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"Norme per favorire lattività lavorativa
dei detenuti"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica
il 14 giugno 2000, non ancora promulgato o pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
1. Nellarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991,
n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole:
«si
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici
e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti
in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti,
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli
articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n.
354,
come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.» sono
sostituite dalle seguenti: «si considerano persone svantaggiate
gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute
o internate negli
istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro allesterno
ai sensi
dellarticolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.».
2. Nellarticolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le aliquote complessive della contribuzione per lassicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta
alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con
leccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte
a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative
sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti
di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate
e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dellarticolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
sono
ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello
stato di detenzione».
Art. 2.
1. Le agevolazioni previste dallarticolo 4, comma 3-bis,
della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dallarticolo
1,
comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende
pubbliche o private che organizzino attività produttive
o di servizi,
allinterno degli istituti penitenziari, impiegando persone
detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi
soggetti. Nelle convenzioni con lamministrazione penitenziaria
dovrà essere definito anche il trattamento retributivo,
in misura
non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il
lavoro carcerario.
Art. 3.
1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono
lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore
ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività
formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani
detenuti. Le
agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei
mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Art. 4.
1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e
degli sgravi di cui allarticolo 3 sono determinate annualmente,
sulla base delle
risorse finanziarie di cui allarticolo 6, con apposito decreto
del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema
di decreto è trasmesso alle Camere per lespressione
del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 5.
1. Nellarticolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è
inserito il
seguente:
«Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche,
stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati
o
cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati
opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano loggetto
e le
condizioni di svolgimento dellattività lavorativa,
la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico
della finanza
pubblica».
2. Nellarticolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito
il
seguente:
«Agli effetti della presente legge, per la costituzione
e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonchè per lassunzione
della
qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità
derivanti da
condanne penali o civili».
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da
parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di
formazione
professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali.
La relazione contiene altresì una specifica valutazione
sullidoneità
degli spazi destinati a tali finalità.
Art. 6.
1. Allonere derivante dalla attuazione della presente
legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue
a
decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
lanno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire
4.000
milioni, laccantonamento relativo al Ministero della giustizia,
e per lire 5.000 milioni laccantonamento relativo al Ministero
del
lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le
occorrenti variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE
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