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La coltivazione a uso personale non è equiparabile alla detenzione (sempre a uso personale): questo il senso della sentenza n.109/2016, con cui la Consulta ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Brescia. Questa, con due distinte ordinanze aveva promosso l’incidente in ordine all’art.75 del DPR 309/’90, nella parte in cui non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative anche la coltivazione di cannabis finalizzata in via esclusiva all’uso personale.

In primo luogo, occorre rilevare come malgrado l’autorevole pronuncia del Giudice delle Leggi, la giurisprudenza offra ormai da tempo spazi di interpretazione diversi della normativa (tra le altre, Tribunale Milano, Tribunale Trento, Tribunale Monza, Gip Cremona, Gip Rovereto, Tribunale Roma, Gip Milano, Tribunale Cagliari, Corte d’appello Cagliari, Tribunale Ferrara, e da ultimo, con sentenza del 26 aprile – dunque, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale – il Tribunale di Firenze), affermando che “il fatto non costituisce reato”. Si dirà: la Corte Costituzionale non giudica il fatto, e in qualche misura ciò spiega come il suo giudizio si fermi alla verifica in astratto della conformità della norma ai principi della Carta. Secondo la Corte “non è irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica – la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui – oltre che per la sicurezza pubblica e per l’ordine pubblico”. A questa affermazione è possibile obiettare utilizzando le parole della Suprema Corte (Cassazione Sez.IV, 14.1.2009, n.1222), che ha censurato la pretesa di allargare l’oggetto di tutela previsto dalla norma, chiarendo che altrimenti “il bene della salute, come parametro di selezione qualitativa della meritevolezza della pena, viene affiancato da altri beni/interessi, ritenuti strumentali alla tutela del primo, che è quindi ridimensionato come strumento di orientamento dell’intervento punitivo dello Stato…mediante il ricorso a beni giuridici di vaga determinazione…, che ne ampliano la sua influenza, pur in assenza di specifica offensività”. Sono parole chiare.

La Corte Costituzionale ritiene spetti al Giudice del merito, che ha a disposizione ogni elemento per la valutazione del fatto, “il compito di allineare la figura criminosa in questione al canone dell’offensività in concreto, nel momento interpretativo e applicativo”. Prendendo sul serio il monito della Consulta, occorre dunque che la condotta sia davvero lesiva del bene giuridicamente protetto. Una volta chiarito (come accaduto a Firenze, ove si è inconfutabilmente dimostrato che una coltivazione di dieci piante, in un campo attiguo all’abitazione, era esclusivamente destinata ad uso personale) che la sostanza non viene ceduta a terzi (e dunque non può arrecare alcun danno alla salute pubblica), e che alcun incremento del mercato illecito può pertanto derivare dal prodotto ricavato, non rimane spazio per affermare l’illiceità del fatto. Di più. Il Tribunale di Firenze ha accolto la tesi difensiva, ritenendo che “è innegabile che occorra fare riferimento anche alla decisione quadro 2004/757/GAI del 25.1.2004, circa i criteri di identificazione degli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni in tema di stupefacenti”, essendovi sul punto “un obbligo di interpretazione conforme”.

In conclusione, come afferma il Prof. Lombardi Vallauri, “il diritto, per sfuggire al rischio di porsi come dinamica autoreferenziale, deve essere giustificato filosoficamente, a partire da opzioni valoriali che attengono alla concezione della Giustizia”. E’ tempo che il Parlamento provveda con coerenza.