home



































   
ospiti
 
 
 

   
 

 

"Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti"

(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 14 giugno 2000, non ancora promulgato o pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale)

Art. 1.

1. Nell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «si
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

2. Nell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con
l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un
ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione».

Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dall’articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall’articolo 1,
comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi,
all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi
soggetti. Nelle convenzioni con l’amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura
non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Art. 3.

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore
ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le
agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Art. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all’articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle
risorse finanziarie di cui all’articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

1. Nell’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il
seguente:

«Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o
cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l’oggetto e le
condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
pubblica».
2. Nell’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il
seguente:
«Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonchè per l’assunzione della
qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da
condanne penali o civili».
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione
professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull’idoneità
degli spazi destinati a tali finalità.

Art. 6.

1. All’onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a
decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000
milioni, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

torna all'indice

 

 

Articoli

Domande & Risposte
Il test delle urine e la patente
Il test delle urine e la patente 2
Il test delle urine e la patente 3
Sanzioni amm.ve 1
Sanzioni amm.ve 2
Sanzioni amm.ve 3

Forum
Le vostre segnalazioni

News e sentenze
La Tossicodipendenza non è colpa grave
Assolto papà che offrì spinello al figlio minorenne
Cassazione:la coltivazione non è sempre reato
Preso con 3000 dosi di hashish: è per terapia, assolto.
Droga a scuola, studente assolto: «uso personale»
Si cura con la marijuana: fatelo uscire dal carcere
Assolto Pannella per aver consegnato Hashish a "Italia in diretta"
Coltivare Canapa per uso personale non è perseguibile

Il Diritto e le droghe
il D.P.R. 309/90
la coltivazione per uso personale: giurisprudenza

Leggi e regolamenti
Il nuovo regolamento sulle carceri
La nuova legge sul lavoro in Carcere
Il DPR 309/90 (In allestimento)
Legge 45/99 Fondo Lotta alla Droga

Quadri normativi
Quadro normativo sulle droghe (in allestimento)
Quadro normativo relativo alla Canapa tessile

Dalla rete:
...a proposito dei test delle urine... ...e del capello