Camera dei Deputati
XIV Legislatura
PROPOSTA DI LEGGE N. 4208
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BOATO, TURCO, RUGGERI, RUSSO SPENA, MAURA COSSUTTA, BUEMI,
ZANELLA, ABBONDANZIERI, ADDUCE, BANDOLI, BANTI, BELLILLO, BELLINI,
BIELLI, BIMBI, BOGI, BOLOGNESI, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, CALZOLAIO,
CENNAMO, CENTO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, COLUCCINI, CRISCI,
DEIANA,DI SERIO D’ANTONA, TITTI DE SIMONE, DI GIOIA,
ALFONSO GIANNI, GIORDANO, FOLENA, GIACHETTI, GRILLINI, GROTTO,
INTINI, LABATE,
LEONI, LION, LODDO SANTINO, MANTOVANI, MANZINI, RAFFAELLA MARIANI,MASCIA,OTTONE,
PAPPATERRA, PECORARO SCANIO, PISAPIA, REALACCI, RIZZO, ROCCHI,
SANPI, SCIACCA, SINISCALCHI, SODA, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA,
VENTURA, VERNETTI, VIGNI, VILLETTI, ZANOTTI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, in materia di depenalizzazione
del consume di sostanze stupefacenti, di misure alternative
alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di
riduzione del danno
Relazione
ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di
legge, per quanto riguarda la parte sanzionatoria,
ripropone il testo elaborato
nella scorsa legislatura da una Commissione
tecnica istituita per predisporre un
testo di riforma in materia di disciplina
degli stupefacenti, coordinata dal magistrato
Giuseppe La Greca e con la responsabilita`
politica dell’allora Sottosegretario
alla giustizia Franco Corleone. La parte
sulle misure alternative per i detenuti
tossicodipendenti e` invece stata curata dal
dottor Alessandro Margara, gia` magistrato di sorveglianza e
capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria. Il
coordinamento di questo lavoro e` stato del
cartello di associazioni denominato « Dal
penale al sociale » e per segnalare la sinergia
fra momento istituzionale e movimenti
della societa` , alla conclusione della
relazione sull’articolato viene riproposto il
testo dell’appello-documento, che ha gia`
raccolto 3.051 adesioni di personalità, operatori
e rappresentanti di varie realta` e
che e` consultabile sul sito « www.fuoriluogo.
it ».
L’analisi di quasi tredici anni di applicazione
della legislazione in materia di
stupefacenti dimostra, come emerso anche
nella Conferenza sulle droghe di Napoli
del 1997, il fallimento della strategia dell’innalzamento
delle pene finalizzato al
recupero. Tale strategia, innestata sul sistema
giudiziario italiano ha, infatti, finito
per produrre solo rigidita` insuperabili. La
previsione, nell’ipotesi base, di un minimo
edittale di otto anni di reclusione per le
condotte di semplice spaccio, ha determinato
un rilevantissimo innalzamento delle
pene da scontare, con migliaia di persone
che non possono accedere ad alcuna misura.
Un esempio eclatante e` quello del
caso Merlonghi, risolto poi con la concessione
della grazia, ma che dimostra quanta
ingiustizia possa derivare da un sistema
giudiziario lento e farraginoso nel quale si
innestino meccanismi di rigidita` nella determinazione
della pena. Tra le proposte
avanzate per ovviare agli inconvenienti
rilevati c’e` quella dell’innalzamento dei
livelli di pena che consentono l’accesso alle
misure alternative; una tale proposta, pur
condivisibile negli obiettivi, si traduce in
una esaltazione della irrazionalita` del sistema,
allargando la forbice tra pena inflitta
e pena effettivamente scontata, con il
rischio di pesanti ripercussioni sul sistema
in generale ed in particolare con riferimento
al tema della certezza della pena,
oggi prepotentemente in discussione.
Piu`
razionale appare invece la proposta di
adeguare il sistema sanzionatorio in materia
di stupefacenti ai livelli edittali medi
previsti dal codice penale e dalle leggi
speciali. Se si pensa che le pene previste
per l’associazione di tipo mafioso raggiungono
un massimo di quindici anni per i
casi piu` gravi (la pena prevista per i
promotori di organizzazioni di tipo mafioso
armate va da cinque a quindici anni
di reclusione) o che la pena prevista per il
delitto di violenza sessuale – pur elevata
nel 1996 – e`, nel massimo, di dieci anni di
reclusione; che dieci anni di reclusione e`
la pena massima anche per i delitti di
rapina e di estorsione; mentre cinque anni
di reclusione e` la pena massima per la
corruzione e otto anni e` il massimo per la concussione; ben
si vede come una pena
da otto a venti anni per l’ipotesi di spaccio
di stupefacenti sia sproporzionata, velleitaria
e ingiusta.
Di qui la proposta di rivedere anche i
livelli sanzionatori, lasciando pene elevate
solo per le ipotesi di « traffico » di stupefacenti
e di associazioni criminali, per le
quali sono previste aggravanti speciali.
L’intervento sull’articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 puo` essere
l’occasione anche per un miglioramento
sul piano tecnico della normativa penale
in materia, che nel 1990, sulla spinta
emozionale che accompagno` il varo del
testo unico, fu scritta ricopiando il testo
delle convenzioni internazionali in materia,
con un risultato tecnicamente poco
limpido: l’articolo 73 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 enumera ben 22 fattispecie
penali, spesso con sinonimi, ripetizioni
e ridondanze. Una tale tecnica normativa
e` consona ad un trattato internazionale
destinato ad essere sottoscritto da Paesi
con sistemi giuridici molto diversi tra loro
(in particolare si pensi ai Paesi di common
law), ma non appare rispondente ai canoni
di legalita` in materia penale richiesti dall’articolo
25 della nostra Costituzione.
Oltre alla riscrittura dell’articolo 73, si
propone di eliminare ogni ipotesi di sanzione
per le condotte di consumo. Da un
lato tutti riconoscono che con il referendum
del 1993 il sistema sanzionatorio
previsto per le ipotesi di consumo ha perso
in gran parte la sua ragione di essere. Ne´
e` pensabile un intervento che vada contro
la volonta` referendaria. Dall’altro lato,
cosa piu` importante, l’esperienza di questi
anni ha dimostrato che le sanzioni amministrative
per i consumatori di sostanze
rappresentano una inutile afflizione nei
confronti di soggetti che avrebbero bisogno
di aiuto e di sostegno e non certo di una
ulteriore spinta verso l’emarginazione e il
delitto.
Sospendere la patente ad un consumatore
di droga (si badi: non a chi sia
colto alla guida in stato di alterazione da
sostanze) significa soltanto ridurre le sue
possibilita` di lavoro e di vita; aumentare il rischio di commissione
di reati (ad esempio,
proprio la guida senza patente) e
quindi maggiore emarginazione ed aumento
del rischio criminale.
Al fine di fornire chiarezza agli operatori
sulla liceita` degli interventi di riduzione
del danno si propone infine l’inserimento
di una norma che indica la riduzione
del danno tra gli obiettivi degli enti
locali e degli enti ausiliari e, a titolo
meramente esemplificativo, elenca alcuni
degli interventi sicuramente riconducibili a
tale obiettivo e sui quali si sono manifestati
dubbi in sede operativa.
1) La legge n. 162 del 1990 in materia
di disciplina degli stupefacenti ha manifestato
una notevole fiducia negli aspetti
repressivi, dando particolare forza alle
pene previste per i vari reati. Ne´ si e`
tenuto conto della condizione di tossicodipendenza
nella quale si muovevano e si
muovono molti dei condannati. E cosi` i
tossicodipendenti hanno trovato una risposta
alla loro condizione soprattutto nel
carcere e solo secondariamente in interventi
idonei ad incidere su tale condizione.
A seguito, pero` , del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1993,
n. 171, emanato in applicazione dell’esito
del referendum del 18 aprile 1993, si e`
avuta la depenalizzazione delle ipotesi di
uso personale e detenzione per uso personale,
che erano sanzionate dal nuovo
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990.
Da questo, pero` , devono derivare due
linee di intervento:
a) la prima e` quella di ribadire la non
punibilita` dell’uso di stupefacenti e delle
condotte connesse e di trarre da questo le
conseguenze logiche anche sul piano degli
interventi sanzionatori, anche se non penali:
cioe` sulle sanzioni amministrative;
b) la seconda e` quella di una profonda
revisione del sistema sanzionatorio,
nel quale si dia attenzione particolare alla
condizione di tossicodipendenza degli autori
dei reati.
La prima linea di intervento sara` visibile
nelle modifiche normative che si propongono
di seguito. Quanto alla seconda linea di intervento,
e` da rilevare che l’impianto sanzionatorio
della legge n. 162 del 1990, di cui il
decreto del Presidente della Repubblica
n. 171 del 1993 citato era attuazione, e`
pero` rimasto. E` rimasto, cioe`, l’impianto
sanzionatorio di una legge fortemente segnata
dal proposito di sanzionare anche il
solo uso (rendendo punibile ogni detenzione
di sostanza superiore alla dose media
giornaliera) e di colpire pertanto (penalmente
e non solo) la condizione di
tossicodipendenza. Intervenire sulle pene e`
dunque doveroso anche in ossequio ai
princi`pi che informavano i quesiti referendari
che hanno vinto nel Paese.
E si puo` aggiungere, senza timore di
essere smentiti, che l’entita` delle pene
inflitte per reati relativi agli stupefacenti
gioca un ruolo tutt’altro che secondario
sull’attuale sovraffollamento delle carceri,
responsabile della difficile gestione degli
istituti di pena e della scarsa corrispondenza
di questi ai princi`pi costituzionali e
alla attuazione dei fini di riabilitazione
che la pena stessa dovrebbe avere. Eppure,
e` veramente difficile sostenere che una
carcerazione, specie se lunga, sia utile per
il superamento della tossicodipendenza,
quando la ipotesi piu` verosimile e condivisa
e` che la stessa condizioni tutti gli
elementi di base della dipendenza, rafforzando
frustrazioni, bruciando le alternative
di socializzazione, dando nuovo spazio
al desiderio della sostanza, fornendo occasioni,
nella comunita` di vita con altre
persone nelle stesse condizioni, per la
ulteriore ripresa delle condotte criminose
utili al mantenimento della dipendenza. Si
tenga conto che la quota di detenuti tossicodipendenti
in carcere e` di circa il 30
per cento.
Esiste, d’altronde, un problema di congruenza
della pena, nella sua entita', ai
principi costituzionali. Va ricordata la sentenza
costituzionale n. 313 del 1990, che
ha portato alla modifica dell’articolo 444
del codice di procedura penale, nella parte
in cui richiede che, in caso di patteggiamento
sulla pena, la stessa sia « congrua »,
ovvero adeguata ai fini propri della pena
medesima: congrua, cioe`, a dare uno spazio temporale concreto
utile a realizzare
un percorso riabilitativo proporzionato al
reato commesso. E va chiarito che non vi
e` solo una congruenza circa l’entita` minima
della pena, ma anche circa la entita`
massima, che non puo` essere tale da
rimettere ad un futuro incerto e remoto la
possibilita` di orientare la esecuzione penale
alla progettazione e allo sviluppo di
percorsi di riabilitazione e di inclusione
sociali, che sono quelli voluti dall’articolo
27 della Costituzione.
Si veda, al riguardo, la pena inflitta per
la violazione piu` comune, quella dell’articolo
73 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del
1990, la cui misura, calcolata anche la
frequente ricorrenza delle numerose aggravanti
previste dalla stessa norma e
dall’articolo 80, arriva a livelli estremamente
elevati, anche nei minimi. Analogamente
e` a dirsi per la fattispecie criminosa
dell’articolo 74, i cui minimi, anche
senza aggravanti, sono elevatissimi e, con
le aggravanti, superiori ai limiti minimi
previsti per i piu` gravi reati contro la
persona.
Si e` intervenuti anche sulla entita` delle
pene pecuniarie. Le stesse sono state misurate
nel testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del
1990 sugli elevati introiti che il traffico
illecito di stupefacenti notoriamente procura.
E` pero` un dato pacifico che: in
primo luogo, lo spaccio generalmente colpito
e` quello piccolo e, in secondo luogo,
cosi` come tali introiti si formano, altrettanto
rapidamente si dissolvono, tranne
che non si sia in presenza di organizzazioni
particolarmente attrezzate sul piano
finanziario e criminale. Comunque, i piu`
frequenti destinatari delle condanne continuano
ad essere i tossicodipendenti, che
dissipano in tempi velocissimi cio` che
incassano e che molto spesso investono i
loro introiti nel pagamento dei debiti contratti
per gli acquisti precedenti. Cio` che
l’esperienza dimostra e` che la quasi totalita`
di queste elevate pene pecuniarie e`
convertita in sanzioni sostitutive per la
insolvenza degli interessati. Di qui il ridimensionamento,
che si propone, anche
delle pene pecuniarie.
E, in tale situazione normativa, come
gia` osservato, non vi e` alcuna indicazione
differenziale per coloro che partecipano
alle condotte criminose sotto la spinta
della tossicodipendenza, a riprova della
voluta ignoranza di questa condizione e
della fiducia riposta nella unica risposta
repressiva. Le aperture a possibili misure
alternative, correlate a percorsi riabilitativi
dalla dipendenza arriveranno in fase esecutiva,
ma, in quel momento, la entita`
delle pene inflitte potra` essere tale da
impedire la ammissibilita` a tali misure o
da ritardarla a dopo una parziale e non
breve espiazione carceraria.
2) La prima linea di intervento indicata
al numero 1) esplicita l’esito referendario
e afferma la non punibilita` dell’uso e delle
condotte connesse.
Inoltre, sottrae al sistema sanzionatorio,
anche se solo amministrativo, gli interventi
oggi contenuti nell’articolo 75 del
citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del
1990.
Si e` inserita anche una modifica che
interessa l’intervento medico per i tossicodipendenti
malati, che risulta precluso
da una parte dell’articolo 43, commi 5-bis
e 5-ter, parte che viene soppressa.
3) La revisione del trattamento
sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 si muove su tre linee, la
terza delle quali riguarda la fase della
esecuzione della pena:
a) la prima e` quella di un ridimensionamento
generale delle sanzioni previste
dalla legge;
b) la seconda e` quella di una particolare
disciplina nei confronti delle persone
tossicodipendenti;
c) la terza riguarda la normativa
sulla esecuzione, che deve essere rivolta in
ogni caso a rendere possibili soluzioni
riabilitative extracarcerarie rispetto a
quelle detentive.
4) Si tratta, infine, di intervenire in due
materie che stanno a monte e a valle del
sistema sanzionatorio di cui ci si sta
occupando.
La prima e` quella di una verifica delle
tabelle previste dall’articolo 14 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, per accertare
se le stesse risultino valide e attuali.
La seconda riguarda la concreta previsione
delle risorse necessarie per rendere
forte e completo il sistema organizzativo
di intervento sulle dipendenze in modo
che sia realmente capace di offrire occasioni
di riabilitazione e di inclusione sociali.
E` evidente che se si riduce la risposta
repressiva e si rilancia quella di riabilitazione
e di recupero sociali, la validita` di
una tale scelta si giuoca sulla efficienza del
sistema organizzativo ed operativo di tale
seconda risposta.
A questo riguardo:
a) dovranno essere concentrate tutte
le risorse presso la regione, quale ente
responsabile del Servizio sanitario nazionale
in ciascun territorio: anche quelle
attualmente assegnate ad organi centrali
dovranno, pertanto, essere distribuite regionalmente;
b) i servizi locali sulle dipendenze
dovranno essere dimensionati sui reali
bisogni dei singoli territori e articolati in
gruppi operativi multiprofessionali, in conformita`
delle migliori esperienze attuate;
c) sia in attuazione della previsione
dell’articolo 96, comma 3, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, sia con riferimento
alle previsioni della legge delega
n. 230 del 1999 (confermate dalle sperimentazioni
di alcune regioni, come la
Toscana), i servizi per le tossicodipendenze
dovranno essere organizzati allo stesso
livello anche negli istituti di pena: nonostante
la riduzione della risposta penale in
termini carcerari, sara` sovente dal carcere
che si dovranno fare ripartire i percorsi
riabilitativi. In questo specifico settore, si
e` prevista l’equiparazione degli stranieri ai
cittadini per l’accesso ai servizi.
Modifiche normative proposte, secondo i
criteri che precedono.
A) Le modifiche del sistema sanzionatorio.
E`utile un accenno piu` specifico alle
singole modifiche proposte.
Per l’articolo 43 non occorre aggiungere
altro a quanto gia` indicato.
Con le modifiche dell’articolo 73 si
agisce su piu` piani, come accennato in
precedenza.
E` modificata la previsione normativa
del delitto di cui all’articolo 73, attualmente
distinto in una serie interminabile
di fattispecie corrispondenti, che vengono
ridotte ad una sola, che si ritiene si
rinvenga costantemente in ognuna delle
fattispecie precedenti. Nel contempo si
esplicita che non e` punibile ne´ l’uso delle
sostanze, ne´ la detenzione per l’uso e si
richiede, pertanto, che la detenzione punibile
e` quella posta in essere al fine di
cedere la sostanza a terzi per ricavarne un
profitto. Questo resta vero anche se si e`
intervenuti sugli aumenti di pena conseguenti
alla applicazione delle aggravanti.
Le modifiche intervenute nei vari
commi contengono una generale revisione
delle pene, con una sensibile riduzione
delle stesse. Cio` nonostante resta elevata la
pena massima prevista nel comma 1, anche
per il possibile apporto delle numerose
circostanze aggravanti previste sia
dall’articolo 80, che dallo stesso articolo
73. Cosi` che non vi e` alcun dubbio che vi
e` spazio alla applicazione di sanzioni
molto severe quando il caso presenti una
particolare gravita`.
Si e` applicata, invece, una linea sanzionatoria
specifica e attenuata per i tossicodipendenti,
che si rendono autori dei
reati previsti dalla norma. Tre gli interventi:
1) le sanzioni applicate ai tossicodipendenti
sono quelle previste per le ipotesi
di reato di lieve entita';
2) si e` aperta la possibilita` alla valutazione
di irrilevanza del fatto, nei casi
di lieve entita` , nei quali la applicazione della pena puo`
intralciare lo sviluppo di
interventi riabilitativi;
3) infine, si e` introdotto (riferendoci,
come per la irrilevanza del fatto, ad istituti
previsti dalla procedura penale minorile)
l’istituto della messa alla prova, finalizzato
allo svolgimento di un programma riabilitativo
dalla tossicodipendenza.
Sono previsti due articoli aggiuntivi
specifici: il 73-bis sul traffico di sostanze
stupefacenti e il 73-ter su un’attenuante
speciale.
La modifica dell’articolo 74 e` volta ad
evitare l’inflazione verificatasi nella applicazione
della norma, per la quale e` spesso
decisiva, in presenza della genericita` della
previsione normativa, la scelta iniziale
della contestazione da parte del pubblico
ministero richiedente. Si sono, quindi, introdotti
elementi di specificazione della
fattispecie punibile, cercando di farla corrispondere
alla figura vera e propria del
narcotraffico.
Si sono previsti anche interventi specifici
su altre norme.
La prima e` quella dell’articolo 75 che
prevede la sospensione del processo e la
messa alla prova.
La seconda e` quella dell’articolo 79, per
il quale si sopprime la seconda ipotesi
(cioe`, il consenso ad adibire), inevitabile
fonte di gravi difficolta` di accertamento e
sovente condizionata da situazioni di intimidazione
o di occasionali emergenze,
che ne ridimensionano gravita` e significato.
Nel quadro del generale ridimensionamento
delle pene previste attualmente, si
opera, inoltre, una diminuzione di quelle
di cui alla norma in questione.
La terza e` quella dell’articolo 83. Si
intende sottolineare che, se il medico rilascia
prescrizioni relative a sostanze stupefacenti
o psicotrope ad un tossicodipendente
con giustificazioni terapeutiche (esistenti
nella letteratura clinica in materia),
la terapeuticita` delle stesse non puo` essere
negata.
La quarta e` quella dell’articolo 86.
Uniformemente alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza
n. 58 del
1995), si evidenzia la natura di misura di
sicurezza della espulsione dello straniero e
la esigenza che la esecuzione della stessa
sia sottoposta all’accertamento della pericolosita`
sociale del condannato. Nel contempo
si prevede che, in caso di revoca di
tale misura, non possano essere operati
interventi di carattere amministrativo,
contrastanti con una pronuncia giudiziaria,
emessa a seguito di regolare procedura
giurisdizionalizzata. Si sopprime poi
quella parte della norma che prevede il
provvedimento amministrativo del prefetto,
emesso con una ingiustificata anticipazione
dell’esito del procedimento penale.
B) Le modifiche nel sistema della esecuzione
della pena.
La modificazione degli articoli 90 e
seguenti si muove su due piani.
Il primo riguarda la revisione del sistema
delle due misure, previste dagli
articoli 90 e 94, della quasi totale prevalenza
della seconda e del modestissimo
ricorso alla prima. La ammissione a questa
e` stata disposta solo in rari casi dai
tribunali di sorveglianza, anche in ragione
della mancanza di un regime esecutivo,
che individuasse organi responsabili di
controllo e di sostegno.
Si e` ritenuto, allora, di distinguere la
portata delle due norme, sviluppando una
differenza gia` esistente fra le stesse, riservando
l’articolo 90 a coloro che hanno gia`
concluso positivamente un programma terapeutico
e socio-riabilitativo e l’articolo
94 a coloro che hanno in corso o intendono
sottoporsi a un tale programma. Si
e` operata anche una revisione delle norme
processuali.
Il secondo piano di intervento riguarda
un aspetto su cui si e` concentrata l’attenzione
anche durante le conferenze nazionali
sugli stupefacenti: la situazione di
coloro che, sovente per il concorso di pene
inflitte con piu` sentenze, devono espiare
pene superiori ai limiti di ammissibilita`
alle misure alternative. Il ridimensionamento delle pene applicabili
nella materia in esame dovrebbe
evitare, in avvenire, le situazioni attuali di
eccessivo carico delle pene complessive da
eseguire e la conseguente difficolta` di
accesso degli stessi alle misure alternative
alla detenzione. Cio` non toglie che situazioni
di pena eccedente la ammissibilita`
alle misure potranno egualmente presentarsi:
sia per chi e` gia` condannato con il
regime precedente delle pene; sia per chi,
comunque, pur con il nuovo sistema sanzionatorio,
per la molteplicita` dei fatti e il
frazionamento dei processi, che caratterizzano
la « carriera penale » dei tossicodipendenti,
si trovera` dinanzi alla espiazione
di pene concorrenti molto elevate,
oltre i limiti di ammissibilita` alle misure
alternative. Si deve cercare di risolvere
tale problema.
Uno strumento che viene usato e` la
grazia parziale, che riduce le pene nei
limiti in cui e` consentita la ammissione
alle misure alternative. Lo strumento della
grazia ha però, per il suo carattere discrezionale
e, ovviamente, « grazioso », e
per la appartenenza ad un organo quale il
Presidente della Repubblica, una utilizzabilita`
quantomeno incerta.
Si e` pensato, per la parte di pena che
supera il limite di ammissibilita` alla misura
alternativa, ad una esecuzione specifica
con una misura avente particolari
caratteristiche: quella, in particolare, di
avere carattere riparativo della aggressione
al sistema normativo, posta in essere dalla
commissione del reato o dei reati. Si parla
del cosiddetto « programma di reintegrazione
sociale », che consiste nello svolgimento
di lavoro non retribuito di pubblica
utilita`.
La norma messa a punto qui di seguito
chiarisce che il programma di reintegrazione
sociale deve essere attuato nel quadro
della realizzazione di un programma
terapeutico riabilitativo, adeguatamente
strutturato con un inserimento in una
comunita` che lo attui: in tal modo accanto
al programma di reintegrazione sociale si
attuerebbe, comunque, quello volto al superamento
della tossicodipendenza, che resta il problema centrale della
esperienza
del soggetto.
Si e` anche ritenuto che le ragioni di
introduzione di questa norma valgano anche
nel caso di cui all’articolo 90, cosi`
come modificato. In tale caso, pero` , la
misura consistera` nella sola applicazione
del programma di reintegrazione sociale,
pur sempre sviluppato con l’inserimento
presso una comunita`.
Riportata, attraverso la esecuzione di
tale misura, la pena nei limiti di ammissibilita`
alle misure alternative gia` previste,
puo` subentrare la applicazione di queste.
Si possono avere riserve su un’eccessiva
vanificazione della pena, che si realizza
per tale via, ma si deve tenere presente
che una previsione del genere dovrebbe
essere limitata agli specifici casi di persone
che, nel periodo della tossicodipendenza
«
attiva », hanno collezionato processi e
condanne, attingendo a pene complessive
che sono, nella sostanza, sproporzionate al
danno sociale che hanno prodotto; soggetti
che, ovviamente, abbiano dimostrato e
dimostrino la loro volonta` di affrancarsi
dalla dipendenza.
Nel rivedere il regime degli interventi
alternativi alla detenzione per i tossicodipendenti
e alcooldipendenti, si e` cercato di
tenere presenti alcune situazioni di particolare
disagio, fra le quali quella degli
stranieri, per prevederne, comunque, la
presa in carico da parte dei servizi pubblici.
Infine si e` abrogata la previsione del
comma 6 dell’articolo 96 in quanto interferisce
negativamente sulla presa in carico
dei soggetti interessati da parte dei servizi
per le tossicodipendenze competenti. La
copertura finanziaria, attualmente prevista
per la amministrazione penitenziaria,
passa ai servizi per le tossicodipendente
predetti.
L’articolo 91 e` sostituito.
L’articolo 92 e` sostituito.
L’articolo 93 e` abrogato.
L’articolo 94 e` modificato.
Dopo l’articolo 94 e` introdotto l’articolo
94-bis.
All’articolo 96, il comma 6 e` abrogato.
Dopo l’articolo 113 e` introdotto l’articolo
113-bis sulle misure di riduzione del
danno.
L’articolo 127 sulle risorse per gli interventi
in materia di dipendenze da sostanze
stupefacenti o psicotrope e` modificato.
L’ultimo articolo della proposta di legge
modifica l’articolo 47 della legge n. 354
del 1975 in materia degli effetti dell’esito
positivo del periodo di prova di affidamento
dei condannati ai servizi sociali.
Come annunciato nella premessa si
riproduce il testo del documento « Contro
la nuova crociata punitiva sulle droghe »
che vede come promotori: Stefano Anastasia (presidente
associazione Antigone), Clara Baldassarre (Dipartimento dipendenze
ASL Napoli 1), Roberta Balestra
(Dipartimento dipendenze Trieste), Franca
Ongaro Basaglia (presidente Fondazione
Basaglia), Beatrice Bassini (SERT ASL Bologna
nord), Tom Benettollo (presidente
ARCI nazionale), Giuseppe Bortone (responsabile
per le tossicodipendenze CGIL),
Giovanni Cannella (corte d’appello Roma),
Giuseppe Cascini (procura della Repubblica
di Roma), Daniela Cerri (Parsec),
Luigi Ciotti (presidente Gruppo Abele),
Claudio Cippitelli (Parsec), Maria Grazia
Cogliati (Distretto sanitario ASL 1 Trieste),
Franco Corleone (presidente Forum droghe),
Paolo Crocchiolo (Forum droghe),
Sergio Cusani (associazione Liberi), Gianni
De Giuli (MDMA Bologna), Cecilia D’Elia
(consigliere provinciale Roma), Giuseppe
Dell’Acqua (Dipartimento salute mentale
Trieste), Giovanni Diotallevi (giudice Corte
di cassazione), Dario Fo (premio Nobel),
Jacopo Fo (scrittore), Andrea Gallo (presidente
Comunita` S. Benedetto al Porto),
Maria Grazia Giannichedda (universita` di
Sassari), Leopoldo Grosso (Gruppo Abele),
Paolo Jarre (Dipartimento dipendenze
ASL 5 Piemonte), Paolo Lamarca (Lilacedius),
Betty Leone (segretaria SPI), Gad
Lerner (giornalista), Franco Maisto (Procura
generale di Milano), Filippo Manassero
(presidente LILA nazionale), Luigi
Manconi (presidente associazione A Buon
Diritto), Alessandro Margara (presidente Fondazione Michelucci),
Toni Muzi Falconi
(Methodos), Mauro Palma (Comitato
europeo per prevenzione tortura), Ignazio
Juan Patrone (magistrato addetto alla
Corte costituzionale), Livio Pepino (presidente
Magistratura Democratica), Morena
Piccinini (segretaria CGIL nazionale),
Anna Pizzo (giornalista), Aldo Policastro
(procura della Repubblica di Napoli), Edo
Polidori (SERT Faenza), Franca Rame (attrice),
Susanna Ronconi (Rete « La liberta`
e` terapeutica »), Achille Saletti (presidente
associazione Saman), Ersilia Salvato (presidente
Centro Riforma Stato), Rita Sanlorenzo
(tribunale di Torino), Nunzio Santalucia
(SERT di Pisa), Fabio Scaltritti
(Comunita` S. Benedetto al Porto), Sergio
Segio (associazione Societa` Informazione),
Carlo Sorgi (tribunale di Forli`), Chicco
Testa (Senlis Council), Stefano Vecchio
(Dipartimento Dipendenze ASL 1 Napoli),
Grazia Zuffa (Fuoriluogo).
"Il vicepremier Fini, parlando dal summit ONU
sulla droga di Vienna, ha di recente esposto l'intenzione
del governo di rivedere la legge antidroga del '90, reintroducendo
alcune norme abolite dal pronunciamento popolare 1993.
Fallito il tentativo attuato nel 2002 attraverso
la modifica del decreto 444/90 – contro cui le Regioni
hanno vinto un ricorso – il governo si accinge ora
a varare una vera e propria controriforma, che ruoterà attorno
alla annunciata riproposizione della dose media giornaliera
(ribattezzata “dose massima consentita”) e l'inasprimento
del trattamento penale per le droghe leggere, in nome della
loro "equiparazione" alle droghe pesanti. La revisione
della normativa penale è l'ultimo atto di una campagna
ideologica del "pugno duro" contro le droghe e
i consumatori, caratterizzata dall'attacco alla riduzione
del danno e ad un sistema dei servizi con offerte terapeutiche
differenziate, attacco già concretizzatosi nel citato
decreto 444.
La svolta punitiva del governo è particolarmente
grave
in primo luogo perché ignora i danni delle
norme che si vorrebbero reintrodurre, già sperimentati
prima del referendum. Ricordiamo che la dose media giornaliera
(quale discrimine quantitativo "rigido" per distinguere
il consumo dallo spaccio) suscitò perplessità già durante
la discussione parlamentare nel decennio scorso. E' chiaro
che una determinazione quantitativa unica per tutti i consumatori
non può non essere arbitraria, e perciò iniqua.
Il suo effetto criminogeno è evidente, stante le dinamiche
del mercato illegale, che spesso portano i consumatori ad
approvvigionarsi di quantità di droga ben superiori
a quelle dell'immediato consumo individuale. Del resto, la
stessa compagine che aveva varato la legge del '90 fu costretta
a intervenire d'urgenza pochi mesi dopo per alleggerire l'impatto
repressivo della legge, dopo che diversi consumatori (anche
di droghe leggere) si erano uccisi in carcere dove erano
detenuti con l'accusa di spaccio: non erano spacciatori,
semplicemente erano stati trovati in possesso di quantità superiore
alla dose media giornaliera.
In secondo luogo, a una maggiore penalizzazione del consumo si accompagna,
come più volte affermato da esponenti governativi, il dilatarsi del sistema
penitenziario e la sua egemonia su quello terapeutico e preventivo: ci saranno
più carceri (magari privatizzate, come dimostra il progetto di “appaltare” la
casa lavoro di Castelfranco Emilia alla comunità di san Patrignano) e
le alternative alla detenzione saranno vincolate a forme di “cura” coatta
da svolgersi all’interno di un sistema di comunità terapeutiche
che – oltre a convogliare su di sé ingenti risorse pubbliche sottratte
ad altri e diversificati interventi – saranno il veicolo, disciplinare
ben più che terapeutico, della diffusione capillare e amplificata dell’ombra
lunga della dimensione carceraria e penale sul fenomeno sociale del consumo di
droghe. Corollario drammatico di questa impostazione, il rilancio governativo
del trattamento sanitario obbligatorio anche per i tossicodipendenti; per giunta,
non solo sui consumi davvero problematici, ma anche su quelli occasionali e ricreativi
di tanti giovani, destinati ad essere criminalizzati e patoligizzati.
Non solo, ma i duri attacchi dei mesi scorsi portati alle politiche dei servizi
pubblici, l’enfatizzazione ideologica degli interventi drug free indipendentemente
dalle preferenze e scelte espresse dagli utenti e viceversa la demonizzazione
di altri trattamenti, a cominciare da quelli farmacologici e dagli interventi
di riduzione del danno, nonostante l’evidenza della loro efficacia:
tutto questo disegna un orizzonte preoccupante, autoritario e moralistico,
di negazione della libertà e pluralità terapeutica, basata
sul rispetto dei diritti del cittadino consumatore e sull’evidenza
scientifica dei trattamenti.
In terzo luogo, questa scelta appare insensata non fosse altro perché in
aperto contrasto con le tendenze che la gran parte dei paesi europei hanno seguito
dagli inizi del '90 ad oggi. Questi paesi hanno infatti scelto, in forme diverse,
di spostare il centro delle politiche di controllo delle droghe dal penale al
sociale, in particolare investendo sulla riduzione del danno (sia generalizzando
le pratiche più consolidate, sia sperimentandone di nuove). Così,
mentre Fini annunciava la svolta repressiva, nelle stesse ore, al summit di Vienna,
i rappresentanti dei governi di Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Belgio,
Olanda, Irlanda, Svizzera hanno menzionato la riduzione del danno come uno dei
pilastri della loro politica antidroga.
Quanto alle riforme legislative, nella gran parte dei paesi
europei queste vanno in direzione della depenalizzazione
del consumo personale e della distinzione fra droghe leggere
e pesanti: si pensi al Regno Unito che ha di recente "declassificato" la
canapa (spostandola cioè in una tabella con sostanze
a minor rischio farmacologico) in ossequio ai suggerimenti
del proprio consiglio scientifico consultivo sulle droghe;
alla Svizzera che sta per varare un'analoga riforma; mentre
il rapporto Malliori, approvato nel febbraio dal Parlamento
europeo, oltre a raccomandare all'Unione Europea il rafforzamento
dei servizi a bassa soglia, chiede esplicitamente di riclassificare
le droghe, riconoscendo la minore pericolosità della
canapa.
Inoltre, il governo vorrebbe operare una scelta in aperto
disprezzo delle indicazioni emerse in ben tre Conferenze
governative sulle droghe: da quella di Palermo del '93, che
aveva sancito l'introduzione della riduzione del danno; a
quella di Napoli del 1997, che aveva proposto di procedere
ulteriormente sulla via della depenalizzazione del consumo;
a quella di Genova del 2000, che aveva riconfermato questi
indirizzi, in più suggerendo, per bocca dell'allora
ministro Umberto Veronesi, la via di una maggiore tolleranza
della canapa, in nome delle evidenze scientifiche.
Infine, non si può sottovalutate e sottacere il tremendo effetto che
un ritorno indietro legislativo ante-1993 produrrà inevitabilmente
sulle carceri. Vale a dire: un ulteriore sovraffollamento in una situazione
già oggi intollerabile ed esplosiva, con il drammatico corollario
di suicidi e atti di autolesionismo; un aggravio della situazione della sanità penitenziaria,
già ora in uno stato gravissimo di abbandono, a causa del suo mancato
passaggio al sistema sanitario nazionale e dei pesantissimi tagli di bilancio
operati nelle ultime leggi finanziarie; una ulteriore difficoltà nell’accesso
al circuito delle misure alternative, già da tempo rallentato, quando
non inceppato, a causa delle carenze di organici relativamente a psicologi,
educatori, assistenti sociali, magistrati di sorveglianza e personale penitenziario.
Contro questa controriforma autoritaria e priva
di ogni serio fondamento di evidenza ed esperienza, è importante
ricordare che dal referendum del 1993 a oggi, la diversificazione
dei servizi, la crescita professionale e la maturazione degli
operatori (sia del pubblico che del privato sociale), l’adeguamento
delle stesse comunità ai mutati bisogni degli utenti,
la sperimentazione di iniziative di prevenzione mirata, le
pratiche di riduzione del danno e l’implementazione
di nuove strategie più articolate hanno permesso di
raggiungere alcuni obiettivi fondamentali:
-
l’emersione del sommerso e il nuovo
coinvolgimento di persone non raggiunte o abbandonate dai
servizi
-
la diminuzione significativa del numero
delle overdose
-
la forte diminuzione della trasmissione
delle patologie correlate tra gli assuntori di sostanze
per via endovenosa (significativo il calo dei pazienti
sieropositivi e in controtendenza rispetto al resto della
popolazione)
-
l’aumento del numero delle persone
trattate dai servizi pubblici e seguite dagli operatori
con interventi personalizzati
-
maggiore collaborazione tra servizi pubblici
e privati con la realizzazione di strategie condivise e
il rilancio della centralità del territorio e delle
sue reti
-
una maggiore consapevolezza sui rischi
e una più diffusa conoscenza degli effetti delle
sostanze soprattutto tra la popolazione giovanile
-
possibilità di riabilitazione alternativa
(seppur drammaticamente sottoutilizzata) da parte dei detenuti
con dipendenze
-
risposte più adeguate e diversificate
ai comportamenti d’abuso (alcool, tabacco, e altro)
-
superamento delle barriere tra servizi
e persone con una maggiore presenza di operatori sulle
strade, nei centri a bassa soglia e nei luoghi di consumo.
Tutto questo, in moltissimi casi, è stato
possibile grazie alla serietà e alla determinazione
di migliaia di operatori che nel campo delle dipendenze hanno
saputo superare le barriere ideologiche, verificarsi scientificamente
e proporre strategie innovative con una attenzione concreta
alle modificazione dei consumi e dei bisogni dei consumatori
e uno sguardo attento alle innovazioni già in corso
di sperimentazione in altri paesi.
Questo patrimonio di esperienza e di risultati non va disperso e non va sacrificato
sull’altare dell’ideologia di governo e delle lobbies che lo
sostengono.
Certo, esistono poi non pochi nodi problematici
che non vanno sottovalutati e con i quali ci stiamo misurando
da tempo: il crescente aumento della popolazione carceraria
con reati direttamente o indirettamente legati alle sostanze i
tagli drastici ai budget della ASL • la difficoltà di
approfondire in tempo reale le conoscenze sulle sostanze
circolanti la necessità di tutela della salute
e della qualità della vita sociale dei consumatori
attivi, a prescindere dalle loro scelte individuali l’unificazione
del Fondo nazionale lotta alla droga nella Legge 328/2000
con conseguente incapacità di diversi Enti Locali
di investire in nuove sperimentazioni il consolidamento
di politiche che tendono più a gestire l’esistente
che a promuovere nuove strategie, con la conseguente frustrazione
degli operatori e del loro ruolo all’interno dei servizi un
processo di privatizzazione che si presenta rischioso a fronte
di criteri di accreditamento che in molte Regioni non garantiscono
qualità, controllo, adeguatezza, rispetto dei bisogni
e pluralismo dell’offerta.
Rispetto a questi limiti, sentiamo la forte
e inderogabile necessità di fare un punto, anche rilanciando
proposte di adeguamento della normativa attuale, nel solco
di alcune scelte condivise a livello europeo:
-
Completa depenalizzazione di tutte le
condotte attinenti al consumo individuale, compresa la
cessione gratuita e la coltivazione a uso personale; revisione
delle sanzioni amministrative più discriminatorie
e abbassamento generale delle pene previste nella legge
del ’90, fra le più altre d’Europa.
Questi indirizzi erano peraltro già previsti in
uno schema di disegno di legge (“proposta La Greca”),
predisposto dal ministero della Giustizia nella scorsa
legislatura.
-
Possibilità di utilizzo medico dei
derivati della canapa
-
Consolidamento dei budget aziendali pubblici
per le dipendenze, con una identificazione che risponda
realmente ai bisogni delle persone e dei servizi
-
Possibilità di effettuare in tempo
reale analisi chimiche su campioni di sostanze circolanti
in Italia con il conseguente miglioramento delle pratiche
di prevenzione
-
Garanzia e facilitazione dell’accesso
a terapie farmacologiche e sostitutive, anche attraverso
una “normalizzazione” della somministrazione
con la collaborazione delle farmacie, dei medici di base,
delle strutture private accreditate e sotto il coordinamento
dei Ser.T.
-
Identificazione di una quota vincolata
del Fondo Sociale Nazionale (Legge 328) che rimanga riservata
ai servizi pubblici e privati per le dipendenze
-
Consolidamento e “messa a regime” degli
interventi – pubblici e privati - che hanno superato
con risultati positivi la fase di sperimentazione, e che
possano passare “da progetti a servizi” all’interno
della programmazione aziendale ed extra-aziendale
-
Favorire la dimissione dalle carceri di
tutti i detenuti con problemi legati all’uso delle
sostanze, riconoscendo anche i trattamenti alternativi
sul territorio, e possibilità di equiparare pienamente
il trattamento intramoenia a quello che si effettua all’esterno,
dagli strumenti di profilassi e prevenzione ai trattamenti
farmacologici, psicologici e sociali negli istituti di
pena
Queste proposte derivano dall’esperienza
e hanno come obiettivo quello di migliorare ulteriormente
la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate,
tutelare la salute della popolazione dipendente e di quella
generale, favorire una prevenzione mirata anche ai più giovani,
diminuire la sofferenza dei detenuti ed evitare il carcere
per migliaia di giovani, sperimentare nuove pratiche con
una attenzione rivolta alle politiche di altri paesi, evitare
la frustrazione dei tanti operatori impegnati e consentendo
loro una crescita professionale all’interno di servizi
all’avanguardia ed efficaci.
Di fronte alla minaccia di una controriforma
che aumenterebbe lo stigma sociale, la colpevolizzazione
e la sofferenza ancora oggi imposta da un sistema sociale
e legislativo inadeguato, non intendiamo limitarci alla denuncia
e alla difesa dello status quo, ma vogliamo proporre un salto
di qualità per realizzare nuove politiche di inclusione
sociale."
Articoli
ART. 1.
1. All’articolo 43 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, di
seguito denominato « testo unico », sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: « , ad
esclusione del trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza da oppiacei, »
sono soppresse;
b) al comma 5-ter, le parole: « , ad
esclusione del trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza da oppiacei »
sono soppresse.
ART. 2.
1. L’articolo 73 del testo unico, e successive
modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«
ART. 73. (Vendita di sostanze stupefacenti).
–
1. Chiunque senza l’autorizzazione
di cui all’articolo 17 detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle
I e III previste dall’articolo 14 al fine di
cederle a terzi e di ricavarne un profitto
e` punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro 2.500 a euro
25.000.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione
di cui all’articolo 17, al fine di
trarne profitto cede illecitamente le sostanze
o le preparazioni indicate al
comma 1 e` punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da euro
5.000 a euro 50.000.
3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 si
applicano altresi` a chiunque al fine di
cederle a terzi e di ricavarne un profitto
coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti
o psicotrope diverse da quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi
1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle II e IV
previste dall’articolo 14, si applicano la
reclusione da sei mesi a due anni e la
multa da euro 1.000 a euro 10.000.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita`
o le circostanze dell’azione ovvero per la
qualita` e quantita` delle sostanze, i fatti
previsti dal presente articolo sono di lieve
entita` , si applicano le pene della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da
euro 1.000 a euro 10.000, se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I e III previste dall’articolo 14,
ovvero le pene della reclusione da tre mesi
a un anno e della multa da euro 500 a
euro 2.500, se si tratta di sostanze di cui
alle tabelle II e IV previste dal citato
articolo 14.
6. Se il responsabile dei fatti di cui ai
commi 1 e 4 e` tossicodipendente, come
certificato da una struttura pubblica in
base ad adeguata anamnesi, si applicano,
comunque, le pene di cui al comma 5.
7. Nei casi di cui al comma 6, quando
i fatti sono di lieve entita` ai sensi del
comma 5, se si presume che l’ulteriore
svolgimento del procedimento, nonche´ la
successiva esecuzione delle pene detentive
previste, pregiudicano lo sviluppo di interventi
riabilitativi dalla tossicodipendenza
nei confronti dell’interessato, il giudice,
sentite le parti, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto ».
2. Dopo l’articolo 73 del testo unico,
come da ultimo sostituito dal comma 1 del
presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«
ART. 73-bis. (Traffico di sostanze stupefacenti)
–
1. Quando per i mezzi, per le
modalita` e le circostanze dell’azione ovvero
per la qualita` e quantita` delle sostanze
i fatti previsti dall’articolo 73 sono
di particolare gravità, si applicano le pene
della reclusione da tre a dieci anni e della
multa da euro 25.800 a euro 258.200 se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo
14 ovvero della reclusione da due a
sei anni e della multa da euro 5.160 a euro
51.600 se si tratta di sostanze di cui alle
tabelle II e IV previste dal citato articolo
14.
ART. 73-ter. (Attenuante speciale) – 1. Le
pene previste dagli articoli 73 e 73-bis
sono diminuite dalla meta` a due terzi per
chi si adopera per evitare che l’attivita`
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l’autorita`
di polizia o l’autorita` giudiziaria
nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti ivi previsti ».
ART. 3.
1. All’articolo 74 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:
«
1. Quando tre o piu` persone si associano,
allo scopo di commettere piu` delitti
previsti dall’articolo 73, in modo stabile e
continuativo, organizzando i mezzi e le
persone cosi` da costituire il soggetto principale
o uno dei soggetti principali del
mercato illecito degli stupefacenti in
un’area territoriale rilevante, rispondono
del delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige,
organizza o finanzia l’associazione e`
punito, per cio` solo, con la reclusione non
inferiore a cinque anni »;
b) al comma 2 le parole: « con la
reclusione non inferiore a dieci anni »
sono sostituite dalle seguenti: « con la
reclusione non inferiore a tre anni »;
c) il comma 3 e` sostituito dal seguente:
«
3. La pena e` aumentata se il numero
degli associati e` di dieci o piu` »;
d) il comma 4 e` sostituito dal seguente:
«
4. Se l’associazione e` armata, la pena,
nei casi indicati dal comma 1, non puo`
essere inferiore a otto anni di reclusione e,
nel caso previsto dal comma 2, a cinque
anni di reclusione. L’associazione si considera
armata quando i partecipanti
hanno la disponibilita` di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in
luogo di deposito, purche´ la detenzione sia
finalizzata alla commissione del delitto o
per conseguirne, per se´ o per altri, il
profitto »;
e) il comma 6 e` sostituito dal seguente:
«
6. Se l’associazione e` costituita per
commettere i fatti descritti dai commi 5 e
6 dell’articolo 73, si applicano il primo e
il secondo comma dell’articolo 416 del
codice penale ».
ART. 4.
1. L’articolo 75 del testo unico, e successive
modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«
ART. 75 ( Sospensione del processo e
messa alla prova)
–1. Nei casi di cui al
comma 6 dell’articolo 73, se il responsabile
ha in corso o intende intraprendere un
programma di recupero dalla tossicodipendenza
concordato con una azienda
sanitaria locale o con uno degli enti previsti
dall’articolo 115, il giudice, sentite le
parti, puo` disporre con ordinanza la sospensione
del procedimento nei confronti
dell’interessato per verificare la positiva
risposta al programma riabilitativo indicato.
Il processo e` sospeso, limitatamente
all’interessato, per un periodo di prova di
un anno, che puo` essere prorogato, sentite
le parti, di sei mesi. Con l’ordinanza che
dispone la sospensione, il giudice:
a) affida l’interessato al centro di
servizio sociale per adulti territorialmente
competente;
b) stabilisce che il programma di
recupero deve essere seguito dall’interessato
secondo le indicazioni dei responsabili
dello stesso programma;
c) impartisce prescrizioni utili affinche
´
l’interessato mantenga un regime di
vita adeguato, al fine di evitare ricadute
nella tossicodipendenza e nel reato.
2. Contro l’ordinanza indicata al
comma 1 possono ricorrere per cassazione
il pubblico ministero, l’imputato e il suo
difensore. L’impugnazione non sospende
la esecuzione della ordinanza.
3. Il centro di servizio sociale per adulti
aggiorna periodicamente il giudice sull’andamento
della prova sia rispetto all’osservanza
delle prescrizioni stabilite, sia sui
progressi compiuti nella attuazione del
programma terapeutico, trasmettendo, per
quanto concerne i progressi, le comunicazioni
dei responsabili del programma.
4. La sospensione e` revocata in caso di
ripetute e gravi trasgressioni del programma
terapeutico e delle prescrizioni
imposte.
5. Decorso il periodo di sospensione, il
giudice fissa una nuova udienza nella
quale dichiara con sentenza estinto il
reato se, tenuto conto del comportamento
dell’imputato e del suo percorso di recupero
dalla tossicodipendenza, ritiene che
la prova abbia dato esito positivo. In caso
contrario, riprende il corso del procedimento».
ART. 5.
1. All’articolo 79 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « o consente
che sia adibito » sono soppresse e le parole
da: « con la reclusione » sino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: « con
la reclusione da uno a otto anni e con la
multa da euro 1.000 a euro 10.000 se l’uso
riguarda le sostanze comprese nelle tabelle
I e III previste dall’articolo 14, o con la
reclusione da otto mesi a tre anni e con la
multa da euro 500 a euro 2.500 se l’uso
riguarda le sostanze comprese nelle tabelle
II e IV previste dal citato articolo 14 »;
b) al comma 2, le parole: « o consente
che altri lo adibisca » sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: « dalla meta`
a due terzi » sono soppresse.
ART. 6.
1. All’articolo 80 del testo unico, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « per
i delitti di cui all’articolo 73 » sono sostituite
dalle seguenti: « per i delitti di cui
agli articoli 73 e 73-bis » e le parole: « da
un terzo alla meta` » sono soppresse;
b) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«
2. Se il fatto riguarda quantita` ingenti
di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
pena e` aumentata di un terzo; la pena e`
aumentata della meta` quando i fatti previsti
dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 73 e
dall’articolo 73-bis riguardano quantita` ingenti
di sostanze stupefacenti o psicotrope
e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e)
del comma 1 del presente articolo. Le
quantita` delle sostanze si considerano ingenti
quando la introduzione delle stesse
nel mercato illecito ne altera gli equilibri
in atto ».
ART. 7.
1. All’articolo 83 del testo unico e`
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«
1-bis. Ai fini di cui al presente articolo
l’uso e` considerato terapeutico anche
quando e` volto ad intervenire sulla tossicodipendenza
»
.
2. Al comma 1 dell’articolo 85 del testo
unico, dopo le parole: « agli articoli 73, »
sono inserite le seguenti: « 73-bis, ».
ART. 8.
1. L’articolo 86 del testo unico e` sostituito
dal seguente:
«
ART. 8.6. (Misura di sicurezza della
espulsione dello straniero dallo Stato).
– 1.
Lo straniero condannato per uno dei delitti
previsti dal presente testo unico, a
pena espiata, e` espulso dallo Stato, se
risulta socialmente pericoloso.
2. La revoca della misura di sicurezza,
disposta dal magistrato di sorveglianza in
sede di accertamento della pericolosita`
sociale ai sensi dell’articolo 679 del codice
di procedura penale, esclude o fa cessare
gli effetti di altro provvedimento di espulsione
di una autorità amministrativa ».
ART. 9.
1. L’articolo 90 del testo unico, e successive
modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«
ART. 90. (Affidamento in prova al servizio
sociale nei confronti di persona condannata
per delitti commessi in relazione al
proprio stato di tossicodipendenza).
– 1.
L’affidamento in prova al servizio sociale
previsto dall’articolo 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
puo` essere disposto nei confronti di
persona che deve scontare una pena detentiva
non superiore a quattro anni, anche
quale parte residua di maggior pena,
per reati commessi in relazione al proprio
stato di tossicodipendenza qualora risulti
che il condannato ha concluso positivamente
un programma terapeutico e socioriabilitativo.
2. Oltre alle prescrizioni previste dall’articolo
47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, utili al
mantenimento o al completamento del
percorso di reinserimento sociale, puo` essere
stabilito, compatibilmente con le prescrizioni
predette, che, durante tutto o
parte del periodo di affidamento in prova,
il condannato presti una attivita` non retribuita in favore
della collettivita` per finalita` sociali o di pubblica utilita` ».
ART. 10.
1. L’articolo 91 del testo unico, e successive
modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«
ART. 91. (Istanza per affidamento in
prova al servizio sociale).
– 1. La misura
alternativa alla detenzione di cui all’articolo
90 e` concessa su istanza del condannato
presentata al tribunale di sorveglianza
del luogo in cui l’interessato risiede.
2. Alla istanza di cui al comma 1 e`
allegata, a pena di inammissibilita` , la certificazione
rilasciata da un servizio pubblico
per le tossicodipendenze attestante il tipo di
programma terapeutico e socioriabilitativo
eseguito, l’indicazione della struttura, anche
privata, ove il programma e` stato eseguito,
le modalita` di realizzazione e l’avvenuto
completamento del programma stesso.
3. Se l’ordine di carcerazione non e`
stato ancora emesso o eseguito, l’istanza e`
presentata al pubblico ministero il quale,
se non osta il limite di pena di cui al
comma 1 dell’articolo 90, sospende l’emissione
o l’esecuzione fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, al quale trasmette
immediatamente gli atti. Il tribunale
decide entro quarantacinque giorni
dalla presentazione dell’istanza.
4. Il disposto del comma 3 si applica
anche quando l’istanza e` presentata dopo
che l’ordine di carcerazione e` stato eseguito.
In tal caso il pubblico ministero
ordina la scarcerazione del condannato se
non osta il limite di pena di cui al comma
1 dell’articolo 90 ».
ART. 11.
1. L’articolo 92 del testo unico e` sostituito
dal seguente:
«
ART. 92. (Procedimento innanzi al tribunale
di sorveglianza).
– 1. Il procedimento
si svolge ai sensi dell’articolo 678
del codice di procedura penale. Se non e`
possibile effettuare l’avviso al condannato
nel domicilio indicato nella istanza e lo
stesso non compare all’udienza, il tribunale
di sorveglianza dichiara inammissibile
l’istanza.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di
sorveglianza puo` acquisire copia degli atti
del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico
e socio-riabilitativo effettuato.
3. L’ordinanza che conclude il procedimento
e` comunicata al pubblico ministero
competente per la esecuzione, il
quale, se l’istanza non e` accolta, emette
ordine di esecuzione della pena ».
ART. 12.
1. L’articolo 93 del testo unico e` abrogato.
ART. 13.
1. All’articolo 94 del testo unico, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e` inserito il
seguente:
«
1-bis. I detenuti stranieri, apolidi o
senza fissa dimora fruiscono della assistenza
relativa alla condizione di tossicodipendenza
a carico del Servizio sanitario
nazionale nel cui territorio hanno dimora o
nel quale comunque si trovano o nel territorio
in cui ha sede l’istituto penitenziario
di assegnazione. Tale servizio provvede agli
interventi di cui al comma 1 e alla corrispondente
presa in carico dei soggetti »;
b) il comma 5 e` abrogato.
ART. 14.
1. Dopo l’articolo 94 del testo unico,
come da ultimo modificato dall’articolo 13
della presente legge, e` inserito il seguente:
«
ART. 94-bis (Programma di reintegrazione
sociale nell’ambito del programma
terapeutico e riabilitativo).
– 1. Se la pena
detentiva inflitta, o ancora da scontare
quale residuo di maggior pena, e` superiore
a quella prevista dall’articolo 94 e deve
essere eseguita nei confronti di persona
tossicodipendente, l’interessato puo` chiedere
in ogni momento di essere ammesso,
nel regime di esecuzione di cui al medesimo
articolo 94, ad un programma di
reintegrazione sociale per lo svolgimento
di attivita` socialmente utili e non retribuite,
da realizzare nell’ambito di un programma
terapeutico e riabilitativo dalla
tossicodipendenza, gia` in corso o da intraprendere
presso una comunita` terapeutica
gestita dal servizio pubblico o da uno
degli enti ausiliari di cui all’articolo 115.
Alla domanda deve essere allegata, a pena
di inammissibilita` , la certificazione rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica
attestante: lo stato di tossicodipendenza, la
idoneita` del programma terapeutico e riabilitativo
attuato dalla stessa, la disponibilita`
ad effettuarlo da parte del servizio
pubblico o dell’ente ausiliario, nonche´ la
disponibilita` degli stessi o di altro ente alla
attuazione del programma di reintegrazione
sociale indicato. Si applica il comma
1-bis del citato articolo 94.
2. Le spese di attuazione del programma
di reintegrazione sociale sono a
carico dell’ente che lo attua e che deve
provvedere alla copertura assicurativa dell’interessato.
3. Il tribunale di sorveglianza, se accoglie
l’istanza di cui al comma 1, nel
provvedimento di affidamento in prova al
servizio sociale, definisce le modalita` di
attuazione della misura e, se il programma
di reintegrazione sociale si svolge fuori
della comunita` in cui si attua il programma
terapeutico e riabilitativo, i tempi
di svolgimento del primo e le modalita`
connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili
dello stesso. Tali modalita` possono
essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente nel luogo in cui
l’interessato permane per il programma
terapeutico e riabilitativo.
4. Gli enti presso cui si svolgono i
programmi riferiscono periodicamente al
centro di servizio sociale per adulti, nei
tempi concordati con questo, sull’andamento
dei programmi stessi. Il centro
riferisce al magistrato di sorveglianza.
5. Se l’interessato abbandona l’uno o
l’altro programma di cui al comma 1 o
entrambi o pone in essere violazioni rilevanti
degli stessi, il magistrato di sorveglianza
provvede ai sensi dell’articolo 51-
ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Si applica, altresi`,
l’articolo 51-bis della citata legge
n. 354 del 1975, e successive modificazioni.
6. Si applica, per quanto non diversamente
disposto dal presente articolo, la
disciplina prevista dall’articolo 94.
7. Quando la entita` della pena residua,
in relazione alla avvenuta esecuzione della
misura prevista dal presente articolo, rientra
nei limiti di cui all’articolo 94, l’interessato
puo` avanzare istanza per la applicazione
di tale norma.
8. Le disposizioni di cui al presente
articolo valgono anche nel caso di cui
all’articolo 90 limitatamente alla applicazione
del programma di reintegrazione
sociale, realizzato, comunque, attraverso
l’inserimento in una comunita` . Si applica
la disposizione di cui al comma 7 ».
ART. 15.
1. Il comma 6 dell’articolo 96 del testo
unico e` abrogato.
ART. 16.
1. Dopo l’articolo 113 del testo unico e`
inserito il seguente:
«
ART. 113-bis. (Interventi di riduzione
dei danni).
– 1. Nel predisporre ed attuare
i programmi farmacologici, i servizi pubblici
utilizzano le sostanze, anche se inserite
nelle tabelle previste dall’articolo 14,
che rispondono alle indicazioni cliniche
nazionali e internazionali stabilite in materia.
2. I servizi pubblici attuano interventi
di riduzione del danno derivanti dal-
l’abuso di sostanze stupefacenti, con interventi
multiprofessionali affiancati da
trattamenti farmacologici a lungo termine
o a mantenimento secondo la valutazione
clinica del caso.
3. Sono altresi` attuati interventi di
riduzione dei danni derivanti dall’abuso di
sostanze e in particolare: la offerta gratuita
di analisi delle sostanze per i consumatori,
anche se non utenti del singolo
servizio; la predisposizione di luoghi igienicamente
idonei presso i quali e` possibile
l’assunzione di sostanze; la distribuzione
gratuita di siringhe e di profilattici.
4. Agli interventi di cui ai commi 2 e 3
possono partecipare i soggetti di cui all’articolo
114 e seguenti ».
ART. 17.
1. L’articolo 127 del testo unico, e
successive modificazioni, e` sostituito dal
seguente:
«
ART. 127. (Risorse finanziarie per gli
interventi in materia di dipendenze da sostanze
stupefacenti o psicotrope).
– 1. Le
risorse destinate al finanziamento per la
lotta alla droga e per gli interventi sulle
tossicodipendenze e alcooldipendenze
sono ripartite tra le regioni, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto, per ciascuna regione,
del numero degli abitanti e della diffusione
delle tossicodipendeze e delle alcooldipendenze,
sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio
permanente, ai sensi dell’articolo
1, comma 7. Tali risorse devono
essere destinate al sistema dei servizi previsti
dagli articoli 113 e seguenti.
2. Le province, i comuni e i loro
consorzi, le comunita` montane, le aziende
sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli
115 e 116, le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, le cooperative sociali di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall’alcooldipen-
denza correlata e al reinserimento lavorativo
dei tossicodipendenti, da finanziare
a valere sulle disponibilita` di cui al comma
1, nei limiti delle risorse assegnate a
ciascuna regione.
3. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche´ le organizzazioni
rappresentative degli enti ausiliari, delle
organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio,
stabiliscono le modalita', i criteri e i
termini per la presentazione delle domande,
nonche´ la procedura per la erogazione
dei finanziamenti, dispongono i
controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di
verifica dell’efficacia degli interventi realizzati,
con particolare riferimento ai progetti
volti alla riduzione del danno nei
quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi.
Le regioni provvedono altresi` ad inviare
una relazione al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sugli interventi realizzati
ai sensi del presente testo unico, anche ai
fini previsti dall’articolo 131 ».
ART. 18.
1. Il comma 12 dell’articolo 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e` sostituito
dal seguente:
«
12. L’esito positivo del periodo di
prova estingue la pena, compresa la pena
pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro
effetto penale della condanna ».