Il 29 gennaio 2026 la Corte costituzionale (sentenza n. 10/2026, rel. Viganò) interviene su uno dei punti più controversi della riforma “sicurezza stradale” del 2024: la riscrittura dell’art. 187 del Codice della strada, che ha eliminato dall’illecito penale l’inciso “in stato di alterazione psico-fisica”, sostituendolo con una formula apparentemente brutale: è punito chiunque “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.
La miccia nasce nei tribunali. Tre GIP (Macerata, Siena, Pordenone) sollevano questioni di legittimità costituzionale, descrivendo il rischio di una norma “sovrainclusiva” e indeterminata: letta alla lettera, potrebbe colpire chi ha assunto giorni prima (o, paradossalmente, anni prima), punendo condotte prive di reale pericolo per la circolazione, magari fondate su semplici tracce rinvenibili nelle urine molto tempo dopo l’assunzione. È il caso-tipo richiamato dal giudice di Macerata: positività urinaria alla cocaina dopo un incidente, ma quadro clinico riconducibile all’alcol e assenza di elementi ulteriori sugli effetti degli stupefacenti al momento della guida.
Le ordinanze mettono a fuoco tre nervi costituzionali: la tassatività (art. 25 Cost.), perché il termine “dopo” senza un criterio temporale sembra una parola elastica fino all’arbitrio; l’offensività, perché la sanzione penale non può colpire un “modo di essere” (l’assuntore) anziché un fatto pericoloso; l’eguaglianza-ragionevolezza, perché l’alcol resta ancorato a soglie e stato d’ebbrezza mentre qui, in apparenza, no.
La risposta della Consulta è certamente significativa, anche se resta nella linea interpretativa della norma. La Corte non abroga la norma e non ripristina il vecchio requisito dell’alterazione; però afferma che l’interpretazione da cui muovono i rimettenti è troppo ampia e va corretta con un’operazione obbligata: un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata alla proporzionalità e alla necessaria offensività.
Il cuore della sentenza è tutto in una domanda pratica: quali condotte, tra tutte quelle “dopo aver assunto”, sono davvero meritevoli di pena perché più pericolose della normale (già rischiosa) attività di guida? La Corte risponde così: rientrano nell’area penale solo le condotte di guida collocate entro un lasso temporale “prossimo” all’assunzione, tale da rendere ragionevole presumere che le sostanze possano ancora produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico, influire negativamente sulla capacità di guida e generare un pericolo “significativamente superiore” a quello insito in ogni guida.
Per rendere concreto quel “prossimo”, la Corte indica anche la direzione probatoria: di regola servirà che, in un momento cronologicamente vicino alla guida, sia accertata la presenza nei liquidi corporei di sostanze che, per qualità e quantità (e in relazione alla matrice biologica utilizzata), siano generalmente idonee – secondo le conoscenze scientifiche – a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche. Tradotto: non basta “una positività qualsiasi”, specie se appoggiata a matrici (come le urine) che possono segnalare consumi risalenti e non effetti attuali.
In questo percorso la Corte richiama un elemento “di contesto” che però pesa: la circolare congiunta Interno–Salute dell’11 aprile 2025, che già proponeva una lettura restrittiva della locuzione “dopo aver assunto”, legandola a uno “stretto collegamento” temporale e a una “perdurante influenza” sulla guida, oltre a raccomandare analisi tossicologiche capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo definito. La Consulta la usa come conferma che lo sforzo ermeneutico è possibile e coerente con la ratio della riforma, ma lo fonda su principi costituzionali, non su atti amministrativi. Questo è anche il punto di debolezza della decisione, che lascia di fatto ai tribunali la definizione dello spettro di applicazione della norma, introducendo la nuova e bizzarra figura giuridica dell’assuntore medio.
Il risultato è una sentenza di “salvataggio” che, però, cambia la sostanza della riforma: il “lucido sì, lucido no ti ritiro la patente” di Salvini, ovvero la scelta del legislatore di eliminare la prova dell’alterazione non diventa un lasciapassare per una punizione automatica fondato su tracce incompatibili con l’attualità degli effetti. Una opzione che avevamo fortemente contestato su queste pagine. La Corte lo dice chiaramente: non è necessario ripristinare il vecchio modello, ma è indispensabile evitare che la norma colpisca condotte inidonee a porre in pericolo i beni tutelati. E per farlo, “dopo” non significa “in qualunque momento successivo”: significa in una finestra temporale compatibile con effetti ancora plausibilmente attivi.
Sul piano pratico e sociale, l’impatto è evidente. Nei procedimenti nati da controlli su strada o da incidenti, la partita si sposterà sulla qualità dell’accertamento e sulla sua prossimità alla guida: quale matrice è stata prelevata, quando, con quali valori, e cosa indicano davvero rispetto alla capacità di guida. È un punto cruciale anche per chi assume farmaci a prescrizione (ansiolitici, oppiacei, terapie) e per il mondo della cannabis, dove la distanza tra “traccia” e “effetto” è spesso il terreno su cui si costruiscono stigmi e automatismi.
Non a caso, la Corte chiude dichiarando le questioni “non fondate, nei sensi di cui in motivazione”: formula che vale come istruzione vincolante per giudici e organi accertatori. La norma resta, ma non è più quella che alcuni speravano: non è ammissibile un reato di “positività”, bensì – nella lettura costituzionalmente obbligata – secondo la Corte si tratta di un reato che richiede comunque un nesso ragionevole con un rischio attuale per la sicurezza stradale.
