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Quaderno
n.6
Uso terapeutico della cannabis. Il
rapporto della Camera dei Lord
CANNABIS:
I DATI SCIENTIFICI E MEDICI
CAPITOLO
1: INTRODUZIONE
1.1 La cannabis
è stata usata per migliaia di anni in medicina nei Paesi
del Medio ed Estremo Oriente e per centinaia di anni a scopo voluttuario
nel Vicino Oriente ed in India; per almeno due millenni, inoltre,
è stata impiegata a scopi terapeutici, anche in Occidente.
In Europa e Nord America, tuttavia, l'uso terapeutico della cannabis
è andato scemando nel corso del nostro secolo, sia per
la mancanza di preparazioni a dosi fisse dell'estratto della pianta,
che per la variabilità del suo tasso di assorbimento per
via orale, nonché per lo sviluppo di farmaci più
potenti ed affidabili rivolti al trattamento delle patologie per
le quali la cannabis stessa veniva usata.
1.2 Nel corso degli anni '60 e '70 di questo secolo si è
assistito ad un notevole incremento del fumo della cannabis in
Europa e negli Stati Uniti, laddove cioè tale modalità
di assunzione era largamente sconosciuta. Il consumo voluttuario
della cannabis è andato poi progressivamente aumentando
negli anni più recenti, in particolare tra i giovani. Il
suo uso terapeutico nel Regno Unito è stato vietato nel
1973; ciononostante, la cannabis oggi è la più diffusa
delle droghe illegali.
1.3 Durante gli anni '80 e '90 si è assistito ad un rinnovato
interesse per la potenziale utilizzazione terapeutica della cannabis
e dei suoi derivati. Un consistente numero di pazienti affetti
da svariate patologie ricorrono all'automedicazione illegale del
prodotto e sono convinti di trarne beneficio, benché manchino
tuttora dati scientifici conclusivi al riguardo. Ciò ha
portato a rinnovati appelli per rendere disponibile la cannabis
a scopi terapeutici.
1.4 In Gran Bretagna questo dibattito ha indotto numerosi comitati
di esperti ad esaminare i dati medici e scientifici favorevoli
o contrari a tale proposta. La British Medical Association (BMA)
ha pubblicato un rapporto sull'argomento nel 1997 . Il Ministero
della Sanità ha recentemente commissionato, su richiesta
dell'Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), tre revisioni
bibliografiche sulla cannabis, che noi abbiamo letto (dal 9 giugno
erano disponibili nella Biblioteca della Camera dei Comuni) .
Sono stati pubblicati, inoltre, rapporti sull'argomento del National
Institute of Health degli Stati Uniti e dell'American Medical
Association .
1.5 Alla luce di questo aumentato interesse per la cannabis, ed
in particolare del rapporto della BMA, abbiamo deciso di esaminare
i dati medici e scientifici allo scopo di valutare l'opportunità
di allentare alcune delle attuali restrizioni riguardanti l'uso
terapeutico della cannabis. Abbiamo anche valutato se il perpetuarsi
della proibizione dell'uso ricreativo della stessa sia giustificabile
in base ai dati scientifici sui suoi effetti collaterali in nostro
possesso. L'uso ricreativo della cannabis investe anche altre
problematiche oltre agli effetti collaterali della droga; tali
problematiche, però, esulano dal nostro mandato che è
quello di "rivolgere la nostra attenzione alla scienza ed
alla tecnologia", e rientrano piuttosto nel campo della giurisdizione,
della sociologia e persino della filosofia, e pertanto non le
abbiamo prese in considerazione. Né abbiamo affrontato
il problema se la cannabis rappresenti un punto di passaggio ovvero
una tappa verso altre droghe più pericolose, ma ci siamo
limitati rigorosamente a studiare la sola cannabis.
CAPITOLO 2: STORIA DELL'USO DELLA CANNABIS
2.1 Il più
antico riferimento conosciuto alla cannabis è stato rinvenuto
in certe tavolette assire del settimo secolo a.C., il che significa
che questa sostanza è stata usata per almeno 2600 anni.
Analogamente a molte altre erbe, essa è stata impiegata
a scopi terapeutici per una vasta gamma di patologie, soprattutto
in Asia e nel Medio Oriente. La moderata euforia che essa induce
ne ha incoraggiato l'uso voluttuario, forse principalmente nei
Paesi in cui l'Islam vietava il consumo di alcolici.
2.2 Nella farmacopea occidentale essa è citata per la prima
volta nell'Erbario di Dioscoride, attorno al 60 d.C., ed in séguito
in tutti gli erbari successivi. Nel XVI secolo si registra un
notevole risveglio dell'interesse per la cannabis, con un fiorire
di rapporti scritti su di essa e sulle sue indicazioni da una
schiera di viaggiatori reduci dall'Oriente; nel frattempo raddoppia
il numero dei possibili usi della canapa indicati negli erbari.
In Inghilterra, l'erbario di John Gerard (1597) la raccomanda
per "eliminare la flatulenza ed essiccare il seme" e
cita Dioscoride che ne suggerisce l'uso per lenire il dolore dell'otite
e per il trattamento dell'itterizia. Nicholas Culpeper, nel suo
erbario (1653) dà le stesse indicazioni per l'uso dei semi
della cannabis e raccomanda inoltre il decotto delle sue radici,
in quanto esso "allevia le infiammazioni, riduce il male
della gotta, i rigonfiamenti e i noduli articolari, il dolore
delle anche..."
2.3 In questi ed altri vecchi erbari, ogni medicina veniva consigliata
per usi molteplici, spesso in assenza di reali giustificazioni,
e solo molto gradualmente si affermarono concezioni più
critiche. Così, ancora nel 1788, il New Edinburgh Dispensatory
elencava tre quarti delle voci di Dioscoride, benché escludesse
la maggior parte dei prodotti di origine animale. Erano stati
eliminati certi rimedi esotici come la "raschiatura di dente
d'elefante", la "limatura di pareti di palestra"
e, di particolare interesse per la cura della malaria quartana,
"sette scarafaggi con carne e fagioli". L'esclusione
dei prodotti animali e della maggior parte di quelli minerali
fece sì che l'edizione del 1788 del New Dispensatory consistesse
principalmente di rimedi erboristici. Per altri 150 anni ci furono
pochi cambiamenti, e la Farmacopea Britannica del 1914 comprendeva
ancora la maggior parte delle voci contenute nel volume del 1788.
Ma la situazione era sul punto di cambiare radicalmente con l'avvento
della chimica farmaceutica di sintesi.
2.4 Nel frattempo, nel 1833 Samuel Carey, nel suo Supplemento
alla Farmacopea e Trattato di Farmacologia, suggeriva che la cannabis
potesse essere usata per fare "una gradevole bevanda intossicante".
Si tratta, almeno per quanto riguarda la Gran Bretagna, dell'unico
riferimento alla cannabis quale sostanza voluttuaria giuntoci
da quell'epoca.
2.5 La cannabis fu reintrodotta nella medicina britannica nel
1842 dal Dr. W O'Shaughnessy, un chirurgo dell'esercito che aveva
svolto servizio in India. Nell'era vittoriana essa fu largamente
usata per una gran varietà di malattie, tra cui gli spasmi
muscolari, i dolori mestruali, i reumatismi, le convulsioni tetaniche,
la rabbia e l'epilessia; fu anche impiegata per favorire le contrazioni
uterine durante il parto e come sedativo ed ipnoinducente. Si
dice che fosse usata dalla regina Vittoria contro i dolori mestruali,
benché di ciò non esista una prova effettiva: è
certo, però, che Sir Robert Russell, suo medico personale
per tanti anni, scrisse molto sulla cannabis, raccomandandola
in particolare per la dismenorrea. Non veniva aspirata con il
fumo, bensì somministrata per bocca, generalmente sotto
forma di tintura (estratto alcolico). Gli estratti di cannabis
solevano anche essere incorporati in un gran numero di specialità
medicinali.
2.6 "La gente in quell'epoca era ormai consapevole che (la
cannabis) era un farmaco dagli effetti imprevedibili" (Edwards
Q 26). L'avvento di una schiera di nuovi e migliori farmaci sintetici
portò all'abbandono di molti vecchi rimedi erboristici,
tra cui la cannabis. Così, nella Farmacopea Britannica
del 1932, non meno di 400 rimedi erboristici erano stati omessi,
tra cui la cannabis, l'estratto di cannabis e la tintura di cannabis
- anche se tutti e tre rimanevano nel Codice Farmaceutico Britannico
del 1949 .
2.7 Fino al 1968, nel Regno Unito i medicinali (a parte quelli
considerati pericolosi) erano sottoposti unicamente al controllo
delle farmacopee, che recavano l'indicazione dei parametri di
qualità relativi alla preparazione dei farmaci. Nel 1968,
in séguito alla tragedia della talidomide, fu emanato il
Medicines Act, che conferiva al governo il potere di concedere
licenze ed autorizzazioni alle imprese farmaceutiche, ai singoli
prodotti ed alle sperimentazioni cliniche. Esso istituiva anche
la Commissione Medica ed il Comitato di Controllo sui Farmaci,
con funzioni consultive nei confronti del governo. I farmaci già
esistenti ottennero il "diritto di licenza". Attualmente,
il potere di registrazione viene esercitato dalla Medicines Control
Agency (MCA). Un medico può peraltro prescrivere un farmaco
non registrato, ovvero un farmaco registrato per un'indicazione
diversa (off-label), ma così facendo se ne assume tutte
le responsabilità e rinuncia al beneficio della sorveglianza
degli effetti collaterali che viene attuata nei confronti dei
farmaci autorizzati mediante il sistema della yellow card.
2.8 L'abuso di droghe è oggetto di convenzioni internazionali
dal 1912. Nel 1961 tali convenzioni furono codificate ed aggiornate
dalla Convenzione Unica delle Nazioni Unite sui Narcotici. La
cannabis e la resina di cannabis furono collocate nella tabella
IV della lista, che autorizzava (ma non obbligava) le parti contraenti
ad adottare "speciali misure di controllo" nei confronti
delle sostanze ivi elencate, ed a bandirle del tutto "eccezion
fatta per quantità che potrebbero essere necessarie unicamente
a scopi di ricerca medica e scientifica, ivi comprese le sperimentazioni
cliniche..." (Articolo 2.5). Secondo il Ministero degli Interni
(p 150), ciò rifletteva "l'opinione dell'OMS che la
droga era largamente soggetta ad abuso, non aveva valore terapeutico
ed era obsoleta nella pratica medica". Nel quadro del Dangerous
Drugs Act del 1964 (successivamente ratificato nel 1965), che
faceva entrare in vigore la Convenzione nel Regno Unito, la cannabis
poteva ancora essere prescritta, benché soggetta a determinate
restrizioni. La tintura otteneva un "diritto di licenza"
in base al Medicines Act del 1968; i medici dunque avevano ancora
il diritto di prescriverla.
2.9 L'abuso della droga assunse proporzioni drammatiche nel corso
degli anni '60. Nel 1971 l'ONU adottò un'ulteriore Convenzione
sulle Sostanze Psicotrope, ed il Regno Unito nello stesso anno
emanò il Misuse of Drugs Act, che richiamandosi alla legge
del 1965 e ad altri decreti d'attuazione, li sostituiva con una
regolamentazione al tempo stesso più completa e più
elastica. Il cannabinolo e i suoi derivati, ivi incluso il THC
(il composto che conferisce alla cannabis le sue proprietà
psicoattive - vedi Capitolo 3) apparivano ora nella Tabella I
della Convenzione, e le parti interessate erano quindi obbligate
a bandirli "fatta eccezione per usi scientifici e, in misura
assai limitata, medici, da parte di persone debitamente autorizzate"
(Articolo 7(a)). Nel 1973 i diritti di licenza concessi nel 1968
vennero sottoposti a revisione, e le originarie Misuse of Drugs
Regulations (SI 1973 N° 797) vennero emanate in base alla
Legge del 1971. Il diritto di licenza della cannabis non fu rinnovato,
ed i Regolamenti collocavano cannabis, resina di cannabis e cannabinolo
e suoi derivati nella Tabella 4 - che oggi corrisponde alla Tabella
1 delle Misuse of Drugs Regulations del 1985 (al N° 2066)
- vietando in tal modo del tutto il loro uso terapeutico.
2.10 Secondo l'MCA, nel 1973 non esistevano "dati sufficienti"
a giustificare l'uso terapeutico della tintura (Q 174), ed essa
era raramente prescritta, ad eccezione dei pazienti che erano
già tossicodipendenti. Il 14 gennaio 1998 il Sottosegretario
di Stato alla Sanità dichiarò alla Camera dei Comuni
che "essa era usata di rado e, quando lo era, era usata principalmente
per i suoi effetti sedativi. Allo stato attuale l'Organizzazione
Mondiale della Sanità era del parere che la cannabis non
fosse più efficace di qualsiasi altra medicina disponibile
sul mercato, nel trattamento delle patologie per le quali essa
era impiegata; pertanto, l'uso ne veniva sospeso". Secondo
il Ministero della Sanità, sussisteva anche il rischio
di un suo dirottamento verso un uso ricreativo mediante prescrizioni
di comodo (Q 174).
CAPITOLO 3 : FARMACOLOGIA DELLA CANNABIS E
DEI CANNABINOIDI
3.1 La pianta cannabis sativa è
conosciuta anche sotto il nome di hashish ed è imparentata
con l'ortica e il luppolo. Cresce di preferenza nei paesi caldi,
ma attecchisce anche nelle regioni temperate. Come droga voluttuaria,
generalmente prende la forma di cannabis erbacea (marijuana),
che consiste nelle foglie e nelle corolle dei fiori essiccate,
o nella resina di cannabis (hashish), che è la resina secreta
da foglie e fiori, comprimibile in blocchi.
3.2 La famiglia degli alcaloidi chimicamente affini a 21 atomi
di carbonio, detti cannabinoidi, è reperibile esclusivamente
nella pianta di cannabis. Esistono più di 60 cannabinoidi
diversi uno dall'altro; uno di questi, il D9-tetraidrocannabinolo
(THC), è il più abbondante ed è responsabile
delle proprietà intossicanti della cannabis. Altri cannabinoidi
presenti in discreta quantità (ad es. il cannabidiolo e
il cannabinolo) non sono psicoattivi, ma si ritiene che possano
modulare gli effetti del THC. Le quantità e le percentuali
relative dei vari cannabinoidi presenti in ogni pianta variano
da ceppo a ceppo e possono essere modificate in coltura. Per singolare
coincidenza, la chimica e la farmacologia della cannabis rappresentarono
uno dei principali interessi del compianto Lord Todd, allorché
era attivo all'Università di Manchester negli anni '30;
sicché egli divenne, tra le altre cose, il primo Presidente
del Comitato Scientifico e Tecnologico della Camera dei Lord all'epoca
della sua fondazione nel 1979.
3.3 Il THC e gli altri cannabinoidi sono liposolubili, ma non
idrosolubili, il che rappresenta un limite alla formulazione dei
preparati di cannabis e cannabinoidi, oltre a rallentare il loro
assorbimento intestinale. D'altra parte, quando si fuma la cannabis
(con uno "spinello" o con la pipa), il THC passa molto
rapidamente in circolo attraverso la superficie molto estesa rappresentata
dal faringe e dai polmoni. Dopo la fumata, gli effetti psicotropi
del THC sono percepibili già nel volgere di secondi e raggiungono
un picco nel giro di alcuni minuti. Quando la cannabis o i cannabinoidi
sono assunti per bocca, l'apice dell'effetto può non essere
raggiunto per diverse ore, ma una volta verificatosi dura più
a lungo. In séguito ad inalazione o ad ingestione orale,
la droga persiste nel cervello più a lungo che nel sangue,
cosicché gli effetti psicologici persistono per qualche
tempo anche dopo che il livello di THC nel sangue ha cominciato
a decrescere.
3.4 Il fumo di una sigaretta di cannabis rilascia in circolo oltre
il 30% del THC totale. La percentuale di THC assorbita in séguito
ad assunzione orale è di 2-3 volte inferiore, dato che,
dopo essere stata assorbita attraverso l'intestino, la sostanza
viene in gran parte metabolizzata dal fegato prima di raggiungere
il grande circolo. Studi preliminari indicano che l'assorbimento
in circolo può essere incrementato se il THC è somministrato
per supposte rettali, poiché questa via di somministrazione
rilascia la droga direttamente in circolo senza passare per il
fegato.
3.5 Il THC, una volta entrato nel torrente circolatorio, si distribuisce
in tutto il corpo e in particolar modo nel tessuto adiposo. Il
lento rilascio del THC da quest'ultimo dà luogo a bassi
livelli di droga nel sangue per vari giorni dopo l'assunzione
di una singola dose, ma non ci sono prove che un qualsivoglia
effetto farmacologico significativo persista per oltre 4-6 ore
dopo inalazione o 6-8 ore dopo ingestione orale. La persistenza
della droga nell'organismo e dei suoi metaboliti nelle urine può
tuttavia tradursi in una positività per la cannabis delle
analisi medico-legali perdurante per vari giorni o anche settimane
a partire dall'ultima dose assunta. (Le implicazioni di ciò
ai fini delle prove eseguite in strada sui conducenti sono considerate
più oltre, al paragrafo 4.9).
3.6 Nelle parole del Professor Trevor Robbins, che parla a nome
del Medical Research Council (MRC), "La farmacologia dei
cannabinoidi è esplosa nell'ultimo decennio, aprendo tutta
una serie di prospettive inedite e stimolanti" (Q 628). Una
rassegna dei passi avanti compiuti è stata presentata a
questo comitato dalla Royal Society e dal Dr. Roger Pertwee dell'Università
di Aberdeen . E' ormai accertato che il THC interagisce con un
sistema, detto cannabinoide, naturalmente presente nel corpo umano.
Il THC produce i suoi effetti agendo sui recettori del sistema
(vedi Riquadro 1). Sono stati identificati due tipi di recettore
cannabinoide: il recettore CB1 ed il recettore CB2. I recettori
CB1 sono presenti sui neurociti encefalici e spinali così
come in certi tessuti periferici (i.e. tessuti extracerebrali);
i recettori CB2 si trovano principalmente sulle cellule del sistema
immunitario ma non nel cervello.
3.7 Resta da stabilire la funzione svolta dai recettori CB1 e
CB2 nel determinismo dei vari effetti della cannabis nel complesso
dell'organismo. Dagli animali da esperimento sappiamo che, tra
gli effetti dei cannabinoidi mediati dai recettori CB1 vi sono
l'alleviamento del dolore, alterazioni della memoria e del controllo
dei movimenti, l'abbassamento della temperatura corporea e una
riduzione dell'attività intestinale. Dato che i recettori
CB1 sono, che si sappia, gli unici presenti nel sistema nervoso
centrale, si ritiene che siano essi i responsabili degli effetti
intossicanti del THC. Poco si sa invece sul ruolo fisiologico
del recettore CB2, di più recente scoperta; esso sembra
comunque coinvolto nella funzione di modulazione del sistema immunitario.
Riquadro 1: Farmacologia della cannabis
- Terminologia
Come per molte altre droghe, gli effetti del THC si esplicano
in base alla sua capacità di attivare speciali proteine
dette recettori che si trovano sulla superficie di determinate
cellule. La droga forma un legame specifico con queste proteine
ed attiva una serie di processi all'interno delle cellule che
inducono alterazioni dell'attività cellulare. Le droghe
come il THC, capaci di "accendere" un recettore, sono
dette agoniste rispetto a quel recettore; altre sostanze che si
legano al recettore ma, invece di attivarlo, ne impediscono l'attivazione
da parte degli agonisti, sono conosciute con il termine di antagonisti
recettoriali.
Il termine cannabinoidi veniva usato originariamente per designare
la famiglia delle sostanze chimiche naturalmente presenti nella
cannabis, di cui il THC è il componente principale. Oggi,
l'accezione dello stesso termine è estesa sino ad abbracciare
tutte le sostanze in grado di attivare i recettori dei cannabinoidi,
ovvero, sia i cannabinoidi naturalmente presenti nelle piante,
che certe sostanze sintetiche (come il nabilone - vedi riquadro
4 più sotto) ed i cannabinoidi endogeni scoperti di recente
(vedi al paragrafo 3.8 più in basso).
3.8 Un'altra importante scoperta recente
è stata che l'organismo contiene composti naturalmente
presenti ("endogeni") in grado di attivare i recettori
per i cannabinoidi. I principali tra questi "cannabinoidi
endogeni" sono i composti simil-lipidici arichidoniletanolamide
("anandamide") ed il 2-arichidonil-glicerolo (2-AG).
3.9 Queste scoperte hanno trasformato il carattere stesso della
ricerca scientifica sulla cannabis, da un tentativo di chiarire
i meccanismi d'azione di una sostanza psicotropa ad un'indagine
su un sino ad allora sconosciuto sistema di controllo fisiologico
operante nell'encefalo ed in altri organi. Benché il significato
fisiologico di tale sistema permanga tuttora in gran parte oscuro,
una delle azioni principali del THC e dei cannabinoidi endogeni
sembra essere quella di regolare le quantità dei messaggeri
chimici rilasciate dai neuroni cerebrali, modulando così
l'attività del sistema nervoso centrale. La scoperta del
sistema cannabinoide endogeno presenta delle implicazioni rilevanti
sulla futura ricerca farmaceutica in quest'area. Alcune compagnie
farmaceutiche hanno già sviluppato dei prodotti in grado
di attivare (agonisti) o disattivare (antagonisti) selettivamente
i recettori CB1 e CB2 (Lambert p 109 e Q 438; Pertwee Q 285).
Gli agonisti del recettore CB2 potrebbero avere effetti benefici
nella modulazione della risposta immune e non dovrebbero possedere
alcuna proprietà psicotropa in quanto il recettore CB2
non è stato individuato nel sistema nervoso centrale. Si
stanno studiando anche gli antagonisti del recettore CB1, sia
come nuovi agenti terapeutici potenzialmente in grado di ridurre
i deficit della memoria associati all'invecchiamento o a malattie
neurologiche, che come nuovi trattamenti per la schizofrenia o
altre psicosi e come anoressizzanti.
3.10 E' probabile comunque che la maggior parte delle indicazioni
terapeutiche proposte ed attribuite presuntivamente alla cannabis,
sia legata ad effetti della droga sui recettori CB1 del sistema
nervoso centrale. Già negli anni '70 sono state compiute
approfondite ricerche, sia da parte del mondo accademico che dell'industria
farmaceutica, per sviluppare nuove molecole di cannabinoidi chimicamente
modificate capaci di separare gli effetti terapeutici desiderati
dalle proprietà psicoattive di queste sostanze; sino ad
ora, però, tali ricerche sono rimaste senza esito.
3.11 Nel frattempo, le ricerche proseguono a pieno ritmo. Il Professor
Patrick Wall del St. Tomas Hospital riferisce di un'"intensa
attività" in questo campo "nelle università
e nei laboratori farmaceutici"; "un gran numero di cannabinoidi
vengono sintetizzati ed analizzati, particolarmente dalle compagnie
statunitensi" (p 31); "Viviamo in un'epoca di grandi
cambiamenti" (Q 101, cfr. Q 125, Pertwee QQ 281-298 e Notcutt
Q 411). Secondo il Dr. Lambert, "l'industria farmaceutica
ha messo ormai a disposizione del ricercatore una vasta gamma
di strumenti atti a sperimentare il sistema cannabinoide"
.
3.12 Dati recenti da studi animali rivelano che, in comune con
varie droghe di "addizione" (eroina, cocaina, nicotina
e anfetamine), il THC provoca la liberazione del messaggero chimico
dopamina in determinate regioni del cervello dei ratti (Pertwee
Q 311, Wall Q 126). Ciò è considerato importante,
in quanto si ritiene che tale modalità di secrezione della
dopamina sia legata alle proprietà gratificanti di queste
droghe e quindi anche alle loro capacità d'indurre dipendenza.
3.13 Altre recenti scoperte scientifiche indicano la presenza
di una connessione fra il sistema cannabinoide dell'encefalo ed
il sistema oppiaceo presente in natura . La capacità del
THC di provocare la liberazione di dopamina nel cervello del ratto
può essere bloccata dalla previa somministrazione di naloxone,
una droga che abolisce selettivamente gli effetti degli oppiacei
a livello encefalico. Questo suggerisce che alcuni degli effetti
psicotropi del THC e di altri cannabinoidi possano essere indirettamente
mediati dalla loro capacità di attivare il sistema oppiaceo
(Pertwee Q 311). Studi recenti hanno dimostrato anche che la somministrazione
di THC agli animali potenzia gli effetti antidolorifici della
morfina e degli oppiacei ad essa affini. Inoltre, la somministrazione
di naloxone (l'antagonista degli oppiacei) ad animali preventivamente
e ripetutamente trattati con un cannabinoide ha evidenziato segni
fisici di astinenza; viceversa, la somministrazione di un antagonista
dei cannabinoidi ad animali già eroino-dipendenti ha provocato
alcuni sintomi (ma non tutti) di astinenza da oppiacei (vedi appendice
4, paragrafo 8). D'altra parte, anche se alcune delle azioni del
THC possono indurre l'attivazione del sistema oppiaceo, il THC
non mima gli effetti della morfina o dell'eroina, né nell'animale
da esperimento, né nell'esperienza soggettiva delle persone
che lo assumono.
3.14 Questi dati del tutto recenti potrebbero, o potrebbero non,
essere rilevanti ai fini del dibattito se la cannabis induca dipendenza
fisica.
CAPITOLO 5:
USO TERAPEUTICO DELLA CANNABIS E DEI CANNABINOIDI: REVISIONE DEI
DATI
5.1 La nostra ricerca è stata
motivata principalmente dalle richieste, oggi sempre più
pressanti, di una modifica dell'attuale legislazione nel senso
di permettere l'uso terapeutico della cannabis, nonché
di estenderlo per i cannabinoidi. Il presente capitolo esamina
i dati che ci sono stati forniti riguardo gli usi terapeutici
della cannabis e dei cannabinoidi, comprendendovi sia quelli correntemente
impiegati che quelli proposti. E' importante operare una distinzione
fra le diverse sostanze e preparazioni; ad esempio, la foglia
dev'essere distinta dall'estratto di cannabis, e la cannabis intera
dal THC. E' altresì importante, anche se non sempre agevole,
distinguere le possibili modalità di somministrazione,
ad es. mediante fumo o per ingestione orale.
Lo stato attuale dell'uso terapeutico della cannabis
5.2 Attualmente, l'uso terapeutico della cannabis nel Regno Unito
è illegale (vedi riquadro 3), ma, ciononostante, abbastanza
diffuso. Secondo il rapporto della BMA, "molti cittadini
altrimenti rispettosi delle leggi vigenti - probabilmente varie
migliaia" fanno uso terapeutico della cannabis al di fuori
della legalità, per lo più fumandola, ma taluni
anche assumendola per os. La UK Alliance for Cannabis Therapeutics
(ACT) è a conoscenza di 200 cittadini del Regno Unito che
hanno assunto cannabis per la sclerosi multipla (MS) (p 29); di
questi, 53 hanno partecipato ad un recente studio sulla percezione
degli effetti del fumo della sostanza (18) (Q 262). Scrive al
proposito Clare Hodges: "E' impossibile
sapere quante persone affette da MS usino la cannabis ... E' mia
impressione, comunque, che la maggioranza di esse non la usi".
Un'indagine condotta dalla Società per la Sclerosi Multipla
ha evidenziato una percentuale vicina all'uno per cento; tuttavia,
la Società ritiene trattarsi di una stima per difetto (Q
341).
RIQUADRO 3:
ATTUALI CONTROLLI LEGALI
La regolamentazione della cannabis nel Regno Unito, in base al
Misuse of Drugs Act del 1971, è alquanto complessa. La
Tabella 2 del documento colloca nella classe B delle droghe soggette
a controllo la stessa cannabis, oltre alla resina di cannabis
e nella classe A il cannabinoide cannabinolo e i suoi derivati
(definiti come THC e suoi omologhi alchilati in posizione 3).
I reati relativi alle droghe di classe A comportano punizioni
più severe. In base alla legge in questione, costituisce
reato importare, esportare, produrre, fornire o possedere droghe
soggette a controllo (benché non sia reato usarle); è
reato anche coltivare piante di canapa, e persino concedere l'uso
di locali per fumare cannabis.
Si fa spesso riferimento in questo contesto alla "Tabella
1 e Tabella 2". Si tratta di Tabelle facenti parte,
non del Misuse of Drugs Act stesso, bensì delle Misuse
of Drugs Regulations del 1985 (N° 2066), emanate in base al
precedente. Le Tabelle da 2 a 5 comprendono droghe cui si applicano
varie esenzioni; in particolare, le droghe della Tabella 2 possono
essere somministrate o prescritte da un medico o un dentista (regolamento
n.7), possono essere prodotte da un medico o un farmacista (regolamento
n.8), possono essere fornite (regolamento n. 8) o possedute (regolamento
n. 10) da varie classi di persone, tra cui medici, farmacisti
e direttori di laboratori, e possono essere possedute da pazienti
(regolamento n. 10). La Tabella 1 comprende invece le droghe cui
non si applicano le esenzioni; la cannabis, la resina di cannabis
e il cannabinolo e i suoi derivati (a parte il dronabinolo - vedi
riquadro 5) compaiono nella Tabella 1.
I Regolamenti del 1985 conferiscono al Segretario di Stato il
potere di concedere a chiunque la licenza di produrre, possedere
o fornire qualsiasi droga soggetta a controllo, ivi compresa una
droga della Tabella 1 (regolamento n. 10); di autorizzare la coltivazione
di piante di cannabis (regolamento n. 12); e di approvare la concessione
di locali per fumare cannabis a scopo di ricerca (regolamento
n. 13).
In pratica, dunque, la legge vieta l'uso terapeutico della cannabis
e della maggior parte dei suoi derivati e ne consente il possesso
unicamente a scopi di ricerca su licenza del Ministero degli Interni.
Due cannabinoidi psicoattivi possono essere impiegati a scopo
terapeutico, il nabilone e il dronabinolo (vedi riquadri 4 e 5).
Due cannabinoidi non-psicoattivi, invece, il cannabidiolo ed il
cannabicromene, non sono droghe soggette a controllo, ed in teoria
potrebbero essere prescritte senza licenza; al momento, comunque,
nessuno lo fa.
La legislazione del Regno Unito è una delle più
restrittive al mondo. Legislazioni più liberali sono vigenti,
fra gli altri, nei Paesi Bassi, in Italia, Spagna, Canada, in
alcuni Länder della Germania e Stati dell'Australia e degli
USA.
5.3 L'ACT è anche a conoscenza
di 50 consumatori di cannabis affetti da lesioni spinali, nonché
di altri 20 con altre patologie. Un'inchiesta condotta nel 1997
dal giornale Disability Now tra i suoi lettori disabili ha rivelato
che, fra 200 partecipanti, assumevano la cannabis 40 persone affette
da MS, 40 da lesioni spinali, 35 da dorsalgia, 27 da artrite e
64 da altre patologie. Un'altra indagine riguardante 2.794 consumatori
abituali di cannabis ha rivelato che 78 di essi la usavano principalmente
a scopo terapeutico (p 244).
5.4 Ci sono inoltre pervenute testimonianze scritte (non incluse
nel volume di dati pubblicato) da quattro pazienti affetti da
MS (oltre a Miss Hodges) che riferiscono di un effetto benefico
della cannabis sulla loro sintomatologia e chiedono di modificare
la legislazione in modo da permetterne la prescrizione. Il Dr.
Fred Schon, primario neurologo, descrive il drammatico miglioramento
osservato, in séguito ad automedicazione con fumo di resina
di cannabis, in un paziente affetto da MS che presentava in precedenza
una grave ed invalidante alterazione dei movimenti oculari (p
303). Abbiamo anche raccolto testimonianze di persone che hanno
usato la cannabis per combattere l'epilessia, le meningoencefaliti
ed il dolore, nonché come antiemetico in séguito
a chemioterapia. Altre testimonianze aneddotiche sono state fornite
dall'ACT e dal London Medical Marijuana Support Group.
5.5 Secondo Neil Montgomery, un certo numero di consumatori a
fini terapeutici della cannabis sono, o sono stati, anche consumatori
voluttuari della stessa, talché l'uso terapeutico, nel
loro caso, risulta in una certa misura condizionato dalla loro
esperienza ricreativa (p 132). Delle nove persone dedite all'uso
voluttuario della cannabis che abbiamo incontrato, tre appartenevano
a questa categoria. Un numero crescente di utenti coltiva la cannabis
in proprio, "in primo luogo per evitare problemi d'impurità",
ovvero acquistano all'ingrosso per assicurarsi la disponibilità
delle dosi necessarie; in entrambi i casi esponendosi a sentenze
più severe, se colti in flagrante, rispetto a chi acquista
frequentemente modiche quantità (cfr. IDMU p 261). I consumatori
a scopo terapeutico tipicamente assumono la cannabis con altrettanta
frequenza, ma in dosi più piccole, degli utenti voluttuari
(Q 567).
5.6 L'uso della cannabis a scopo terapeutico talvolta è
reso possibile dalla connivenza delle professioni mediche. Clare
Hodges ha fatto ricorso ad un consiglio medico prima di provare
la cannabis per la sua MS, e non ne è stata dissuasa (p
27). "Oltre 50 pazienti hanno raccontato all'ACT che i loro
medici avevano raccomandato loro di provare la cannabis per alleviare
i loro sintomi (p 29); e 50 dei 200 partecipanti all'inchiesta
di Disability Now hanno affermato che i loro medici sapevano ed
approvavano. 100 medici fanno parte dell'associazione ACT (Q 96).
La maggior parte dei malati di MS che assumono la cannabis a scopo
terapeutico affermano che i loro medici sono "moderatamente
favorevoli" (Q 341). Un medico, al corrente che una sua paziente
usa la cannabis per alleviare i dolori, non se ne mostra preoccupato.
Un altro paziente ha preso la cannabis per la sua epilessia dietro
raccomandazione del suo curante. Un altro medico era contrario
alla lettera che ci ha scritto il suo paziente, utente di cannabis,
"per via dei progressi nel campo dei farmaci antiemetici".
Secondo il Dr. William Notcutt, primario di anestesia , l'automedicazione
di cannabis per il dolore è ormai diffusa, e "consigliarne
l'uso può essere considerato al giorno d'oggi parte della
gestione farmacologica del dolore" (p 101, Q 434). Infine,
lo stesso rapporto della BMA sull'uso terapeutico della cannabis
è stato occasionato da una risoluzione favorevole all'uso
terapeutico di "certi cannabinoidi assuefacenti" approvata
nel 1997 dal Convegno Annuale dei Rappresentanti della BMA.
5.7 Il governo ritiene che l'onere della prova gravi sui proponenti
l'uso terapeutico della cannabis sotto forma erboristica. Non
più tardi del 1 marzo 1994 l'allora Ministro degli Interni
replicando ad un'interrogazione alla Camera dei Comuni affermava
che "era ormai consolidato il parere negativo sull'uso terapeutico
della cannabis" (HCWA 632). Da allora, la linea del governo
sembra essersi un po' ammorbidita: il 2 luglio 1997 il Ministro
della Sanità, on. Tessa Jowell, dichiarò che le
autorità competenti stavano procedendo ad una revisione
dei dati disponibili. "Allo stato attuale non esistono dati
conclusivi. Il problema principale è che manca la dimostrazione
scientifica che una medicina a base di cannabis sia priva di tossicità,
efficace e di qualità accettabile" (HCWA 174). Il
27 ottobre 1997 l'on. Paul Flynn, rivolgendosi all'on. George
Howarth, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni,
disse che la cannabis era già largamente usata, sia pur
illegalmente, da malati di MS, paresi cerebrale e glaucoma; la
risposta del Ministro fu: "Tutte le sostanze usate a scopi
terapeutici devono essere sottoposte ad analisi scientifica. Se
la cannabis superasse queste prove...il Ministro della Sanità...sarebbe
disposto a prendere in considerazione di permetterne l'uso terapeutico.
Sfortunatamente, sino ad ora non esistono dati conclusivi in questo
senso" (col. 580; vedi anche HL 20 aprile 1998, WA 192, e
HC 5 maggio 1998, WA 351).
5.8 Il Dipartimento della Sanità ha rilasciato una dichiarazione
scritta dello stesso tenore: "Allo stato attuale non esistono
dati sufficienti a dimostrare l'efficacia della cannabis come
agente terapeutico" (p 48). Verbalmente, il Dipartimento
si è spinto un po' oltre, affermando: "Riconosciamo
pienamente l'importanza della ricerca in quest'area ed il suo
valore potenziale, soprattutto quando è rivolta ai bisogni
di pazienti cui abbiamo ben poco da offrire in alternativa"
(Q 167). Sta di fatto che la MS non è l'unica patologia
nei cui confronti i trattamenti convenzionali presentano effetti
relativamente limitati, ragion per cui il Dipartimento ha sentito
il bisogno di mettere in guardia dal rischio di una distorsione
prospettica provocata dal "brivido aggiuntivo" della
cannabis (Q 225).
5.9 Posto che il consumo di cannabis a scopo terapeutico è
chiaramente in aumento a dispetto delle leggi, abbiamo chiesto
ad alcuni dei nostri testimoni quale consiglio darebbero a persone
che ne fanno o contemplano la possibilità di farne uso
terapeutico, ed ai loro medici. Il Dipartimento di Sanità
suggerisce che i medici avvisino gli utenti sugli aspetti legali
del problema, nonché sulle "limitate prove" di
efficacia della sostanza. D'altra parte, "bisogna anche prendere
atto che i pazienti possono scegliere di fare cose sconsigliate
dai loro medici, e che anche in questo caso sussisterebbe la necessità
per il medico di continuare a lavorare per assistere quell'individuo"
(Q 172). Un funzionario si è spinto a rilasciare la seguente
dichiarazione, sia pure in via extra-ufficiale: "Le decisioni
altrui devono essere decisioni altrui" (Q 224).
5.10 La BMA raccomanda agli utenti di cannabis a scopo terapeutico
di essere consapevoli dei rischi cui si espongono, di chiedere
l'arruolamento in sperimentazioni cliniche e di discutere con
i loro medici delle possibili nuove alternative terapeutiche;
ma non raccomanda loro di smettere (Q 55). La Società per
la Sclerosi Multipla "non incoraggia né giustifica
alcun individuo a infrangere la legge" (Q 341).
5.11 Benché la cannabis di per sé sia illegale,
nel Regno Unito certi cannabinoidi vengono correntemente usati
in medicina, in ambito perfettamente legale. L'effetto anti-nausea
dei cannabinoidi ha trovato applicazione clinica nella soppressione
della nausea e del vomito associati alla chemioterapia nei pazienti
neoplastici. Quest'ultima è la sola indicazione clinica
per la quale esistano dati adeguati derivanti da sperimentazioni
cliniche controllate, per lo più risalenti a studi condotti
negli anni '70con THC purificato ed il cannabinoide sintetico
nabilone, un analogo del THC, che si è dimostrato altrettanto
efficace della proclorperazina e di altri agenti anti-nausea disponibili
a quell'epoca. In base a questi dati il nabilone ha ottenuto la
registrazione e, su prescrizione medica, è disponibile
per questa indicazione nel Regno Unito (vedi riquadro 4). Peraltro,
secondo il Professor Malcolm Lader dell'Istituto di Psichiatria
dell'Università di Londra (20) (Q 7), questo farmaco è
stato poco usato. Lader ritiene che ciò sia prevalentemente
dovuto al fatto che durante gli anni '80 sono stati introdotti
più potenti farmaci anti-nausea, quali gli antagonisti
della serotonina ondansetrone (Zofran), granisetrone Kytril) e
tropisetrone (Navoban), oggi largamente usati in combinazione
con la chemioterapia anti-cancro (cfr. Hall p 221 e Appendice
3 Paragrafo 13). Questi farmaci hanno il vantaggio, rispetto ai
cannabinoidi idroinsolubili, di poter essere somministrati per
via sia endovenosa che orale, e la loro efficacia raggiunge fino
al 90% dei pazienti. Non sono state condotte sperimentazioni cliniche
comparative dell'efficacia dei cannabinoidi rispetto agli antagonisti
della serotonina (RPharmSoc p 287).
RIQUADRO 4: NABILONE
Il nabilone è un analogo del D9-THC.
E' stato registrato nel 1982 per uso, solo su prescrizione e solo
ospedaliero, contro la nausea da chemioterapia insensibile agli
altri trattamenti. E' un prodotto di sintesi della Eli Lilly &
Co. Ltd ed è commerciato nel Regno Unito dalla Cambridge
Selfcare Diagnostics Ltd; una confezione di 20 capsule da 1 mg
(per uso orale) costa £ 102. Nel biennio 1997-1998 ne sono
state vendute 5.400 confezioni. Non è un farmaco soggetto
a controllo.
Secondo il Dr. Kendall dell'Università di Nottingham, il
nabilone non è largamente usato per il trattamento della
nausea (p 268). Il nabilone viene usato "molto raramente"
nella MS - probabilmente meno della stessa cannabis (MSSoc Q 353).
Peraltro, il Dr. Notcutt lo usa per il controllo del dolore all'Ospedale
James Paget di Great Yarmouth - vedi al paragrafo 5.14.
5.12 Ciò significa che la cannabis
ed i cannabinoidi sono probabilmente utili come antiemetici solo
in quella modesta percentuale di pazienti che non rispondono ai
trattamenti esistenti, oppure, eventualmente, nella terapia dell'iperemesi
che può protrarsi per vari giorni in séguito alla
chemioterapia antineoplastica, e che non risponde bene agli antagonisti
della serotonina. I cannabinoidi, inoltre, sono indubbiamente
efficaci come antiemetici ed ulteriori ricerche in questo campo
potranno esplorare il loro impiego in combinazione con gli antagonisti
della serotonina, aiutare a determinare per quali pazienti essi
sono più indicati, ed esaminare le potenzialità
del cannabinoide D8-THC, apparentemente meno psicoattivo, per
il quale sono stati osservati incoraggianti risultati clinici
preliminari (Q 74).
5.13 Il THC stesso (dronabinolo - vedi riquadro 5) è registrato
come antiemetico negli Stati Uniti, ma non nel nostro Paese. Il
rapporto della BMA, peraltro, raccomanda che si proceda anche
da noi alla sua registrazione. Ciò dipenderà dalla
richiesta presentata in tal senso dalla casa produttrice; nel
frattempo, i medici potranno prescriverlo come farmaco non registrato,
ma a loro proprio rischio.
RIQUADRO 5: DRONABINOLO
Il dronabinolo è THC. E' in commercio
sotto il nome di Marinol, un D9-THC sintetico in olio di sesamo,
prodotto e confezionato in capsule morbide di gelatina (per uso
orale) da 2.5, 5 o 10 mg di THC. N egli Stati Uniti è registrato,
sia come antiemetico, che come stimolante dell'appetito nei pazienti
affetti da AIDS. Il Marinol è prodotto, negli Stati Uniti,
dalla Unimed Pharmaceuticals Inc.; è notevolmente più
costoso del nabilone (Notcutt Q 427). Non è registrato
come antiemetico nel Regno Unito; tuttavia, nel 1995, su consiglio
dell'OMS, è stato spostato dalla Tabella 1 alla Tabella
2 dei Regolamenti del 1985 (in base ad un emendamento delle Misuse
of Drugs Regulations n° 2048), e può quindi essere
prescritto su base nominale, secondo la definizione dei Regolamenti
del 1985 (vedi riquadro 6).
In un'inchiesta condotta negli Stati Uniti nel 1997, solamente
il 6 % di 1500 oncologi hanno dichiarato di aver prescritto il
dronabinolo nel corso dell'anno precedente (Brett p 204, cfr.
Hall p 222). Secondo la BMA, il consumo di dronabinolo nel Regno
Unito è basso a causa degli ostacoli amministrativi e della
disponibilità di buoni farmaci alternativi (Q 83). Secondo
il Dr. Notcutt del James Paget Hospital, a Great Yarmouth (Q 422),
in pratica, esso comunque non è attualmente disponibile
nel Regno Unito
15.14 Il Dr. Notcutt sta trattando correntemente
con nabilone, prescritto senza licenza, pazienti che soffrono
di algie ribelli alle altre cure. Questo medico ha trattato un
totale di 60 pazienti affetti da una varietà di patologie
croniche algogene, tra cui la MS, diversi tipi di cancro, lesioni
spinali e del sistema nervoso periferico. Il 50 % dei pazienti
ha tratto beneficio dal nabilone, anche se, complessivamente,
un numero significativo risulta intollerante agli effetti collaterali
della droga (effetti psicoattivi sgradevoli e sonnolenza) (Q 400),
talché la percentuale complessiva di successo della terapia
si aggira attorno al 30% (p 104).
15.15 L'efficacia della cannabis nel trattamento dell'anoressia,
da più parti sostenuta, non ha ancora una sua chiara spiegazione
scientifica. In soggetti normali, l'assunzione di cannabis è
seguita, a distanza di circa tre ore, da un incremento dell'appetito,
in modo particolare per i cibi dolci (Pertwee Q 256). Tuttavia,
i consumatori abituali di cannabis tendono ad assuefarsi a questo
effetto e ad accusare persino una riduzione dell'appetito. Secondo
il rapporto della BMA, le sperimentazioni cliniche non hanno evidenziato
alcun effetto benefico del THC sull'appetito di pazienti affetti
da anoressia nervosa. D'altra parte, il dronabinolo, nel corso
di studi clinici controllati, ha significativamente ridotto la
nausea, prevenuto ulteriori cali ponderali e migliorato l'umore
di pazienti con sindromi AIDS-correlate in stadio avanzato. Basandosi
su questi dati, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti
ha concesso al dronabinolo la registrazione per il trattamento
dell'anoressia associata all'AIDS; il Dr. Robson considera quest'ultima
"la più stringente delle indicazioni" per le
medicine a base di cannabis (Q 458).
15.16 Per quanto riguarda l'uso dei cannabinoidi nell'AIDS, ci
si preoccupa dei possibili effetti immunosoppressivi di queste
sostanze (BMA QQ 79, 80, Hall Q 742). Tali effetti potrebbero
provocare danni in pazienti il cui sistema immunitario è
già compromesso, anche se in realtà non vi sono
dati che dimostrino alcun rapporto fra l'uso della cannabis e
la velocità di progressione verso l'AIDS in uomini HIV-positivi
(Robson Q 460).
15.17 Il rapporto della BMA raccomanda che le indicazioni ammesse
per il nabilone siano allargate alla prevenzione del calo ponderale
ed al trattamento dell'anoressia nei pazienti affetti da AIDS
e neoplasie, e che il dronabinolo anche nel nostro Paese sia ammesso
per quest'indicazione. Come già ricordato, ciò dipenderebbe
dalla richiesta del produttore; nel frattempo, i medici avrebbero
la possibilità di prescriverli "off-label", assumendosene
ogni responsabilità. Il dronabinolo è un farmaco
soggetto a controllo, collocato nella Tabella 2 delle Misuse of
Drugs Regulations (vedi riquadro 2); così, la prescrizione
dovrebbe essere fatta su base nominale, giusta la definizione
dei Regolamenti (vedi riquadro 6).
RIQUADRO 6: PRESCRIZIONE SU BASE NOMINALE
· In base al Comma 15 delle Misuse
of Drugs Regulations del 1985, ogni prescrizione di un farmaco
elencato nella Tabella 2 (o Tabella 3) dei Regolamenti dovrà:
· "(a) essere scritta in inchiostro o in modo altrimenti
indelebile, recare la firma abituale del prescrivente e la data
scritta di suo pugno;
· (b) recare, per quanto richiesto, le informazioni più
sotto specificate ai paragrafi (e) ed (f), scritte di suo pugno
dal prescrivente,
· © eccettuato il caso di una prescrizione medica,
specificare l'indirizzo del prescrivente;
· (d) se scritta da un dentista, recare la dizione "unicamente
per trattamento odontoiatrico" e, se scritta da un chirurgo
o medico veterinario, una dichiarazione che il farmaco soggetto
a controllo è prescritto per un animale o una mandria affidati
alle sue cure;
· (e) specificare il nome e l'indirizzo della persona per
il trattamento della quale il farmaco viene prescritto ovvero,
se è scritto da un veterinario, medico o chirurgo, il nome
e l'indirizzo della persona alla quale deve essere consegnato;
· (f) specificare la dose da assumere e
· (i) nel caso di una prescrizione contenente la preparazione
di un farmaco soggetto a controllo, la forma e, laddove indicato,
la potenza della preparazione, nonché, o la quantità
totale (sia in lettere che in cifre) della preparazione, o il
numero (sia in lettere che in cifre) delle dosi unitarie, laddove
indicato, da somministrare
· (ii) in ogni altro caso, la quantità complessiva
(sia in lettere che in cifre) del farmaco soggetto a controllo
che dev'essere fornita;
· (g) nel caso di prescrizione di una quantità totale
che s'intenda somministrare a più riprese, specificare
la quantità di volte in cui può essere somministrata
e gli intervalli da osservare fra una somministrazione e l'altra."
Proposte di nuove indicazioni per farmaci
a base di cannabis
5.18 A parte le patologie più
sopra ricordate per le quali i cannabinoidi sono già usati
nell'ambito della legge, le affezioni più frequentemente
citate sono la MS ed il dolore. Taluni ne sostengono l'utilità
anche nel trattamento dell'epilessia, del glaucoma e dell'asma.
Riportiamo qui di séguito i dati che abbiamo raccolto per
ciascuna di queste patologie.
Sclerosi Multipla
5.19 La Società per la Sclerosi Multipla raccoglie 35.000
degli 85.000 pazienti complessivi che soffrono di quest'affezione
nel Regno Unito. Secondo le stime della Società, oltre
l'uno per cento di questi pazienti, e forse anche il 3-4 %, fanno
uso illegale di cannabis per alleviare la loro sintomatologia
(Q 341). Rappresentanti della Società ci hanno descritto
i sintomi più frequenti della malattia. Una profonda astenia
rappresenta il sintomo più comune, essendo rilevabile nel
95% dei pazienti, ed è seguita dalle turbe dell'equilibrio
(84%), la miastenia (81%), l'incontinenza (76%), gli spasmi muscolari
(66%), il dolore (61%) ed il tremore (35%) (Q 334). Per quanto
gli interferoni (a e b) si siano dimostrati moderatamente efficaci
nei casi di malattia ricorrenti-remittenti e progressivi, questi
sintomi sono scarsamente controllati dai trattamenti esistenti,
e non è stata ancora trovata una cura definitiva.
5.20 La Dr. Lorna Layward della Società per la Sclerosi
Multipla, e il Dr. Pertwee hanno analizzato per noi i risultati
delle sei sperimentazioni cliniche pubblicate sulla cannabis ed
i cannabinoidi nella MS. Le sperimentazioni hanno riguardato un
piccolo numero di pazienti (complessivamente, 41 soggetti in tutto
il mondo), ma alcuni risultati positivi sono stati evidenziati,
soprattutto per gli spasmi, il dolore ad essi associato, il tremore
ed il controllo della vescica urinaria (QQ 262, 372). Il Dr. Pertwee
ha preso parte allo studio, più sopra menzionato, sulla
percezione soggettiva degli effetti della cannabis nella MS: in
un'inchiesta condotta per corrispondenza su 112 pazienti affetti
da MS in automedicazione con la cannabis nel Regno Unito e negli
Stati Uniti, oltre il 90% ha riferito effetti benefici sulla spasticità,
e molti anche una riduzione del dolore ed un miglioramento del
controllo urinario (Q 262).
5.21 La Dr. Layward e il Dr. Pertwee facevano riferimento a risultati
di sperimentazioni su animali, che offrono un supporto scientifico
per l'uso della cannabis e dei cannabinoidi nel trattamento della
MS. Inducendo nel topo una malattia MS-simile (l'encefalomielite
sperimentale autoimmune), basse dosi di cannabinoidi alleviano
il tremore muscolare osservato in questi animali. I cannabinoidi
inoltre sopprimono i riflessi spino-midollari nell'animale da
esperimento (QQ 262, 356).
5.22 E' ovvio chiedersi se gli effetti benefici della cannabis
riferiti dai pazienti con MS non siano semplicemente attribuibili
al senso di benessere provocato dalle proprietà inebrianti
della droga. Clare Hodges sostiene che la cannabis allevia moltissimo
i suoi sintomi somatici, in particolare i disturbi alla vescica,
alla spina dorsale, la nausea ed i tremori (Q 98). "La cannabis
mi aiuta a rilassarmi fisicamente e mi facilita molto nelle funzioni
e nei movimenti. Gli effetti sul fisico sono evidenti. Non si
tratta solo di un vago senso di benessere". Clare Hodges
preferisce decisamente evitare gli effetti inebrianti e si sente
in grado di calibrare la dose cannabis in modo da ottenere una
significativa attenuazione delle turbe fisiche, senza provare
ebbrezza (p 27, Q 98; cfr. LMMSG p 270). Il Professor Wall ha
paragonato questo all'esperienza dei pazienti che ricorrono all'auto-somministrazione
di morfina o di altri narcotici affini per il controllo del dolore
e che sono in grado di calibrare la dose in modo da ottenere un
livello di dolore sopportabile senza soffrire alterazioni della
coscienza (Q 98).
5.23 Il rapporto della BMA conclude: "E' alquanto paradossale
che ai cannabinoidi venga attribuito un valore terapeutico nelle
turbe neurologiche ... se si considera che una sintomatologia
analoga può essere causata dalla stessa cannabis ... non
è chiaro quanto dei reputati effetti della cannabis nei
disordini motori sia in realtà dovuto a meccanismi psicoattivi
od analgesici." Ciononostante, raccomanda di "dare la
priorità a sperimentazioni accuratamente controllate di
cannabinoidi in pazienti affetti da turbe spastiche a carattere
cronico che non abbiano risposto ad altri farmaci." Tale
punto di vista è condiviso da molti dei soggetti da noi
interrogati.
5.24 Il rapporto della BMA raccomanda di ammettere un maggior
numero d'indicazioni per il nabilone e di concedere l'impiego
del dronabinolo per la MS ed altre turbe croniche a carattere
spastico ribelli ai farmaci correntemente in uso. Peraltro, il
rapporto è contraddittorio su questo punto: a p 9, infatti,
sostiene che "Sulla base dei risultati delle ... sperimentazioni,
si potrebbe valutare l'opportunità di estendere le indicazioni...",
mentre a p 80 dice che "E' opportuno allargare le indicazioni"
per tale uso in attesa delle sperimentazioni. Quest'ultima è
la versione a noi ribadita per iscritto dalla BMA (p 10). Secondo
il Professor Ashton, l'ambiguità è involontaria,
ed una lettera del Professor Nathanson della BMA (p 206) conferma
che la BMA in effetti è favorevole alla registrazione in
attesa di ulteriori ricerche.
5.25 La National Drug Prevention Alliance sospetta invece che
quest'ambiguità rifletta un disaccordo fra il Professor
Ashton, l'autore principale del rapporto, e gli editori della
BMA. Questi ultimi considererebbero una registrazione precedente
le sperimentazioni "una straordinaria aberrazione" (p
279). Il Christian Institute afferma che ciò costituirebbe
"un pessimo precedente" (p 208). In ogni caso, la MCA
non è disposta a riconoscere a dati aneddotici un valore
sostitutivo rispetto alle sperimentazioni cliniche (QQ 168, 178,
189); ed in effetti non è stata inoltrata alcuna richiesta
di allargamento delle indicazioni ammesse per il nabilone (Q 191)
Dolore
5.26 Oltre alla MS, l'altra indicazione principale attribuita
ai farmaci a base di cannabis è il controllo del dolore(analgesia).
Il rapporto della BMA afferma: "La prescrizione di nabilone,
THC ed altri cannabinoidi ... dovrebbe essere consentita per i
pazienti affetti da dolore intrattabile", soprattutto nelle
malattie terminali.
5.27 Il Professor Wall ci ha riferito che, a partire dalla sperimentazione
sugli animali, sono state raccolte prove evidenti degli effetti
analgesici di cannabis e cannabinoidi. Alcuni dei risultati di
tali sperimentazioni suggeriscono che il dolore che trae origine
da lesioni neuronali risponderebbe ai cannabinoidi; il che potrebbe
acquistare una rilevante valenza terapeutica in quanto questo
tipo di dolore non risponde bene al trattamento con la morfina
ed i narcotici ad essa correlati (Q 99). Un classico esempio di
dolore di questo tipo è quello da arto fantasma in séguito
ad amputazione (Q 100). Fino al 30% degli amputati soffrono di
questa patologia altamente invalidante, per la quale attualmente
non esiste un trattamento soddisfacente. Il Dr. Colin Stewart,
che lavora nel campo delle grosse amputazioni a Dundee, riferisce
di episodi chiaramente dimostrativi di un'efficacia della cannabis
nella sedazione di tali algie, e raccomanda la conduzione di sperimentazioni
cliniche sulla cannabis in tali pazienti (p 304).
5.28 Il Dr. David Lambert, dell'Università di Leicester,
ci ha confermato l'esistenza di dati comprovanti un'azione analgesica
dei cannabinoidi, sia a livello del midollo spinale che dei centri
cerebrali più elevati. Lambert e Notcutt concordano inoltre
nel suggerire che un modo per dissociare le attività analgesiche
dei cannabinoidi dai loro effetti psicoattivi potrebbe consistere
nella somministrazione locale dei cannabinoidi a livello midollare
attraverso il liquido cefalorachidiano, così come è
stato fatto con gli analgesici derivati dagli oppiacei (QQ 440-6).
5.29 La Dr. Anita Holdcroft dello Hammersmith Hospital, una degli
Autori del rapporto della BMA, ha riferito dei risultati di una
sperimentazione di cannabis contro placebo in un paziente affetto
da marcati dolori a carattere cronico di origine gastroenterica
(diagnosticati come febbre familiare mediterranea) . Il trattamento
consisteva in capsule di olio di Cannabis contenenti dosi fisse
di THC. La richiesta di morfina del paziente era significativamente
minore durante il trattamento con la cannabis che durante un periodo
di trattamento con placebo (p 224).
5.30 In conclusione, ci sono dati scientifici che dimostrano che
i cannabinoidi possiedono proprietà antalgiche, nonché
sperimentazioni cliniche a sostegno del loro impiego terapeutico
con questa indicazione. Abbiamo raccolto molte testimonianze favorevoli
ad attribuire una priorità elevata ad ulteriori ricerche
in quest'area.
Epilessia
5.31 I dati a favore dell'impiego terapeutico della cannabis o
dei cannabinoidi nel trattamento dell'epilessia sono per lo più
episodici. I cannabinoidi sono in grado di esercitare, in vari
animali da esperimento, effetti sia convulsivanti che anticonvulsivanti.
Di particolare interesse sono le proprietà anticonvulsivanti
del cannabinoide naturale cannabidiolo; tale composto è
essenzialmente privo degli effetti psicoattivi del THC. I limitati
dati clinici disponibili sull'uso del cannabidiolo nel trattamento
dell'epilessia non appaiono però ancora sufficientemente
univoci e comunque sono stati raccolti su un piccolo numero di
pazienti. Il rapporto della BMA conclude che "potrebbe eventualmente
rappresentare una terapia complementare utile in pazienti che
mal rispondono ai trattamenti correntemente in uso. Il THC ed
altri cannabinoidi psicoattivi probabilmente non sono indicati
come anticonvulsivanti."
Glaucoma
5.32 I cannabinoidi determinano un abbassamento della pressione
endoculare, sia nell'animale che nell'uomo, anche se il sito ed
il meccanismo di questa loro azione rimangono oscuri. E' stato
suggerito che la cannabis o i cannabinoidi potrebbero essere utili
nel trattamento dell'ipertensione endoculare nel glaucoma, una
delle più frequenti cause di cecità (vedi i rapporti
della BMA e dell'OMS). Keith Green, Professore di Oftalmologia
del Medical College of Georgia, Stati Uniti, ci ha esposto i risultati
dei suoi studi condotti su oltre 300 soggetti con pressione endoculare
normale ed aumentata. La cannabis causava una diminuzione media
del 25% della pressione endoculare che durava per tre - quattro
ore. Tuttavia, per mantenere la pressione a livelli di base, i
pazienti avrebbero dovuto fumare fino a dieci sigarette di cannabis
al giorno, il che non è praticabile in vista degli effetti
psicoattivi della droga e della sua capacità di alterazione
della funzione cognitiva. Il Professor Green sottolinea l'opportunità
di compiere ulteriori indagini per determinare i meccanismi coinvolti,
allo scopo di verificare la possibilità di dissociare gli
effetti oculari desiderati da quelli intossicanti (p 219; cfr.
Appendice 3, paragrafo 12). Un parere analogo, presente sia nel
rapporto della BMA che in quello dell'AMA, viene espresso anche
dal Professor Hall (Q 753).
Asma bronchiale
5.33 La cannabis ed il THC dilatano le piccole vie respiratorie
polmonari, il che ha dato lo spunto a suggerire la possibilità
di una loro applicazione nel trattamento dell'asma bronchiale.
In base al rapporto della BMA sono però state condotte
poche sperimentazioni cliniche, e quelle poche concentrate oltretutto
prevalentemente negli anni '70, vale a dire prima dell'avvento
dei più potenti farmaci oggi disponibili per la cura di
questa malattia. Il fumo di cannabis appare chiaramente inadatto
alla terapia dell'asma bronchiale in ragione degli effetti irritanti
dello stesso fumo, e d'altra parte il THC assunto per aerosol
sembra anch'esso non privo di effetti irritanti. La Royal Society,
tuttavia, conclude dicendo che "I cannabinoidi ... sembrano
manifestare un'efficacia non inferiore delle terapie con farmaci
convenzionali. Sono necessari ulteriori studi per migliorare la
formulazione dei cannabinoidi da somministrare per aerosol"
(p 294, cfr. Hall Q 753).
5.34 E' interessante notare che, se la cannabis si dimostrasse
efficace sia nel glaucoma che nell'asma bronchiale, essa sarebbe
particolarmente utile per i pazienti affetti da entrambe queste
patologie, in quanto molti farmaci indicati per una di queste
due malattie risultano controindicati per l'altra.
Necessità delle sperimentazioni
cliniche di cannabis e cannabinoidi
5.35 Come già indicato più avanti, il Governo ritiene
che ricada sui proponenti di un uso terapeutico allargato l'onere
di dimostrare alla MCA che il farmaco proposto soddisfi i normali
criteri di qualità, tolleranza ed efficacia. Il Dr. Brian
Davis della MCA (QQ 167-171) ha sottolineato che l'efficacia può
essere provata unicamente realizzando sperimentazioni scientifiche
controllate; pertanto, non è accettabile il dato aneddotico.
Sia il rapporto della BMA, che la Società per la Sclerosi
Multipla (Q 389) si allineano su questa posizione.
5.36 Elenchiamo qui di séguito in sintesi i requisiti richiesti
dalla Royal Pharmaceutical Society per approvare un nuovo farmaco
(p 290):
· Il principio attivo dev'essere adeguatamente caratterizzato
dal punto di vista chimico e fisico
· Il principio attivo dev'essere presentato in una formulazione
che preveda una dose fissa
· Devono essere state condotte adeguate prove di tollerabilità
del composto
· Devono essere stati eseguiti adeguati studi clinici controllati
in entità nosologiche ben definite e l'efficacia dev'essere
dimostrata con metodi obiettivi
· I dati devono essere stati pubblicati e sottoposti al
giudizio di esperti.
Non esistono a tutt'oggi rivendicazioni che la cannabis od altri
farmaci a base di Cannabis abbiano superato alcuna di queste prove,
eccezion fatta per il nabilone e il dronabinolo.
5.37 A tutt'oggi, poche sono state le sperimentazioni cliniche
adeguatamente controllate riguardanti la cannabis e i cannabinoidi,
salvo come antiemetici (vedi sopra); quelle che sono state pubblicate
sono elencate nell'Appendice III del rapporto della BMA. (Per
una definizione dettagliata di ciò che s'intende per sperimentazione
clinica, vedi riquadro 7). Per quanto riguarda la MS, ci sono
stati solo sei studi, per un totale di appena 41 pazienti. C'è
un ampio consenso sull'opportunità di condurre un maggior
numero di sperimentazioni cliniche, e di migliore qualità
(ad es., DH Q 180, ACT p 28). Come ha rimarcato il Dr. Pertwee,
trattasi di questione urgente: "La cannabis viene già
usata ... Non siamo in una situazione in cui possiamo aspettare
e stare a vedere" (Q 317). La situazione in effetti è
particolarmente urgente rispetto al controllo sintomatico della
MS, come riconosce anche il rapporto della BMA, vista l'attuale
carenza di trattamenti efficaci. Analogamente, in campo analgesico
(controllo del dolore), non è apparso alcun nuovo farmaco
in 20 anni (Notcutt Q 411).
Riquadro 7: sperimentazioni cliniche
controllate
L'approvazione di nuovi farmaci per uso
umano presuppone che essi siano rigorosamente esaminati in sperimentazioni
cliniche controllate. "Controllate" significa che il
farmaco esaminato venga confrontato con una sostanza inerte, detta
"placebo". Le compresse o capsule di placebo sono preparate
in modo da risultare indistinguibili dal farmaco attivo in esame.
In una sperimentazione controllata contro placebo "a doppio
cieco", né il paziente né il medico o l'infermiere
sanno se a un determinato paziente viene somministrato il farmaco
attivo o il placebo; tale informazione è depositata in
codice presso una persona che non partecipa attivamente alla conduzione
dello studio e non viene rivelata sino al termine della sperimentazione.
I pazienti vengono assegnati a caso al gruppo placebo od a quello
del farmaco in esame, allo scopo di evitare
qualsiasi fattore che possa influenzare la selezione di quelli
che dovranno ricevere il farmaco attivo. Il risultato della sperimentazione
dovrebbe, ove possibile, basarsi su parametri obiettivi, avvalendosi
di indici di efficacia predeterminati detti endpoints. Il successo
o il fallimento di una sperimentazione va misurato sulla scorta
di criteri fissati per iscritto in un protocollo prima dell'inizio
dello studio. La sperimentazione dovrebbe includere un numero
sufficientemente grande di soggetti al fine di evidenziare differenze
statisticamente significative dei parametri di efficacia scelti,
tra il gruppo trattato con placebo e quello trattato con il farmaco
attivo.
Una variante rispetto alla suddivisione dei pazienti in due gruppi
distinti che ricevono, rispettivamente, il placebo o il farmaco
in esame, è il disegno sperimentale cosiddetto a crossover,
in cui i medesimi pazienti assumono il placebo ed il farmaco in
esame (in quest'ordine o in ordine inverso) in due fasi successive
dello studio, e si scambiano le parti secondo un ordine casuale,
per salvaguardare il disegno "a doppio cieco", dopo
un periodo di wash-out (completa eliminazione dall'organismo della
sostanza assunta).
Ogni sperimentazione clinica che coinvolga dei pazienti deve tradursi
in un protocollo dettagliato da sottoporre all'approvazione della
MCA, che in tal caso emette un Clinical Trial Certificate (CTX).
Oltre a ciò, ogni sperimentazione clinica richiede l'autorizzazione
previa del Comitato Etico del luogo in cui dovrà essere
condotta.
5.38 Il rapporto
della BMA esorta il Clinical Cannabinoid Group (una rete informale
di ricercatori interessati che si raccoglie attorno al Dr. Pertwee),
gruppi di pazienti, imprese farmaceutiche ed il Ministero della
Sanità a "lavorare insieme per incoraggiare"
le sperimentazioni. Tra l'altro, la BMA sostiene che "la
raccolta dei dati scientifici è stata ostacolata da regolamenti
che restringevano ad un'unica indicazione (antiemetica, N.d.R.)
l'uso terapeutico della cannabis"(p 11).In séguito
alla pubblicazione del suo rapporto, la BMA ha incontrato nel
marzo 1998 il Government's Chief Medical Officer (CMO) "per
concordare un piano d'azione atto a promuovere lo svolgimento
di sperimentazioni cliniche con i cannabinoidi." Al termine
dell'incontro si è deciso che le sperimentazioni in questione
siano condotte sotto la guida di un organismo appropriato, nella
fattispecie da un ente di ricerca indipendente od istituzionale.
5.39 Gli studi clinici sono costosi; ciononostante, gli organismi
finanziatori della ricerca non avanzano obiezioni in linea di
principio, rispetto al finanziamento di lavori in questo settore.
La MRC riferisce di una carenza di proposte altamente qualificate
in quest'area di ricerca(Q 629); ciononostante si dichiara "pronta"
a finanziare studi clinici ben concepiti in questo campo, al punto
da prendere in considerazione anche una richiesta "estemporanea"
in tal senso (QQ 638, 769). Nel febbraio 1998 la MRC ha sponsorizzato
tre studi, uno affidato al Dr. Pertwee e due al Dr. Kendall; attualmente,
quello di Pertwee e uno di quelli di Kendall si sono conclusi
(Q 621). La Wellcome ha finanziato sette sperimentazioni a partire
dal 1990: di cui cinque progetti, ivi compresi tre affidati a
Pertwee, e quattro borse di studio sperimentali, tutte assegnate
a colleghi di Pertwee. La Società per la Sclerosi Multipla
e la BMA sono anch'esse disponibili a collaborare nel finanziamento
di uno studio sperimentale (MSSoc p 89; Q 769). Il Ministero della
Sanità normalmente non finanzia sperimentazioni, ma potrebbe
comunque "agevolarne lo svolgimento" (Q 194). Oltre
alla Wellcome, il gruppo di ricerca del Dr. Pertwee ad Aberdeen
ha ottenuto finanziamenti anche dal National Institute on Drug
Abuse (un ramo del National Institute of Health) degli Stati Uniti
e da una ditta farmaceutica (Q 252).
5.40 Il Professor Edwards (Q 19) mette in discussione l'opportunità
di condurre costose sperimentazioni controllate con la cannabis
ed esprime la preoccupazione che possa verificarsi un abuso di
detta sostanza; sarebbe piuttosto favorevole a condurre, in via
preliminare, una serie di investigazioni cliniche su scala ridotta
in singoli pazienti.
5.41 Molte delle persone che abbiamo interpellato hanno parlato
delle difficoltà inerenti alle sperimentazioni cliniche
sulla cannabis. Come si fa a rendere disponibile un prodotto uniforme,
non soggetto a variazioni? Quale formulazione dev'essere usata?
Come si può prevedere la dose necessaria per ogni specifica
patologia? Quanto sarebbero affidabili, e prevedibili, i livelli
serici di THC (QQ 7, 8,180, 781)? Inoltre, è del tutto
probabile che i singoli pazienti differiscano considerevolmente
rispetto alla dose necessaria per controllare la loro sintomatologia
- così come accade con gli oppiacei nel controllo del dolore
grave, nel cui caso il Professor Wall ha comunemente rilevato
fluttuazioni oscillanti da uno a dieci (QQ 112-3).
5.42 Il Professor David Grahame-Smith, Presidente dell'Advisory
Council on the Misuse of drugs (Q 8), ha sollevato il problema
della difficoltà di eseguire una sperimentazione a doppio
cieco controllata contro placebo con un agente psicoattivo, in
quanto la droga potrebbe essere facilmente distinta da un placebo
inerte. Il Professor Lader, per risolvere il problema, suggerisce
che la cannabis sia messa a confronto con un altro farmaco psicoattivo
invece che con un placebo. Altre possibilità sarebbero
usare dosi di principio attivo sufficientemente basse da non avere
effetto psicotropo, oppure procedere con un placebo inattivo e
verificare alla fine dello studio sino a che punto i pazienti
siano in grado di riconoscere se avevano assunto il principio
attivo od il placebo (Q 779).
5.43 Oltre a questi problemi di ordine pratico, i ricercatori
clinici si trovano ad affrontare ostacoli di tipo legale ed un'ostilità
diffusa da parte dell'opinione pubblica, dato lo status della
cannabis di droga soggetta a controllo inserita nella Tabella
1. Questo problema, ed i modi per affrontarlo, vengono presi in
esame nel Capitolo 7.
5.44 Da più parti viene ormai prospettata l'esigenza di
procedere sulla strada delle sperimentazioni cliniche. In primo
luogo, il Dr. Geoffrey Guy, un imprenditore farmaceutico, ha recentemente
creato GW Pharmaceuticals per condurre ricerche autorizzate e
sviluppare medicine a base di Cannabis, in collaborazione con
l'olandese HortaPharm BV (vedi i dati presentati dal Dr. Guy e
QQ 107, 135, 413-420, 447). Lo scopo è quello di produrre
estratti di piante intere a dosi fisse, piuttosto che singole
molecole, da piante adattate ad un contenuto stabile di cannabinoidi,
con modalità di somministrazione diversa dal fumo, mantenendo
i vantaggi del fumo senza subirne i danni, e di procedere, mediante
sperimentazioni cliniche, sino alla formulazione della richiesta
di registrazione del prodotto. Il Dr. Guy ha ottenuto l'autorizzazione
a coltivare cannabis, a possederla ed a fornirla a scopi di ricerca,
dal Ministero degli Interni nel giugno 1998. Attualmente sta reclutando
pazienti da inserire nelle sperimentazioni con l'aiuto dell'ACT.
5.45 Il Dr. Guy è fiducioso che si possano organizzare
sperimentazioni rigorose e che si possa evitare la contaminazione
del materiale ricavato dalle piante. E' favorevole all'uso di
prodotti di origine vegetale e cita gli esempi della gentamicina,
del papavero e della digitale come prodotti ufficialmente approvati
di origine vegetale che contengono complesse miscele di alcaloidi.
Egli ritiene che, ricorrendo a condizioni di crescita controllata
ed a piante di cannabis clonate, sarà possibile produrre
una preparazione erboristica di composizione stabile ed uniforme
con adeguati controlli di qualità. Tale posizione è
corroborata dai dati presentati dall'organizzazione olandese Maripharm
(vedi Appendice 4 al paragrafo 14), che è riuscita a produrre
cannabis-erba medica selezionata rispetto al suo significativo
contenuto di THC (10.7+_0.1%) ed a quello, relativamente basso,
di altri cannabinoidi.
5.46 In secondo luogo, in séguito all'incontro fra la BMA
ed il CMO (vedi sopra, al paragrafo 5.38), la Royal Pharmaceutical
Society ha creato un "gruppo di lavoro sull'uso terapeutico
dei cannabinoidi", presieduto dal Professor Sir William Asscher,
già Presidente del Committee on Safety of Medicines. Il
gruppo comprende rappresentanti dello NHS R&D Directorate,
della MRC e della Società per la Sclerosi Multipla, oltre
a ricercatori tra cui il Dr. Pertwee. Obiettivi del gruppo sono
"produrre linee guida per studi clinici pilota sui cannabinoidi
volti a dimostrare la loro efficacia, nonché assistere
coloro che desiderino condurre tali sperimentazioni a completarle
con successo ed a pubblicarne i risultati." Il gruppo ha
stilato protocolli riguardanti due sperimentazioni: uno la spasticità
legata alla MS, l'altro il dolore postoperatorio. Entrambi i protocolli
consistono in studi longitudinali (i.e. non del tipo "cross-over"),
e comprendono tre gruppi di pazienti: di cui ad uno sarà
somministrato dronabinolo, ad un altro un estratto di cannabis
contenente una quantità fissa di THC, e ad un terzo un
placebo. E' stato escluso il fumo: la somministrazione avrà
luogo sotto forma di capsule orali. Il clinico responsabile dello
studio anti-dolore sarà la Dr. Anita Holdcroft, la cui
precedente sperimentazione di cannabis su pazienti singoli è
stata citata più sopra; mentre il clinico responsabile
dello studio anti-MS sarà il Dr. John Zajicek del Derriford
Hospital, Plymouth. I protocolli saranno presentati tra breve
ed a quel punto saranno inoltrate le domande di finanziamento
(da fonti non legate all'industria) e di licenza da parte dello
Home Office. (Vedi documento prodotto dai componenti del gruppo
di lavoro, QQ 768-811).
5.47 In aggiunta a questi, Jo Barnes della Exeter University sta
lanciando una sperimentazione pilota sul THC orale comprendente
30 pazienti con MS, finanziata dall'Università ed intesa
a "produrre dati utili al fine di calcolare le dimensioni
del campione di pazienti necessario per uno studio su vasta scala"
(p 217). Il Dr. Robson sta programmando studi pilota sull'impiego
del nabilone e del dronabinolo per la disintossicazione da oppiacei
e come ansiolitici/ipnoinducenti nelle emergenze da droghe (p
118, Q 458). Il Professor Wall è a conoscenza di altre
tre sperimentazioni nel Regno Unito attualmente in avanzato stadio
di progettazione, una del Dr. Pertwee, un'altra del Dr. Notcutt
(Q 448) e una terza della Dr. Clare Fowler del National Hospital
for Neurology and Neurosurgery di Londra.
5.48 Tutte queste molteplici iniziative sono, o potrebbero avviarsi
a diventare, intercorrelate. Le sperimentazioni del gruppo di
Asscher, ed altre, potrebbero avvalersi di GW Pharmaceuticals
come fonte di approvvigionamento di materiale derivato dalla cannabis,
nel qual caso sarebbero coperte da un'estensione della licenza
dello Home Office in mano al Dr. Guy. Il gruppo di Exeter ed altri
potrebbero far rientrare i loro studi nell'ambito dei protocolli
del gruppo Asscher, in modo da divenire parte di una sperimentazione
a livello nazionale. Alla fine, è possibile che tutte,
o quasi, queste iniziative potranno fondersi per realizzare due
studi nazionali che utilizzerebbero i protocolli del gruppo Asscher
e la licenza ed i materiali del Dr. Guy.
Le sperimentazioni
cliniche dovrebbero limitarsi ai cannabinoidi?
5.49 Sia il Dr.
Guy che il gruppo Asscher propongono di condurre studi che utilizzino
estratti erboristici di cannabis; ma, secondo più d'uno
dei nostri referenti, ciò potrebbe rivelarsi un errore.
Il Professor Ashton ed il Professor Nathanson della BMA (Q 55),
riflettendo la posizione sostenuta dal rapporto della stessa BMA,
hanno prodotto solide argomentazioni a favore di sperimentazioni
di cannabinoidi sintetici invece che di Cannabis erbacea, in ragione
delle difficoltà di ottenere preparazioni di quantità
fisse e stabili dalla materia vegetale. Ma sia il Dr. Guy che
il gruppo di Asscher ritengono di essere in grado di risolvere
tale problema.
5.50 L'Association of Chief Police Officers (ACPO) sostiene che
la ricerca clinica dovrebbe essere limitata ai singoli cannabinoidi:
infatti, parte dal presupposto che la cannabis sia una sostanza
nociva e che pertanto debba continuare ad essere soggetta a controllo
(p 196). Simile è la posizione del Christian Institute,
il quale anzi sostiene, inter alia, che l'uso terapeutico potrebbe
finire per rappresentare il cavallo di Troia della legalizzazione
(p 208). (Tratteremo questo argomento più avanti al capitolo
7). Mary Brett, responsabile dell'educazione sanitaria alla Grammar
School del Dr. Challoner (22), scrive: "Tutti i dati scientifici
in nostro possesso depongono senz'ombra di dubbio in favore del
mantenimento della proibizione della marijuana naturale, sia a
scopi medici che ricreativi. Tuttavia, i cannabinoidi purificati,
sia pure a séguito di rigorose analisi e sperimentazioni
cliniche comparative rispetto ad altri trattamenti esistenti,
potrebbero dimostrarsi utili in certe patologie..." (p 206).
5.51 Altri, invece, vedrebbero senz'altro con favore l'esecuzione
di ricerche su preparati erboristici derivati dalla cannabis.
Il Professor Wall manifesta una preferenza per studi sulla cannabis
rispetto ai cannabinoidi naturali e critica il rapporto della
BMA laddove esso raccomanda che le sperimentazioni siano limitate
ai cannabinoidi sintetici (p 32); considera inoltre che sarebbe
prematuro, a questo stadio delle nostre conoscenze, presupporre
che il THC sia l'unico principio attivo contenuto nella cannabis
(Q 103). Per parte nostra, abbiamo raccolto dati aneddotici comprovanti
che chi ha provato la Cannabis, il nabilone e/o il dronabinolo,
preferisce la cannabis (LMMSG p 271; ACT pp. 28, 30; IDMU p 228).
5.52 La Royal Society (p 295) conclude infatti affermando che
"per riprodurre gli effetti prodotti dalla droga originaria,
potrebbe rendersi necessario l'impiego di varie componenti della
cannabis". Altri favorevoli ad includere invece la cannabis
vera e propria in tutti i programmi sperimentali comprendono la
Royal Pharmaceutical Society (p 284), il Dr. Kendall (p 268),
il Dr. Pertwee (QQ 266, 315), il Dr. Robson (Q 480), il Dr. Stewart
ed il Dr. Schon. La Società per la Sclerosi Multipla (Q
352) sottolinea che la cannabis è disponibile, ed è
quanto di fatto usano quelli che ne fanno uso terapeutico; mentre
l'ACT osserva che la sua inclusione negli studi consentirebbe
a chi già la usa di regolarizzare la sua posizione (arruolandosi
nelle sperimentazioni) senza dover cambiare la propria terapia
(Q 149). Il Professor George Radda, Direttore Esecutivo della
MRC, non escluderebbe l'impiego di estratti di cannabis nativa,
"ma bisogna conoscerne la composizione" (Q 645).
5.53 Taluni esperti sottolineano che la variabilità della
composizione chimica della cannabis nativa può anche risultare
vantaggiosa in senso terapeutico. Infatti, il London Marijuana
Medical Support Group sostiene che differenti ceppi di cannabis
contenenti differenti proporzioni di THC, cannabinolo (CBN) e
cannabidiolo (CBD) possono dar luogo ad effetti terapeutici differenziati:
"Quanto maggiore è la quantità di CBN e di
CBD, tanto maggiore sarà l'intensità delle sensazioni
corporee; inversamente, quanto minore è la quantità
di CBN e di CBD e maggiore quella di THC, tanto più attiva
sarà generalmente la stimolazione a livello mentale. Una
cannabis a contenuto elevato di CBN e CBD è più
efficace rispetto al controllo della sintomatologia percepita
come corporea, quale il dolore cronico" (p 270). Neil Montgomery
è inoltre convinto che resine di cannabis provenienti da
diverse aree geografiche diano luogo a tipi distinti di effetti
psicotropi (Q 594). C'è da dire, tuttavia, che su questi
argomenti non sono disponibili dati scientifici conclusivi.
Gli studi clinici
dovrebbero includere il fumo tra le modalità di assunzione?
5.54 Sia il Dr.
Guy che il gruppo Asscher hanno escluso il fumo ai fini delle
loro sperimentazioni, e molti degli esperti da noi interpellati
appoggerebbero questa tesi (ad es. Notcutt p 104, Henry p 224,
RPharmSoc p 284, Wall Q 103, Pertwee QQ 266, 315, MSSoc Q 364,
ACT Q 154). Si ritiene che il fumo comporti un eccessivo rischio
potenziale per la salute: vedi al capitolo 4. Tuttavia, come già
ricordato in precedenza, fonti aneddotiche indicano che coloro
che usano la cannabis a scopi terapeutici preferiscono fumarla
piuttosto che assumere cannabinoidi per via orale come il nabilone.
La preferenza per il fumo potrebbe essere dovuta, da un lato alla
rapidità d'assorbimento, dall'altro all'elasticità
del dosaggio assicurate da tale modalità d'assunzione:
vedi al capitolo 3.
5.55 Il Dr. Robson suggeriva di eseguire sperimentazioni cliniche
comparative tra cannabis fumata e fumo di THC (Q 480). La proposta
del gruppo Asscher di procedere ad un esame comparativo fra THC
per os ed una preparazione orale di cannabis otterrebbe lo stesso
risultato, ossia quello di un raffronto tra entità comparabili.
5.56 E' in corso un vivace dibattito sulle possibilità
di migliorare la modalità di somministrazione, e della
cannabis, e dei cannabinoidi sintetici (ad es. QQ 60, 266-273).
Ricerche condotte recentemente negli Stati Uniti descrivono la
capacità dei vari metodi di fumo di cannabis nativa di
ridurre l'ingestione di catrame legato al THC. Sorprendentemente,
l'uso di una pipa ad acqua attraverso cui il fumo di cannabis
passa prima di essere inalato, e di un vaporizzatore in cui la
cannabis nativa è riscaldata ma non combusta, avevano un'efficacia
relativamente limitata nel ridurre la quantità di catrame
inalato. Sfortunatamente però, anche l'assorbimento orale,
lento e soggetto a notevoli sbalzi, sia della cannabis nativa
che dei cannabinoidi sintetici, può dar luogo sia a sotto-
che a sovradosaggi. Altre possibilità riguardano lo sviluppo
di inalatori (ad es. Guy QQ 713-4), spruzzatori, supposte rettali
(vedi appendice 3, paragrafo 3) e cerotti cutanei, nonché
un metodo sublinguale (ossia prendere una tintura sotto la lingua
- LMMSG p 270). La ricerca su tali sistemi di assunzione alternativi
è considerata prioritaria da molti esperti.
5.57 Benché si ritenga, per consenso unanime, che il fumo
di cannabis comporti a lungo termine un rischio potenziale per
la salute dei consumatori, non da tutti viene esclusa a priori
la possibilità di una sua applicazione terapeutica. Il
rapporto degli US National Institutes of Health afferma che "...
potrebbero esservi dei pazienti, ad es. neoplastici, afflitti
da nausea e vomito in corso di chemioterapia, per i quali la via
inalatoria potrebbe presentare vantaggi rispetto alle formulazioni
capsulari (di THC) attualmente disponibili." E conclude:
"In sintesi, la sperimentazione del fumo di marijuana ai
fini della valutazione dei suoi effetti terapeutici rappresenta
un obiettivo arduo, ma non impossibile da raggiungere." Il
rapporto della American Medical Association raccomanda "che
siano condotti studi adeguati e ben controllati sul fumo della
marijuana in pazienti affetti da gravi affezioni per le quali
dati preclinici, aneddotici o controllati indichino una qualche
probabile efficacia, tra cui la cachessia da AIDS, l'iperemesi
grave, acuta o cronica, indotta da chemioterapia, la sclerosi
multipla, le lesioni del midollo spinale, la distonia (movimenti
muscolari involontari, come i tic), le nevralgie...". Tra
gli esperti da noi consultati, coloro che includerebbero il fumo
negli studi clinici comprendono il Dr. Schon (p 304), il Dr. Stewart
(p 305) e il Dr. Robson (Q 480); anche il Professor Radda della
MRC sarebbe disposto ad effettuare questo tipo di sperimentazione,
a patto che i protocolli siano soddisfacenti (QQ 646, 654).
CAPITOLO 7
MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE
SULL'USO TERAPEUTICO E SULLA RICERCA: REVISIONE DEI DATI
7.1 Attenendosi
alla legge, sarebbe possibile rendere prescrivibili la cannabis
e/o altri cannabinoidi semplicemente spostandoli dalla Tabella
1 alla Tabella 2 dei Regolamenti sull'Abuso di Droghe, ancor prima
di registrare ed immettere sul mercato qualsiasi medicina a base
di cannabis. Il Governo, però, non è incline a riclassificare
la cannabis prima della sua registrazione come farmaco. La registrazione
a sua volta è subordinata alla ricerca ed alle sperimentazioni
cliniche, ed il Governo è d'accordo per consentire lo svolgimento
dell'una e degli altri; non lo sono, peraltro, alcuni degli esperti
da noi interpellati. Nel frattempo, dunque, l'uso terapeutico
rimane illegale.
Perseguibilità
dell'uso della cannabis a scopi terapeutici
7.2 Non si conosce
quanti casi di imputazione per possesso di cannabis siano collegabili
all'uso terapeutico della stessa. L'ACT ha richiamato la nostra
attenzione su 15 casi di persone accusate di coltivazione, possesso
e/o approvvigionamento di cannabis a scopi terapeutici a partire
dal 1996: dei 12 casi di cui era noto l'esito, uno si concluse
con una sentenza di 50 ore di servizio in comunità; negli
altri 11, o l'accusa fu archiviata, il difensore era stato esonerato,
oppure la sentenza si riduceva ad un proscioglimento con la condizionale.
Il commento dell'IDMU, che tra l'altro riporta ulteriori dati
(p 258), è che, benché l'esito di tali procedimenti
sia in genere estremamente variabile, le giurie appaiono propense
ad assolvere "laddove sussistano evidenze convincenti d'un
uso terapeutico della sostanza".
7.3 Le persone che fanno uso di cannabis a scopi terapeutici rischiano
di essere penalmente perseguiti se trovati in possesso di cannabis
o se la coltivano; però, secondo l'on. Austin Mitchell,
"tutto ciò è imbarazzante e difficilmente sostenibile
da un punto di vista legale, ed infatti si risolve in genere con
un'ammonizione da parte delle autorità di polizia, o comunque
con sentenze molto blande da parte dei giudici" (Q 132).
A detta del Dr. Pertwee, è inammissibile che questi cittadini
vengano a volte penalmente perseguiti, ma anche che la violazione
delle leggi sia saltuariamente tollerata e che in generale, in
questo campo, domini in Gran Bretagna confusione ed incoerenza
legislativa (Q 313).
7.4 Il rapporto della BMA raccomanda che "mentre la ricerca
procede, la polizia, i giudici ed altre autorità del sistema
giudiziario dovrebbero tener conto della possibilità che
l'uso illegale di cannabis sia legato a ragioni terapeutiche nel
caso di pazienti affetti da certe patologie nei confronti delle
quali altre terapie sono risultate inefficaci" (Q 55). Analogamente,
la Società per la Sclerosi Multipla chiede che la legge
riservi un "trattamento adeguatamente umanitario" alle
persone colte a far uso terapeutico di cannabis (p 90). Riferisce
infatti che la maggior parte delle persone citate in giudizio
in tali circostanze beneficiano sì della condizionale,
ma che non si tratta solo di preoccuparsi del verdetto, quanto
anche di come il sistema tratta questi cittadini (Q 341; IDMU
p 261).
7.5 Il Sottosegretario di Stato Howarth non ha voluto rilasciare
dichiarazioni a proposito delle modalità con cui il Crown
Prosecution Service ed i giudici trattano questi casi (QQ 668-673),
al di là dell'osservazione che in alcuni casi verrebbe
concessa fin troppa risonanza alla richiesta di pene più
miti (Q 674). Il Ministero degli Interni faceva rilevare, inoltre,
che le statistiche ufficiali non distinguono fra casi dal risvolto
medico e non; e che comunque, su base aneddotica, sembrava che
le risultanze dei "casi medici" non fossero chiaramente
differenziabili da quelle dei casi esclusivamente "ricreativi"
(Q 675). (Nel Regno Unito, la percentuale delle persone ammonite
per possesso di cannabis rispetto a quelle penalmente perseguite
è salita dal 35% del 1986 al 62% del 1995 - Bollettino
Statistico del Ministero degli Interni 10/98).
Possibilità
di trasferimento dalla Tabella 1 alla Tabella 2
7.6 Secondo il
Ministero degli Interni (p 150), la cannabis potrebbe essere riclassificata
passando dalla Tabella 1 alla Tabella 2 mediante dispositivo statutario,
soggetto a voto contrario del Parlamento. Preventivamente, però,
dovrebbe essere consultata la ACMD. Secondo il Ministro (Q 676),
una riclassificazione della cannabis e della sua resina non richiederebbe,
in base alla Convenzione ONU del 1961, una modifica degli accordi
internazionali; in base alla Convenzione del 1971, invece, la
riclassificazione del cannabinolo e dei suoi derivati, salvo il
dronabinolo, presupporrebbe un emendamento delle Tabelle della
Convenzione, passando per l'OMS e la Commissione ONU sui Narcotici,
come è avvenuto appunto per il dronabinolo nel 1995.
7.7 La riclassificazione consentirebbe ai medici di prescrivere
queste sostanze; tuttavia, a detta del Ministero degli Interni,
"A nostro avviso, la facoltà dei medici di prescrivere
la cannabis verrebbe in pratica compromessa, fintanto che una
medicina a base di cannabis non ottenesse l'autorizzazione alla
commercializzazione dalla MCA". Il Ministro ha anche affermato
che sussisterebbero "cogenti ragioni politiche" per
richiedere prima di tutto una licenza della MCA (Q 676). Alla
richiesta di spiegare le difficoltà pratiche esistenti,
il Ministro ha fatto riferimento al carico eccessivo di responsabilità
che un medico dovrebbe assumersi prescrivendo un medicinale non
autorizzato (Q 679); ha espresso dubbi sull'opportunità
di permettere la prescrizione di un farmaco in assenza di controlli
di qualità e di tollerabilità (Q 680); del resto,
ha osservato, non era pervenuta alcuna richiesta di modifica da
parte dell'ACMD (Q 688).
7.8 La riclassificazione permetterebbe anche a medici e farmacisti
di confezionare e fornire questi prodotti (Q 680); chiunque altro,
comprese le case farmaceutiche, sarebbe tenuto a richiedere un'autorizzazione
del Ministero degli Interni. Di per sé, la riclassificazione
non escluderebbe il reato di autorizzazione al fumo di cannabis,
previsto dalla sezione 8 del Misuse of Drug Act; infatti, la norma
potrebbe essere soppiantata in un secondo momento dall'approvazione
di una legge in tal senso (Q 684).
7.9 Il Governo, insomma, potrebbe riclassificare la cannabis;
ora, il problema è se lo dovrebbe fare. Secondo il Dr.
Lambert, "Molti pazienti già adesso usano la cannabis
illegalmente ... Bisogna provvedere alle loro esigenze sin d'ora,
contestualmente all'effettuazione degli studi formali" .
L'IDMU sostiene che la posizione attuale è "inumana"
e "ingiustificabile sia dal punto di vista morale che della
sanità pubblica" (p 229). Il Dr. Pertwee afferma (p
68): "E' necessario insistere, per ragioni di buon senso
e di umanità, che ai medici sia permesso di prescrivere
... cannabis (orale) nelle sintomatologie gravi quali gli spasmi
muscolari"; egli stesso però ammette che ci vorranno
delle prove più stringenti per convincere il Ministero
della Sanità (Q 263; vedi anche paragrafo 7.15, più
oltre).
7.10 Il Dr. Robson ha definito l'attuale posizione "un affronto
all'umanità" (Q 460) ed ha invocato il diritto allo
"spinello umanitario" per i pazienti affetti da AIDS
e neoplasie (p 118), nonché, eventualmente, per quelli
in condizioni non terminali che ritenessero accettabile l'aumentato
rischio cancerogeno connesso alla terapia (Q 469). Ha inoltre
suggerito che i pazienti rilasciassero una dichiarazione scritta
di essere stati informati dal medico sui rischi del trattamento,
e che, qualora lo si ritenesse necessario, venisse limitato il
numero dei medici autorizzati a prescrivere la cannabis, come
avviene nel caso della diamorfina (eroina) o della cocaina prescritte
ai soggetti dipendenti nell'ambito delle Misuse of Drugs (Supply
to Addicts) Regulations 1997 (Q 471). Ha aggiunto che la ricerca
sui cannabinoidi sintetici potrebbe in breve tempo rendere obsoleta
la cannabis naturale, ma che comunque, nel frattempo "la
stessa cannabis non è da considerarsi, a mio avviso, una
droga sufficientemente pericolosa da volerla bandire" (Q
472).
7.11 L'ACT auspica che "preparazioni medicinali della cannabis
naturale ... siano rese disponibili su prescrizione medica contestualmente
all'avanzamento della ricerca" (p 28), spostando la cannabis
dalla Tabella 1 alla Tabella 2 (Q 133) e sostiene che "ormai
è risaputo che la cannabis può essere sufficientemente
efficace e ben tollerata da essere prescritta da un medico ...
e c'è gente che ha bisogno di trattamento adesso".
Analogamente, sei pazienti consumatori di cannabis a scopo terapeutico
da noi interpellati hanno espresso il desiderio che essa potesse
essere prescritta, o comunque altrimenti legalizzata, per uso
terapeutico. 195 su 200 persone che hanno risposto al questionario
dell'inchiesta condotta da Disability Now, dei quali 192 erano
disabili e 134 avevano assunto la cannabis a scopo terapeutico,
si sono dichiarati favorevoli alla sua legalizzazione.
7.12 Il London Medical Marijuana Support Group (p 271) considera
che si tratti di un problema di diritti del paziente: "Per
favore, non continuate a criminalizzare le persone malate"
ed invoca, o la riclassificazione, oppure un nuovo sistema che
comporti la registrazione dei pazienti. Suggerisce di risolvere
il problema dell'approvvigionamento consentendo ai pazienti di
coltivare la loro erba, oppure creando delle cooperative, o ancora
permettendone la coltivazione commerciale. Sostiene inoltre che
utenti diversi traggono beneficio da preparazioni diversificate
e si oppone dunque ad una preparazione unica ed uniforme - anche
se quest'ultima sarebbe sempre meglio di niente.
7.13 Se la legge non può essere cambiata, teoricamente
può almeno essere applicata con elasticità. L'IDMU
suggerisce di formulare "direttive per il CPS sui criteri
da adottare per decidere di volta in volta se l'utente medico
di cannabis debba essere penalmente perseguito nell'interesse
pubblico" (p 225). Secondo il Ministero degli Interni, però,
la sistematica mancata applicazione della legge sarebbe "del
tutto inaccettabile" (Q 671).
7.14 Alcuni esperti da noi interpellati sono favorevoli ad un'immediata
riclassificazione della cannabis dalla tabella 1 alla Tabella
2, altri contrari. Il Professor Radda insiste che dati aneddotici,
per quanto in numero consistente, non costituiscono una ragione
sufficiente per procedere alla riclassificazione (Q 657). Sir
William Asscher ritiene che una riclassificazione immediata in
realtà nuocerebbe ad un corretto svolgimento degli studi
clinici, quali quelli proposte dal suo gruppo di lavoro (vedi
Capitolo 5), in quanto incoraggerebbe i pazienti ad usare la cannabis
in forma incontrollata piuttosto che partecipare alle sperimentazioni
e rischiare quindi di ricevere un placebo (Q 808).
7.15 La Società per la Sclerosi Multipla esige che i pazienti
siano messi in grado di "operare scelte informate fra i vari
presidi terapeutici"; ragione per cui non approverebbero
la prescrizione di cannabis per la MS prima della conclusione
degli studi clinici ad hoc (p 90, Q 368). La Royal Society afferma
che, in attesa dei risultati delle apposite sperimentazioni, "Non
sussistono ragioni convincenti per un uso terapeutico extra-sperimentale
della cannabis"; in più, è contraria al fumo
(p 295). La Royal Pharmaceutical Society si colloca sulla stessa
linea (p 289), come pure il Professor Strang, che si dichiara
preoccupato se alla cannabis fosse concessa una sorta di "corsia
preferenziale" (Q 249);analogamente si esprime Edward Jurith,
in anno sabbatico a Manchester dal posto di Consigliere Generale
dell'Ufficio della Casa Bianca della National Drug Control Policy
(p 265). Il Christian Institute è d'accordo: "Le regole
devono rimanere le stesse per tutte le sostanze ... Riclassificare
la cannabis significherebbe indicare che essa è disponibile
per uso terapeutico; ma gli studi per dimostrare ciò non
sono stati condotti. (p 207). Aggiunge inoltre che permettere
il fumo della cannabis "danneggerebbe profondamente gli attuali
sforzi di promozione della salute volti a dissuadere dal fumo".
Suggerisce infine di esplorare altre strade per aiutare i pazienti
di MS che ricorrono alla cannabis. Il Dr. Pertwee è del
parere che permettere la prescrizione di cannabis non può
giustificarsi sino a che sia il nabilone che il dronabinolo siano
stati provati e siano risultati inefficaci (Q 314).
7.16 Il rapporto della BMA raccomanda che "L'OMS suggerisca
alla Commissione ONU sui Narcotici di riclassificare certi cannabinoidi
nel quadro della Convenzione ONU sulle Sostanze Psicotrope, come
è stato il caso del dronabinolo [riclassificato nel 1995].
Conseguentemente, il Ministero degli Interni dovrebbe provvedere
ad introdurre nel testo del Misuse of Drugs Act le modifiche corrispondenti."
In alternativa, "Il Governo dovrebbe considerare l'eventualità
di modificare il Misuse of Drugs Act nel senso di permettere la
prescrizione di cannabinoidi a pazienti affetti da particolari
patologie che non risultino adeguatamente controllate dai trattamenti
esistenti". D'altra parte, David Nutt, Professore di Psicofarmacologia
all'Università di Bristol , ritiene che la disponibilità
del nabilone, che può essere prescritto in assenza di registrazione
per qualsiasi patologia fra quelle identificate dalla BMA, rende
superflua la modifica della legge (p 280).
7.17 La Royal Pharmaceutical Society mette in guardia che, qualora
si diffondesse l'uso di cannabinoidi non registrati (come, secondo
la BMA, potrebbe verificarsi in séguito alla pubblicazione
del proprio rapporto - Q 83), sarebbe necessario l'instaurarsi
di "un'intensa consultazione fra le professioni medica e
farmaceutica" (p 290). La Royal Pharmaceutical Society invita
pressantemente il Governo a considerare l'opportunità di
spostare tutti i cannabinoidi dalla Tabella 1 alla 2.
Ricerca
7.18 Come è stato rilevato nel Capitolo 3, la farmacologia
dei cannabinoidi costituisce attualmente un settore di ricerca
particolarmente attivo. Ciononostante, fino all'iniziativa del
Dr. Guy, nessuna nuova medicina a base di cannabis ha conosciuto
uno sviluppo commerciale (Wall Q 134). Sul perché questo
accada, la maggior parte degli esperti da noi interpellati puntano
il dito sullo "stigma" che in qualche modo colpirebbe
chi lavora con una sostanza "di dubbia reputazione",
oltretutto elencata nella Tabella 1 (cfr. ad es. l'on. Austin
Mitchell Q 132, Pertwee Q 317, Robson Q 482). Altri sospettano
che una medicina non-sintetica a base di cannabis sarebbe poco
costosa e quindi non remunerativa e, per di più, con un
mercato potenzialmente ristretto (RPharmSoc p 289, Lader QQ 7,
17) - benché il Professor Ashton e la BMA ritengano che
il mercato globale sia invece potenzialmente vasto (Q 57). Il
Dr. Pertwee è convinto che le case farmaceutiche siano
molto interessate allo sviluppo di cannabinoidi che evitino gli
effetti psicotropi agendo solo sul recettore CB2 (Q 281);"muoiono
dalla voglia di arrivarci, ma non sanno come" (Q 295).
7.19 Il Dr. Notcutt pensa che il fattore che scoraggia le imprese
dal compiere ricerche su droghe classificate nella Tabella 1 non
è tanto lo stigma, quanto la "banale difficoltà"
(Q 414). La principale difficoltà aggiuntiva, in effetti,
è il requisito che impone l'ottenimento di una licenza
dal Ministero degli Interni (vedi riquadro 8). Se invece la cannabis
fosse riclassificata nella Tabella 2 dei Regolamenti, non ci sarebbe
più bisogno di richiedere ed ottenere la licenza (Q 677).
RIQUADRO 8: AUTORIZZAZIONI
DI RICERCA SULLA CANNABIS
L'autorizzazione
al possesso a scopo di ricerca di qualsiasi sostanza elencata
nella Tabella 1 può essere concessa dal Ministero degli
Interni sotto la sezione 7 del Misuse of Drugs Act ed il comma
5 delle Misuse of Drugs Regulations. Il Sottosegretario di Stato
agli Interni, on. George Howarth, ci ha spiegato le condizioni
alle quali vengono concesse le autorizzazioni (Q 662). Dev'esserci
una ragione legittima per la ricerca; debbono essere specificati
dettagliatamente i metodi e le scadenze; ci vuole l'approvazione
del comitato etico; e debbono esser garantite le norme di sicurezza,
tra cui in primis la custodia del materiale e delle schede. Normalmente
la ricerca dovrebbe essere condotta presso un ospedale universitario
o una compagnia farmaceutica ed il metodo di somministrazione
dovrebbe consentire il controllo delle dosi somministrate. Secondo
il Ministero degli Interni, sono state presentate un totale di
27 richieste di autorizzazione a ricerche sulla cannabis, di cui
25 sono state approvate e due accordate in linea di principio;
nessuna richiesta di autorizzazione è stata rifiutata (HC
WA 255, 18 XII 1997).
Il Ministero degli Interni ci ha fornito una lista di 22 autorizzazioni
a ricerche attualmente in corso, tutte concesse nominalmente a
ricercatori, 20 universitari e due ospedalieri. La maggior parte
sono a scopo didattico o di analisi del prodotto, mentre solo
tre figurano come investigazione clinica. Quattro autorizzazioni
sono state concesse nel corso di quest'anno, in confronto alle
22 dei 24 anni precedenti; il Ministero degli Interni attribuisce
tale incremento al simposio organizzato dalla Royal Pharmaceutical
Society sull'uso terapeutico della cannabis nel luglio 1997 (Q
666). Attualmente sono 80 le autorizzazioni alla ricerca riguardanti
sostanze comprese nella Tabella 1 ma diverse dalla cannabis (Q
665). Fra gli esperti da noi interpellati, le autorizzazioni alla
ricerca sulla cannabis sono attualmente, o sono state, ottenute
dai Dottori Pertwee, Schon (vedi p 303 e Q 664), Holdcroft (vedi
al paragrafo 5.29) e Guy (vedi al paragrafo 5.44); mentre a Jo
Barnes è stata concessa un'autorizzazione "in linea
di principio" per lo studio pilota Exeter (vedi al paragrafo
5.47).
7.20 A parte
la carenza di interesse nello sviluppo commerciale di queste sostanze,
anche la ricerca clinica in quest'area è molto limitata.
Secondo il Professor Wall "E' paradossale che sia riservata
un'attenzione così scarsa ad un argomento d'interesse scientifico
così spiccato. Una delle ragioni...[è] il controllo
burocratico soffocante ed eccessivo che separa artificialmente
gli studi sulla cannabis da quelli su farmaci come i narcotici.
Un'altra ragione è l'atmosfera sociale generale che carica
la cannabis di ogni possibile valenza negativa"(p 31, cfr.
Q 143). Wall paragona l'atteggiamento diffuso verso la cannabis
all'uso terapeutico dei narcotici in epoca anteriore ai lavori
di Dame Cicely Saunders (Q 127). Analogamente, il Dr. Lambert
dice che "La collocazione della cannabis nella Tabella 1
ha reso quasi impossibile qualsiasi ricerca clinica di tipo moderno,
in primo luogo per via delle difficoltà legali, etiche
e burocratiche implicate nelle sperimentazioni con i pazienti.
Inoltre, il diffuso atteggiamento verso la cannabis...non ha giovato"
. Il che è spiacevole, considerati "il vasto spettro
di possibilità e le grandi opportunità di ricerca".
La Royal Pharmaceutical Society imputa la "deludente"
carenza di dati allo "stigma" legato alla cannabis da
un lato, ed all'imposizione del gravoso fardello delle autorizzazioni
dall'altro(p 288).
7.21 Il Professor Hall ritiene anch'egli che la ricerca sia stata
seriamente compromessa dal legame con l'uso ricreativo, legame
che peraltro considera "spurio". Osserva inoltre che
"La recente scoperta del recettore dei cannabinoidi potrebbe
aiutare a superare alcune delle resistenze ... facendo decadere
la prospettiva che gli effetti psicotropi ... possano essere svincolati
da[gli] altri effetti terapeuticamente desiderabili" (p 222).
La Società per la Sclerosi Multipla ritiene che il pregiudizio
negativo riservato alla cannabis come medicina può essere
validamente contrastato da una "crescente consapevolezza"
e da un serio ed attento esame del problema, cosa che in una certa
misura è già avvenuta (Q 372); la Società
inoltre è a conoscenza di numerosi volontari disposti a
partecipare alle sperimentazioni (Q 389).
7.22 Il Dr. Holdcroft fa presenti due ulteriori difficoltà:
la mancanza di preparazioni uniformi a dosi fisse (la dottoressa
ha prodotto essa stessa le sue capsule) ed il problema medico-legale
rappresentato dal lavorare con soggetti che non avevano mai assunto
la cannabis in precedenza . Il Dr. Notcutt dà la colpa
al sistema delle autorizzazioni ed a quello dei rifornimenti (Q
413); ma è ottimista nel ritenere che l'iniziativa del
Dr. Guy possa sormontare entrambi gli ostacoli. L'on. Austin Mitchell
pensa che i comitati etici siano ben lontani dal sanzionare una
ricerca clinica che utilizzi una droga della Tabella 1 (Q 132).
Il Professor Edwards, analogamente, punta il dito sui problemi
etici (Q 19) e raccomanda, prima di passare agli studi in doppio
cieco, di eseguire "una serie limitata di sperimentazioni
cliniche aperte con ripetute e attente osservazioni sul singolo
paziente". La National Drug Prevention Alliance, rilevando
che il mercato potenziale possa essere troppo limitato per assicurare
un costo degli studi competitivo, suggerisce che a questi vengano
garantiti dei finanziamenti pubblici (p 279) ritenendo che questa
soluzione sia preferibile all'autorizzazione in assenza di sperimentazioni.
7.23 Il Ministero della Sanità afferma che "Sia il
Ministero degli Interni che la MCA hanno sempre sostenuto di essere
pronti a guardare con simpatia proposte di ricerca ben fondate
in quest'area" (p 48, cfr. Q 167). Tuttavia, il Dr. Kendall
invoca un "alleggerimento dei controlli" sulle sperimentazioni
(p 268). Il Dr. Robson afferma, nella sua revisione per il Ministero,
che "La ricerca sarà possibile solo se i regolamenti
imposti in base al Misuse of Drugs Act saranno ammorbiditi o applicati
con maggiore elasticità". L'IDMU sostiene (p 229)
che "L'attuale politica e sistema delle autorizzazioni ha
gravemente limitato le opportunità di ricerca e dovrebbe
quindi essere rivisto"; dato l'incremento delle attività
di ricerca sopra ricordato, la comunità accademica e l'industria
farmaceutica del Regno Unito potrebbero perdere delle opportunità
se il regime di autorizzazione delle ricerche non verrà
ammorbidito.
7.24 D'altra parte, la Società per la Sclerosi Multipla
ritiene che l'attuale sistema intralci la ricerca, non tanto per
le difficoltà tecniche, quanto piuttosto per i suoi effetti
sulla mentalità che condiziona l'approccio ai problemi
(Q 338); l'on. Austin Mitchell (Q 132) e Clare Hodges (Q 136)
hanno comunque l'impressione che il Ministero degli Interni già
oggi dia prova di una maggiore elasticità rispetto al passato.
Il Professor Radda è convinto che una buona proposta di
ricerca possa ottenere senza difficoltà l'autorizzazione
e che gli scienziati oggigiorno sono abituati a regolamentazioni
di questo genere (Q 630). Il Dr. Guy dal canto suo dichiara che,
per quanto l'attesa sia stata lunga (quattro mesi dal momento
della domanda all'autorizzazione - Q 663), il Ministero degli
Interni si è mostrato "estremamente disponibile"
(p 162).
7.25 Il rapporto della BMA dice: "La regolamentazione della
cannabis e dei cannabinoidi dovrebbe essere sufficientemente elastica
da consentire la ricerca su questi composti senza che debba essere
concessa dal Ministero degli Interni una licenza in base al Misuse
of Drugs Act". In particolare, la BMA parla di "una
risposta molto incoraggiante ", sia dal Ministero della Sanità
che da quello degli Interni riguardo ad un'accelerazione del processo
di autorizzazione (Q 82); ma riferisce anche di gravi ritardi
allo stato attuale (Q 92). Il Ministero degli Interni, dal canto
suo, fa sapere che "Le richieste di autorizzazioni alla ricerca
vengono evase quanto più speditamente possibile per quanto
le circostanze lo permettano" (p 149); il Ministro ha riferito
che, negli ultimi sei casi, la media del tempo intercorso fra
la domanda e la concessione del permesso è stata di sette
settimane (Q 663). La BMA spera che le linee guida per le sperimentazioni
aiuteranno ad accelerare il processo (Q 92).
7.26 Il Comitato ha proposto alla BMA l'idea di un incontro fra
il Ministero degli Interni ed i ricercatori, accolta con favore
da questi ultimi (Q 93). Il Ministero degli Interni afferma di
essere favorevole a un incontro di questo tipo assieme al Ministero
della Sanità, in quanto "offrirebbe un'utile opportunità
per una disamina accurata di alcune delle complesse questioni
in discussione, quali l'approvvigionamento della cannabis a dosi
fisse e l'adozione di corrette metodologie di ricerca". Si
sta attualmente lavorando alla programmazione di tale incontro
(Q 686).
Uso terapeutico
ed uso ricreativo
7.27 "Pur
senza voler creare panico", il Professor Edwards mette in
guardia che la cannabis o i suoi derivati forniti per uso terapeutico
potrebbero essere dirottati verso un uso ricreativo (Q 20). Il
Professor Hall ammonisce che, se i medici fossero autorizzati
a prescrivere la cannabis, alcuni potrebbero essere tentati di
trarre profitto da prescrizioni compiacenti (Q 761). Le nuove
linee guida del Ministero della Sanità sulla gestione clinica
dell'abuso di droghe dovrebbero provvedere a che farmaci prescrivibili
ma sottoposti a controllo (come il metadone) non vengano dirottati
nel mercato nero; il Ministero ritiene comunque che il dirottamento
del nabilone sia "altamente improbabile", dato che esso
è dispensato solo da farmacie ospedaliere ed in quantità
limitate (p 217). Il rapporto della BMA sostiene che "sarebbe
prudente elaborare un sistema di etichettatura che non permetta
l'identificazione delle droghe prescritte come cannabinoidi e
raccomandare ai pazienti di custodire queste droghe in un luogo
sicuro ed inaccessibile agli altri". Il Professor Nathanson
aggiunge che l'ideale sarebbe sviluppare delle medicine a base
di Cannabis dotate di minimi effetti psicoattivi (Q 76).
7.28 Il 23 gennaio 1997 il Sottosegretario agli Interni ha dichiarato
alla Camera dei Comuni "Molti di coloro che reclamano l'uso
terapeutico della cannabis sfruttano questo argomento come un
cavallo di Troia per promuovere la campagna per la sua legalizzazione
(HC col. 1060). David Copestake, Ministro del Culto Metodista
che ha condotto ricerche e scritto pubblicazioni in questo campo,
esprime il suo punto di vista osservando che a suo tempo erano
stati proposti impieghi terapeutici anche per il tabacco (p 213).
La NDPA dice lo stesso, e sostiene anzi che la BMA sia stata "presa
in ostaggio" e che l'ACT sia "in stretti rapporti"
con i circoli che si battono per la legalizzazione (p 278). Il
Christian Institute concorda con loro (p 208).
7.29 L'ACT invece insiste di non essere a favore di una legalizzazione
generalizzata (p 28), ma sottolinea che l'eroina (diamorfina)
può pur sempre essere prescritta (trattandosi di un farmaco
di classe A nel Misuse of Drugs Act, ma collocato nella Tabella
2 secondo i Regolamenti del 1985). Il Dr. Notcutt osserva che
non ci sono prove che in questo modo venga incoraggiato l'uso
dell'eroina, ed elenca molte altre droghe di abuso potenziale
che, pur senza licenza, sono utilizzate nel dolore cronico (p
105). La MRC dà voce alla stessa argomentazione, ed aggiunge
(come fa un gran numero di altri esperti da noi interpellati)
che "Il problema degli usi terapeutici potenziali della cannabis
e dei suoi derivati deve essere tenuto nettamente distinto da
quello della loro proibizione per scopi ricreativi" (p 144).
Secondo il Professor Hall, il dibattito sull'uso terapeutico della
cannabis racchiude un elemento di pretestuosità; ma non
si dovrebbe permettere che ciò influenzasse la discussione
in un senso o nell'altro (p 222).
7.30 Il Ministero della Sanità concorda nell'individuare
questo "elemento di pretestuosità"; contemporaneamente,
però, apprezza e condivide "la genuina preoccupazione
di tante persone di trovare prodotti medicinali per patologie
intrattabili" (Q 176)
CAPITOLO 8 : IL PARERE DEL COMITATO
Uso terapeutico
della cannabis: raccomandazioni
8.1 Sulla base
dell'insieme della documentazione in nostro possesso, prendiamo
atto che non v'è prova scientifica rigorosa e conclusiva
che attribuisca, o non attribuisca, alla cannabis un qualsivoglia
valore terapeutico.
8.2 Cionondimeno, abbiamo raccolto sufficienti dati aneddotici
(vide supra, ai paragrafi 5.4,20-22,27-30) per convincerci che
la cannabis quasi certamente conosce applicazioni terapeutiche
genuine, in particolar modo nel trattamento degli spasmi dolorosi
dei muscoli e di altri sintomi della MS, nonché nel controllo
di altre forme dolorose.
8.3 Pertanto raccomandiamo che vengano organizzate con urgenza
sperimentazioni cliniche sulla cannabis per il trattamento della
MS e del dolore cronico. Salutiamo quindi con estremo favore il
fatto che, nel corso della nostra inchiesta, sia il Dr. Geoffrey
Guy della GW Pharmaceuticals, sia il gruppo di lavoro della Royal
Pharmaceutical Society guidato da Sir William Asscher, abbiano
intrapreso questo percorso (paragrafi 5.44-48). Salutiamo anche
con favore l'intenzione manifestata dal gruppo di Asscher di effettuare
uno studio comparativo degli effetti di una preparazione a dose
fissa di cannabis naturale con quelle del cannabinoide sintetico
già disponibile, il dronabinolo, sulla base dello stesso
dosaggio del THC.
8.4 Benché né il Dr. Guy né il gruppo del
Dr.Asscher contemplino studi sulla cannabis fumata, noi concordiamo
con il Direttore Esecutivo della MRC che tale sperimentazione
non dovrebbe essere esclusa a priori (paragrafo 5.57). Tuttavia
prendiamo atto dei danni del fumo e non prospettiamo che questa
modalità di assunzione sia adottata al fine di somministrare
qualunque medicina che venisse approvata. Per tale ragione raccomandiamo
che siano promossa ricerche per esplorare vie alternative di somministrazione
(ad es. per inalazione, per via sublinguale o rettale) che, pur
mantenendo il vantaggio del rapido assorbimento garantito dal
fumo, ne eviterebbero gli effetti nocivi.
8.5 Il Governo ha ripetutamente dichiarato che, qualora fosse
presentata alla MCA una messe di dati sufficiente ad accreditare
la cannabis come farmaco e a giustificarne la registrazione, esso
sarebbe pronto ad emendare le Misuse of Drugs Regulations in modo
da permetterne la prescrizione. Il problema con questa politica
è che ci vorranno almeno diversi anni perché si
verifichi quanto testé descritto. Infatti, gli studi del
gruppo Asscher non saranno presumibilmente completati prima della
metà del 2001 e si prevede porteranno solamente ad una
"prova di principio" preliminare, lasciando ad altri
il compito di procedere con i successivi sviluppi farmaceutici.
Il Dr. Guy prevede di non ottenere un'autorizzazione del prodotto
prima di cinque anni. Nel frattempo 85000 persone in questo paese
continueranno a soffrire per i gravi sintomi della MS. Solo una
piccola percentuale di essi, che si sappia, ha provato la cannabis
illegalmente, ma tra questi, un numero significativo ha riferito
di aver provato un marcato sollievo dei propri sintomi. Noi non
riteniamo dunque che questa situazione sia soddisfacente.
8.6 Raccomandiamo pertanto che il Governo prenda le misure atte
a trasferire la cannabis e la resina di cannabis dalla Tabella
1 alla Tabella 2 delle Misuse of Drugs Regulations (vedi riquadro
3), in modo da permettere ai medici di prescrivere una preparazione
appropriata di cannabis, anche se come medicinale non registrato
e ad personam (vedi riquadro 6), nonché di permettere a
medici e farmacisti di fornire il farmaco prescritto. Questo provvedimento,
incidentalmente, consentirebbe anche la ricerca pur in assenza
di una speciale autorizzazione del Ministero degli Interni (vedi
riquadro 8).
8.7 Si sostiene in alcuni ambienti che certuni fra quanti fanno
campagna per l'uso terapeutico considerano quest'ultimo un paravento
per la legalizzazione dell'uso a fini voluttuari (paragrafi 7.28-30).
Noi non consideriamo che questa sia una ragione valida per opporsi
all'uso terapeutico della sostanza se, come crediamo, esso è
giustificato alla prova dei fatti. Propendiamo invece per l'argomentazione
recentemente espressa dall'on. Austin Mitchell alla Camera dei
Comuni (14 gennaio 1998, col.317): attualmente le persone che
consumano cannabis a scopi terapeutici si trovano ad essere colti
sulla linea del fronte nella guerra contro la tossicodipendenza,
il che non fa che criminalizzare individui le cui intenzioni sono
del tutto innocenti, oltre a sovraccaricare le forze di repressione
ed a procurare discredito alla legge. Viceversa, legalizzare l'uso
terapeutico su prescrizione, come da noi preconizzato, creerebbe
una netta separazione tra l'uso terapeutico e quello ricreativo,
sotto il controllo della professione medica. Noi crediamo, anzi,
che tutto ciò potrebbe far rispettare più facilmente
la linea di demarcazione tracciata contro l'uso voluttuario.
8.8 Prima di spostare la cannabis dalla Tabella 1 alla 2, il Governo
per legge deve sentire il parere dell'Advisory Council on the
Misuse of Drugs. La nostra raccomandazione è che il Governo
proceda immediatamente in questo senso e risponda al presente
rapporto solo dopo aver ottenuto e considerato il parere del Council.
Siamo consapevoli, peraltro, che tale procedura potrebbe richiedere
un tempo più lungo di quanto normalmente viene concesso.
Uso terapeutico
dei cannabinoidi: raccomandazioni
8.9 A differenza
della cannabis stessa, il cannabinoide THC (dronabinolo) ed il
suo analogo nabilone sono già stati accettati dal Governo
quali agenti dotati di valenza terapeutica (paragrafi 5.11-17),
il che ha dato luogo al paradosso che, mentre la cannabis stessa
è bandita come droga psicotropa, il THC, la sostanza che
per prima la rende tale, è legittimata per uso medico.
Alcuni degli esperti da noi interpellati si dichiarano pronti
(paragrafo 5.50) a contemplare un uso terapeutico allargato dei
cannabinoidi, ma non della cannabis stessa. E' una posizione su
cui non ci troviamo d'accordo, dato che certuni che fanno uso
di entrambi i gruppi di sostanze trovano che la cannabis sia più
efficace (paragrafo 5.51). Salutiamo invece con favore l'inclusione
del THC negli studi comparativi in parallelo con la cannabis,
proposti dal gruppo Asscher.
8.10 Il dronabinolo (THC), benché non registrato nel nostro
paese, è già stato riclassificato nella Tabella
2 delle Misuse of Drugs Regulations, ed il nabilone è un
medicinale autorizzato e non una droga soggetta a controllo; talché
non si rende necessario alcun intervento governativo, né
per l'uno né per l'altro, per permettere sperimentazioni
cliniche o prescrizioni mediche. Tutti gli altri cannabinoidi
salvo il THC restano invece nella Tabella 1 e per riclassificarli
bisognerebbe domandare il consenso dell'OMS in base alla Convenzione
del 1971. Non pensiamo che questa rappresenti una priorità,
dato che non siamo persuasi che ogni altro cannabinoide sia dotato
di valore terapeutico consolidato; ciononostante raccomandiamo
che, in tempi ragionevoli, il Governo sollevi presso l'OMS il
problema della riclassificazione dei cannabinoidi rimanenti, allo
scopo di facilitare la ricerca.
Perché
cambiare la legge?
8.11 La ragione
principale per raccomandare la modifica della legge nel senso
di legalizzare l'uso terapeutico della cannabis è una ragione
umanitaria. Infatti, l'uso terapeutico illegale della cannabis
è molto diffuso (paragrafi 5.2-3); a volte fruisce di connivenze
e, in certi casi, persino dell'aperto incoraggiamento degli operatori
sanitari (paragrafo 5.6); eppure, attualmente esso espone i pazienti
ed in certi casi chi li assiste, ai calvari dei procedimenti,
oltre alla possibilità di serie conseguenze penali. Siamo
consapevoli che, qualora alla nostra raccomandazione venisse dato
séguito, il Regno Unito si collocherebbe non più
in linea con molti altri paesi; ma riteniamo anche che il Governo
non dovrebbe essere timoroso di assumere la responsabilità
di porsi all'avanguardia in questo campo.
8.12 La seconda ragione della nostra raccomandazione è
che osserviamo in quest'area una notevole incoerenza, ed in certi
casi persino leggerezza, nel rispetto della legge (paragrafi 7.2-5).
In alcuni casi non si arriva al processo; laddove utenti di cannabis
a scopo terapeutico sono stati penalmente perseguiti, le sentenze
a volte sono state lievi, e ci sono stati persino dei casi in
cui i giudici hanno rifiutato di emettere sentenze di condanna.
Il Ministro ci ha detto di non voler interferire in questa materia,
soggetta alla competenza ed alla discrezionalità dei giudici
e delle procure (QQ 668-673). La quale è sì una
posizione costituzionalmente corretta per un Ministro; ma non
è una posizione giusta per un Parlamento. Se la legge dello
Stato non viene fatta rispettare, ne subisce discredito il Parlamento;
e allora, o bisogna procedere ad un giro di vite per far rispettare
la legge, o bisogna cambiarla. Nella fattispecie, noi propendiamo
per la seconda ipotesi.
8.13 Un ulteriore vantaggio collaterale prodotto dalla riclassificazione
sarebbe quello di incoraggiare la ricerca (paragrafi 7.18-26).
Sono aperti infatti vasti e stimolanti spazi di ricerca in questo
settore (vedi Capitolo 3), che (tenendo conto dell'entità
degli stanziamenti offerti dalla MRC e dalla Wellcome, nonché
del numero delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli
Interni - paragrafo 5.39 e riquadro 8) non vengono sfruttati appieno
nel nostro paese, nonostante il livello di eccellenza della scienza
biomedica britannica. Prendiamo atto con soddisfazione che il
Ministero degli Interni non abbia assunto un atteggiamento deliberatamente
ostruzionistico e che anzi abbia già raccolto il nostro
invito a realizzare un incontro fra la comunità scientifica
ed i responsabili delle autorizzazioni alla ricerca (paragrafo
7.26). Tuttavia, ora che la ricerca in questo campo è decollata
e che l'esistenza di importanti applicazioni mediche, a nostro
avviso, è stata chiaramente accertata, non è ragionevole
che la ricerca continui ad essere soggetta a questo sovraccarico
di burocrazia. Oltretutto, la riclassificazione nella Tabella
2 andrebbe anche nella direzione di rimuovere quel pregiudizio
negativo che secondo molti degli esperti da noi interpellati grava
ancora sulla ricerca in questo settore ed agisce da deterrente
su ricercatori, enti erogatori, case farmaceutiche e comitati
etici locali dissuadendoli dal partecipare a ricerche che invece
potrebbero rivestire la massima importanza.
8.14 Come ci ha sottolineato il Ministro, un medico che prescrivesse
cannabis in queste condizioni, in assenza cioè della debita
registrazione della MCA per le corrispondenti indicazioni, dovrebbe
assumersi la piena responsabilità per tutte le conseguenze
del caso (Q 679). Ciò è vero; eppure abbiamo potuto
constatare direttamente come vari medici prescrivano correntemente
il nabilone senza autorizzazione (Notcutt Q 405). Abbiamo la massima
fiducia che la stragrande maggioranza dei componenti la professione
non indulga in comportamenti scorretti in questa materia e che
le autorità disciplinari degli ordini professionali siano
comunque in grado di reprimere efficacemente chiunque lo facesse.
8.15 Il Ministro ha anche osservato che, in determinate circostanze,
una persona imputata di un reato legato al consumo di cannabis
potrebbe invocare l'uso terapeutico a sua difesa, o attenuante
(Q 674). Non dubitiamo che attualmente questo si verifichi e che,
in qualche caso, sia difficile stabilire dove finisce l'uso voluttuario
e dove inizia quello terapeutico (paragrafo 5.5). La riclassificazione,
offrendo la possibilità della prescrizione, di fatto ridimensionerebbe
grandemente questo problema, giacché, invece di dover indagare
su anamnesi mediche caso per caso come si è costretti a
fare ora, basterebbe che le autorità chiedessero di esibire
la prescrizione.
8.16 Come ogni altro farmaco, anche le medicine a base di cannabis
non sono indicate per certe categorie di pazienti. A quanto ci
risulta, le medicine a base di cannabis non dovrebbero essere
prescritte a persone affette da, o predisposte a, schizofrenia
(paragrafo 4.12) o patologie cardiovascolari (paragrafo 4.4) e
neppure, in attesa di ulteriori ricerche, alle donne in stato
di gravidanza (paragrafi 4.15-16). Come per molti altri farmaci,
gli utenti dovrebbero essere avvisati dei possibili effetti sulla
guida (paragrafi 4.6-9) e sulle funzioni cognitive (paragrafo
4.13). Come per ogni farmaco potenzialmente additivo, il rischio
di uno sviluppo di dipendenza (paragrafi 4.23-33) dovrebbe essere
soppesato all'atto della prescrizione ed il paziente ne dovrebbe
essere avvisato di conseguenza. Pertanto, se i medici saranno
autorizzati a prescrivere cannabis in assenza di registrazione,
gli ordini professionali medici dovranno munirli di linee guida
chiare e rigorose da ottemperare con senso di responsabilità
(paragrafo 7.17).
8.17 Come per ogni altro farmaco soggetto ad abuso, è necessario,
da parte degli organi medici disciplinari, mettere in atto misure
di salvaguardia per prevenirne il dirottamento verso usi impropri
(paragrafo 7.27). Queste misure potrebbero includere un sistema
di dichiarazioni firmate da medico e paziente.
Uso voluttuario
8.18 Si ritiene
in certi ambienti che l'attuale regime di proibizione assoluta
dell'uso ricreativo della cannabis e suoi derivati non sia giustificabile,
viste le sue conseguenze negative sia per i consumatori che per
il pubblico in generale. In considerazione dei dati in nostro
possesso, dissentiamo da questa opinione. Al contrario, condividiamo
la posizione espressa dal Governo nel testo Tackling Drugs: "Quanti
più dati si raccolgono sui rischi della ... cannabis, ...
tanto più discreditata appare l'idea che [essa sia] innocua"
(paragrafo 6.16).
8.19 I danni prodotti dalla cannabis non vanno peraltro sopravvalutati:
si tratta infatti di una sostanza né tossica (paragrafo
4.3), né gravemente additiva, né s'ha motivo di
ritenere che possa causare schizofrenia in soggetti in buona salute
che non siano già predisposti alla malattia. Tuttavia,
sappiamo che:
· è inebriante, al punto di compromettere la capacità
di svolgere determinate attività critiche per la sicurezza
(come guidare velivoli o automezzi oppure manovrare macchinari)
per varie ore dall'assunzione (paragrafi 4.6-9);
· può provocare effetti psichici negativi, da temporanei
sensi di angoscia fino a psicosi transitorie ed esacerbazioni
di malattie mentali preesistenti (paragrafi 4.10-12);
· l'uso continuativo può portare a dipendenza psichica
(paragrafi 4.23-33) e, in un certo numero (forse il 5-10%) di
individui che ne fanno un uso "pesante", può
produrre uno stato vicino all'intossicazione cronica, rendendo
impossibile una vita normale;
· l'astinenza può occasionalmente dar luogo a sintomi
sgradevoli (paragrafi 4.23-25);
· la cannabis compromette le funzioni cognitive durante
l'uso (paragrafo 4.6);
· accelera il polso ed abbassa la pressione arteriosa,
il che comporta rischi per i cardiopatici, ed in particolare ai
principianti che non hanno sviluppato assuefazione a questo effetto
(paragrafo 4.4).
8.20 Inoltre è possibile, anche se non provato, che gli
effetti della cannabis sulla guida etc. possano durare più
a lungo di qualche ora dopo l'assunzione (paragrafo 4.7); che
le alterazioni della funzione cognitiva possano persistere in
séguito all'astinenza (paragrafo 4.13); e che la cannabis
possa compromettere il sistema immunitario (paragrafo 5.16) e
l'apparato riproduttivo (paragrafi 4.15-16).
8.21 In aggiunta a quanto detto, il fumo di cannabis comporta
un rischio di patologie respiratorie paragonabile al fumo del
tabacco. E' infine possibile, anche se non dimostrato, che l'esposizione
al fumo di cannabis aumenti il rischio di neoplasie del cavo orale,
del faringe e dei polmoni (paragrafi 4.17-18).
8.22 Pertanto, sulla base dei dati scientifici raccolti, raccomandiamo
che la cannabis ed i suoi derivati permangano nella categoria
delle droghe soggette a controllo.
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