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Opg: una sigla per Ospedale Psichiatrico Giudiziario, una ditta con fama pessima. Sta cambiando con il passaggio del servizio sanitario in carcere alla Sanità pubblica? La partenza è in forte salita.

Il sistema della misura di sicurezza dell’Opg, introdotta dal Codice penale Rocco per i soggetti autori di reati ma prosciolti per vizio totale di mente, si fondava su tre presupposti assolutamente condizionanti: la incurabilità e sostanziale perpetuità della malattia mentale; l’esistenza della pericolosità sociale, alla base del sistema giuridico delle misure di sicurezza, che potevano essere prorogate senza limiti (venne usato il termine “ergastolo bianco”); una condizione detentiva assolutamente priva di possibilità terapeutiche, con strutture e personale carcerari.

Questo sistema è crollato nei primi due punti: la malattia mentale può essere superata con interventi terapeutico-riabilitativi, che si possono giovare anche di nuovi farmaci, consentendo o la guarigione o, comunque, la vivibilità sociale per la persona; grazie all’apporto di sentenze costituzionali e di interventi legislativi, oggi nessuna misura di sicurezza può essere eseguita se non si accerti la pericolosità sociale attuale della persona.

Se vogliamo, resta scalfito anche il terzo punto: una sentenza costituzionale (n.253/2003) ha affermato che il giudice non è obbligato ad applicare il ricovero in Opg: quando le condizioni della persona lo consentono, basta la libertà vigilata e la presa in carico da parte del servizio psichiatrico pubblico. Il che significa, però, che, in mancanza di quelle condizioni, la persona può ancora finire in Opg; e qui, allora, si finisce per sbattere contro il vecchio Opg, le sue solite mura, la solita organizzazione.
Sta, però, passando un modello diverso, che relega la sorveglianza e la sua gestione al perimetro esterno delle strutture, mentre, all’interno, l’istituto è gestito interamente dal personale sanitario, che ha responsabilità, assistenza e cura degli internati.

Queste strutture dovranno dimenticare non solo il modello carcerario, ma anche quello ospedaliero e cercare un modello comunitario di vita. Dovranno inoltre essere limitate a un numero modesto di utenti, anche se questo traguardo potrà non essere immediato, specie per regioni con un alto numero di ricoverati. D’ora in poi, l’Opg dovrebbe essere riservato alle sole persone sottoposte a misura di sicurezza definitiva. Per gli altri, i soggetti in attesa di giudizio, dovranno essere create apposite sezioni negli istituti di pena, sotto la responsabilità del Servizio Sanitario Nazionale: come già avviene per le sezioni di osservazione psichiatrica, dove vengono inviate le persone che necessitino di una diagnosi. Tali sezioni sono già presenti in varie regioni e dovrebbero essere istituite in tutte.

Nonostante i disegni riformatori, attualmente il numero dei ricoverati in Opg sta crescendo, particolarmente il gruppo degli internati a misure di sicurezza provvisorie, problematici per vari aspetti. Questo accade perché l’Autorità Giudiziaria si avvale raramente del ricovero in strutture civili previsto dall’art. 286 del Codice di Procedura Penale. Per gli internati con misura provvisoria, non si possono utilizzare le aperture del regime giuridico relativo agli internati definitivi, così che essi devono restare continuativamente chiusi negli Opg. Il loro ingresso è privo di garanzie, nel senso che, sempre più spesso, arrivano negli Opg dalla libertà senza una valutazione psichiatrica, che giustifichi la gravosità di quel ricovero. La perizia è generalmente disposta successivamente, la sua durata è tutt’altro che breve e può anche concludersi con il disconoscimento della malattia o la curabilità della stessa senza ricovero.

Rimane il problema dei soggetti giudicati “seminfermi di mente”, attualmente ristretti nelle “case di cura e custodia”: in attesa della loro soppressione (obbiettivo di tutti i progetti di riforma del Codice Penale), ci sarebbe ancora da ridurre il numero dei ricoverati individuando soluzioni esterne per i molti internati definitivi che hanno terminato il periodo minimo di durata della misura di sicurezza e che restano dentro perché non si trova una qualche accoglienza per loro fuori.

I condizionamenti del vecchio sistema sono tanti. Non sarebbe l’ora di chiudere la ditta Opg per indiscutibile fallimento?

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    Irresponsabili per eccellenza. Droghe, doppia diagnosi, opg. Dossier di documentazione in formato pdf.
    Aggiunto in data: 23 Agosto 2021 10:26 Dimensione del file: 224 KB Download: 104