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In un momento di appannamento, se non di declino, della ragione giuridica (e non solo), è confortante leggere le parole scritte dal massimo vertice giurisdizionale, le Sezioni Unite della cassazione, nella sentenza depositata il 14 ottobre scorso in materia di esecuzione di pene “incostituzionali” (presidente Santacroce, estensore Ippolito).

Il quesito cui la cassazione doveva rispondere era, in sommaria sintesi, il seguente: la sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittima una norma di legge che prevede un aggravamento di pena, si applica solo ai processi in corso o anche alle condanne passate in giudicato?

Il problema è diventato, in questi ultimi tempi, molto pressante, a causa di una legislazione insensata che, accanto alle leggi ad personam, e per coprirne l’indecenza, si è accanita contro l’emarginazione sociale, producendo una serie di norme repressive che hanno costretto la Consulta a intervenire per ripristinare la legalità costituzionale.

Intanto, nelle more delle decisioni della Consulta, molte condanne (in particolare per fatti di droga o contro gli immigrati), sono diventate definitive e allora in seno alla magistratura ordinaria, compresi i giudici della cassazione, è nato un contrasto.

Per alcuni la parte di pena dichiarata illegittima va eliminata dalla condanna, essendo evidente che stare in carcere per scontare una pena irrogata in base ad una legge che non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, è una palese iniquità. Per altri invece, la “intangibilità del giudicato” non consentirebbe di ritoccare le pene in corso di espiazione.

Su questo contrasto sono intervenute le Sezioni Unite che hanno optato per la prima soluzione, con una motivazione che, al di là del caso specifico, scrive un pezzo di storia dell’esercizio della giurisdizione penale.

Due erano le questioni di principio implicate nella decisione dei giudici di piazza Cavour: la particolare incidenza delle pronunce di incostituzionalità sulle leggi penali; i limiti e la funzione del “giudicato penale”.

Su entrambi i temi si sono affrontati, sin dall’entrata in vigore della Costituzione, le due contrapposte anime della magistratura sul terreno dell’esercizio della giurisdizione penale: l’una dominata dalla esigenza di continuità con il passato e influenzata, come scrive la Cassazione, “dall’affermato ed egemone primato del potere statuale su qualsiasi diritto della persona”; l’altra che, invocando il primato dei nuovi valori costituzionali, ha rivendicato la massima espansione dell’efficacia “retroattiva” delle pronunce della Consulta e “con la proclamazione dei diritti fondamentali, ha dato l’avvio ad una mutazione del significato totalizzante dell’intangibilità del giudicato quale espressione della tradizionale concezione autoritaria dello Stato, rafforzandone per contro la valenza di garanzia individuale”.

La decisione della cassazione avrà certamente le sue ricadute positive sulle condanne passate in giudicato, in particolare a riguardo delle insensate pene per le cosiddette droghe leggere, comminate dalla Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale dalla Consulta nel febbraio scorso.

Per quanto non strettamente vincolante in via generale, la decisione del massimo organo giurisdizionale dovrebbe spazzare via le residue resistenze che la parte conservatrice dei nostri giudici ha finora opposto all’applicazione equa e ragionevole delle ripetute pronunce di illegittimità di norme repressive incompatibili con i principi costituzionali.

Ma intanto il documento va segnalato perchè consente di sperare che sul terreno giudiziario ci sia ancora uno spazio per l’affermazione della ragione.

Vai alla campagna sulle pene illegittime (dal sito de La Società della Ragione).