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Quaderno n.8
In affettuosa memoria di Giancarlo Arnao, maestro e amico di
tutti noi, senza il cui insegnamento ed esempio questo libro bianco
non avrebbe potuto essere scritto.
APPENDICE 2
SCHEDA GIURIDICA
L'attuale regime giuridico
dell'uso medico
della Cannabis e dei suoi derivati.
L'uso medico di stupefacenti è l'unico consentito dalla
normativa italiana ed internazionale. La Convenzione unica sugli
stupefacenti firmata a New York nel 1961 e recepita dall'Italia
con la legge n. 412 del 5/6/1974, prevede all'articolo 4, intitolato
obblighi di carattere generale, che: "Le Parti adotteranno
le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie:
c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per
limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione,
la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione,
il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti".
La attuale legge italiana, la n. 162
del 26/6/1990, meglio nota sotto il nome di "Jervolino-Vassalli",
oggi inserita nel testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, prevede
la possibilità della somministrazione per uso medico degli
stupefacenti. Il testo unico disciplina agli articoli che vanno
dal 38 al 45 le disposizioni relative alla distribuzione, alla
vendita, all'acquisto ed alla somministrazione di sostanze stupefacenti,
Cannabis compresa.
Dette disposizioni, pur consentendo in
linea di principio la vendita, la prescrizione medica e l'uso
terapeutico della sostanza stupefacente di fatto non risultano
applicabili, a causa delle rigorose quanto severe modalità
previste. Una autorevole opinione ha sostenuto che tali disposizioni
sono il frutto di "
un'assurda legge - risultato forse,
di un'interpretazione eccessiva del proibizionismo - che impedisce
al medico di famiglia di prescrivere quei farmaci per una durata
superiore agli otto giorni, condannando spesso i malati a un'ingiustificata
sofferenza"(1). Questa realistica considerazione,
implicitamente riferita gli oppiacei, potrebbe estendersi anche
ai medicinali contenenti cannabinoidi.
Proprio per semplificare le modalità
di prescrizione dei soli farmaci oppiacei, il Consiglio dei Ministri
ha approvato in data 3 novembre 2000 su proposta del Ministro
della Sanità Veronesi un disegno di legge recante "Disposizioni
in materia di trattamento del dolore cronico severo".
Cerchiamo ora di illustrare le modalità che di fatto ostacolano
medici e farmacisti nella prescrizione somministrazione e vendita
di preparati medicinali contenenti stupefacenti.
L'articolo 43 del T.U 309/90 prevede
che il medico o il veterinario si avvalga per la prescrizione
della ricetta di un modulo non staccato del ricettario a madre-figlia
e di tipo unico distribuito dall'ordine professionale di appartenenza,
il quale richiede la firma su ogni foglio da parte del sanitario
al momento del rilascio; inoltre il medico deve apporre il proprio
timbro e nuovamente la propria firma sulla ricetta al momento
della prescrizione ed indicarvi:
a) nome, cognome e residenza dell'ammalato
o del proprietario dell'animale ammalato;
b) dose prescritta, modo e tempi della somministrazione;
c) data della prescrizione;
d) domicilio e numero di telefono propri.
In aggiunta a questi dati, il medico
o il veterinario non può prescrivere 2 o più preparazioni
medicinali, e neppure un dosaggio di durata superiore ad 8 giorni
per le persone ed a 3 giorni per gli animali, deve inoltre conservare
per due anni dalla data del rilascio una copia di ciascuna prescrizione
con la dicitura "copia per documentazione".
La sanzione in caso di inosservanza anche
di una sola delle suddette formalità è punita con
l'ammenda da 200.000 a 1.000.000 di lire.
A ciò si aggiunga che il medico,
sorpreso in possesso di farmaci contenenti stupefacenti per uso
medico urgente per recarsi nell'abitazione di un paziente, può
essere addirittura arrestato (articolo 73, T.U. 309/90).
Questa disposizione legislativa provoca
ovviamente un comprensibile timore da parte del medico di portare
con sè farmaci contenenti sostanze stupefacenti utilizzabili
in caso di urgenza e di fatto impedisce l'impiego delle sostanze.
L'articolo 45 del T.U. 309/90 prescrive
obblighi molto rigorosi per il farmacista, infatti, per vendere
medicinali contenenti stupefacenti egli deve controllare che la
ricetta del medico o del veterinario sia debitamente compilata
e, nel caso vi rilevi una qualche irregolarità, deve astenersi
dalla vendita del medicinale. Inoltre è obbligato a vendere
il preparato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data
di rilascio della ricetta.
Le sanzioni, estremamente severe, previste in caso di inosservanza,
sono di natura penale (arresto fino a due anni) o amministrativa
(ammenda da 100.000 a 4.000.000 di lire).
Nel caso di prescrizione di preparati
medicinali contenenti Cannabis vi sono ulteriori problemi poiché
se fosse prescritta la Cannabis grezza, la sua quantità
non potrebbe essere rigorosamente predeterminata perché
la percentuale di principio attivo è variabile, mentre
l'articolo 43 la richiede in maniera precisa. Se invece fosse
prescritto un derivato sintetico (nabilone o dronabinolo), peraltro
non disponibile in Italia, la confezione dovrebbe essere pari
ad un'assunzione massima di 8 giorni. In tal caso, bisognerebbe
ricorrere all'acquisto all'estero tramite farmacia italiana. Il
titolare di essa dovrebbe comunque vendere il preparato medicinale
entro 10 giorni (articolo 45, comma 4 del T.U. 309/90) dalla data
del rilascio della prescrizione altrimenti sarebbe soggetto alle
sanzioni sopra citate. E' di immediata evidenza che non tutti
i farmacisti sarebbero propensi a correre il rischio di subire
sanzioni amministrative o penali per un banale ritardo, peraltro
indipendente dalla loro volontà.
Queste restrittive modalità formali,
enunciate negli articoli 43 e 45 del T.U. 309/90, provocano il
duplice risultato negativo per cui da un lato i pazienti non riescono
ad ottenere i medicinali necessari a lenire le loro sofferenze
e dall'altro i medici si trovano impossibilitati di fatto a svolgere
il proprio lavoro, avendo una legge che li ostacola.
In buona sostanza, il risultato è in pratica esattamente
opposto a quello che la legge internazionale ed italiana si proponeva.
Fino ad oggi il problema dell'uso medico
di stupefacenti ha riguardato essenzialmente l'oppio ed i suoi
derivati. L'attenzione è stata quasi esclusivamente rivolta
ai problemi relativi alla "terapia del dolore", alla
crisi di astinenza, ed alle terapie di somministrazione di metadone
"a scalare" e di mantenimento.
La giurisprudenza è stata anch'essa
succube del clima di sottovalutazione scientifica di cui è
stato oggetto la Cannabis in questi ultimi decenni. Questo clima
di sfavore, dettato principalmente dal proibizionismo, ha condotto
la giurisprudenza a considerare in modo pregiudizialmente negativo
la possibilità di utilizzo a fini terapeutici della sostanza
Cannabis e dei suoi derivati nel momento in cui essa è
stata chiamata a pronunciarsi.
Durante la vigenza della legge 675/75,
abrogata con la legge 162/90, la Corte di Cassazione, sezione
I, il 30 novembre 1976, Boccuni, definì l'hashish come
una "sostanza del tutto priva di effetti curativi, gravemente
dannosa alla salute, che produce fenomeni allucinatori e che determina
in breve uno stato di dipendenza" (2).
Due anni più tardi la stessa sezione
della Corte di Cassazione, il 7 luglio 1978, Kalfaian, ribadì
che l'hashish era una"sostanza del tutto priva di effetti
curativi, anzi gravemente dannosa per la salute" (3).
Sempre la Corte di Cassazione, sezione
I, il 7 marzo 1982, Ludwig, disse nuovamente che: "è
da escludere che la detenzione di haschish possa avere finalità
terapeutiche, poiché l'haschish è del tutto privo
di effetto curativo, essendo dannoso per la salute di colui che
l'adopera"(4).
La pronuncia più interessante
si ebbe con la sentenza della I sezione della Corte di Cassazione,
l'11 febbraio 1987, Simonetti. L'imputato sosteneva di consumare
hashish a scopo terapeutico per lenire i dolori causati dall'emicrania
ed a suffragio del proprio assunto produsse in giudizio la relazione
di due cattedratici (5). La Corte, a differenza
delle altre precedenti sentenze, non si pronunciò sull'efficacia
terapeutica della sostanza, tuttavia condannò l'imputato
sostenendo che egli avrebbe dovuto farsi prescrivere dal medico
l'uso della sostanza. Inoltre, la prescrizione medica - osservò
la Suprema Corte - doveva tener conto degli effetti collaterali
del farmaco prescritto, operando quindi un bilanciamento fra gli
effetti diretti utili e quelli indiretti e nocivi e pervenendo
ad un bilanciato giudizio sulla convenienza del farmaco stesso
(6).
In conclusione, auspichiamo che la legge
vigente sia modificata in modo da consentire la possibilità
concreta di prescrizione e di acquisto di preparazioni medicinali
contenenti Cannabis e cannabinoidi alla luce delle attuali evidenze
scientifiche.
NOTE
(1) Relazione del ministro
Veronesi sullo stato sanitario del Paese, Palazzo Chigi, Roma
3 luglio 2000.
(2) Rivista Cassazione penale, 1978, p. 1231.
(3) Rivista Cassazione penale - massimario, 1980,
p. 939.
(4) Rivista La Giustizia
penale, parte seconda: Diritto Penale, 1983, p. 298.
(5) Non costituiva una
novità dal punto di vista medico in quanto l'uso di Cannabis
per combattere l'emicrania era prescritto in Italia sin dalla
fine dell'Ottocento, si trovava infatti già nel formulario
terapeutico del volume di Icilio Guareschi, Commentario della
Farmacopea Italiana e dei medicamenti in generale, Torino, UTET,
1897, e nel ricettario terapeutico del libro di Piero Arpino,
Hashish, Cannabis indica. Notizie storiche, chimiche, fisiologiche
e terapeutiche, Torino Utet, 1909. Per ulteriori approfondimenti
rinviamo a: G. Samorini, L'erba di Carlo Erba. Per una storia
della canapa indiana in Italia, 1845-1945, Torino, Nautilus, 1997.
(6) Rivista Cassazione
penale, 1988, p. 1283.
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