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Ottobre 2000
Definito dal governo il disegno di legge per la riformulazione
del 41 bis
I limiti di un potere
Il modello prefigurato è quello di un carcere duro, con una
forte desocializzazione e applicato fin dall’imputazione, ben
lontano dalle dichiarazioni ragionevoli del ministero della giustizia
in tema di pena detentiva. Fallito il tentativo di formulare un
progetto organico, viene riconfermato il ruolo del ministero degli
interni, che può intervenire nel merito del regime detentivo
Mauro Palma
Nelle orecchie ho leco delle ultime dichiarazioni ministeriali
in tema carcerario: tutte ragionevoli, consapevoli della grande
difficoltà di incidere, ma comunque volte alla riduzione
dei numeri e al miglioramento delle vite ristrette. Riprendono
le argomentazioni usuali con cui, in convegni e dibattiti, si
affronta il tema della pena detentiva e si mette in luce la necessità
di un suo contenimento.Tra le mani ho invece il testo del disegno
di legge, scritto dallo stesso ministero della giustizia, discusso
e concordato in un recente consiglio dei ministri, che definisce
e sistema una questione annosa e dura da affrontare: la detenzione
di massima sicurezza; in gergo larticolo 41 bis. Terreno
difficile: riguarda i responsabili di reati gravissimi, verso
cui forte e giusto è lo stigma sociale, personaggi inseriti
in organizzazioni criminali, in mafie, che configurano una sorta
di contropotere alternativo alla legalità statuale, verso
cui è necessario tenere alte consapevolezza e lotta. Terreno
che, proprio per la sua scivolosità, induce interrogativi
a cui non è semplice rispondere e richiede una minore disattenzione
anche di chi è attento ad altri aspetti della vita carceraria.
È difficile ricomprendere questo testo, che leggo e rileggo,
allinterno delle altre ragionevoli riflessioni che ancora
mi echeggiano nelle orecchie; riesce perfino arduo inserirlo nel
solco tracciato dalla nostra Costituzione sulle finalità
della pena o nel quadro delle indicazioni date in sede europea
sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone recluse.
Il modello che prefigura è quello di una carcerazione dura
articolata in due regimi, rispettivamente di massima
e di speciale sicurezza largamente estesa,
applicata fin dallimputazione e, quindi, anche a persone
giuridicamente non colpevoli, definita per legge nei dettagli
delle minute restrizioni. Viene da chiedersi come sia possibile
che dagli stessi Uffici provengano segnali così contraddittori:
da un lato lappoggio alla legge per tutelare la funzione
materna delle detenute da un altro la previsione, in questo testo,
di colloqui con i familiari, anche bimbi, svolti in modo
da impedire il passaggio di oggetti, forse, quindi, col
vetro divisorio; da un lato lenfasi sul reinserimento, da
un altro laccentuazione della desocializzazione. Conosceranno
gli estensori quanto elaborato dallapposita commissione
per il nuovo codice, che si riunisce solo qualche stanza più
in là, circa la limitatezza dello strumento penale e lentità
delle pene e che è stato recentemente presentato come strada
maestra da percorrere? E che ne sarà del regolamento appena
approvato se poi si amplia la fascia della sua ineffettualità?
Pensieri sparsi, a cui è necessario mettere ordine. E due
direttrici di ragionamento mi sembra possano aiutare. La prima
riguarda la necessaria consapevolezza del limite di ogni intervento,
in particolare di quelli che hanno a che fare con il castigo,
la punizione, la volontà di tutela della collettività.
Occorre avere chiaro che nella necessaria ricerca della massima
tutela della collettività dal male che pure la abita, nella
volontà di prevenire i delitti, esiste il limite imposto
dallimpossibilità di aggredire beni e diritti fondamentali
dello stesso aggressore e che nulla può legittimare azioni
vessatorie, esemplari, o lesive della dignità umana. Ce
lo impone la nostra laicità, la nostra etica e la nostra
Carta costituzionale, quando, afferma che «le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità[
]».
E lo ricorda la Corte costituzionale che, nel 1996 proprio a proposito
del 41bis, ha affermato che non possono essere disposte misure
restrittive che, per il loro contenuto «non siano riconducibili
alla concreta esigenza di tutelare lordine e la sicurezza»
e che tale funzione non può essere «alterata o forzata
attribuendo alle misure disposte scopo dimostrativo,
volto cioè a privare una categoria di detenuti di quelle
che vengono considerate manifestazioni di potere reale
e occasioni per aggregare intorno a essi consenso».
E ancora che «non potrebbe considerarsi legittimo luso
di misure restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione
di semplice discriminazione negativa».
La seconda direttrice riguarda la finalità rieducativa
che la Costituzione assegna alla pena per qualsiasi condannato.
Ora un sistema che prevedesse una fascia, oltretutto ampia, di
non rieducabili, di non reinseribili, accetterebbe la perdita
del proprio compito, non rispondendo più alla ratio che
lo governa. Per tale fascia la pena acquisterebbe una connotazione
strettamente retributiva e lintervento rieducativo
finirebbe progressivamente col restringersi a quei condannati
per reati di minore gravità per i quali il carcere non
dovrebbe essere proprio previsto.
Tenendo presenti queste due direttrici, provo a leggere il provvedimento.
In passato in verità cè stata disattenzione
verso il regime previsto dallarticolo 41bis; la sua introduzione,
seppure nella forma provvisoria e soggetta a rinnovo, rispondeva
infatti a esigenze reali, quali interrompere i collegamenti con
le organizzazioni criminali di appartenenza, evitare situazioni
di regolamento di conti allinterno degli istituti, stroncare
lesercizio di potere allinterno dellistituto
da parte di piccoli e grandi boss. Il provvedimento, rivolto a
circa cinquecento detenuti, è stato così via via
rinnovato per la sua affermata efficacia, nonostante i rilievi
degli occhiuti e vigili membri del Comitato europeo per la prevenzione
della tortura, nonostante alcune violazioni gravi denunciate,
accertate e finite anche di fronte alla Corte di Strasburgo, nonostante
limpossibilità di ricorrere in sede giurisdizionale
contro lassegnazione al regime da esso previsto, nonostante
lassoluta opacità di questa parte della vita detentiva
anche alle normali visite ispettive dei parlamentari.
Ora, verso la nuova scadenza e lusuale rinnovo si è
posto il problema di dare stabilità alla questione, di
inserirla in modo organico nellordinamento penitenziario
e, al contempo, di prevedere la possibilità di ricorso
in sede giurisdizionale.
Da questa esigenza nasce il testo del governo. Continuo a rileggerlo,
ma se lobiettivo è stabilizzare e non piuttosto estendere,
i conti non tornano.
Si prevedono infatti due diversi regimi particolari, uno di massima
sicurezza, laltro di speciale sicurezza. Alla
massima sicurezza sono destinati in primo luogo coloro che sono
detenuti perché condannati o imputati o semplicemente
sottoposti a indagini preliminari in quanto capi o promotori
di organizzazioni mafiose: per questi lattualità
del collegamento con lorganizzazione di appartenenza si
dà per scontata; semmai si deve provare il contrario. In
secondo luogo vi sono destinati coloro condannati o imputati
che rispondono di reati molto gravi ma non infrequenti
nella realtà detentiva (dallappartenenza mafiosa,
al traffico di stupefacenti, ai reati con finalità terroristica
e allassociazione per delinquere fatta per realizzare un
omicidio o una estorsione ecc): per questi occorre però
provare lattuale posizione di rilievo nellorganizzazione.
La massima sicurezza ha durata di almeno un anno, al termine del
quale si può passare alla speciale sicurezza
qualora si dimostri che la pericolosità è fortemente
diminuita.
Alla speciale sicurezza, invece, sono assegnati, oltre agli eventuali
declassati dopo un anno di massima sicurezza, i detenuti
condannati o imputati appartenenti a unassociazione
per delinquere che si è data a rapine, a usura, contrabbando
aggravato, e per i quali risulti ancora attuale il collegamento
con lorganizzazione.
La domanda immediata per capire se con questo provvedimento si
persegua la stabilizzazione del 41bis o la sua estensione riguarda
il numero di persone che saranno complessivamente coinvolte in
questi due regimi. La risposta, soltanto presuntiva, è
dellordine di alcune migliaia. Per alcune migliaia di detenuti
si apre la via di una detenzione particolare, fuori dalla previsione
ordinaria.
Bisogna allora analizzare quali siano i contenuti di questi due
regimi, le restrizioni previste per una platea così ampia.
Le restrizioni sono pressoché le stesse per entrambi e
riguardano, oltre alle ovvie limitazioni per evitare contatti
con lorganizzazione o contrasti con elementi di organizzazioni
contrapposte, aspetti decisivi della quotidianità: i colloqui
con i familiari, la possibilità di telefonare, le ore daria,
i pacchi. La legge entra nel dettaglio. Solo un colloquio al mese
per la massima sicurezza, da due a quattro per la speciale e tutti
in modo tale da impedire il passaggio di oggetti (vetri
divisori, dunque? Anche per genitori e figli?). Al più
una telefonata al mese per la massima, due per la speciale. Solo
due ore di aria per entrambi i regimi, ma per la massima sicurezza
in non più di cinque persone, per la speciale fino a otto.
Per tutti riduzione del numero dei pacchi e controlli per posta,
telefonate, colloqui.
Alcune restrizioni hanno una loro sensatezza: evitare i contatti
con lorganizzazione o con appartenenti a organizzazioni
contrapposte. Altre sono meramente vessatorie: perché la
restrizione dei pacchi? Perché porre un limite di due ore
allaria e qual è il senso di quei tre possibili compagni
daria in più dopo un anno e un declassamento? E chi
garantisce che qualcuno non faccia fare le ore daria sempre
da soli dato che il testo afferma soltanto che la permanenza allaperto
è preferibilmente in gruppi (nei limiti numerici
indicati)?Perché un solo colloquio con la famiglia dopo
aver molto detto in questi anni attorno al ruolo centrale della
famiglia e degli affetti nel processo di reinserimento? Si esercita
la propria genitorialità con un solo colloquio al mese?
Lelenco minuto sembrerebbe poi più oggetto di una
circolare applicativa che non di una legge: questa dovrebbe limitarsi
ad autorizzare le restrizioni per le quali è richiesta
apposita previsione legislativa e cioè la registrazione
dei colloqui e il visto sulla corrispondenza; per il resto dovrebbe
solo indicare i diritti, seppur minimi, intangibili nella massima
sicurezza, quali, per esempio, il numero minimo di colloqui o
di ore daria ecc. Fissare i massimi crea sempre un sistema
rigido e difficilmente gestibile.
Complessivamente un impianto duro, molto esteso, contraddittorio
proprio per la sua estensione con la via che si
sta seguendo con altri provvedimenti o progetti, primo fra tutti
con il lavoro della commissione sul nuovo codice, spesso proposto
come manifesto della volontà politica dellattuale
amministrazione e della cultura penalistica democratica.
Su tre punti mi sembra che questo provvedimento volesse trovare
forza. Il primo è la possibilità di reclamo al tribunale
di sorveglianza contro lassegnazione a una delle particolari
sicurezze e la possibilità successiva di ricorrere in cassazione:
un punto di forza, lunico rimasto nel testo definitivo.
Il secondo riguardava la possibilità di riportare la questione
sotto lala del ministero della giustizia evitando quel parere
concertato con il ministero degli interni, previsto dallattuale
41bis: battaglia persa, perché nel testo finale è
ritornata la possibile richiesta della massima o speciale sicurezza
da parte degli organi centrali delle forze di polizia. Il terzo
riguardava la ragione stessa del provvedimento: cancellare lattuale
formulazione e sostituirla con un progetto organico. Neppure questo
è avvenuto: così a precedere tutti i nuovi articoli
sui vari regimi, è tornato il vecchio testo che, oltre
a tutte le restrizioni che ho cercato di riassumere, stabilisce
in via generale che il ministro della giustizia, anche a richiesta
del collega degli interni, può disporre per singoli detenuti
restrizioni delle regole del trattamento.
Altre restrizioni dunque. E il tanto celebrato trattamento
termine peraltro orribile resta appannaggio di pochi
trattabili.
Forse è meglio rinviare queste velleità organiciste
e procedere a un nuovo rinnovo, in attesa di qualche riflessione
meno frettolosa e sicurtaria.
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