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Raccomandazione sulla cooperazione europea nel quadro della sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga (UNGASS)

L’Assemblea del Parlamento europeo incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e ai governi degli Stati membri. L’Assemblea del Parlamento europeo:

Raccomandazione 1

riconosce con la Commissione che le politiche antidroga devono muovere dal principio fondamentale che la tossicodipendenza è non soltanto la conseguenza di scelte individuali, ma anche il risultato di determinate condizioni sociali che spingono all’emarginazione determinate categorie di persone e sottolinea pertanto la necessità di istituire un collegamento fra la lotta contro la povertà, la disoccupazione e l’ingiustizia sociale e i problemi della tossicodipendenza e della produzione di droghe illegali;

Raccomandazione 2

riconosce la pertinenza delle recenti dichiarazioni della Commissione, secondo le quali la lotta antidroga non deve ridursi a una questione finanziaria e la lotta contro la droga non può essere condotta al solo livello giudiziario e di polizia;

Raccomandazione 3

chiede agli Stati membri e al Consiglio, nel quadro della dichiarazione politica adottata in occasione della sessione straordinaria svolta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e dell’impegno verso la cooperazione internazionale rafforzata, di introdurre come auspicato nuove strategie e nuovi programmi aventi il fine di ridurre la domanda di droghe e la prevenzione del riciclaggio di fondi entro il 2003;

Raccomandazione 4

invita il Consiglio, analogamente a quanto fatto dalla Commissione nella sua comunicazione all’Assemblea generale dell’ONU sulla droga, a dare alta priorità al problema delle nuove droghe sintetiche e a fronteggiare la minaccia rappresentata dalla narcocriminalità organizzata;

Raccomandazione 5

chiede agli Stati membri di rispondere alla sfida lanciata alla classe politica dalla diffusione allarmante, incontrollata e attualmente incontrollabile, di un mercato clandestino sempre più fiorente delle droghe di sintesi, la cui produzione non richiede alcuna struttura particolare e rispetto alle quali gli stessi princìpi che ispirano l’attuale politica in materia di droghe risultano ancora più inadeguati;

Raccomandazione 6

rileva che la varietà di approcci alla questione droga impedisce al momento attuale un’armonizzazione delle legislazioni e delle prassi in vigore; invita pertanto il Consiglio a indirizzare prioritariamente la politica europea di lotta contro la droga, a livello sia nazionale che internazionale, verso un rafforzamento e un concreto miglioramento della cooperazione tra le istituzioni comunitarie, gli Stati membri, le regioni e le città;

Raccomandazione 7

invita gli Stati membri a concentrarsi anche sugli aspetti sociali e sui problemi inerenti all’abuso di droghe e a dare priorità, così come fa la Commissione, alle politiche di riduzione della domanda nonché alla riduzione dei rischi per la salute;

Raccomandazione 8

invita il Consiglio e il PNUCID a riconoscere che prezzi più bassi e disponibilità di maggiori quantitativi di droga, particolarmente eroina, non permettono di allentare la lotta per sopprimere il commercio di tali droghe e insiste affinché siano garantite un’istruzione sufficiente nonché possibilità di trattamento e recupero;

Raccomandazione 9

invita gli Stati membri a migliorare lo scambio di esperienze e informazioni a livello internazionale, nazionale, regionale e urbano, in primo luogo sui temi sociali e nel campo della sanità, riservando un’attenzione particolare, in tale contesto, alla partecipazione sociale, al partnerariato sociale e a misure dirette a categorie vulnerabili come i giovani, i drogati e gli ex tossicodipendenti;

Raccomandazione 10

invita gli Stati membri ad adoperarsi a favore dell’adozione di criteri statistici comparabili nel settore della droga come pure a sviluppare la cooperazione relativamente alla ricerca sulle conseguenze biologiche, mediche e socio-economiche della tossicodipendenza, nonché sugli effetti di quest’ultima per quanto riguarda la salute umana e la speranza di vita;

Raccomandazione 11

invita gli Stati membri a rilevare la discrepanza esistente fra le leggi che disciplinano attualmente l’uso problematico della droga, da un lato, e il rispetto e la concreta applicazione delle stesse, dall’altro; sollecita pertanto un esame teso ad appurare in quale misura dette discrepanze siano compatibili con le ratificate Convenzioni in materia di droghe;

Raccomandazione 12

chiede agli Stati membri, in linea con la comunicazione della Commissione relativa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga, di riconoscere l’importanza di un equilibrio fra l’approccio teorico di una società priva di droghe e le incidenze positive di un approccio pragmatico;

Raccomandazione 13

rileva che i progetti condotti a livello nazionale, urbano e regionale nel campo della riduzione dei rischi per la salute, della riduzione della domanda di droga, della terapia e del recupero dei tossicodipendenti e della prevenzione della criminalità, così come dello studio degli effetti negativi sulla salute delle varie droghe, debbono essere analizzati con rigore onde accertare se apportino nuove soluzioni che consentano di ridimensionare i problemi connessi alla droga;

Raccomandazione 14

riconosce l’importanza, per quanto riguarda concerne i Paesi in via di sviluppo, di individuare nuovi metodi che permettano di ridurre i problemi connessi alla droga, tra l’altro con la partecipazione delle comunità locali alla pianificazione delle iniziative per la riduzione del consumo di droga e della coltivazione di piante per la produzione di stupefacenti;

Raccomandazione 15

ritiene che ogni nuovo metodo di lotta alla droga debba essere sviluppato da persone in possesso di una buona formazione scientifica ed essere oggetto di una valutazione scientifica;

Raccomandazione 16

invita il Consiglio, in linea con il Programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza e tenendo conto delle politiche e normative nazionali al riguardo, a concedere alle autorità locali e regionali la possibilità di sviluppare, ai rispettivi livelli amministrativi, iniziative in fatto di riduzione del danno e riduzione della domanda;

Raccomandazione 17

raccomanda agli Stati membri di adoperarsi al massimo affinché il diritto a ricevere trattamenti medici, cure e terapie di recupero adeguate valga anche per i tossicodipendenti, senza eccezioni; tali misure, che vanno adottate in collaborazione tra i servizi sanitari e i servizi sociali, devono essere controllate da personale competente in campo medico e avere l’obiettivo di liberare da qualsiasi tipo di dipendenza questi pazienti;

Raccomandazione 18

sollecita il Consiglio a rendere disponibile un volume maggiore di risorse per la prevenzione della domanda di droga, per iniziative di informazione ed educazione rivolte soprattutto ai giovani, alla famiglia e ai gruppi più interessati dal problema della tossicodipendenza; una politica di riduzione del danno e il miglioramento delle strutture sanitarie e di accoglienza e delle comunità terapeutiche per i tossicodipendenti dovrebbero, secondo il trattato sull’Unione europea, essere decise in ogni Stato membro;

Raccomandazione 19

sollecita gli Stati membri a rendere disponibile un volume maggiore di risorse per strutture di disintossicazione, reinserimento e altre forme di assistenza sanitaria per i tossicodipendenti, allo scopo di offrire loro una vita libera dalla droga;

Raccomandazione 20

invita il Consiglio a effettuare negli Stati membri una valutazione scientifica indipendente, oggettiva e rigorosa delle Convenzioni ONU sulla droga, al fine di aggiornarle e completarle per tenere conto della rapida evoluzione e del carattere mutevole delle nuove droghe sintetiche;

Raccomandazione 21

invita l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) a presentare una serie di indicatori su cui basare tale valutazione e sollecita gli Stati membri a collaborare all’elaborazione di una siffatta base di dati omogenei;

Raccomandazione 22

chiede agli Stati membri di sostenere la Commissione nel suo progetto di proporre un insieme di misure, dal miglioramento delle statistiche comparabili fra gli Stati membri e pertanto di migliori valutazioni a un migliore scambio di informazioni sulle prassi più efficaci attualmente applicate dai diversi Stati membri;

Raccomandazione 23

considera di notevole importanza le attività dell’OEDT nel campo della riduzione e del controllo della domanda e sottolinea pertanto la necessità di disporre di statistiche corrette e comparabili, nonché di valutazioni delle varie strategie antidroga degli Stati membri; è del parere che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano essere informati sui risultati; invita l’OEDT a rafforzare le proprie ricerche nel campo del controllo e della riduzione dell’offerta;

Raccomandazione 24

chiede che il Consiglio ribadisca e rafforzi il suo impegno relativamente alle Convenzioni ONU del 1961, 1971 e 1988 e che trasmetta un impulso politico a livello dei membri delle Nazioni Unite affinché la lotta contro gli stupefacenti e la criminalità organizzata, ivi comprese le nuove minacce create dalle droghe di sintesi, siano al centro delle preoccupazioni internazionali e costituiscano parte integrante delle politiche chiave;

Raccomandazione 25

invita l’Unione europea a coordinare più efficacemente le proprie attività in materia di droga con gli organi competenti dell’ONU;

Raccomandazione 26

invita il Consiglio a esaminare la possibilità di far aderire i Paesi dell’Europa centrale e Cipro alla rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze (REITOX);

Raccomandazione 27

chiede all’OEDT di proporre agli Stati membri l’adozione di una metodologia e di indicatori comuni per quanto concerne sia la domanda che l’offerta di droghe;

Raccomandazione 28

rileva, nel contesto del traffico di droga, l’importanza della criminalizzazione del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, in linea con la constatazione della Commissione che quante più sanzioni esistono, tanto più facile è scoprire il denaro proveniente da fonti criminali e attivare la necessaria cooperazione internazionale.