Si potrebbe aprire una prima crepa nel muro del decreto sicurezza. La notizia arriva da Torino, dove la Procura della Repubblica ha chiesto al giudice di sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 1 bis, comma 2, del decreto legislativo 66/1948, così come modificato dal decreto-legge 48/2025, poi convertito nella legge 80/2025. È la norma che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’impedimento della libera circolazione su strada ordinaria, quando avviene “ostruendola con il proprio corpo” e il fatto è commesso da più persone riunite.
Il caso nasce da una manifestazione di protesta contro l’eccidio in corso nella Striscia di Gaza. Secondo la memoria del pubblico ministero, un corteo di circa duecento persone avrebbe occupato per una decina di minuti entrambe le carreggiate del raccordo tangenziale Torino-Caselle, ostacolando e ritardando il traffico veicolare. Una condotta che, prima dell’intervento del decreto sicurezza, non rientrava nel perimetro penale: dopo la depenalizzazione del 1999 costituiva un illecito amministrativo, e anche il decreto sicurezza del 2018 aveva limitato il reato di blocco stradale ai casi realizzati con oggetti, congegni o altri mezzi diversi dall’interposizione fisica delle persone.
La richiesta della Procura è significativa perché colpisce uno dei punti più evidenti della filosofia repressiva del decreto sicurezza: la trasformazione del conflitto sociale, della protesta non violenta, della presenza dei corpi nello spazio pubblico in questione penale. Non siamo davanti a condotte violente, né a danni alle persone o alle cose. Siamo davanti a forme di manifestazione che possono produrre intralci, rallentamenti, disagi temporanei. Ma proprio questo, ricorda la memoria, è fisiologico nell’esercizio del diritto di riunione, del diritto di manifestare e, in molti casi, del diritto di sciopero.
I profili di incostituzionalità indicati sono quattro. Il primo riguarda l’articolo 77 della Costituzione: il decreto-legge sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza. La memoria sottolinea come il provvedimento sia intervenuto mentre un disegno di legge analogo era già all’esame del Parlamento, svuotando di fatto il lavoro delle Camere, e come non vi fossero elementi emergenziali specifici tali da giustificare l’uso della decretazione d’urgenza.
Il secondo profilo riguarda il cuore democratico della questione: il contrasto con gli articoli 17 e 40 della Costituzione, che tutelano la libertà di riunione e il diritto di sciopero. La Procura osserva che rallentamenti e blocchi temporanei del traffico sono spesso connaturati alle manifestazioni, statiche o dinamiche, e che il legislatore ha finito per considerare recessivi i diritti fondamentali di libertà individuale e collettiva rispetto all’interesse alla circolazione.
Il terzo profilo riguarda la ragionevolezza della norma. Per il blocco stradale realizzato con oggetti o altri mezzi è richiesto il dolo specifico, cioè il fine di impedire o ostacolare la circolazione. Per il blocco realizzato con il corpo, invece, basta la consapevolezza di ostacolare il passaggio: il reato può sussistere anche quando la finalità reale sia manifestare, protestare, rendere visibile una causa politica o sociale. Una disparità difficile da giustificare, tanto più perché finisce per trattare più duramente la “barriera umana” rispetto a condotte potenzialmente più pericolose.
Il quarto profilo riguarda la sproporzione della pena. Sei mesi di reclusione come minimo edittale per una condotta passiva, non violenta, motivata da finalità di protesta e priva di danni diretti appare una risposta punitiva abnorme. La memoria richiama il principio di proporzionalità della pena e la funzione rieducativa sancita dall’articolo 27 della Costituzione, ricordando che il diritto penale non può essere piegato a strumento di intimidazione preventiva contro chi porta nello spazio pubblico istanze pacifiste, ambientaliste, solidaristiche o sociali.
Questa istanza è dunque un passaggio politico e giuridico di grande rilievo. Perché rimette al centro una domanda semplice: in una democrazia costituzionale il disagio provocato da una manifestazione può bastare a trasformare chi protesta in un imputato? La risposta dovrebbe essere no. Le libertà costituzionali non vivono solo nei luoghi ordinati, silenziosi e innocui. Vivono anche nel conflitto, nella visibilità pubblica, nella capacità dei corpi di interrompere per un momento la normalità per indicare un’ingiustizia.
L’auspicio è che il giudice raccolga la richiesta della Procura e che la Corte costituzionale possa finalmente affrontare la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma che criminalizza la protesta e rende il decreto sicurezza ciò che molte realtà sociali e giuridiche hanno denunciato fin dall’inizio: non uno strumento di tutela della sicurezza, ma un dispositivo di compressione del dissenso.
