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La bozza del progetto di revisione del DM 444/90.
Vi proponiamo il testo
che, ancora sotto forma di bozza, il governo sta preparando per
riformare la politica dei SERT.
Chiediamo a tutti, ma in primo luogo agli operatori
e ai consumatori, di inviarci
un loro punto di vista, per capire come lavorare insieme su
questo tema.
Revisione del DM 30 novembre 1990, n.444, relativo
alla Determinazione dellorganico e delle caratteristiche
organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze
delle Unità sanitarie locali - ai sensi della legge n.
45 del 1999
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante il Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
VISTO in particolare, il relativo art. 118, come modificato dall
articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in base al quale
il Ministro della sanità determina con proprio decreto,
lorganico e le caratteristiche organizzative e funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni
unità sanitaria locale;
VISTO il D.M. 30 novembre 1990, n. 444, concernente la Determinazione
dellorganico e delle caratteristiche organizzative e funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità
sanitarie locali
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO laccordo Stato-Regioni di cui al provvedimento del
21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
15 marzo 1999, ove si prevede che i servizi per le tossicodipendenze
si occupino dellassistenza alle persone che utilizzano sostanze
dabuso, incluse quelle legali;
SENTITO il Consiglio superiore di sanità nella seduta del
.;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del
;
SENTITE le Commissioni parlamentari competenti nella seduta del
;
D E C R E T A
Articolo 1
Requisiti generali
1. I servizi per le tossicodipendenze (Ser.T) sono unità
operative delle Aziende Unità sanitarie locali -
ASL, coordinate nellambito di uno specifico Dipartimento
da istituire in applicazione dellAccordo Stato-Regioni del
21 gennaio 1999. In questo senso le Regioni e le ASL organizzano
unarea dipartimentale funzionale per il trattamento, il
reinserimento e la prevenzione dei problemi correlati alluso
di sostanze psicotrope legali ed illegali e per i comportamenti
assimilabili (disturbi dellalimentazione e gioco dazzardo).
Detta Area Dipartimentale deve essere inserita in un più
ampio dipartimento che comprenda anche larea della Salute
Mentale e larea Materno-Infantile al fine di costruire progetti
comuni e coerenti, in particolare sulle aree di confine
quali alcolismo, adolescenza, doppie diagnosi, disturbi dellalimentazione,
gioco dazzardo e ottimizzare le risorse. Tale ottica
di integrazione va in particolar modo valorizzata nellorganizzazione
dei Distretti.
Il Dipartimento deve essere organizzato con modalità di
integrazione inter-istituzionale, che vedano la diretta partecipazione,
al livello operativo e decisionale, del privato sociale riconosciuto,
delle Associazioni di volontariato e delle Associazioni famiglie.
LArea Dipartimentale funzionale delle dipendenze è
costituita da: 1) I Servizi per le tossicodipendenze e per lalcologia
delle ASL 2) I Servizi di Salute Mentale e quelli Materno-Infantili,
se compresi nel Dipartimento 3) Le realtà del Privato Sociale
accreditate operanti sul territorio 4) Le Associazioni Famiglie
attive sul territorio e alle quali le Regioni e le ASL riconoscano,
con apposita convenzione, un ruolo strategico importante nellambito
dello sviluppo di un moderno sistema di promozione e protezione
della salute.
Il Direttore generale dellAzienda nomina un coordinatore
del Dipartimento scelto tra tutte le realtà che lo costituiscono.
Allinterno del Dipartimento i Ser.T costituiscono le unità
operative di base e specialistiche dellAzienda che operano,
in una logica di integrazione con gli altri servizi e con gli
enti accreditati, per la risoluzione delle problematiche delle
persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, legali
ed illegali in seguito denominate sostanze e delle
loro famiglie.
2. I Ser.T sono strutture complesse e possono essere articolati
in unità funzionali sulla base dei bisogni emergenti nel
territorio in relazione alla varie tipologie di abuso e dipendenza,
conformemente alle determinazioni adottate dalle Regioni e dalle
Province autonome. Il dirigente del Ser.T assicura il coordinamento
delle attività svolte dalle unità funzionali nellambito
del programma complessivo di lavoro del servizio. Nellambito
del Ser.T può anche essere individuata una specifica unità
funzionale per gli interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione
della dipendenza alcoolcorrelata, da attuarsi anche in collaborazione
con i medici di medicina generale e i competenti presidi specialistici
e ospedalieri. Potranno, altresì, essere individuate specifiche
unità funzionali per le problematiche legate ai comportamenti
assimilabili alle dipendenze, quali i disturbi dellalimentazione,
il gioco dazzardo.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali assicurano,
altresì, tramite il Dipartimento di cui al comma 1, il
coordinamento stabile dei Ser.T tra loro, con i servizi di algologia,
ove presenti, e con gli altri servizi dellAzienda che svolgono
attività nel settore delle dipendenze(consultori familiari,
servizi di igiene mentale, servizi di emergenza ed altri servizi
ospedalieri, laboratori di analisi, etc.). Uguale coordinamento
viene assicurato con gli Enti del privato accreditato e con i
servizi sociali impegnati nel settore.
4. Le Aziende Unità sanitarie locali si avvalgono
dei Ser.T, dei servizi dellazienda e degli Enti accreditati
allinterno del Dipartimento di cui al precedente comma 1,
per le seguenti attività:
a) collaborazione con i Provveditorati agli studi per la realizzazione
degli interventi di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) collaborazione con le autorità militari esistenti nel
territorio per lattuazione di quanto disposto agli articoli
109, 110, 111 dello stesso decreto;
c) collaborazione con lAmministrazione Penitenziaria negli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dalle sostanze
da attuare nei confronti dei detenuti, nellambito dei programmi
delle Aziende-Unità sanitarie locali per i singoli Ser.T.
5. Ai fini del trattamento di cui allarticolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, su richiesta
del Prefetto competente, i Ser.T e gli enti privati accreditati,
inseriti nel Dipartimento di cui al precedente comma 1, e dotati
di unadeguata equipe multidisciplinare diagnostica preventivamente
autorizzata al funzionamento, predispongono e curano lattuazione
del programma terapeutico dei soggetti loro inviati e forniscono,
altresì, allautorità giudiziaria le certificazioni
di cui allart. 91, comma 2 dello stesso decreto .
6. I Ser.T e tutti i servizi e le realtà del privato sociale
componenti il Dipartimento di cui al precedente comma 1, assicurano
la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite,
ai sensi dellart. 120, comma 4 e dellarticolo 122,
comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
Articolo 2
Requisiti funzionali
1. I Ser.T, nellambito di uno stabile coordinamento con
il Dipartimento di cui al comma 1, dellart. 1, assicurano
la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla
cura e alla riabilitazione delluso di sostanze e garantiscono
la libertà di scelta del cittadino e della sua famiglia
di intraprendere programmi riabilitativi di qualunque tipo e presso
qualunque struttura autorizzata su tutto il territorio nazionale.
I Ser.T, anche mediante lutilizzo di altri servizi specialistici,
pubblici e privati accreditati, si occupano della prevenzione
e della cura di tutte le patologie correlate alla dipendenza da
sostanze. Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a
piccoli gruppi nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio.
Le prestazioni di prevenzione possono essere erogate anche mediante
mezzi mobili.
2. I Ser.T nellambito di uno stabile coordinamento con il
Dipartimento di cui al comma 1 dellart. 1, fatte salve le
ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle Regioni
ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 , nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono a:
a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente;
b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico-riabilitativo
con valutazione diagnostica multidisciplinare iniziale e monitoraggio
periodico delle variazioni dello stato di salute, in relazione
ai risultati degli interventi effettuati, in termini di uso di
sostanze, qualità della vita, abilità e capacità
psico-sociali, comparsa delle principali patologie correlate;
c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e
non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico verificando
la non praticabilità di altri interventi e mantenendo lobiettivo
del superamento dello stato di dipendenza anche dai farmaci sostitutivi.
Nei casi in cui è prevista la somministrazione del farmaco
sostitutivo, accanto agli opportuni controlli, vanno previsti
supporti relazionali intensi (colloqui almeno settimanali, gruppi
di discussione e informazione, appoggi alle famiglie) che garantiscano
una attenzione costante alle condizioni di salute, sia fisica
che psichica, e mantengano viva la possibilità di sviluppare
più ampi percorsi di cambiamento. Una attenzione specifica
va posta ad evitare di creare le condizioni per lemergere
di una cronicità iatrogena.
d) svolgere attività di psicodiagnosi, di counseling,
di sostegno psicologico, di psicoterapia;
e) svolgere attività di prevenzione, screening/counseling
e cura delle patologie correlate alluso di sostanze dabuso,
anche in collaborazione con altri servizi specialistici;
f) svolgere attività di orientamento e di sostegno in ambito
sociale ed educativo;
g) svolgere specifiche e strutturate attività per la prevenzione
delle principali cause di morte e di inabilità (malattie
infettive, overdose etc.);
h) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in
collaborazione con altri servizi specialistici, prevedendo, in
particolare, interventi relativi a gravidanza, prostituzione,
episodi di violenza;
i) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello
nazionale e regionale, i dati statistici ed epidemiologici relativi
alle attività e al territorio di competenza;
l) svolgere attività di riabilitazione e di prevenzione
delle ricadute.
3.Il Ser.T, con la partecipazione diretta di tutti i servizi e
le realtà del privato sociale, componenti del Dipartimento
di cui al comma 1, deve comunque garantire in ogni territorio
:
a)La presenza di una unità funzionale dedicata ai trattamenti
di disintossicazione, domiciliari, ambulatoriali e residenziali.
Lunità di disintossicazione a carattere residenziale
può essere gestita direttamente con specifici presidi dotati
di almeno 4 posti letto oppure attraverso linvio in strutture
private riconosciute che svolgono programmi di comunità
breve, finalizzati alla disintossicazione e al successivo
invio verso programmi di riabilitazione drug free.
Per i casi più complessi, che necessitano di maggior contenimento
e attenzione (doppie diagnosi) deve essere prevista una riserva
di posti nei reparti di Diagnosi e Cura Psichiatrici (almeno 1
posto per ogni struttura).
b) La presenza di una unità funzionale dedicata allavvio
e al monitoraggio di programmi
socio-riabilitativi condotti in condizioni drug free non prevedendosi
luso di farmaci sostitutivi. Tali programmi vengono realizzati
mediante linvio dei tossicodipendenti presso le strutture
residenziali e semi-residenziali, pubbliche e private ubicate
su tutto il territorio locale, regionale e nazionale.
4. I Ser.T attuano per le persone in carico i seguenti interventi
relativi alle infezioni da HIV e alle altre patologie correlate
alla tossicodipendenza:
a) individuazione dei comportamenti a rischio;
b) informazione ed educazione sanitaria;
c) visite mediche e interventi diagnostici e terapeutici, in collaborazione
con strutture specialistiche;
d) test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e counseling;
e) collaborazione e integrazione degli interventi con altri presidi
specialistici;
5.I Ser.T collaborano alle attività di prevenzione primaria
coordinandosi, tramite il Dipartimento di cui allarticolo
1, comma 1, con i servizi aziendali ed extraaziendali competenti.
Articolo 3
Requisiti strutturali minimi
6. Il Ser.T deve garantire adeguati livelli di sicurezza sia per
gli utenti che per gli operatori e deve essere dotato di ambienti
con dimensioni, arredi ed attrezzature idonee, in particolare:
a) locale per accoglienza utenti ed informazioni;
b) locale per lattesa;
c) ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostico-prognostico-cliniche
attinenti alle patologie trattate;
d) ambulatori per colloqui psicologici e di assistenza sociale;
e) locale per attività di gruppo;
f) locale per la conservazione dei farmaci con caratteristiche
atte a garantire la sicurezza secondo le norme vigenti;
g) locale per segreteria amministrativa;
h) locale per riunione e per permanenza degli operatori (distinto
dagli ambulatori);
i) spazio archivio con garanzie strutturali per assicurare il
rispetto delle prescrizioni sulla riservatezza dei dati personali;
j) servizi igienici per gli utenti;
k) servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.
2. Per eventuali unità funzionali collocate in sedi diverse
da quelle del Ser.T queste devono essere dotate dei locali e delle
attrezzature idonee allo svolgimento degli specifici interventi
attuati.
Articolo 4
Requisiti tecnologici minimi
1. Ogni Ser.T dispone di:
l) attrezzatura di primo intervento, farmaci salvavita e tutti
i farmaci necessari per il trattamento a lungo termine degli stati
di dipendenza e delle patologie connesse alluso di sostanze;
m) strumentazione necessaria per le attività diagnostiche
e terapeutiche (mediche, psicologiche e sociali);
n) dotazione di tipo informatico per la raccolta e la trasmissione
dei dati epidemiologici, per la gestione delle attività
e per la valutazione degli interventi;
o) strumentazioni per la quantificazione e la tempistica delle
attività e delle prestazioni.
Articolo 5
Requisiti organizzativi minimi
1. I Ser.T assicurano il servizio per almeno cinque giorni la
settimana e otto ore giornaliere, garantendo laccesso al
pubblico per non meno di cinque ore, durante le quali è
assicurata la presenza contemporanea di tutte le figure professionali.
2. LAzienda Unità sanitaria locale garantisce,
dintesa con il Ser.T, tramite i propri servizi, lassistenza
agli utenti nelle 24 ore giornaliere assicurando, in particolare,
ove necessario, la somministrazione dei farmaci sostitutivi nei
giorni di chiusura del Ser.T.
3. I Ser.T, dintesa con il Dipartimento di cui al comma
1 dellart. 1, organizzano le risorse disponibili con budget
regionale per assicurare l accesso precoce a tutte le prestazioni
erogabili comprese quelle di prevenzione delle patologie correlate;
definiscono e verificano opportune procedure, al fine di
a) aumentare la quota di utenti in contatto e, rispettivamente,
presi in carico;
b) limitare i tempi di attesa per lavvio dei programmi di
trattamento e, in particolare, assicurare la precoce ripresa in
trattamento degli utenti in caso di recidiva;
1. Essi garantiscono alle persone assistite la riservatezza degli
interventi e, ove richiesto, lanonimato.
2. I Servizi stessi registrano formalmente linizio ed il
termine di ciascun trattamento con un atto di ammissione e dimissione.
Articolo 6
Dotazione organica
1. Le Regioni e le Province autonome, nellambito delle proprie
competenze e con le modalità e i limiti previsti dai rispettivi
ordinamenti, sulla base dei criteri riportati in seguito, stabiliscono:
a) il numero di Ser.T per ciascuna Azienda Unità
sanitaria locale, con un minimo di un servizio per Azienda;
b) il bacino dutenza, distrettuale o sovradistrettuale;
2. Le Regioni e Province Autonome garantiscono, inoltre, le risorse
umane minime previste per la costruzione della rete regionale
dei servizi pubblici.
3. Il numero dei Ser.T viene definito utilizzando contemporaneamente
quali criteri di riferimento la popolazione residente, il bisogno
stimato e la domanda assistenziale espressa.
4. La dotazione organica standard indicativa per ogni singolo
Ser.T è di 22 operatori, rapportata ad una popolazione
residente di 100-150 mila abitanti e ad una utenza di 150-300
persone, salvo particolari situazioni geomorfologiche e/o socio-ambientali
rilevate e specificate dalla Regione o Provincia autonoma.
5. La dotazione organica del Ser.T. deve comprendere almeno le
seguenti tipologie di personale: medici, psicologi, assistenti
sociali, educatori professionali, infermieri professionali, pedagogisti,
sociologi, personale amministrativo. La dotazione medesima deve
prevedere un adeguato equilibrio tra le varie figure di operatori
e, comunque, un minimo di due unità di personale dipendente
a tempo pieno per ciascuna delle tipologie soprariportate. Possono
essere aggiunte ulteriori figure professionali (sociologo, pedagogista,
informatico, etc.) ove ritenute necessarie per particolari attività
specifiche, sulla base delle esigenze del territorio e dei piani
regionali.
6. La dotazione organica di ogni singolo Ser.T deve essere rivalutata,
con cadenza almeno triennale, sulla base dei carichi di lavoro
calcolati in relazione:
a) al volume totale delle prestazioni erogate nelle aree di prevenzione,
cura, riabilitazione,
ricerca e sviluppo, supporto e coordinamento;
b) ai tempi di erogazione delle prestazioni, valutati in raffronto
con i tempi medi regionali;
c) allattuazione di specifiche attività, prestazioni,
funzioni o progetti assegnati al Servizio dai programmi regionali
o aziendali.
7. Alla direzione del Ser.T con parametri di cui al precedente
comma 3, è preposto un direttore di cui allart. n.
15 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n.° 502, e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai fini della definizione, allinterno del
Servizio sanitario nazionale, dellarea di appartenenza dei
servizi pubblici per le tossicodipendenze, come pure dei requisiti
per laccesso alla dirigenza del servizio, si procede come
previsto dagli art. 3 - septies e 3 - octies dello stesso decreto
legislativo. Nelle more dell emanazione dei provvedimenti
attuativi dei suddetti articoli si procede secondo le normative
regionali vigenti.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto le Regioni
e le Province autonome provvedono a ridefinire la rete assistenziale
dei Ser.T sulla base dei criteri e degli standard in esso definiti.
Ladeguatezza della rete dei servizi è, altresì,
valutata, sulla base delle disposizioni di cui al precedente art.
6, comma 3, e degli standard raccomandati di cui alla allegata
Tabella 1, con cadenza non inferiore a quella dei piani regionali
di cui all art.1, comma 13 del sopracitato decreto legislativo
.
Articolo 7
Disposizioni finali
1. Le Regioni e le Province autonome recepiscono le disposizioni
del presente decreto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le Regioni e le Province autonome relazionano con idonea periodicità
al Ministero della sanità riguardo alle materie oggetto
del presente decreto. A tal fine le Regioni e le Province autonome
designano un proprio funzionario o esperto quale referente per
il Ministero medesimo.
3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità
del presente decreto nellambito delle proprie competenze,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 8
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
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