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Legge 18 febbraio 1999, n. 45
Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999
Art. 1.
(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominato "testo unico sulle tossicodipendenze",
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono soppresse le parole: ", anche con l'eventuale
apporto di esperti,";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente
che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza,
secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà
sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento
delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato
si avvale dell'Osservatorio permanente.";
c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole:
"e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro
e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope";
d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "risultati conseguiti,"
sono inserite le seguenti: "in particolare per quanto riguarda
la somministrazione di metadone,";
e) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Le campagne informative nazionali sono realizzate
attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e
privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonchè
attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici
di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura
massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da
lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme
sulla pubblicità delle Amministrazioni pubbliche, la distribuzione
delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e locali nonchè a favore
di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio
nazionale.";
f) il comma 14 è abrogato.
2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze è
sostituito dal seguente:
"Art. 127. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la solidarietà
sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche
sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate
al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata,
secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le
dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere
inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di
dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura
pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione
si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti
e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati
raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo
1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità
montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di
cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni
progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo
dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità
del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse
assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè le
organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni
del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio,
come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità,
i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonchè
la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i
controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono
strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati,
con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del
danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni
provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro
per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati
ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale
di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione
sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative
assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti
di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive
previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti
e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti
i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti
di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalità:
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione
del danno purchè finalizzati al recupero psico-fisico della
persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di
primo intervento, come le unità di strada, i servizi a
bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità
degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle
politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili
degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati
alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse
nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non
inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone,
limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle
aziende unità sanitarie locali e purchè i dosaggi
somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva
finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la
verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7,
lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun
anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4
e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui
al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni
indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico
al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta
da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle
tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico,
farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria
della commissione è preposto un funzionario della carriera
direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati
in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti
generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il
medesimo decreto".
3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è
sostituito dal seguente:
"Art. 131. - (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro
per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo
scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di
ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli
obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonchè
sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati
al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione,
reinserimento e recupero dei tossicodipendenti".
4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è
sostituito dal seguente:
"Art. 132. - (Consulta degli esperti e degli operatori sociali).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti
e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da
70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per
la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità
e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed
è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta
plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare
temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127".
Art. 2.
(Disposizioni sul personale)
1. Ai fini della direzione delle attività dei Servizi
per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili,
ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile
di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre
1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale
di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato
tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel
periodo compreso tra il 1o gennaio 1990 e la data di entrata in
vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato
dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale,
in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della
qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e
che abbia prestato la propria attività presso i SERT o
strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque
operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni
con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera
professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.
2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media
e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti
sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni
per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni,
anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi
dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti
previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di
primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che
abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe
strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di
impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale,
per almeno ventiquattro ore settimanali.
3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo
6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità
30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre
1999 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il
personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da
almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo
1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT
per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro
ore settimanali.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti
istituiti nell'organico dei SERT in attuazione del regolamento
adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre
1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per
il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni
in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale
entità massima, per i titoli riguardanti l'attività
svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli
stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere
in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla
data del conferimento dell'incarico.
6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attività
di tipo professionale all'interno delle strutture di cui agli
articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono
continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti
collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione
che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi
corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità
definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano altresì ai soggetti che operano,
in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli
articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze,
purchè prestino la loro attività a tempo pieno e
a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite
o remunerative.
Art. 3.
(Modifiche alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438
del 1997)
1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86,
come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre
1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio
1998, n. 26, la parola: "1998" è sostituita dalla
seguente: "2000".
2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86,
le parole da: "le cui risultanze vengono riassunte e coordinate"
fino alla fine del comma sono soppresse.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le disponibilità assegnate all'unità
previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, non ancora impegnate alla
chiusura dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per
gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo".
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale,
sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale,
organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle
attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari
di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze,
al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo
116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L'atto di intesa di cui al presente comma è
adottato nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una
retta-base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che
può essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra
il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare
la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico
e socio-riabilitativo;
c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle
terapie, dell'intervento socio-riabilitativo e dell'attività
di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità
dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere
efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione
di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti
ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui
all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8
marzo 1993, nonchè l'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione
ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla
revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico
sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico
dei SERT.
4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento
previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei
progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione
dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti
di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a), del testo
unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1
e 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato sono riassegnate all'unità previsionale di base 12.1.3.1,
denominata "Fondo per le politiche sociali", dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata,
ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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