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Gennaio 2002

Droghe e farmaci psicoattivi, la classifica dei rischi nelle tabelle della legge del 1975
Le ragioni della scienza e gli interessi forti

 

Giorgio Bignami

Il 22 dicembre 1975 il Parlamento approvava la legge n. 685, “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. Poco dopo venivano pubblicate le tabelle provvisorie delle sostanze stupefacenti e psicotrope previste dalla legge stessa e approvate con decreto del 29.12.1975. E fu subito caos: un po’ per i numerosi errori contenuti nelle tabelle compilate dai ministeriali in fretta e furia; un po’ perché i farmacisti non potevano più consegnare molti prodotti per la cui prescrizione (mediante i nuovi ricettari previsti dalla legge) i medici non erano stati tempestivamente attrezzati.
Ben presto si scatenò una valanga di articoli e lettere alla stampa per protestare contro l’obbligo di ricetta per molti prodotti comunemente usati in regime di auto-medicazione, soprattutto quelli per vari tipi di dolori e doloretti e quelli per il raffreddore e l’influenza, che spesso contenevano barbiturici e/o psicostimolanti. Inoltre l’industria avvertiva che erano insostenibili gli oneri aggiuntivi derivanti dai controlli previsti per molti prodotti di prima necessità, spesso di basso costo data la loro elevata “anzianità”, soprattutto farmaci antiepilettici contenenti barbiturici, da soli o in associazione. Infatti molti di questi prodotti scomparirono dalle farmacie e allora le proteste assunsero, comprensibilmente, toni di angoscia e di rabbia.
Nel frattempo si andavano avviando le consultazioni nelle sedi previste dalla legge per il passaggio dalle tabelle provvisorie alle tabelle senza aggettivi (non si può chiamarle definitive in quanto comunque soggette a frequenti revisioni): cioè il nuovo Comitato tecnico interministeriale (Cti), il quale doveva dare il proprio parere dopo sentito l’Istituto superiore di sanità (Iss), il cui direttore era membro di diritto del comitato stesso insieme a una quindicina di altri componenti di varia estrazione; e il Consiglio superiore di sanità (Css), organo che già all’epoca molti consideravano largamente superato dai tempi, spesso additato come una sorta di “parlamentino” dei vari interessi medico-corporativi ed economici. Ma la questione si aggrovigliò a tal punto che per varare dette tabelle occorse oltre un anno e mezzo, sino al decreto del 23.8.1977.
Per comprendere i motivi del sostanziale fallimento dell’”operazione tabelle”, occorre tornare indietro a due precedenti importanti. Il primo è la convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 21.2.1971 (per incidens, entrata in vigore in Italia solo il 25.2.1982), la quale faceva seguito dopo circa dieci anni alla convenzione di New York sugli stupefacenti. Le assise di Vienna erano state caratterizzate da un frenetico lobbying dei paesi sviluppati, sedi delle maggiori industrie farmaceutiche, e non solo contro i paesi produttori di sostanze naturali (sia materie prime per farmaci leciti, sia droghe illecite). Per esempio, gli Stati Uniti tentarono di far mettere sotto controllo i sonniferi e tranquillanti benzodiazepinici delle multinazionali svizzere, sostenendo che quelli delle ditte americane comportavano minori rischi di abuso e dipendenza e dovevano quindi essere esentati. La cosa era così palesemente assurda che non poté passare; ma il risultato fu che le benzodiazepine sparirono in blocco dal testo della convenzione: cioè che qualsiasi misura di controllo restava affidata alla discrezionalità delle singole autorità nazionali, anziché essere internazionalmente sancita.
Il secondo precedente riguarda i conflitti per la definizione delle tabelle nella sede legislativa (ovviamente vincolante) nell’ultimo periodo prima del varo della 1975/685. L’Iss, interpellato sull’argomento, affermò di fronte alle competenti commissioni del Senato che l’ordinamento delle tabelle doveva rispettare le gerarchie di rischio scientificamente documentate: cioè in Tab. I i narcotico-analgesici (gli oppiacei), la coca e derivati, gli psicostimolanti amfetaminici e amfetamino-simili; in Tab. II gli ipnotico-sedativi più pericolosi (cioè una parte dei barbiturici, allora non ancora del tutto sostituiti da altri tipi di prodotti); in Tab. III vari tipi di allucinogeni e di altre sostanze comunque capaci di produrre distorsioni sensoriali, ma non suscettibili di produrre dipendenza fisica (quindi anche la cannabis, che non poteva essere ulteriormente derubricata dati i vincoli della convenzione di New York); in Tab IV prodotti analoghi a quelli delle Tab. I e II, ma meno rischiosi; in Tab. V un’insalata mista di prodotti ancora meno rischiosi (per esempio, tra i derivati dell’oppio, la codeina di molti sciroppi per la tosse).
La definizione delle tabelle nella legge 1975/685 non solo ignorò buona parte di queste proposte, ma dovette anche fare i conti con le robuste prese di posizione dell’establishment medico, mirate a minimizzare i controlli «contro assimilazione et confusione tra stupefacenti et medicamenti psicotropi indispensabili cura pazienti psichiatrici et neurologici» (dal telegramma della Società italiana di neuropsicofarmacologia ai presidenti di Camera e Senato, citato dal Corriere della Sera, 26.11.1975). Infatti negli articoli pertinenti della legge furono introdotte numerose ambiguità per aprire la strada allo slittamento di un numero a priori imprecisabile di prodotti dalle tabelle soggette a controlli più stringenti a quelle più “leggere”: slittamenti demandati alle già citate sedi consultive (Cti, Css) e in ultima battuta al lobbying nella sede ministeriale.
Le tabelle provvisorie contenevano dunque significativi esempi della spinta a far scivolare farmaci narcotico-analgesici e psicostimolanti verso tabelle meno impegnative (dalla I alla IV o alla V) e farmaci ipnotico-sedativi e tranquillanti (ansiolitici) dalla IV alla VI, di fatto esentata da controlli minimamente efficaci. Tali agevolazioni non a caso riguardavano per lo più prodotti di introduzione recente o relativamente recente, quindi economicamente più remunerativi per le case farmaceutiche rispetto ai “veterani”.
Lo sforzo del gruppo Iss fu quindi mirato a documentare, sulla base di un ampio corredo bibliografico, come fossero necessarie varie manovre di retromarcia rispetto alle tabelle provvisorie. Particolarmente vistosa e sgradita a vari interlocutori era quella parte del parere dell’Iss che proponeva di collocare tutti i sonniferi e tranquillanti benzodiazepinici in Tab. IV anziché VI; e questo, sulla base di dati allarmanti degli anni più recenti (soprattutto inglesi, americani, australiani e svedesi) i quali testimoniavano di una esplosione dei consumi e di un rapido aumento dei casi di abuso (soprattutto tra le donne e in particolare tra le casalinghe, spesso in combinazione con l’alcool).
La crescita dei consumi di tali prodotti era stata sino ad allora più contenuta in Italia che in altri paesi; e questo, anche a causa della perdurante promozione di una farragine di pseudofarmaci di non provata efficacia, usati come “farmaci di conforto” in varie condizioni di disagio nelle quali non si identificava una vera e propria patologia organica. I produttori meno interessati a queste eredità del passato (soprattutto i più grossi) non volevano provvedimenti che potessero frenare l’espansione dei consumi in un nuovo settore potenzialmente assai remunerativo, cioè appunto quello delle benzodiazepine. D’altra parte i medici, che in buona o in malafede sostenevano questa posizione, potevano “in scienza e coscienza” affermare che la sostituzione degli pseudofarmaci usati come placebo con farmaci di provata efficacia – anche se le condizioni di impiego si andavano facendo sempre più stringenti secondo la letteratura più qualificata – non andava intralciata con controlli di eccessiva severità. Sull’esito di questo scontro, rimandiamo il lettore alla prossima puntata.
(1 – continua)

 

 

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