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Dicembre 2001

Svizzera, la camera alta approva la riforma del governo
DROGHE, IL Si’ DEI CANTONI

Matteo Ferrari
BELLINZONA

Il Consiglio degli Stati (la “camera dei Cantoni”, più conservatrice dell’altra camera federale) ha accettato la legge sugli stupefacenti proposta dal governo. Risultato netto: venticinque deputati a zero. Quali i contenuti e come nasce questo sostegno?
La legge in vigore dall’immediato dopoguerra mirava a combattere l’uso illecito di farmaci. Negli anni ’70, la diffusione di sostanze da mercato nero impone una politica più attiva. Nel 1975 ha luogo una parziale revisione della legge. Si affida una generica responsabilità per le terapie ai Cantoni e si introduce il divieto del consumo. Un approccio proibizionista che considera il diritto penale strumento primario della “lotta alla droga”, come si diceva allora. La novità del fenomeno, la differenza dei contesti (urbani e rurali) e approcci ideologici conducono a politiche cantonali che si divaricano.
Negli anni ’80, due fenomeni sovraregionali mostrano i limiti di un approccio federalista poco coordinato. Il virus hiv, che può diffondersi tramite siringhe infette o la prostituzione legata al consumo, motiva a misure di riduzione del danno. Inoltre, nascono parecchie “scene aperte”, luoghi pubblici in cui stazionano tossicomani che consumano apertamente. Questi contesti urbani attirano persone da tutte le regioni ed emerge la necessità di ritrovare una solida “unité de doctrine”. La Confederazione si fa promotrice del lavoro di analisi e del coordinamento fra Cantoni.
Negli anni ’90, proprio per ribadire il valore della vita umana e della sua dignità, si consolida la riduzione del danno. Sorge la politica dei quattro pilastri: prevenzione, riduzione del danno, terapia, repressione dei traffici illeciti. Alla base, la consapevolezza che assistenza e repressione non possono coesistere senza contraddizioni: v’è un ventaglio di misure e ruoli differenti, che devono essere resi organici. Il diritto penale assume nuova valenza: strumento fra altri, da applicare in modo coerente.
Questo rinnovato approccio passa al vaglio di tre votazioni popolari e viene affinato in due ampie consultazioni. Nel marzo 2001, il governo licenzia la nuova legge. Propone che il potere centrale abbia compiti di coordinamento, ricerca, formazione e qualità, ma l’intervento resta demandato ai Cantoni, con responsabilità di pianificazione e sussidiamento. Per il trattamento a base d’eroina, ad esempio, la Confederazione già ora autorizza i progetti cantonali. I Cantoni non possono agire senza avallo e non possono sorgere progetti senza l’esplicità volontà dei Cantoni. Sta alla popolazione sollecitare le autorità locali ad adottare misure introdotte altrove (in un “federalismo di concorrenza”, i Cantoni devono emularsi).
Una pecca? Il rifiuto della pur timida proposta di definire, tramite ordinanze governative, i contesti di consumo da ritenere non gravi e per i quali depenalizzare l’infrazione. Il Consiglio degli Stati, infatti, preferisce mantenere la competenza nelle mani del singolo magistrato. Il mantenimento del divieto generale di consumare stupefacenti è però oggi inteso più come monito che quale intenzione di reale utilizzo.
Che sia mutato il contesto, lo dimostra la questione della canapa. Il governo propone di depenalizzare il consumo e di tollerare la produzione e il commercio. Con le seguenti argomentazioni: forte divario tra realtà e disposizioni legali; il consumo di canapa non si può impedire con divieti; la maggior parte dei consumatori non si considera consumatore di droga; analoghi aumenti del consumo sono registrati nell’Unione europea, indipendentemente dalle norme legali vigenti; la canapa genera danni alla salute molto relativi; alcool e tabacco sono problemi di salute pubblica ben più gravi.
Quello della canapa è un mercato reale, da regolare. Ma come gestire un prodotto non lecito? Nella proposta, fatta propria da un ramo del parlamento, il consumo di stupefacenti (canapa compresa) rimane vietato, ma per la canapa l’infrazione viene dichiarata non più punita. Produzione e commercio di stupefacenti restano vietati, ma per la canapa la Confederazione potrà definire le casistiche da non più punire. Sulla base di un sistema di verifica, coltivazione e commercio di canapa potrebbero così venire “tollerati”.
La riforma rafforza ed estende le responsabilità di tutela dei giovani, per droghe legali e illegali. Un’efficace protezione dei più giovani necessita di un corretto comportamento degli adulti, pertanto si prevede di inasprire la pena per chi cede stupefacenti, canapa compresa, a minori. Coerentemente, la depenalizzazione del consumo di canapa non prevede un limite d’età, ritenuto controproducente, a partire dal rischio di precoce stigmatizzazione e criminalizzazione.
La Svizzera rinuncia all’uso del diritto penale a tutto campo, attribuisce ai poteri locali precise responsabilità nella riduzione del danno e prende atto della diffusione europea del consumo di canapa. Questa la proposta che sta trovando consenso. Nell’Europa delle regioni, qualcuno la seguirà?

 

 

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GINEVRA
PRIMA INJECTING ROOM

Dal prossimo 26 dicembre Ginevra avrà la sua prima “injecting room”, ossia un locale in cui i tossicodipendenti potranno iniettarsi l’eroina in condizioni di igiene. L’iniziativa è dell’amministrazione cantonale e del Gruppo Aids di Ginevra. Christophe Mani, responsabile della prevenzione per lo stesso Gruppo, ha precisato che l’eroina non sarà distribuita né venduta. I tossicodipendenti potranno usufruire di un’assistenza sociale e di cure mediche di base. Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 12 alle 19, salvo il martedì e giovedì dalle 14 alle 21. Vi lavoreranno quattro persone, fra infermieri e assistenti sociali. Le spese di funzionamento saranno coperte dai sussidi versati dal Cantone al Gruppo Aids di Ginevra.