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Le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Bologna per la morte di Federico Aldrovandi.
Le droghe sintetiche che non fanno parte della Tabella I della legge sugli stupefacenti (art.14 Dpr 309/90), possono portare alla condanna per chi le detiene per spaccio. Il non-inserimento di alcune sostanza psicotrope, con specifici requisiti chimici previsti comunque in questa Tabella, non e' sufficiente per non applicare la legge.
La Sesta sezione penale della Corte di cassazione (14431/11, depositata il 12/04) conferma un orientamento recente (n.7965/2011) ed ha rigettato il ricorso di uno spacciatore contro l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino. Nello specifico si tratta di monoacetilmorfina, una sostanza a meta' tra morfina ed eroina che, comunque, pur se non in Tabella, la qualifica come sostanza stupefacente. (Da Il Sole 24 ore, via Notiziario Aduc)
On line la sentenza di Guido Salvini, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, per il non doversi procedere in quanto "il fatto non costituisce reato" nei confronti di un imputato che aveva coltivato in un giardino nella sua disponibilità 7 piantine di marjiuana. Nella motivazione il Giudice ha distinto il concetto di “coltivazione domestica†per consumo personale da quello di coltivazione in senso proprio che secondo il GIP milanese, e nonostante sentenze in parte contrarie della Cassazione, è l’unica punibile ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90 mentre non lo è la coltivazione domestica se non vi è prova della destinazione a terzi. Nel caso di coltivazione domestica la condotta può inoltre ritenersi inidonea a ledere il bene protetto e cioè quello della salute.
On line il testo integrale della sentenza N. 28720/08 della Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale. Da Antiproibizionisti.it.
Cassazione, Sezione VI Penale - Sentenza del 5 maggio 2008, n. 17899. Secondo la Suprema Corte è sufficiente che l’indagine o le allegazioni difensive portino alla conclusione che anche uno solo dei parametri possa apparire conformemente orientato ad un uso esclusivamente personale, per vanificare l’effetto negativo degli altri, senza che si possa ipotizzare una scala di valori fra i citati fattori.
(Da Antiproibizionisti.it) È passata nel silenzio più assoluto da parte degli organi di informazione, salvo rarissime eccezioni, la sentenza n. 387 della Corte Costituzionale che, il 19 novembre scorso, si è pronunciata in merito al ricorso presentato dalle Regioni Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria in materia di "Stupefacenti e sostanze psicotrope" (legge 49/2006, meglio nota col nome di "legge Fini Giovanardi").
L'esito di questo pronunciamento – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 28 novembre – riguarda essenzialmente due aspetti: il trasferimento di competenza alle Regioni sulla scelta dei luoghi di cura privati convenzionati con le strutture pubbliche e la facoltà , attribuita alle stesse Regioni, di stabilire come spendere le erogazioni liberali percepite per il recupero dei tossicodipendenti (anche, eventualmente, destinandole ad altre finalità ).
Non viene dunque in alcun modo intaccato l'impianto della normativa vigente. Ciò che cambia, in sostanza, è il fatto che, da ora in poi, non sarà più lo Stato, a livello centrale, a determinare quali saranno le strutture private autorizzate e convenzionate per il recupero dei tossicodipendenti, ma saranno, invece, le Regioni, in piena autonomia, a decidere in questo senso. Per quanto riguarda il secondo punto affermato dalla sentenza della Consulta, il vincolo di destinazione rispetto alle entrate costituite da erogazioni liberali disposte direttamente in favore delle Regioni non esisterà più, perché – spiega il relatore Silvestri – questa predeterminazione «è lesiva dell’autonomia finanziaria, costituzionalmente protetta, delle Regioni e delle Province autonome».
Pochissimi sono stati anche i commenti in merito a questa sentenza, sulla quale il mondo politico e, in particolare, gli esponenti della maggioranza di Governo hanno preferito far calare una cappa di silenzio. Moderatamente soddisfatto Carlo Giovanardi, il "papà " della legge che tra meno di due mesi festeggerà il suo secondo compleanno, proprio perché «il primo assalto delle Regioni con le giunte rosse alla legge sulla droga non ha prodotto i risultati da loro sperati», dato che «la Corte ha sostanzialmente confermato l’impianto della normativa». Secondo Marco Contini, Segretario di Antiproibizionisti.it, «pur riconoscendo la fondatezza di alcune delle questioni che le Regioni – nell'ambito di quanto è di loro competenza – avevano sollevato, la sentenza della Corte Costituzionale non è certo risolutiva del quadro catastrofico determinato dalla legge attualmente in vigore. In mancanza di una precisa volontà politica da parte di una maggioranza che non rispetta il contenuto del suo stesso programma elettorale, non si può certo aggirare l'ostacolo confidando esclusivamente nelle sentenze della Consulta o in quelle (seppure di diversa natura, ma pur sempre importanti e, peraltro, numerose in quest'ultimo periodo) della Corte di Cassazione, al fine di apportare qualche correttivo a una legislazione che necessita di essere modificata in maniera sostanziale. Questa classe politica – conclude Contini – non può continuare ad abdicare al proprio ruolo: piuttosto che elaborare documenti programmatici "per iniziare a pensare a come modificare la Fini-Giovanardi", è urgente che Governo e Parlamento, ciascuno nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali, intraprendano, assumendosene la responsabilità , iniziative concrete e precise, capaci di incidere profondamente su una situazione che rischia altrimenti di diventare irrecuperabile».
(Notiziario Aduc) Non è reato coltivare nel giardino di casa qualche piantina di marijuana perché ciò equivale alla detenzione per uso personale.
E' quanto ha affermato la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza 17983 del 10 maggio ha annullato la decisione della Corte di Appello di Roma (confermativa di quella del tribunale locale) che aveva condannato un giovane per aver coltivato nel proprio fondo cinque piante di marijuana.
La formula assolutoria usata dai giudici di legittimità è "perché il fatto non sussiste". Queste linea interpretativa era stata inaugurata sempre dalla VI Sezione penale della Suprema Corte nel 1994, quando "si ebbe a distinguere la coltivazione in senso tecnico, un procedimento che presuppone la disponibilità di un terreno e di una serie di attività dei destinatari delle norme sulla coltivazione (preparazione del terreno, semina, governo dello sviluppo delle piante, ubicazione di locali destinati alla custodia del prodotto)", dalla detenzione per uso personale.
Quindi, ha precisato il collegio, tale decisione ebbe il merito "di tracciare un margine ineludibile tra detenzione e coltivazione in senso tecnico, non potendo ricomprendersi in tale ultima nozione, giuridicamente definita, la cosiddetta coltivazione domestica".
Insomma di volta in volta il giudice dovrà valutare se una coltivazione per le sue caratteristiche e per la sua estensione rientra nel concetto di piantagione illecita oppure se non possa definirsi tale.
La Suprema Corte ha annullato la condanna del giovane romano senza rinvio mettendo la parola fine alla vicenda.
Qui sotto potete scaricare la sentenza integrale (da antiproibizionisti.it).
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sospeso il decreto Turco sulle sostanze stupefacenti. I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso del Codacons e di alcune associazioni per i diritti del malato, hanno deciso di sospendere il decreto del Ministero della Salute che aveva raddoppiato la quantità di droga che si può lecitamente possedere per uso personale: il provvedimento del Ministro della Salute aveva infatti innalzato da 500 milligrammi a 1 grammo la quantità massima di detenzione oltre la quale scattavano le sanzioni penali.
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