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NORMATIVA RIGUARDANTE LE SOSTANZE STUPEFACENTI
La disciplina relativa alle sostanze stupefacenti è contenuta
nel D.P.R. 309/90, così come modificato dal referendum abrogativo
del 18-19 aprile 1993.
La maggiore innovazione introdotta dal referendum è rappresentata
dalla depenalizzazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti;
da ciò deriva che è penalmente sanzionata soltanto
la destinazione a terzi della sostanza e che conseguentemente è
punito con una sanzione amministrativa l'acquisto, e comunque la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate all'uso
esclusivamente personale.
Sanzioni Amministrative
Sanzioni Penali
L'orientamento della Giurisprudenza sulla coltivazione
Ultimi orientamenti della Giurisprudenza relativi all'uso di gruppo
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
ART.75 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1 - Chi importa, acquista o detiene per farne uso personale le seguenti
sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica
o psichica
è punito con la sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida, del passaporto, e di ogni altro documento
equivalente, e, se si tratta di straniero, del permesso di soggiorno
per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti,
per un periodo DA DUE A QUATTRO MESI;
2 - se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica
o psichica lieve
la sanzione amministrativa di cui sopra va DA UNO A TRE MESI.
PROCEDURA
Una volta accertati i fatti e contestata la violazione di legge,
gli organi della polizia possono avvisare direttamente il Prefetto
del luogo ove è stato commesso il fatto, oppure invitare
la persona a presentarsi immediatamente innanzi a lui. Entro cinque
giorni il Prefetto convoca la persona segnalata per sentirla.
L'interessato può chiedere di essere sottoposto al programma
terapeutico presso la A.S.L. della propria circoscrizione, in tal
caso il Prefetto se lo ritiene opportuno può sospendere il
procedimento. Il Prefetto comunque cura l'acquisizione dei dati
necessari per valutare il comportamento durante il programma e se
risulta che l'interessato ha attuato il programma, archivia il procedimento.
Se l'interessato non si presenta alla struttura sanitaria entro
il termine stabilito dal Prefetto ovvero se lo interrompe senza
un giustificato motivo, viene di nuovo convocato innanzi al Prefetto
che lo invita a rispettare il programma.
Se i fatti riguardano la cannabis e altre sostanze leggere e il
Prefetto valuta che la persona si asterrà per il futuro dal
commetterli nuovamente, il procedimento verrà definito, anzichè
con la sanzione, con un formale invito a non farne più uso.
L'interessato può prendere visione e chiedere copia degli
atti di cui sopra.
MINORI
Se si tratta di persona minore di età e il Prefetto non ritiene
necessario applicare la sanzione di cui sopra, il procedimento verrà
definito con un formale invito a non farne più uso. Il Prefetto
se lo ritiene opportuno può convocare i familiari per dar
loro notizia dei fatti.
ART. 73 - SANZIONI PENALI
1) Chi detiene, coltiva, produce, fabbrica, vende, acquista, offre
o mette in vendita, cede, riceve, importa, esporta, trasporta, procura
ad altri, fuori dai casi previsti all'art. 75, le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica
o psichica
è punito con LA RECLUSIONE DA 8 A 20 ANNI E CON LA MULTA
DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 500 MILIONI.
2) se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica
o psichica lieve
è punito con LA RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI E CON LA MULTA DA
LIRE 10 MILIONI A LIRE 150 MILIONI.
CONCORSO - Se il fatto è commesso da tre o più persone
in concorso tra loro, la pena è aumentata.
FATTO DI LIEVE ENTITA'- Quando, per i mezzi, per le modalità
o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, si applicano le pene della RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI
E DELLA MULTA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI PER LE DROGHE
C.D. PESANTI; DA 6 MESI A 4 ANNI E MULTA DA LIRE 2 MILIONI A LIRE
20 MILIONI PER LE DROGHE C.D. LEGGERE.
COLLABORAZIONE - Per chi collabora con l'autorità di polizia
e giudiziaria al fine di impedire che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, le pene previste sono diminuite
dalla metà a due terzi.
INDICI RIVELATORI DELLA DESTINAZIONE A TERZI
Come precisato sopra, a seguito del referendum del 1993, che ha
depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti, si ha illecito
penale soltanto quando la sostanza stupefacente è destinata
a terzi; pertanto spetterà all'accusa dimostrare concretamente
la destinazione a terzi della sostanza; a tal fine il Pubblico Ministero
farà riferimento ai seguenti indici:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti
di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa non
era destinata soltanto all'uso personale del detentore, ma anche
in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente o meno):
la circostanza che la droga sia in possesso di un soggetto non tossicodipendente,
può far ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l'assenza di un'attività
lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere,
che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento
di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di strumenti
idonei al taglio, modalità spazio-temporali in cui è
stato eseguito il sequestro, grado di purezza della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione dei
vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente
giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE
ALLA ILLICEITÀ PENALE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
FINALIZZATA ALL'USO PERSONALE
L'art. 75 d.p.r. 309/90 (sanzioni amministrative) individua un numero
limitato di condotte se rapportato all'elenco delle attività
penalmente sanzionabili previsto dall'art. 73 dello stesso d.p.r..
Ne deriva che tutte le condotte non ricomprese nella previsione
normativa di cui all'art. 75 risultano penalmente sanzionabili anche
nell'ipotesi in cui la sostanza stupefacente oggetto dell'attività
fosse finalizzata all'uso personale. Con riferimento a tali condotte
è stata pertanto valutata la possibilità di interpretare
estensivamente il disposto di cui all'all'art.75 al fine di applicare
la sanzione amministrativa anche ad attività non letteralmente
indicate in esso (ovviamente nell'ipotesi in cui la sostanza sia
destinata all'uso personale). Il problema si pone soprattutto con
riferimento a quelle condotte rispetto alle quali appare particolarmente
irragionevole l'applicazione di una sanzione penale oltre che in
senso assoluto anche in relazione ad ipotesi di condotta del tutto
simili e punite "soltanto" sul piano amministrativo; si
pensi all'ipotesi di chi coltivi qualche pianta di marijuana per
farne uso personale, a costui si applica la sanzione penale mentre
si applicherà la sanzione amministrativa a chi acquisti la
stessa sostanza o "addirittura" un quantitativo maggiore
per farne uso personale ovvero si pensi all'ipotesi di chi esporti
un quantitativo minimo di sostanza stupefacente per farne uso personale,
costui sarà assoggettato al regime sanzionatorio penale di
cui all'art. 73 poiché l'art. 75 fa riferimento alla sola
attività di importazione e non anche a quella di esportazione.
Con specifico riferimento all'attività di coltivazione di
sostanza stupefacente la giurisprudenza prevalente esclude, in ogni
caso, che l'attività in questione possa essere ricompresa
nell'ambito del disposto di cui all'art. 75, anche estensivamente
interpretato; al riguardo si afferma che le abrogazioni referendarie
non hanno riguardato le norme del d.p.r. 309/90 relative al divieto
di coltivazione e fabbricazione e che l'art. 75 non fa riferimento
a tale attività. Tale orientamento trova sostegno in una
pronuncia della Corte Costituzionale che, chiamata a valutare la
costituzionalità della disparità di trattamento rispetto
ad attività finalizzate dal medesimo fine (l'uso personale),
ha ritenuto infondata la questione valutando la coltivazione una
"condotta oggettivamente idonea ad attentare al bene della
salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista
esistente di materia prima e di accrescere ulteriormente, in maniera
indiscriminata, i quantitativi coltivabili" (sentenza 24.7.95
n.360).
In ordine al trattamento sanzionatorio della coltivazione esiste
peraltro un diverso orientamento giurisprudenziale (che però
è precedente alla sentenza della Corte Costituzionale) secondo
il quale è necessario operare una distinzione tra l'attività
di coltivazione in senso tecnico-agrario e l'attività di
coltivazione cosiddetta "domestica" con la conseguenza
che quando ci si trovi in presenza di una condotta modesta e rudimentale
(messa a dimora di poche piantine idonee a produrre quantitativi
scarsamente apprezzabili di sostanza stupefacente) l'attività
di coltivazione potrebbe essere ricompresa nella formula "comunque
detiene" contenuta nell'art. 75 del d.p.r. (Cassazione, Sez.
IV penale, sent. 3.5.94, Polisena).
ULTIMI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA IN
MERITO ALLA PROBLEMATICA RELATIVA ALL'USO DI GRUPPO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI
Dopo il referendum del 1993, si è riproposta la problematica
relativa alla sanzione da applicare al cosiddetto "USO DI GRUPPO"
di sostanze stupefacenti, che si verifica nell'ipotesi in cui una
persona acquista della sostanza stupefacente per poi cederla e farne
contestualmente uso di gruppo, insieme agli altri componenti del
gruppo che hanno dato il loro mandato per l'acquisto.
Ossia: un gruppo di persone decide di fare uso di una sostanza stupefacente
e uno di essi si assume l'incarico di acquistarla per tutti, cedendola
poi agli altri per farne uso di gruppo.
Tale problematica, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione,
e inizialmente sono stati elaborati due orientamenti:
Una parte della Cassazione, (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez.
VI 2.10.1996) ha ritenuto che l'uso di gruppo dovesse essere sanzionato
penalmente ai sensi dell'art. 73 del DPR 309/90; la motivazione
di questa scelta così rigorosa è da ricercarsi nella
considerazione secondo la quale, la destinazione all'uso personale,
che segnerebbe il discrimine tra l'illecito penale e l'illecito
amministrativo, deve essere intesa come destinazione a uso individuale,
cioè alla sola persona che acquista la sostanza stupefacente.
Un secondo orientamento più liberale, ritiene che l'uso di
gruppo debba essere sanzionato ai sensi dell'art. 75 del DPR. 309/90,
ossia con una sanzione solo amministrativa. La Cassazione (in tal
senso, Cass. Sez. IV, 4.05.1994; 14.07.1995; 23.11.1995) motiva
tale orientamento nel senso di ritenere che, l'acquisto da parte
di una persona, debba essere inteso come se ciascuno dei soggetti,
avesse fin dall'inizio acquistato una porzione di sostanza stupefacente,
così che l'atto successivo di divisione non implicherebbe
cessione dall'uno agli altri; in pratica è come se ciascuna
quota sia riferibile fin dall'inizio a ogni soggetto. All'interno
di questo orientamento, si fanno rientrare situazioni diverse tra
loro, e cioè: sia il caso dell''acquisto comune di sostanza
stupefacente con denaro anticipato da tutti, effettuato da tossicodipendenti
per farne uso personale comune; sia il caso invece dell'acquisto
da parte di alcuni soltanto, che si assumono l'onere di procurare
la sostanza, acquistandola con il denaro comune; sia ancora il caso
di un soggetto che su incarico di altri e per il consumo personale
di questi, ricevuto il denaro da questi ultimi, acquista la sostanza
che poi consegnerà agli stessi; il corrispettivo per l'attività
di acquisto, rischiosa, compiuta per altre persone, sarà
rappresentato da una porzione della sostanza acquistata.
Di recente, sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, con sentenza 28.05.1997, e affrontando la problematica
in questione, hanno aderito all'orientamento favorevole, ossia quello
di far rientrare il fatto nell'art. 75, da punire quindi con sanzione
amministrativa. Secondo le Sezioni Unite, ricorrerebbe l'illecito
amministrativo, sia nel caso in cui tutti i componenti del gruppo
acquistano la sostanza, sia nel caso in cui l'acquisto è
compiuto da alcuni soltanto per conto di tutti, e poi avviene la
suddivisione. Al contrario ricorrerebbe l'illecito penale previsto
dall'art. 73, quando gli acquirenti della sostanza stupefacente,
destinata a tutto il gruppo, non risultino anche assuntori della
sostanza, oppure quando non abbiano alcun mandato all'acquisto.
Tale mandato, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione
del 15.07.1999 n. 9075, che peraltro segue all'orientamento delle
Sezioni Unite, non deve essere necessariamente espresso; può
infatti anche essere tacito, o conforme a una prassi instauratasi
tra gli appartenenti al gruppo. Né è rilevante il
fatto che il denaro venga anticipato da tutti mediante una "colletta",
o invece venga anticipato da coloro che l'acquistano
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