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CDD-Centro de Documentacion de Drogodependencias analizza un articolo di Journal of Psychoactive Drugs sulle “droghe della violenza sessuale” (“rape-drugs”). Con questo termine si definiscono di solito sostanze sedative molto potenti, come Ghb o Rohypnol, che provocano uno stato d’incoscienza tale da rendere incapaci d’opporre resistenza se aggrediti. Negli ultimi anni, l’utilizzo di queste droghe come mezzo per facilitare un’aggressione sessuale ha avuto una certa risonanza nell’opinione pubblica. Modalita’: l’aggressore versa la droga nella bibita della vittima prescelta senza farsene accorgere -sono sostanze incolori, inodori e praticamente insipide- e poi s’approfitta del suo stato di semincoscienza per compiere l’aggressione o lo stupro. In piu’, la vittima puo’ subire uno stato d’amnesia e non ricordare cio’ che le e’ capitato -circostanza quanto mai vantaggiosa per l’aggressore. Il fenomeno, chiamato comunemente “aggressione sessuale favorita dalle droghe” (“drugfacilitated sexual assault”), ha acquisito una rilevanza particolare in Usa, al punto che nel 1996 si e’ sentita la necessita’ di provvedere con una normativa specifica per poter giudicare questo tipo di reati.
L’attenzione mediatica del fenomeno e l’eccessiva banalizzazione del termine “droga della violenza sessuale” hanno fatto si’ che siano molte le sostanze suscettibili d’essere incluse in questa categoria. Cosi’, nel lavoro Drug Facilitated Sexual Assault: A Forensic Handbook, Archanbault e i suoi collaboratori definiscono il termine “droghe della violenza sessuale” come “qualunque tipo di droga che possa avere effetti disinibitori o in grado di ridurre le facolta’ di una persona, in modo da renderla piu’ propensa a un rapporto sessuale o incapace di opporvisi”. Partendo da definizioni come questa, alcuni autori hanno recentemente inserito nella categoria citata anche l’ecstasy e la metamfetamina, per i loro effetti disinibitori ed empatici -che alcuni confondono con afrodisiaci-, come pure per il fatto che sono spesso rilevate nelle analisi fatte alle vittime di un’aggressione sessuale. L’ampliamento della definizione di “droghe della violenza sessuale” si rivela molto problematica, secondo Cansen, K.L.R., autore dell’articolo. Quest’ampliamento introduce un grado d’imprecisione che rende inefficace la stessa definizione. Il fatto che non s’introduca nessuna indicazione sul grado di “riduzione delle facolta'” che una droga dovrebbe determinare per essere considerata “droga della violenza sessuale”, fa si’ che qualunque vittima presenti, ad esempio, un volume alcolico nel sangue superiore al consentito per guidare, possa costituire un caso d’aggressione sessuale favorita dalle droghe. E dunque, la maggioranza degli stupri sarebbero considerati tali, e non avrebbe piu’ senso fare delle distinzioni, ne’ sarebbe piu’ necessario identificare il tipo d’aggressione o valutare l’aggressore reale. Secondo l’autore, l’inclusione di sostanze come ecstasy e metamfetamine nella stessa categoria e’ assolutamente ingiustificata. In primo luogo perche’ bisogna tener conto che in ambo i casi si tratta di sostanze stimolanti e il loro effetto e’ opposto a quello indotto dai sedativi; cio’ significa che, almeno in teoria, potrebbero risultare addirittura controproducenti nel caso di una tentata aggressione, giacche’ quelle sostanza potenziano l’autostima del consumatore, lo pongono in uno stato d’allerta, possono aumentare la sua forza fisica. In secondo luogo, il consumo d’ecstasy e di anfetamine -come dimostrano vari testi- non produce grosse alterazioni cognitive, ne’ compromette molto la capacita’ di reazione della persona. In effetti, le persone con malattie mentali gravi, come la schizofrenia, possono presentare sintomi simili a quelli prodotti dagli stimolanti -paranoia, mania di grandezza o logorrea- e, pero’, non gli si nega la capacita’ di dare il loro consenso a un trattamento medico, per esempio. Acconsentire a un atto sessuale non e’, in questo senso, molto diverso, e si puo’ stabilire che una persona cosciente, con le proprie facolta’ mentali praticamente intatte -la maggior parte delle volte che una persona abbia assunto ecstasy o amfetamine otteneva un punteggio pressoche’ normale nella scala Mini Mental State Exam- continuera’ ad avere la piena capacita’ per negarsi a una proposta sessuale indesiderata.
Questo tema del consenso e’ molto importante, dato che in molte occasioni costituisce elemento determinante nei processi di stupro, quando c’e’ la parola della vittima contro quella dell’aggressore. Cio’ che distingue le violenze sessuali favorite dalle droghe e’ che l’incapacita’ della vittima al consenso sia innegabile; solo in questo caso siamo di fronte a uno stupro. Secondo l’autore, nel caso dell’ecstasy e delle amfetamine non c’e’ perdita di coscienza ne’ tanto meno stupore, per cui non ha senso includerle nella categoria delle “droghe della violenza sessuale”.