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L'ANTEFATTO
Il giorno 25/04/1994 Pieretto Di Ilorio veniva fermato dai carabinieri in una piazza del centro di Vicenza e veniva condotto presso il pronto soccorso per essere sottoposto all'esame immediato delle urine, in quanto sospettato di fumare spinelli.
Gli è stato in seguito notificato un provvedimento del Prefetto con cui si disponeva la sospensione immediata della patente per 15 gg. e la revisione della stessa entro il termine di 60 gg. Ciò in base all'esito "positivo" delle analisi delle urine a cui era stato sottoposto.
Riportiamo qui di seguito gli stralci più significativi della sentenza nr. 106 in data 24/02/1995 del Pretore di Vicenza, con la quale viene accolto il ricorso presentato da Pieretto contro il provvedimento di sospensione della patente emesso dal Prefetto a suoi danni.
  REPUBBLICA ITALIANA

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 1995 il giorno 24 del mese di Febbraio il Pretore di Vicenza, Dr F. Laurenzi ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

[.................]
non vi è dubbio che l'art.187 del C.d.S. preveda un sistema di prova legale. E' sufficiente a tal fine confrontare il testo dell'articolo in esame con quello dell'art.186 del C.d.S...... Mentre nel testo dell'art.186 C.d.S. si legge che "...gli agenti accertatori hanno facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento" nel testo dell'art.187 si legge che "...gli agenti accertatori hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche...per il prelievo di campioni biologici. Lo stato di alterazione psicofisica sarà accertato con le modalità stabilite dal decreto del ministro della Sanità in concerto...".

Si nota subito come, mentre nell'art.186 la parola facoltà è collegata alle modalità di accertamento, nell'art.187 la parola facoltà è relativa all'accompagnamento, mentre resta chiaramente vincolato il modo dell'accertamento: solo attraverso le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale.

La differenza tra le due norme esaminate è giustificata senz'altro dal diverso modo di manifestarsi delle due intossicazioni. Mentre quella dovuta all'ingestione di alcol è sempre accompagnata da forte odore alcolico, riconoscibile con sicurezza anche a distanza, l'intossicazione dovuta ad assunzione di sostanze stupefacenti non reca un tale evidente indizio di pronto riconoscimento. Ed allora quando l'intossicazione è causata da assunzione di stupefacenti, il legislatore ritiene assolutamente necessario un accertamento tecnico-scentifico.

Ora, gli accertamenti eseguiti su Di Ilorio presso l'ospedale San Bortolo in occasione del controllo dei C.C. hanno bensì dato esito positivo, ma le modalità con cui furono eseguiti gli esami di laboratorio non sono quelle previste dal decreto ministeriale sopra citato. E ciò perché quel decreto non è stato mai adottato dal ministro competente così come accertato attraverso ricerche eseguite dal funzionario della Prefettura nel corso del presente giudizio.

Non solo: è emerso con certezza dall'escursione dei responsabili del laboratorio di analisi dell' O.C. che non esiste attualmente nella letteratura scientifica italiana ed internazionale la possibilità di definire, con valore legale, le soglie minime di intossicazione da stupefacenti superate le quali, l'individuo può considerarsi in stato di alterazione psicofisica.
Non esisterebbero, cioè, attualmente degli studi validi, atti a definire sicuri parametri di intossicazione qui correlare stati di alterazione psicofisica, così come invece richiederebbe la norma in esame.

A questo proposito il Dott. Soffiati primario del laboratorio di chimica clinica dell' ULSS n° 8 di Vicenza e il Dott. G. Dall'Olio chimico collaboratore dipendente dello stesso laboratorio, sezione di farmacologia e tossicologia hanno dichiarato: il livello di "cut off" per le analisi in oggetto è fissato da noi discrezionalmente in base alle esperienze personali ed alle conoscenze delle seguenti fonti, accettate pacificamente dalla comunità scientifica internazionale: N.I.D.A. (National Istitute on Drug Abuse) organo istituzionale statunitense addetto allo studio della problematica.

"Comunque il "cut off" in uso è da considerarsi medio e rivela la presenza di cannabinoidi in un soggetto, senza che da ciò sia desumibile in che quantità fu assunta e quando fu assunta". Non è possibile desumere da questo esame: "se i cannabinoidi certamente assunti, stiano attualmente inficiando o comunque alterando la capacità psicofisica del soggetto e ciò perché il dosaggio non è quantitativo ed inoltre lo stato di alterazione psicofisico del soggetto che ha assunto cannabinoidi non è comunque desumibile neanche se si è in possesso di un dosaggio quantitativo. Vi sono infatti numerose variabili quali le caratteristiche del metabolismo del soggetto, la funzionalità renale, il pH. delle urine che influenzano il risultato.

E ancora, "neanche è possibile attraverso tale indagine se il soggetto esaminato è assuntore abituale o meno della sostanza", "...l'assunzione (dello stupefacente) può risalire da un minimo di tre ore prima a tre giorni prima (circa) in un soggetto non abituale assuntore. Se invece un soggetto è assuntore abituale, sempre con riferimento al medesimo "cut off" e metodo di analisi usato (EMIT), l'assunzione può risalire anche ad un mese prima, senza che medio tempore, sia stata assunta altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. D'altronde a differenza dell'alterazione psicofisica dovuta all'ingestione di sostanze alcoliche, dove il legislatore fissa il "cut-off" a 0.8 per litro, per l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, non è possibile procedere o individuare un metodo scientifico che sia significativo".

Entrambi gli analisti concludevano indicando come unico metodo attualmente utilizzabile la valutazione clinica del soggetto: quale l'analisi del comportamento ed evidenze comportamentali. Quanto affermato in riferimento alle analisi delle urine vale anche per le analisi del sangue, ove la presenza di cannabinoli "...non è con certezza indicativa in uno stato di attuale alterazione psicofisica del soggetto in quanto non vi è nella letteratura scientifica internazionale un parametro certo attraverso il quale possa desumersi lo stato di alterazione psicofisica in relazione alla concentrazione (di cannabinoidi) nel sangue". A fronte di ciò invece, per quanto riguarda lo stato alterazione psicofisica da ingestione di alcol, vi è una consolidata letteratura scientifica internazionale "...basata su studi ritenuti comunemente validi" in cui si fissa il parametro intorno a quello recepito nel C.d.S. Italiano e cioè 0.80 gr/lt...

[......] ne consegue che nella parte de quo l'ordinanza opposta va annullata e le spese di giudizio devono seguire la soccombenza. Mancando una precisa distinta delle spese, considerato il notevole dispendio di energie in istruttoria e per la complessità delle questioni esaminate ed il tempo e numero di udienze tenute, si deve liquidare la somma di £.2.500.000 per diritti e onorari oltre IVA e C.p.A. come per Legge.

P.Q.M.
ANNULLA

L' ordinanza imposta limitatamente alla sospensione provvisoria della patente di guida; [......]

CONDANNA

l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in £. 2.500.000 oltre IVA e C.p.A. come per Legge.


Vicenza, 24/02/95


Il Pretore
F. Laurenzi

sentenza tratta dal sito del C.S.A. Ya Basta di Vicenza

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