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Sono ben quattro le leggi che regolano l’obbligo di vaccinazione: la legge 891/39 sull’obbligatorietà della vaccinazione antidifterica, la legge 292/63 sull’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica, la legge 51/66 sull’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica, la legge 165/91 sull’obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite B, nonché l’art. 117 del decreto legislativo 297/94 che prevede la presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione per l’ammissione a scuola.

Il 13 gennaio 1997 il ministero della Pubblica Istruzione ha emanato la circolare n° 29 che consentiva l’accesso alla scuola dell’obbligo indipendentemente dal rispetto dell’obbligo vaccinale, in attesa del parere del Consiglio di Stato. Tale parere (2021/94) è stato emesso nel luglio 1997 e ha riaffermato, in controtendenza rispetto all’orientamento assunto dal governo, dalla giurisprudenza e da un sempre maggior numero di esponenti del mondo scientifico, il divieto di accesso nella scuola per i ragazzi non vaccinati o solo parzialmente vaccinati.

Con la circolare n° 658 del 24 ottobre 1997, il ministero della Pubblica Istruzione ha acquisito il parere del Consiglio di Stato, riconoscendo la possibilità dell’ammissione alla scuola dell’obbligo solo in presenza di una certificazione rilasciata dall’unità sanitaria locale o dal pediatra convenzionato che ha in cura il bambino non vaccinato. Tale indicazione è stata però sconfessata dal ministero della Sanità che, con una circolare del 25 febbraio 1998, ha legittimato la sola unità sanitaria locale a emanare la documentazione per l’ammissione a scuola. In attesa di una più completa revisione del quadro legislativo che disciplina le vaccinazioni, il sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Carla Rocchi, ha avanzato alcune proposte al ministro Luigi Berlinguer per introdurre aggiustamenti alla normativa vigente, in modo tale da consentire anche ai bambini totalmente o parzialmente non vaccinati di non essere discriminati e privati del diritto allo studio, costituzionalmente riconosciuto. Tali suggerimenti non sono stati accolti.

A settembre, tuttavia, interviene una novità di grande rilievo. Lo scorso 1° settembre, infatti, il portavoce nazionale dei Verdi, Luigi Manconi, ha inviato una lettera ai ministri Rosy Bindi e Luigi Berlinguer, nella quale sollecitava un intervento prima dell’apertura dell’anno scolastico. La risposta dei ministri è stata tempestiva: in attesa di iniziative legislative, i due ministri, per affrontare l’urgenza delle certificazioni delle vaccinazioni ai fini dell’ammissione alla scuola dell’obbligo e agli esami, hanno emanato una circolare con cui si invitavano i direttori scolastici e i presidi ad ammettere gli alunni non vaccinati.

Il 5 novembre scorso, il Consiglio dei ministri ha ribadito il contenuto della circolare ministeriale approvando il regolamento di modifica del Dpr 1518/67 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie. Nel regolamento si afferma che “i direttori delle scuole e i capi degli Istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione, il direttore della scuola, entro cinque giorni, comunica il fatto all’azienda sanitaria locale di appartenenza dell’alunno e al ministero della Sanità per gli opportuni e tempestivi interventi. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”.