|
Dicembre 2001
Svizzera, la camera alta approva la riforma del
governo
DROGHE, IL Si DEI CANTONI
Matteo Ferrari
BELLINZONA
Il Consiglio degli Stati (la camera dei Cantoni,
più conservatrice dellaltra camera federale) ha accettato
la legge sugli stupefacenti proposta dal governo. Risultato netto:
venticinque deputati a zero. Quali i contenuti e come nasce questo
sostegno?
La legge in vigore dallimmediato dopoguerra mirava a combattere
luso illecito di farmaci. Negli anni 70, la diffusione
di sostanze da mercato nero impone una politica più attiva.
Nel 1975 ha luogo una parziale revisione della legge. Si affida
una generica responsabilità per le terapie ai Cantoni e
si introduce il divieto del consumo. Un approccio proibizionista
che considera il diritto penale strumento primario della lotta
alla droga, come si diceva allora. La novità del
fenomeno, la differenza dei contesti (urbani e rurali) e approcci
ideologici conducono a politiche cantonali che si divaricano.
Negli anni 80, due fenomeni sovraregionali mostrano i limiti
di un approccio federalista poco coordinato. Il virus hiv, che
può diffondersi tramite siringhe infette o la prostituzione
legata al consumo, motiva a misure di riduzione del danno. Inoltre,
nascono parecchie scene aperte, luoghi pubblici in
cui stazionano tossicomani che consumano apertamente. Questi contesti
urbani attirano persone da tutte le regioni ed emerge la necessità
di ritrovare una solida unité de doctrine.
La Confederazione si fa promotrice del lavoro di analisi e del
coordinamento fra Cantoni.
Negli anni 90, proprio per ribadire il valore della vita
umana e della sua dignità, si consolida la riduzione del
danno. Sorge la politica dei quattro pilastri: prevenzione, riduzione
del danno, terapia, repressione dei traffici illeciti. Alla base,
la consapevolezza che assistenza e repressione non possono coesistere
senza contraddizioni: vè un ventaglio di misure e
ruoli differenti, che devono essere resi organici. Il diritto
penale assume nuova valenza: strumento fra altri, da applicare
in modo coerente.
Questo rinnovato approccio passa al vaglio di tre votazioni popolari
e viene affinato in due ampie consultazioni. Nel marzo 2001, il
governo licenzia la nuova legge. Propone che il potere centrale
abbia compiti di coordinamento, ricerca, formazione e qualità,
ma lintervento resta demandato ai Cantoni, con responsabilità
di pianificazione e sussidiamento. Per il trattamento a base deroina,
ad esempio, la Confederazione già ora autorizza i progetti
cantonali. I Cantoni non possono agire senza avallo e non possono
sorgere progetti senza lesplicità volontà
dei Cantoni. Sta alla popolazione sollecitare le autorità
locali ad adottare misure introdotte altrove (in un federalismo
di concorrenza, i Cantoni devono emularsi).
Una pecca? Il rifiuto della pur timida proposta di definire, tramite
ordinanze governative, i contesti di consumo da ritenere non gravi
e per i quali depenalizzare linfrazione. Il Consiglio degli
Stati, infatti, preferisce mantenere la competenza nelle mani
del singolo magistrato. Il mantenimento del divieto generale di
consumare stupefacenti è però oggi inteso più
come monito che quale intenzione di reale utilizzo.
Che sia mutato il contesto, lo dimostra la questione della canapa.
Il governo propone di depenalizzare il consumo e di tollerare
la produzione e il commercio. Con le seguenti argomentazioni:
forte divario tra realtà e disposizioni legali; il consumo
di canapa non si può impedire con divieti; la maggior parte
dei consumatori non si considera consumatore di droga; analoghi
aumenti del consumo sono registrati nellUnione europea,
indipendentemente dalle norme legali vigenti; la canapa genera
danni alla salute molto relativi; alcool e tabacco sono problemi
di salute pubblica ben più gravi.
Quello della canapa è un mercato reale, da regolare. Ma
come gestire un prodotto non lecito? Nella proposta, fatta propria
da un ramo del parlamento, il consumo di stupefacenti (canapa
compresa) rimane vietato, ma per la canapa linfrazione viene
dichiarata non più punita. Produzione e commercio di stupefacenti
restano vietati, ma per la canapa la Confederazione potrà
definire le casistiche da non più punire. Sulla base di
un sistema di verifica, coltivazione e commercio di canapa potrebbero
così venire tollerati.
La riforma rafforza ed estende le responsabilità di tutela
dei giovani, per droghe legali e illegali. Unefficace protezione
dei più giovani necessita di un corretto comportamento
degli adulti, pertanto si prevede di inasprire la pena per chi
cede stupefacenti, canapa compresa, a minori. Coerentemente, la
depenalizzazione del consumo di canapa non prevede un limite detà,
ritenuto controproducente, a partire dal rischio di precoce stigmatizzazione
e criminalizzazione.
La Svizzera rinuncia alluso del diritto penale a tutto campo,
attribuisce ai poteri locali precise responsabilità nella
riduzione del danno e prende atto della diffusione europea del
consumo di canapa. Questa la proposta che sta trovando consenso.
NellEuropa delle regioni, qualcuno la seguirà?
|