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Quaderno n.8
In affettuosa memoria di Giancarlo Arnao, maestro e amico di tutti noi, senza il cui insegnamento ed esempio questo libro bianco non avrebbe potuto essere scritto.

APPENDICE 2

SCHEDA GIURIDICA
L'attuale regime giuridico dell'uso medico
della Cannabis e dei suoi derivati.


L'uso medico di stupefacenti è l'unico consentito dalla normativa italiana ed internazionale. La Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York nel 1961 e recepita dall'Italia con la legge n. 412 del 5/6/1974, prevede all'articolo 4, intitolato obblighi di carattere generale, che: "Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie: … c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti".

La attuale legge italiana, la n. 162 del 26/6/1990, meglio nota sotto il nome di "Jervolino-Vassalli", oggi inserita nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, prevede la possibilità della somministrazione per uso medico degli stupefacenti. Il testo unico disciplina agli articoli che vanno dal 38 al 45 le disposizioni relative alla distribuzione, alla vendita, all'acquisto ed alla somministrazione di sostanze stupefacenti, Cannabis compresa.

Dette disposizioni, pur consentendo in linea di principio la vendita, la prescrizione medica e l'uso terapeutico della sostanza stupefacente di fatto non risultano applicabili, a causa delle rigorose quanto severe modalità previste. Una autorevole opinione ha sostenuto che tali disposizioni sono il frutto di "…un'assurda legge - risultato forse, di un'interpretazione eccessiva del proibizionismo - che impedisce al medico di famiglia di prescrivere quei farmaci per una durata superiore agli otto giorni, condannando spesso i malati a un'ingiustificata sofferenza"(1). Questa realistica considerazione, implicitamente riferita gli oppiacei, potrebbe estendersi anche ai medicinali contenenti cannabinoidi.

Proprio per semplificare le modalità di prescrizione dei soli farmaci oppiacei, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 3 novembre 2000 su proposta del Ministro della Sanità Veronesi un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di trattamento del dolore cronico severo".

Cerchiamo ora di illustrare le modalità che di fatto ostacolano medici e farmacisti nella prescrizione somministrazione e vendita di preparati medicinali contenenti stupefacenti.

L'articolo 43 del T.U 309/90 prevede che il medico o il veterinario si avvalga per la prescrizione della ricetta di un modulo non staccato del ricettario a madre-figlia e di tipo unico distribuito dall'ordine professionale di appartenenza, il quale richiede la firma su ogni foglio da parte del sanitario al momento del rilascio; inoltre il medico deve apporre il proprio timbro e nuovamente la propria firma sulla ricetta al momento della prescrizione ed indicarvi:

a) nome, cognome e residenza dell'ammalato o del proprietario dell'animale ammalato;
b) dose prescritta, modo e tempi della somministrazione;
c) data della prescrizione;
d) domicilio e numero di telefono propri.

In aggiunta a questi dati, il medico o il veterinario non può prescrivere 2 o più preparazioni medicinali, e neppure un dosaggio di durata superiore ad 8 giorni per le persone ed a 3 giorni per gli animali, deve inoltre conservare per due anni dalla data del rilascio una copia di ciascuna prescrizione con la dicitura "copia per documentazione".

La sanzione in caso di inosservanza anche di una sola delle suddette formalità è punita con l'ammenda da 200.000 a 1.000.000 di lire.

A ciò si aggiunga che il medico, sorpreso in possesso di farmaci contenenti stupefacenti per uso medico urgente per recarsi nell'abitazione di un paziente, può essere addirittura arrestato (articolo 73, T.U. 309/90).

Questa disposizione legislativa provoca ovviamente un comprensibile timore da parte del medico di portare con sè farmaci contenenti sostanze stupefacenti utilizzabili in caso di urgenza e di fatto impedisce l'impiego delle sostanze.

L'articolo 45 del T.U. 309/90 prescrive obblighi molto rigorosi per il farmacista, infatti, per vendere medicinali contenenti stupefacenti egli deve controllare che la ricetta del medico o del veterinario sia debitamente compilata e, nel caso vi rilevi una qualche irregolarità, deve astenersi dalla vendita del medicinale. Inoltre è obbligato a vendere il preparato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di rilascio della ricetta.
Le sanzioni, estremamente severe, previste in caso di inosservanza, sono di natura penale (arresto fino a due anni) o amministrativa (ammenda da 100.000 a 4.000.000 di lire).

Nel caso di prescrizione di preparati medicinali contenenti Cannabis vi sono ulteriori problemi poiché se fosse prescritta la Cannabis grezza, la sua quantità non potrebbe essere rigorosamente predeterminata perché la percentuale di principio attivo è variabile, mentre l'articolo 43 la richiede in maniera precisa. Se invece fosse prescritto un derivato sintetico (nabilone o dronabinolo), peraltro non disponibile in Italia, la confezione dovrebbe essere pari ad un'assunzione massima di 8 giorni. In tal caso, bisognerebbe ricorrere all'acquisto all'estero tramite farmacia italiana. Il titolare di essa dovrebbe comunque vendere il preparato medicinale entro 10 giorni (articolo 45, comma 4 del T.U. 309/90) dalla data del rilascio della prescrizione altrimenti sarebbe soggetto alle sanzioni sopra citate. E' di immediata evidenza che non tutti i farmacisti sarebbero propensi a correre il rischio di subire sanzioni amministrative o penali per un banale ritardo, peraltro indipendente dalla loro volontà.

Queste restrittive modalità formali, enunciate negli articoli 43 e 45 del T.U. 309/90, provocano il duplice risultato negativo per cui da un lato i pazienti non riescono ad ottenere i medicinali necessari a lenire le loro sofferenze e dall'altro i medici si trovano impossibilitati di fatto a svolgere il proprio lavoro, avendo una legge che li ostacola.
In buona sostanza, il risultato è in pratica esattamente opposto a quello che la legge internazionale ed italiana si proponeva.

Fino ad oggi il problema dell'uso medico di stupefacenti ha riguardato essenzialmente l'oppio ed i suoi derivati. L'attenzione è stata quasi esclusivamente rivolta ai problemi relativi alla "terapia del dolore", alla crisi di astinenza, ed alle terapie di somministrazione di metadone "a scalare" e di mantenimento.

La giurisprudenza è stata anch'essa succube del clima di sottovalutazione scientifica di cui è stato oggetto la Cannabis in questi ultimi decenni. Questo clima di sfavore, dettato principalmente dal proibizionismo, ha condotto la giurisprudenza a considerare in modo pregiudizialmente negativo la possibilità di utilizzo a fini terapeutici della sostanza Cannabis e dei suoi derivati nel momento in cui essa è stata chiamata a pronunciarsi.

Durante la vigenza della legge 675/75, abrogata con la legge 162/90, la Corte di Cassazione, sezione I, il 30 novembre 1976, Boccuni, definì l'hashish come una "sostanza del tutto priva di effetti curativi, gravemente dannosa alla salute, che produce fenomeni allucinatori e che determina in breve uno stato di dipendenza" (2).

Due anni più tardi la stessa sezione della Corte di Cassazione, il 7 luglio 1978, Kalfaian, ribadì che l'hashish era una"sostanza del tutto priva di effetti curativi, anzi gravemente dannosa per la salute" (3).

Sempre la Corte di Cassazione, sezione I, il 7 marzo 1982, Ludwig, disse nuovamente che: "è da escludere che la detenzione di haschish possa avere finalità terapeutiche, poiché l'haschish è del tutto privo di effetto curativo, essendo dannoso per la salute di colui che l'adopera"(4).

La pronuncia più interessante si ebbe con la sentenza della I sezione della Corte di Cassazione, l'11 febbraio 1987, Simonetti. L'imputato sosteneva di consumare hashish a scopo terapeutico per lenire i dolori causati dall'emicrania ed a suffragio del proprio assunto produsse in giudizio la relazione di due cattedratici (5). La Corte, a differenza delle altre precedenti sentenze, non si pronunciò sull'efficacia terapeutica della sostanza, tuttavia condannò l'imputato sostenendo che egli avrebbe dovuto farsi prescrivere dal medico l'uso della sostanza. Inoltre, la prescrizione medica - osservò la Suprema Corte - doveva tener conto degli effetti collaterali del farmaco prescritto, operando quindi un bilanciamento fra gli effetti diretti utili e quelli indiretti e nocivi e pervenendo ad un bilanciato giudizio sulla convenienza del farmaco stesso (6).

In conclusione, auspichiamo che la legge vigente sia modificata in modo da consentire la possibilità concreta di prescrizione e di acquisto di preparazioni medicinali contenenti Cannabis e cannabinoidi alla luce delle attuali evidenze scientifiche.

NOTE

(1) Relazione del ministro Veronesi sullo stato sanitario del Paese, Palazzo Chigi, Roma 3 luglio 2000.

(2) Rivista Cassazione penale, 1978, p. 1231.

(3) Rivista Cassazione penale - massimario, 1980, p. 939.

(4) Rivista La Giustizia penale, parte seconda: Diritto Penale, 1983, p. 298.

(5) Non costituiva una novità dal punto di vista medico in quanto l'uso di Cannabis per combattere l'emicrania era prescritto in Italia sin dalla fine dell'Ottocento, si trovava infatti già nel formulario terapeutico del volume di Icilio Guareschi, Commentario della Farmacopea Italiana e dei medicamenti in generale, Torino, UTET, 1897, e nel ricettario terapeutico del libro di Piero Arpino, Hashish, Cannabis indica. Notizie storiche, chimiche, fisiologiche e terapeutiche, Torino Utet, 1909. Per ulteriori approfondimenti rinviamo a: G. Samorini, L'erba di Carlo Erba. Per una storia della canapa indiana in Italia, 1845-1945, Torino, Nautilus, 1997.

(6) Rivista Cassazione penale, 1988, p. 1283.