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A cura di
Angelo Averni
e Tato Grasso
L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE ALLA ILLICEITÀ
PENALE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI FINALIZZATA ALL'USO
PERSONALE
Con il referendum popolare del 18 aprile
del 1993 ed il conseguente D.P.R. 171/93 sono state abrogate fra
l'altro le sanzioni penali per i consumatori di stupefacenti previste
dall'art. 76 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina
delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il D.P.R.
del 9 ottobre 1990 n. 309.
Pertanto, le condotte di importazione, acquisto
e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale sono soggette
alle sole sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 75 del d.P.R.
309/90.
Questa situazione ha indotto la giurisprudenza,
sia di merito sia di legittimità, a porsi il quesito, alla
luce del risultato del ripetuto referendum, se l'attività
della coltivazione finalizzata all'uso personale possa o non rientrare
nelle condotte depenalizzate.
In questi anni, a partire dal 1993, sul punto si
sono registrate decisioni diametralmente opposte sia da parte della
giurisprudenza di merito sia da parte di quella di legittimità;
le decisioni hanno riguardato essenzialmente la pianta di Cannabis
indica.
La Corte di Appello di Catanzaro con la
decisione del 23/3/1994, Noia, si pronunciò nel senso che
la coltivazione di stupefacenti, (Cannabis indica), destinata
ad uso personale, doveva ritenersi depenalizzata alla luce del risultato
del referendum, dovendo essa ricomprendersi nella nozione
di detenzione, latamente intesa.
La decisione fu annullata dalla Corte di Cassazione,
sezione VI, con la sentenza del 29/9/1994, la quale ritenne
che l'interpretazione estensiva data dai giudici di merito non era
accettabile in considerazione della mancanza di presupposti necessari
ed in considerazione della tassatività delle prescrizioni
contenute negli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309/90, che implicano
una scelta ponderata e precisa del legislatore.
Tuttavia la stessa Corte di Cassazione, sezione
VI, con sentenza n. 6347 del 3/5/1994, Polisena, aveva in precedenza
ritenuto di considerare la coltivazione di Cannabis indica,
destinata all'uso personale, come una fattispecie depenalizzata
rientrante nelle condotte previste dall'art. 75 del d.P.R. 309/90.
Sul fronte del merito, il Giudice delle Indagini
Preliminari (d'ora in avanti G.I.P.) del Tribunale di Cuneo Gianoglio,
con sentenza del 22/11/1994, assolse
l'imputato perché la coltivazione di stupefacente (nella
specie tre piante di Cannabis indica), destinata all'uso
personale, rientrava, a seguito del risultato del referendum
citato, nella condotta di detenzione, interpretata estensivamente.
Altri giudici di merito ritennero di investire
incidentalmente la Corte Costituzionale sulla possibile violazione
dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza
in relazione all'art. 3 della Costituzione che la condotta della
coltivazione ad uso personale, di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90,
avesse nei confronti delle condotte depenalizzate di importazione,
acquisto e detenzione.
Con sentenza del 23 dicembre 1994 n. 443, la Corte
Costituzionale respinse il ricorso con la motivazione che il
giudice di merito rimettente non aveva verificato "la possibilità
di un'esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato in forza
della quale l'operata depenalizzazione della condotta di "detenzione"
fosse interpretativamente estensibile alle condotte di "coltivazione"
e "fabbricazione" ".
Pertanto, la decisione della Consulta sembrava
propendere per la tesi della depenalizzazione della condotta di
coltivazione per uso strettamente ed esclusivamente personale.
Tuttavia la Corte di Cassazione, sezione VI,
con sentenza n. 913 del 15/3/1995, Paoli, RV. 201631, ritenne che
la condotta della coltivazione destinata all'uso personale costituisse
una fattispecie penalmente rilevante.
La stessa Cortedi Cassazione, sezione VI,
con sentenza n. 3353 del 12/7/1994, Gabriele, RV. 199152, distinse
tra "coltivazione in senso tecnico-agrario" ovvero imprenditoriale
costituita da una serie di elementi (disponibilità del terreno,
preparazione dello stesso, semina, governo dello sviluppo delle
piante, ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti),
ritenuta penalmente rilevante ai sensi degli artt. 26-28 del d.P.R.
309/90, e "coltivazione domestica", costituita dalla messa a dimora
in vaso di poche piante nella propria abitazione, e ritenne che
la seconda andrebbe ricompresa nella "detenzione ad uso personale"
e soggetta quindi alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75
del d.P.R. 309/90, alla luce del risultato del referendum del
18/4/1993 (d.P.R. 5/6/1993, n.171).
La giurisprudenza di merito registrò anch'essa
decisioni contrastanti: per un verso il Tribunale di Modena,
con decisione del 19/12/1994, Novelli, ritenne che la coltivazione
era condotta distinta dalla mera detenzione perché la prima
comportava comunque un accrescimento della sostanza (nella specie
Cannabis indica) non previsto nella detenzione e, di conseguenza,
reputò la coltivazione una condotta penalmente rilevante.
In altro senso si pronunciò il G.I.P. del
Tribunale di Vicenza che, con la decisione del 29/7/1994,
Rovolon, affermò che, a seguito del referendum, la
coltivazione di sostanza stupefacente non costituiva reato in difetto
della prova che fosse destinata allo spaccio, considerando implicitamente
depenalizzata la coltivazione ad uso personale.
Alcuni giudici di merito sollevarono nuovamente
ricorso, in via di eccezione, dinanzi alla Corte Costituzionale
sul presupposto della lesione del principio della parità
di trattamento e dell'irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della
Costituzione tra fattispecie analoghe, (acquisto, importazione e
detenzione da un lato, coltivazione dall'altro), tutte finalizzate
all'uso personale.
Con sentenza del 24 luglio 1995 n. 360, la Corte
costituzionale respinse il ricorso escludendo la disparità
di trattamento ritenendo la non comparabilità delle diverse
condotte prese in esame dalla legge ed affermando: "Costituisce
poi questione meramente interpretativa, rimessa altresì al
giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno
restrittivi, della nozione di "coltivazione" che, sotto altro profilo,
incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito".
Pertanto, la Consulta lasciò volutamente
aperti ampi spazi interpretativi nei quali la giurisprudenza di
merito e di legittimità continuò ad avere opposti
orientamenti.
La Corte di Cassazione, sezione VI, in una
successiva pronuncia in data 7 novembre 1996, Garcea, ritenne l'attività
di coltivazione penalmente rilevante a prescindere dalla destinazione
di uso che il coltivatore (nella specie di Cannabis indica)
ne intendesse fare.
Il Tribunale di Teramo, con la decisione
del 25/9/1996, Santarelli, giudicò penalmente rilevante
la sola condotta di coltivazione "in senso tecnico-agrario" o "imprenditoriale",
confinando nell'area depenalizzata la condotta di "coltivazione
domestica".
Secondo una notizia riportata dal quotidiano "Corriere
della Sera" dell'11 aprile 1997, il GIP Sergio Piccinni Leopardi
assolse una ragazza perché la coltivazione di qualche pianta
(nella specie cinque vasi di Cannabis indica) destinata all'uso
personale non costituiva reato.
Nello stesso senso si pronunciò il G.I.P.
del Tribunale di Ravenna con decisione del 30/1/1998, Mingozzi,
ritenendo la condotta della "coltivazione domestica" compresa nelle
condotte depenalizzate dell'art. 75 del d.P.R. 309/90.
In senso diametralmente opposto si pronunciò
invece il Tribunale di Chieti in data 23/1/1998, De Nino,
affermando che non si possono discriminare le condotte a seconda
delle diverse modalità di coltivazione (in vaso, in terreno,
in serra, o altrove) trattandosi solo di differenti modalità
della stessa azione, e considerò la coltivazione come condotta
penalmente rilevante.
Il G.I.P. del Tribunale di Venezia, Galasso,
con sentenza
del 8/5/1998, ritenne invece che "la coltivazione domestica,
che si risolve nella messa a dimora di poche piante per uso personale,
integra un'ipotesi di detenzione per uso personale, come tale depenalizzata
e colpita solo con sanzioni amministrative".
Emise una decisione dello stesso tenore anche il
Tribunale di Macerata, secondo la notizia riportata dal "Giornale
di Sicilia" del 18/12/1997, affermando che la coltivazione
"di una o poche piante alla volta depone nel senso della destinazione
all'uso personale" ed assolse due giovani perché "il
fatto non costituisce reato".
Più di recente, secondo quanto riportato
dal "Giornale
di Sicilia" del 21/3/1999, il Tribunale di Termini
Imerese ha assolto un giovane sorpreso a coltivare sei piante
di Cannabis indica con la motivazione che la coltivazione
era destinata all'uso personale.
Il G.I.P. del Tribunale di Campobasso in
data 7/8/1999, secondo la notizia riportata dal quotidiano "Nuovo
Molise" del giorno 8/8/1999, n. 187, ha assolto un giovane
accusato di coltivazione di canapa indiana.
Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale
di Firenze, dott.ssa Pioli, con sentenza in data 22/12/1999,
n. 722/99, ha assolto l'imputata, richiamandosi alla sentenza di
Cassazione, sezione VI, 3/5/1994, n. 6317 e alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 360 del 21/7/1995, perché la condotta
di coltivazione per uso personale (nella specie tre piante di Cannabis
indica) non costituisce reato.
Secondo la notizia riportata dal quotidiano "La
Repubblica" in data 13/5/2000, è stato assolto un giovane
nella cui abitazione erano state rinvenute quattro piante di Cannabis
indica perché destinate ad uso personale.
Ultimamente è di nuovo intervenuta la Corte
di Cassazione, sezione IV, con sentenza 10 marzo – 5 aprile
2000, n. 4209, la quale, aderendo all'impostazione più restrittiva,
ha sostenuto che: "L'attività di coltivazione (nella specie
18 piante di Cannabis sativa), costituisce reato a prescindere dall'uso
che il coltivatore intende fare della sostanza ricavabile, dal momento
che la coltivazione e la detenzione costituiscono due condotte del
tutto distinte e l'articolo 75 del d.P.R. 309/90, come modificato
dal d.P.R. 171/93 all'esito del referendum del 18 aprile 1993, non
fa alcun riferimento all'attività di coltivazione".
La dottrina di Giuseppe Amato (La disparità
con la detenzione di minime quantità impone l'intervento
della Corte Costituzionale, in "Guida al diritto", 3 giugno
2000, pp. 70-71), commentando tale ultima decisione, acutamente
rileva che se gli imputati fossero stati sorpresi a detenere la
sostanza ricavata dalle piantine, dopo la raccolta, sarebbero stati
sicuramente assolti ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. 309/90;
ma, dato che l'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto
prima di tale operazione, la condotta di coltivazione è stata
ritenuta di rilevanza penale. Detta conclusione appare "inaccettabile"
ad avviso dell'autore, che postula un ulteriore pronunciamento della
Corte Costituzionale per la evidente lesione che presuppone del
principio della parità di trattamento ai sensi dell'articolo
3 della Costituzione.
La giurisprudenza di merito si e' recentemente
arricchita di altri due pronunciamenti: il Tribunale del riesame
di Cagliari , con sentenza
del 28/7/2000 e, ultimo in ordine cronologico, il Tribunale
di Ferrara, secondo quanto riportato dal giornale La
Nuova Ferrara del 13/9/2000, hanno entrambi sostenuto che
la coltivazione di poche piante di Cannabis indica, destinata al
solo consumo personale, e' da considerarsi come una condotta rientrante
nella “detenzione” e quindi compresa nella previsione dell'articolo
75 del T.U. 309/90 e soggetta a semplici sanzioni amministrative.
Pertanto, a fronte di tali opposti orientamenti
giurisprudenziali, è atteso sia in sede giurisprudenziale
sia in sede dottrinale un intervento da parte del legislatore, volto
a dirimere in modo definitivo i contrasti in atto.
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