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DI INIZIATIVA POPOLARE
APPELLO
TESTO PROPOSTA
DOVE FIRMARE

PROPOSTA N. 1

NORME PER LA COMPLETA DEPENALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI DROGHE

Art. 1
L'articolo 73 del Testo Unico 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 73
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art.17, detenga sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art.14, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art.17, al fine di trarne profitto ceda illecitamente le sostanze o le preparazioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
3. La stessa pena si applica a chiunque, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto, coltivi, produca o fabbrichi sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1,2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art.14, si applicano la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
5. Le pene previste nei commi da 1 a 4 sono ridotte da un terzo alla metà quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo siano di lieve entità.
6. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro.»

Art. 2
L'articolo 75 del Testo Unico 9 ottobre 1990, n.309, è abrogato.

PROPOSTA N. 2

NORME PER LA LEGALIZZAZIONE DELLE "DROGHE LEGGERE"

Art. 1
1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, la coltivazione ai fini di commercio, la fabbricazione e la vendita di cannabis indica e prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale, sentite le componenti Commissioni parlamentari e le Regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni alla vendita al dettaglio e il livello di concentrazione di sostanza attiva, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e alla distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze.
3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.
4. E' vietata la vendita di cannabis indica o dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.
5. E' vietata la vendita al dettaglio di sostanze superiori ai 5 grammi.

Art. 2
1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o dei prodotti da essa derivati, violi il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 1 ovvero consenta che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
2. La condanna di cui al comma 1 importa la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.
3. Per la violazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni e la sanzione della sospensione della autorizzazione. Nei casi più gravi, si applica altresì la sanzione della revoca della autorizzazione.

Art. 3
1. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono previste le sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge e alle prescrizioni delle autorizzazioni. Il

decreto dovrà prevedere l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 73 del Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti per la coltivazione ai fini di commercio e la fabbricazione di cannabis indica e prodotti da essa derivati senza la prescritta autorizzazione, nonché per la vendita a soggetti non autorizzati. Il decreto dovrà prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 10 milioni a lire 200 milioni e delle sanzioni amministrative della sospensione e della revoca delle autorizzazioni per le violazioni alle prescrizioni delle autorizzazioni.
2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione gratuita a terzi di quantitativi non superiori a 5 grammi destinati al consumo personale, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 4
1. E' fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei suoi derivati. In caso di violazine, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n.633.

Art. 5
1. Entro il mese di marzo, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della stessa e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fascie di età dei consumatori;
c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e suoi derivati ed il consumo di alcolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;
e) agli accordi conclusi dal governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica ed all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;
f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge ed alle relative caratteristiche.