, Loscarcere, la Società della Ragione, Attac Italia, Mamme in piazza per la libertà di dissenso, ARCI Alessandria e molte altre realtà associative e individuali impegnate sui diritti delle persone recluse. È un fronte che nasce da chi il carcere lo attraversa davvero, non da chi lo evoca come luogo simbolico su cui costruire consenso securitario.

Difendere l’articolo 27 oggi significa anche questo: impedire che il carcere diventi definitivamente un laboratorio di sospetto, repressione e rottura dei legami. Perché una comunità penitenziaria fondata sulla sfiducia non è più sicura. È solo più cieca, più violenta, più lontana dalla Costituzione.

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