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Gennaio 2002
Droghe e farmaci psicoattivi, la classifica dei
rischi nelle tabelle della legge del 1975
Le ragioni della scienza e gli interessi forti
Giorgio Bignami
Il 22 dicembre 1975 il Parlamento approvava la legge n. 685,
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Poco dopo venivano pubblicate le tabelle provvisorie delle sostanze
stupefacenti e psicotrope previste dalla legge stessa e approvate
con decreto del 29.12.1975. E fu subito caos: un po per
i numerosi errori contenuti nelle tabelle compilate dai ministeriali
in fretta e furia; un po perché i farmacisti non
potevano più consegnare molti prodotti per la cui prescrizione
(mediante i nuovi ricettari previsti dalla legge) i medici non
erano stati tempestivamente attrezzati.
Ben presto si scatenò una valanga di articoli e lettere
alla stampa per protestare contro lobbligo di ricetta per
molti prodotti comunemente usati in regime di auto-medicazione,
soprattutto quelli per vari tipi di dolori e doloretti e quelli
per il raffreddore e linfluenza, che spesso contenevano
barbiturici e/o psicostimolanti. Inoltre lindustria avvertiva
che erano insostenibili gli oneri aggiuntivi derivanti dai controlli
previsti per molti prodotti di prima necessità, spesso
di basso costo data la loro elevata anzianità,
soprattutto farmaci antiepilettici contenenti barbiturici, da
soli o in associazione. Infatti molti di questi prodotti scomparirono
dalle farmacie e allora le proteste assunsero, comprensibilmente,
toni di angoscia e di rabbia.
Nel frattempo si andavano avviando le consultazioni nelle sedi
previste dalla legge per il passaggio dalle tabelle provvisorie
alle tabelle senza aggettivi (non si può chiamarle definitive
in quanto comunque soggette a frequenti revisioni): cioè
il nuovo Comitato tecnico interministeriale (Cti), il quale doveva
dare il proprio parere dopo sentito lIstituto superiore
di sanità (Iss), il cui direttore era membro di diritto
del comitato stesso insieme a una quindicina di altri componenti
di varia estrazione; e il Consiglio superiore di sanità
(Css), organo che già allepoca molti consideravano
largamente superato dai tempi, spesso additato come una sorta
di parlamentino dei vari interessi medico-corporativi
ed economici. Ma la questione si aggrovigliò a tal punto
che per varare dette tabelle occorse oltre un anno e mezzo, sino
al decreto del 23.8.1977.
Per comprendere i motivi del sostanziale fallimento delloperazione
tabelle, occorre tornare indietro a due precedenti importanti.
Il primo è la convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope
del 21.2.1971 (per incidens, entrata in vigore in Italia solo
il 25.2.1982), la quale faceva seguito dopo circa dieci anni alla
convenzione di New York sugli stupefacenti. Le assise di Vienna
erano state caratterizzate da un frenetico lobbying dei paesi
sviluppati, sedi delle maggiori industrie farmaceutiche, e non
solo contro i paesi produttori di sostanze naturali (sia materie
prime per farmaci leciti, sia droghe illecite). Per esempio, gli
Stati Uniti tentarono di far mettere sotto controllo i sonniferi
e tranquillanti benzodiazepinici delle multinazionali svizzere,
sostenendo che quelli delle ditte americane comportavano minori
rischi di abuso e dipendenza e dovevano quindi essere esentati.
La cosa era così palesemente assurda che non poté
passare; ma il risultato fu che le benzodiazepine sparirono in
blocco dal testo della convenzione: cioè che qualsiasi
misura di controllo restava affidata alla discrezionalità
delle singole autorità nazionali, anziché essere
internazionalmente sancita.
Il secondo precedente riguarda i conflitti per la definizione
delle tabelle nella sede legislativa (ovviamente vincolante) nellultimo
periodo prima del varo della 1975/685. LIss, interpellato
sullargomento, affermò di fronte alle competenti
commissioni del Senato che lordinamento delle tabelle doveva
rispettare le gerarchie di rischio scientificamente documentate:
cioè in Tab. I i narcotico-analgesici (gli oppiacei), la
coca e derivati, gli psicostimolanti amfetaminici e amfetamino-simili;
in Tab. II gli ipnotico-sedativi più pericolosi (cioè
una parte dei barbiturici, allora non ancora del tutto sostituiti
da altri tipi di prodotti); in Tab. III vari tipi di allucinogeni
e di altre sostanze comunque capaci di produrre distorsioni sensoriali,
ma non suscettibili di produrre dipendenza fisica (quindi anche
la cannabis, che non poteva essere ulteriormente derubricata dati
i vincoli della convenzione di New York); in Tab IV prodotti analoghi
a quelli delle Tab. I e II, ma meno rischiosi; in Tab. V uninsalata
mista di prodotti ancora meno rischiosi (per esempio, tra i derivati
delloppio, la codeina di molti sciroppi per la tosse).
La definizione delle tabelle nella legge 1975/685 non solo ignorò
buona parte di queste proposte, ma dovette anche fare i conti
con le robuste prese di posizione dellestablishment medico,
mirate a minimizzare i controlli «contro assimilazione et
confusione tra stupefacenti et medicamenti psicotropi indispensabili
cura pazienti psichiatrici et neurologici» (dal telegramma
della Società italiana di neuropsicofarmacologia ai presidenti
di Camera e Senato, citato dal Corriere della Sera, 26.11.1975).
Infatti negli articoli pertinenti della legge furono introdotte
numerose ambiguità per aprire la strada allo slittamento
di un numero a priori imprecisabile di prodotti dalle tabelle
soggette a controlli più stringenti a quelle più
leggere: slittamenti demandati alle già citate
sedi consultive (Cti, Css) e in ultima battuta al lobbying nella
sede ministeriale.
Le tabelle provvisorie contenevano dunque significativi esempi
della spinta a far scivolare farmaci narcotico-analgesici e psicostimolanti
verso tabelle meno impegnative (dalla I alla IV o alla V) e farmaci
ipnotico-sedativi e tranquillanti (ansiolitici) dalla IV alla
VI, di fatto esentata da controlli minimamente efficaci. Tali
agevolazioni non a caso riguardavano per lo più prodotti
di introduzione recente o relativamente recente, quindi economicamente
più remunerativi per le case farmaceutiche rispetto ai
veterani.
Lo sforzo del gruppo Iss fu quindi mirato a documentare, sulla
base di un ampio corredo bibliografico, come fossero necessarie
varie manovre di retromarcia rispetto alle tabelle provvisorie.
Particolarmente vistosa e sgradita a vari interlocutori era quella
parte del parere dellIss che proponeva di collocare tutti
i sonniferi e tranquillanti benzodiazepinici in Tab. IV anziché
VI; e questo, sulla base di dati allarmanti degli anni più
recenti (soprattutto inglesi, americani, australiani e svedesi)
i quali testimoniavano di una esplosione dei consumi e di un rapido
aumento dei casi di abuso (soprattutto tra le donne e in particolare
tra le casalinghe, spesso in combinazione con lalcool).
La crescita dei consumi di tali prodotti era stata sino ad allora
più contenuta in Italia che in altri paesi; e questo, anche
a causa della perdurante promozione di una farragine di pseudofarmaci
di non provata efficacia, usati come farmaci di conforto
in varie condizioni di disagio nelle quali non si identificava
una vera e propria patologia organica. I produttori meno interessati
a queste eredità del passato (soprattutto i più
grossi) non volevano provvedimenti che potessero frenare lespansione
dei consumi in un nuovo settore potenzialmente assai remunerativo,
cioè appunto quello delle benzodiazepine. Daltra
parte i medici, che in buona o in malafede sostenevano questa
posizione, potevano in scienza e coscienza affermare
che la sostituzione degli pseudofarmaci usati come placebo con
farmaci di provata efficacia anche se le condizioni di
impiego si andavano facendo sempre più stringenti secondo
la letteratura più qualificata non andava intralciata
con controlli di eccessiva severità. Sullesito di
questo scontro, rimandiamo il lettore alla prossima puntata.
(1 continua)
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