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4.3.2002
CASSAZIONE: METADONE, LEGITTIMA TERAPIA DI LUNGA
DURATA. RIMANGONO IN SERVIZIO MEDICI MILANESI SERT DI VIA BOIFAVA
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - I medici dei Sert - che distribuiscono
metadone ai tossicodipendenti - possono adottare la terapia di
lunga durata nella somministrazione del farmaco, che sostituisce
l'eroina, anziche' quella a scalare. Perche' il cosiddetto criterio
di mantenimento e' ritenuto ''non errato'' dalla scienza medica.
Lo sottolinea la cassazione. In particolare i supremi giudici
hanno respinto il ricorso della procura di Milano che chiedeva
la sospensione dal servizio pubblico di alcuni medici del Sert
milanese di via Boifava, finito al centro di polemiche sull'uso
del metadone dopo che una giovane donna (Simona P.) in cura nella
struttura si era suicidata con una overdose di metadone dopo aver
ucciso - con le stesse modalita' - la figlioletta (Lilia P.).
Sulla scorta delle considerazioni dei giudici di merito, che
avevano gia' respinto l'istanza del Pm, la cassazione spiega che
''non c'e' dolo'' nel comportamento dei sanitari di via Boifava
che avevano agito a scopo di cura dando il metadone in dosi costanti.
Quindi non verranno sospesi dal servizio i camici bianchi che
davano il farmaco senza graduarlo e senza sottoporre i pazienti
agli esami delle urine e del sangue perche' - dopo il referendum
del '93 - questi controlli periodici sui tossicodipendenti non
sono piu' obbligatori.
Dunque e' uscita del tutta sconfitta la tesi del Pm, secondo
la quale i dottori avrebbero fornito metadone in modo ''irrazionale'',
in contrasto con la legge sugli stupefacenti. Per la pubblica
accusa - che invano si e' rivolta alla suprema corte - i medici
del Sert erano, invece, colpevoli di ''non aver personalizzato
il trattamento mediante somministrazione delle varie dosi in modo
singolo e adeguato'', di ''aver adottato dei sistemi di trattamento
metadonico a lunga scadenza senza che ve ne fosse bisogno''. Inoltre
- insisteva il Pm - ''non avevano sottoposto i soggetti, che loro
si rivolgevano, ai necessari e obbligatori accertamenti periodici,
onde accertarne di volta in volta l'effettivo stato connesso all'uso
di droghe''.
Come anticipato, la Cassazione e' stato di altro avviso ed ha
ritenuto infondati i motivi del Pm milanese. Contro il ricorso
della pubblica accusa aveva presentato una memoria difensiva anche
Roberto Mollica, responsabile del Sert di via Boifava. Il dottore
ha fatto presente ai supremi giudici che lui e i suoi colleghi
avevano agito in maniera lecita - scegliendo la terapia di mantenimento
- ''dato che questo criterio, anziche' quello a scalare, e' ritenuto
piu' proficuo dalla scienza medica, nonostante che esso non preveda
un termine di durata, posto che anche se in tempi lunghi, tuttavia
determinerebbe nel tossicodipendente in cura la dissociazione
dall'uso dell'eroina''. La sentenza che legittima pienamente l'adozione
della terapia di mantenimento nei Sert e' la n.8184. (ANSA).
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