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Ottobre 2000

Definito dal governo il disegno di legge per la riformulazione del 41 bis
I limiti di un potere
Il modello prefigurato è quello di un carcere duro, con una forte desocializzazione e applicato fin dall’imputazione, ben lontano dalle dichiarazioni ragionevoli del ministero della giustizia in tema di pena detentiva. Fallito il tentativo di formulare un progetto organico, viene riconfermato il ruolo del ministero degli interni, che può intervenire nel merito del regime detentivo

Mauro Palma

Nelle orecchie ho l’eco delle ultime dichiarazioni ministeriali in tema carcerario: tutte ragionevoli, consapevoli della grande difficoltà di incidere, ma comunque volte alla riduzione dei numeri e al miglioramento delle vite ristrette. Riprendono le argomentazioni usuali con cui, in convegni e dibattiti, si affronta il tema della pena detentiva e si mette in luce la necessità di un suo contenimento.Tra le mani ho invece il testo del disegno di legge, scritto dallo stesso ministero della giustizia, discusso e concordato in un recente consiglio dei ministri, che definisce e sistema una questione annosa e dura da affrontare: la detenzione di massima sicurezza; in gergo l’articolo 41 bis. Terreno difficile: riguarda i responsabili di reati gravissimi, verso cui forte e giusto è lo stigma sociale, personaggi inseriti in organizzazioni criminali, in mafie, che configurano una sorta di contropotere alternativo alla legalità statuale, verso cui è necessario tenere alte consapevolezza e lotta. Terreno che, proprio per la sua scivolosità, induce interrogativi a cui non è semplice rispondere e richiede una minore disattenzione anche di chi è attento ad altri aspetti della vita carceraria.
È difficile ricomprendere questo testo, che leggo e rileggo, all’interno delle altre ragionevoli riflessioni che ancora mi echeggiano nelle orecchie; riesce perfino arduo inserirlo nel solco tracciato dalla nostra Costituzione sulle finalità della pena o nel quadro delle indicazioni date in sede europea sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone recluse.
Il modello che prefigura è quello di una carcerazione dura – articolata in due regimi, rispettivamente di ‘massima’ e di ‘speciale’ sicurezza – largamente estesa, applicata fin dall’imputazione e, quindi, anche a persone giuridicamente non colpevoli, definita per legge nei dettagli delle minute restrizioni. Viene da chiedersi come sia possibile che dagli stessi Uffici provengano segnali così contraddittori: da un lato l’appoggio alla legge per tutelare la funzione materna delle detenute da un altro la previsione, in questo testo, di colloqui con i familiari, anche bimbi, svolti “in modo da impedire il passaggio di oggetti”, forse, quindi, col vetro divisorio; da un lato l’enfasi sul reinserimento, da un altro l’accentuazione della desocializzazione. Conosceranno gli estensori quanto elaborato dall’apposita commissione per il nuovo codice, che si riunisce solo qualche stanza più in là, circa la limitatezza dello strumento penale e l’entità delle pene e che è stato recentemente presentato come strada maestra da percorrere? E che ne sarà del regolamento appena approvato se poi si amplia la fascia della sua ineffettualità?
Pensieri sparsi, a cui è necessario mettere ordine. E due direttrici di ragionamento mi sembra possano aiutare. La prima riguarda la necessaria consapevolezza del limite di ogni intervento, in particolare di quelli che hanno a che fare con il castigo, la punizione, la volontà di tutela della collettività. Occorre avere chiaro che nella necessaria ricerca della massima tutela della collettività dal male che pure la abita, nella volontà di prevenire i delitti, esiste il limite imposto dall’impossibilità di aggredire beni e diritti fondamentali dello stesso aggressore e che nulla può legittimare azioni vessatorie, esemplari, o lesive della dignità umana. Ce lo impone la nostra laicità, la nostra etica e la nostra Carta costituzionale, quando, afferma che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità[…]». E lo ricorda la Corte costituzionale che, nel 1996 proprio a proposito del 41bis, ha affermato che non possono essere disposte misure restrittive che, per il loro contenuto «non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza» e che tale funzione non può essere «alterata o forzata attribuendo alle misure disposte scopo “dimostrativo”, volto cioè a privare una categoria di detenuti di quelle che vengono considerate manifestazioni di “potere reale” e occasioni per aggregare intorno a essi “consenso”». E ancora che «non potrebbe considerarsi legittimo l’uso di misure restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa».
La seconda direttrice riguarda la finalità rieducativa che la Costituzione assegna alla pena per qualsiasi condannato. Ora un sistema che prevedesse una fascia, oltretutto ampia, di non rieducabili, di non reinseribili, accetterebbe la perdita del proprio compito, non rispondendo più alla ratio che lo governa. Per tale fascia la pena acquisterebbe una connotazione strettamente “retributiva” e l’intervento rieducativo finirebbe progressivamente col restringersi a quei condannati per reati di minore gravità per i quali il carcere non dovrebbe essere proprio previsto.
Tenendo presenti queste due direttrici, provo a leggere il provvedimento. In passato in verità c’è stata disattenzione verso il regime previsto dall’articolo 41bis; la sua introduzione, seppure nella forma provvisoria e soggetta a rinnovo, rispondeva infatti a esigenze reali, quali interrompere i collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza, evitare situazioni di regolamento di conti all’interno degli istituti, stroncare l’esercizio di potere all’interno dell’istituto da parte di piccoli e grandi boss. Il provvedimento, rivolto a circa cinquecento detenuti, è stato così via via rinnovato per la sua affermata efficacia, nonostante i rilievi degli occhiuti e vigili membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, nonostante alcune violazioni gravi denunciate, accertate e finite anche di fronte alla Corte di Strasburgo, nonostante l’impossibilità di ricorrere in sede giurisdizionale contro l’assegnazione al regime da esso previsto, nonostante l’assoluta opacità di questa parte della vita detentiva anche alle normali visite ispettive dei parlamentari.
Ora, verso la nuova scadenza e l’usuale rinnovo si è posto il problema di dare stabilità alla questione, di inserirla in modo organico nell’ordinamento penitenziario e, al contempo, di prevedere la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale.
Da questa esigenza nasce il testo del governo. Continuo a rileggerlo, ma se l’obiettivo è stabilizzare e non piuttosto estendere, i conti non tornano.
Si prevedono infatti due diversi regimi particolari, uno di “massima” sicurezza, l’altro di ‘speciale’ sicurezza. Alla massima sicurezza sono destinati in primo luogo coloro che sono detenuti – perché condannati o imputati o semplicemente sottoposti a indagini preliminari – in quanto capi o promotori di organizzazioni mafiose: per questi l’attualità del collegamento con l’organizzazione di appartenenza si dà per scontata; semmai si deve provare il contrario. In secondo luogo vi sono destinati coloro – condannati o imputati – che rispondono di reati molto gravi ma non infrequenti nella realtà detentiva (dall’appartenenza mafiosa, al traffico di stupefacenti, ai reati con finalità terroristica e all’associazione per delinquere fatta per realizzare un omicidio o una estorsione ecc): per questi occorre però provare l’attuale posizione di rilievo nell’organizzazione. La massima sicurezza ha durata di almeno un anno, al termine del quale si può passare alla ‘speciale’ sicurezza qualora si dimostri che la pericolosità è fortemente diminuita.
Alla speciale sicurezza, invece, sono assegnati, oltre agli eventuali declassati dopo un anno di massima sicurezza, i detenuti – condannati o imputati – appartenenti a un’associazione per delinquere che si è data a rapine, a usura, contrabbando aggravato, e per i quali risulti ancora attuale il collegamento con l’organizzazione.
La domanda immediata per capire se con questo provvedimento si persegua la stabilizzazione del 41bis o la sua estensione riguarda il numero di persone che saranno complessivamente coinvolte in questi due regimi. La risposta, soltanto presuntiva, è dell’ordine di alcune migliaia. Per alcune migliaia di detenuti si apre la via di una detenzione particolare, fuori dalla previsione ordinaria.
Bisogna allora analizzare quali siano i contenuti di questi due regimi, le restrizioni previste per una platea così ampia. Le restrizioni sono pressoché le stesse per entrambi e riguardano, oltre alle ovvie limitazioni per evitare contatti con l’organizzazione o contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, aspetti decisivi della quotidianità: i colloqui con i familiari, la possibilità di telefonare, le ore d’aria, i pacchi. La legge entra nel dettaglio. Solo un colloquio al mese per la massima sicurezza, da due a quattro per la speciale e tutti “in modo tale da impedire il passaggio di oggetti” (vetri divisori, dunque? Anche per genitori e figli?). Al più una telefonata al mese per la massima, due per la speciale. Solo due ore di aria per entrambi i regimi, ma per la massima sicurezza in non più di cinque persone, per la speciale fino a otto. Per tutti riduzione del numero dei pacchi e controlli per posta, telefonate, colloqui.
Alcune restrizioni hanno una loro sensatezza: evitare i contatti con l’organizzazione o con appartenenti a organizzazioni contrapposte. Altre sono meramente vessatorie: perché la restrizione dei pacchi? Perché porre un limite di due ore all’aria e qual è il senso di quei tre possibili compagni d’aria in più dopo un anno e un declassamento? E chi garantisce che qualcuno non faccia fare le ore d’aria sempre da soli dato che il testo afferma soltanto che la permanenza all’aperto è “preferibilmente” in gruppi (nei limiti numerici indicati)?Perché un solo colloquio con la famiglia dopo aver molto detto in questi anni attorno al ruolo centrale della famiglia e degli affetti nel processo di reinserimento? Si esercita la propria genitorialità con un solo colloquio al mese?
L’elenco minuto sembrerebbe poi più oggetto di una circolare applicativa che non di una legge: questa dovrebbe limitarsi ad autorizzare le restrizioni per le quali è richiesta apposita previsione legislativa e cioè la registrazione dei colloqui e il visto sulla corrispondenza; per il resto dovrebbe solo indicare i diritti, seppur minimi, intangibili nella massima sicurezza, quali, per esempio, il numero minimo di colloqui o di ore d’aria ecc. Fissare i massimi crea sempre un sistema rigido e difficilmente gestibile.
Complessivamente un impianto duro, molto esteso, contraddittorio – proprio per la sua estensione – con la via che si sta seguendo con altri provvedimenti o progetti, primo fra tutti con il lavoro della commissione sul nuovo codice, spesso proposto come manifesto della volontà “politica” dell’attuale amministrazione e della cultura penalistica democratica.
Su tre punti mi sembra che questo provvedimento volesse trovare forza. Il primo è la possibilità di reclamo al tribunale di sorveglianza contro l’assegnazione a una delle particolari sicurezze e la possibilità successiva di ricorrere in cassazione: un punto di forza, l’unico rimasto nel testo definitivo. Il secondo riguardava la possibilità di riportare la questione sotto l’ala del ministero della giustizia evitando quel parere concertato con il ministero degli interni, previsto dall’attuale 41bis: battaglia persa, perché nel testo finale è ritornata la possibile richiesta della massima o speciale sicurezza da parte degli organi centrali delle forze di polizia. Il terzo riguardava la ragione stessa del provvedimento: cancellare l’attuale formulazione e sostituirla con un progetto organico. Neppure questo è avvenuto: così a precedere tutti i nuovi articoli sui vari regimi, è tornato il vecchio testo che, oltre a tutte le restrizioni che ho cercato di riassumere, stabilisce in via generale che il ministro della giustizia, anche a richiesta del collega degli interni, può disporre per singoli detenuti restrizioni delle regole del trattamento.
Altre restrizioni dunque. E il tanto celebrato “trattamento” – termine peraltro orribile – resta appannaggio di pochi “trattabili”.
Forse è meglio rinviare queste velleità organiciste e procedere a un nuovo rinnovo, in attesa di qualche riflessione meno frettolosa e sicurtaria.

 

 

 

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