REPUBBLICA ITALIANA

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 1997 il giorno 16 del mese di ottobre il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza, Dr Giovanni Picciau ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale a carico di <omissis>

I M P U T A T I

a) del delitto di cui gli artt. 110, 112, N. 1 c.p., 82 DPR 309/90 perché, agendo in concorso tra loro, mediante volantinaggio, pubblicamente istigavano all'uso illecito di sostanze stupefacenti (c.d. "droghe leggere" quali hashish e marijuana) e/o svolgevano attività di proselitismo per tale uso. In Piacenza, Piazza Cavalli il 7/10/95.

b) della contravvenzione di cui gli artt. 110 ovvero 113 cp, 18, primo e terzo co. TULPS, perché, agendo in concorso o comunque in cooperazione tra loro, si facevano promotori della riunione in luogo pubblico di cui al capo a) senza darne avviso al Questore. In Piacenza alla scadenza del termine di legge e dunque il 4/10/95. [un imputato] inoltre

c) del reato di cui all'art. 414, primo c.N. 2 e secondo c.C.P. perché istigava gli autori del volantinaggio di cui al capo a) a non favorire le generalità alla polizia giudiziaria intervenuta sul posto, che procedeva all'identificazione dei predetti. In Piacenza il 7/10/95

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Paolo Veneziani le parti hanno concluso quanto segue:

il P.M. ha chiesto che venga affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ai medesimi ascritti e che vengano condannati ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche per il <omissis> e prevalenti per tutti gli altri imputati e con la diminuente del rito, il <omissis> alla pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione e lire 2.000.000 di multa, gli altri imputati alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 1.200.000 di multa.

Il difensore ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

 

MOTIVAZIONE


I fatti in discussione sono chiari ed emergono dalla comunicazione di reato dei CC di Piacenza in data 9/10/95. Scrivono testualmente i CC : ... In data 7/10/95 alle h. 18.30 ... gli operanti si portavano in Piazza Cavalli, ... dove notavano un gruppo di giovani che stavano distribuendo dei volantini ai passanti. I militari operanti appuravano che i volantini in questione a firma del C.S.O.A. Belfagor di Piacenza erano di due specie :

- Il primo propagandava l'uso e la coltivazione della sostanza stupefacente appartenente alla Tabella IV della relativa legge, denominata Marijuana, commentando negativamente le attività di P.G. in materia di stupefacenti poste in essere dal personale della locale Questura presso alcuni istituti scolastici cittadini;

- Il secondo riportava la seguente frase : "10 cose che ogni genitore, adolescente ed insegnante dovrebbe sapere sulla marijuana..." ed illustrava varie teorie circa la infondatezza della nocività dello stupefacente in questione.

Si fa presente che gli organizzatori del volantinaggio avevano approntato in Piazza Cavalli un tavolino sul quale avevano deposto un congruo numero di volantini nonché un vaso di vetro contenente dei semi... Giova far presente che tale vaso di vetro si trovava vicino ai volantini sui quali, a caratteri ben visibili vi era scritto PIANTATELA, con esplicito riferimento alla marijuana che era raffigurata in un disegno posto sotto alla suddetta scritta..."

Orbene, le circostanze di fatto appena riportate inducono alla conclusione che debba essere affermata la penale responsabilità degli imputati (ad eccezione di <omissis> e <omissis>) in ordine al reato Sub A. Nel corso dell'interrogatorio reso in udienza preliminare gli imputati hanno cercato di minimizzare la proprio responsabilità, asserendo che il volantino con la espressione PIANTATELA era diretto a condannare gli interventi operati dalla Questura presso alcuni istituti scolastici cittadini l'argomentazione non appare convincente : non c'è dubbio infatti che il cittadino che si trovasse a passare in Piazza Cavalli (centro cittadino) era indotto immediatamente e legittimamente a recepire (in presenza di un vaso di vetro con semi vicino ai volantini prima descritti) il messaggio dell'uso e del consumo di marijuana ( e ciò a prescindere dalla effettiva natura dei semi).

La condotta degli imputati integra allora ad avviso di questo giudice, gli estremi di cui all'art. 82 T.U. stupefacenti : la norma, come ha sottolineato il PM nella sua requisitoria, mira a colpire anche coloro che, pur non svolgendo attività di traffico, diffondano la cultura dell'uso della droga.

Va altresì affermata la penale responsabilità degli imputati (con l'eccezione dI <omissis> e dI <omissis>) in ordine al reato sub B, in quanto secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per riunione in luogo pubblico si deve intendere il convegno di più persone caratterizzato da una sua precisa individualità, determinabile attraverso una esatta collocazione nel tempo e nello spazio, oltre che da uno specifico oggetto : e non c'è dubbio che tali estremi sussistano nella fattispecie.

Per quanto riguarda il reato sub C, va affermata la penale responsabilità del <omissis>; descrivono i fatti i CC nella comunicazione citata (p. 153) : "... Alla richiesta dei militari operanti <omissis> istigava i fautori del volantinaggio ivi riuniti a non declinare le generalità pronunciando la seguente frase : "NON DATE NESSUN DOCUMENTO, non fornite le vostre generalità in quanto ci debbono dire prima perché le chiedono a noi e non a tutte le altre persone che si trovano sulla piazza" .....

Dai reati sub A e B vanno assolti i soli imputati <omissis> e <omissis> : essi nella immediatezza, hanno dichiarato di essersi trovati solo casualmente con gli altri imputati al momento dell'intervento dei CC; la tesi difensiva (p. 165) non è smentita da decisivi elementi di segno contrario.

Agli imputati condannati in considerazione della incensuratezza, possono essere concesse le attenuanti generiche, ritenute per lo stesso motivo prevalenti sulla contestata aggravante. I reati possono essere uniti con il vincolo della continuazione, considerato più grave il reato sub A.

Pertanto valutati gli elementi di cui sopra e quelli tutti di cui all'art. 133 cp pena equa si stima, già applicata la diminuzione di rito quella di mesi tre gg. 10 di reclusione e L. 800.000 di multa per <omissis> e quella di mesi tre di reclusione e L. 600.000 di multa per tutti gli altri imputati condannati.

Sussistono i presupposti di legge per concedere agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il GIP visti gli artt. 533, 535, 442 dichiara <omissis> colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione, considerato più grave il reato sub A, concede per tutti gli imputati le attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante, con l'aumento ex art 81 cp, applicata la diminuzione di rito, condanna <omissis> alla pena ciascuno di mesi tre di reclusione e L. 600.000 di multa; condanna <omissis> alla pena di mesi tre gg. 10 di reclusione e L. 800.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa per tutti gli imputati.

Visti gli artt 530, 3 seg. e 442 e seg assolve e dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art 544 seg fissa in gg. 30 il termine per il deposito della sentenza.

Il GIP Giovanni Picciau