Giuseppe Dell'Acqua* - Cittadinanza della follia
Appunti per la soppressione del manicomio criminale
Che il manicomio criminale sia luogo orrendo tanto nella sua
accezione letterale che simbolica è opinione condivisa. La concezione
del disturbo mentale e le modalità di cura e di riabilitazione
derivanti dalla (nuova) legge 180 hanno giustificato il dubbio
di costituzionalità, non solo in ordine all'esistenza dell'ospedale
psichiatrico giudiziario (OPG), ma soprattutto intorno agli
automatismi giuridico-psichiatrici che definiscono l'infermità
di mente e con essa l’incapacità di intendere e di volere come
giudizio assoluto riferito alla totalità della persona e, logica
conseguenza, la negazione della persona stessa, oggi, non più
accettabile. La soppressione del manicomio criminale, non solo
perché luogo di addizione e sedimentazione del "peggio" dell'istituzione
carceraria e manicomiale, ma soprattutto perché gli strumenti
della psichiatria legale, i saperi e le teorie cui fa riferimento,
risultano oggi assolutamente inadeguati. A più di un secolo
dalla sua fondazione, essi sono inutilmente classificatori,
disfunzionali rispetto alla concretezza del destino istituzionale
che riservano alle persone, fallimentari rispetto alle finalità
di rieducazione, inserimento sociale e riabilitazione che in
ogni caso e per qualsiasi cittadino devono essere connesse all’espiazione
della pena. Peraltro, la pesantezza del sistema finisce per
tradire anche l’asserita capacità di protezione sociale, tanto
che molti oggi ritengono che l'unica funzione riabilitativa
dell'OPG possa consistere esclusivamente nella sua soppressione.
Dopo i fervori, le discussioni e le proposte intorno a questa
questione succeduti alla riforma psichiatrica (ricordo la proposta
di legge Vincigrossi e un importante convegno tenutosi a Trieste
nel 1984 a cura dell'Istituto giuridico della facoltà di economia
e commercio e del dipartimento di salute mentale), e il silenzio
paludoso degli anni '80, si sta ora riprendendo a discutere.
DUE PROPOSTE DI LEGGE
Per brevità e col rischio consapevole della estrema riduzione,
si possono individuare due proposte: entrambe sono finalizzate
alla chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma differiscono
nel merito della premessa critica intorno alla questione. La
prima, che forse impropriamente chiameremo proposta di legge
delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (sostenuta anche dal
direttore del DAP, Alessandro Margara), dispone la territorializzazione
degli istituti manicomiali, attribuendo alle singole Regioni
il compito di organizzare residenze riabilitative e di contenimento
(sostituzione della misura di sicurezza con un ricovero in un
istituto regionale di trattamento sanitario custodito). Tale
proposta, dalla quale derivano necessariamente articolati aggiornamenti
della norma, sia del codice di procedura penale che dell'ordinamento
penitenziario, privilegia il momento della cura, suggerendo
una regionalizzazione del manicomio giudiziario e un conseguente
rapporto operativo e pratico con i servizi di salute mentale
di quelle aree. Questa proposta non tocca le questioni che fondano
il rapporto psichiatria-giustizia, non affronta la questione
dell'infermità mentale e della incapacità, lasciando inalterato
il concetto della non imputabilità e, in definitiva, non altera
la geometria del "doppio binario", ovvero di una giustizia penale
speciale per le persone affette da disturbo mentale. Dunque
si occupa, e bene, dell’esecuzione della misura di sicurezza,
ma non discute le ragioni per le quali infermità, irresponsabilità,
pericolosità, assenza di responsabilità soggettiva costruiscono
il sistema penale speciale; in concreto, lascia inalterati gli
articoli 88 e 89 del codice penale del 1930, relativi appunto
alla infermità, semi-infermità e imputabilità. La seconda proposta,
che forse altrettanto impropriamente chiameremo "Corleone",
affronta con radicalità proprio la questione dell'imputabilità,
suggerendo in premessa proprio l'abrogazione degli articoli
88 e 89, riportando dunque in giudizio l'imputato riconosciuto
eventualmente affetto da infermità di mente. Questa proposta
introdurrebbe un cambiamento reale e profondo, proponendo percorsi
coraggiosi, certo difficili ma sicuramente orientati verso percorsi
di normalità. È evidente che la questione, per quanto chiara,
rivista oggi nella prospettiva storica, continui a contenere
contraddizioni di non facile affrontamento.
RELATIVITÀ DELLA FOLLIA
Rivisitando i passaggi che costruirono la psichiatria forense,
e con essa i manicomi giudiziari, emerge il "positivo" spessore
della cultura medica della prima metà del secolo scorso. L'individuazione
di categorie come la "monomania omicida" e la catalogazione
delle malattie mentali sembravano individuare nella follia il
responsabile giuridico di crimini sia banali che efferati al
di fuori dalla responsabilità del soggetto. La psichiatria,
allora nascente, acquistava credito e potere funzionando non
solo come cura dell'individuo, ma soprattutto e meglio come
intervento di prevenzione e igiene pubblica: la crescita demografica,
le strutture urbane, la manodopera industriale, il nuovo ordine
della nascente società borghese doveva essere governato. La
psichiatria e la medicina di allora si offrirono a svolgere
questo compito. Il corpo sociale, non più una semplice metafora
giuridico-politica, era diventato una realtà biologica e un
campo di intervento privilegiato della medicina. È il medico
il tecnico di questo corpo sociale, la psichiatria diventa garante
consapevole di fronte all’incomprensibilità e alla pericolosità
della follia dell'ordine sociale minacciato. La psichiatria
forense e il manicomio giudiziario nascono all'inizio del secolo
XIX da un incrocio, assolutamente chiaro oggi, tra la necessità
di costruire nuovi codici penali e civili determinata dal nuovo
assetto politico ed economico e l'affermazione dell'etica liberale
che sostiene culture della sanzione legata a concetti di rieducazione
che si adattano alla natura del criminale. I crimini senza ragione
o il quotidiano disturbo che vedono nella follia il responsabile
giuridico rendono sempre più ampio l'intervento della psichiatria.
La cura e la custodia del folle-reo, come strumento separato
e speciale di punizione, rispondono alla necessità di adeguare
i trattamenti penali al folle. La finalità di trasformazione
individuale e di contenimento della s-ragione sociale sono evidenti.
La malattia mentale, in questo quadro, è omologata in tutto
e per tutto a una visione clinica biologica naturalistica. Il
disturbo mentale, in una visione oggi storica, relazionale,
contestuale, istituzionale, psicologica, non è più rappresentabile
come frattura assoluta, soluzione di continuità dell'esistenza,
condizione statica e immutabile. Il disturbo mentale assume
valore e spessore in una dimensione relativa (in relazione alla
persona) dinamica, dialettica, tanto contraddittoria con la
vita, quanto ad essa sempre riconducibile. Sarebbe stato inutile
il lavoro di critica alle istituzioni totali, e dotarsi di una
legge come la 180, se oggi non fossimo in grado di raccogliere
queste affermazioni sia in termini teorici che etici e di trasformazione
pratica. La legge per l'assistenza psichiatrica, di cui peraltro
ricorrono vent'anni dalla sua promulgazione, proprio in questo
quadro ha avviato modalità di intervento molteplici e differenti.
Ha costruito un quadro che può apparire confuso nella sua de-regolazione
regionale e territoriale, ma risulta certamente positivo se
visto come affermazione di diritto di cittadinanza a tutto campo,
per tutte le persone, ancorché affette da disturbo mentale.
Non parliamo qui dei ritardi, delle resistenze e di tante stupidità
amministrative e tecniche che comunque hanno prodotto e continuano
a produrre danni, ma di un confronto, incontro, scontro tra
cittadini sani e cittadini malati al di fuori di schemi interpretativi
precostituiti, al di fuori delle istituzioni.
IL MANICOMIO RIPRODUCE LA MALATTIA
Il senso della chiusura degli ospedali psichiatrici potrebbe
cogliersi proprio in questa affermazione: il luogo letterale
e metaforico (il manicomio) che conteneva la malattia e così
contenendola la riproduceva, viene oggi a trovarsi all'interno
di quel tessuto sociale che avrebbe dovuto proteggere. La critica
alla categoria della malattia mentale, ovvero della malattia
mentale come categoria che tutto determina, introduce a un rapporto
vero quanto mai conflittuale con le persone malate, con i soggetti,
con gli individui sofferenti, con i cittadini che, ancorché
malati di mente, vivono (devono vivere) la pienezza del loro
diritto. L'accettazione acritica della concezione naturalistica
della malattia mentale, la priorità del patologico, spinta all'estremo
è arrivata, e arriva, a invalidare i gesti pratici, le scelte,
la vita concreta delle persone perché tra esse - le persone
- e la malattia resta un vuoto, un salto, sia in senso logico
che analitico. Affermare che la malattia non totalizza l'individuo
corrisponde a dire che egli è un soggetto: una realtà concreta
con la quale nelle pratiche terapeutiche e giudiziarie è necessario
confrontarsi. In estrema sintesi, non è più possibile totalizzare
la persona attraverso la categoria della malattia, ma si deve
giocare su ogni piano la contraddizione tra questa e la normalità
e la salute della persona stessa. La nuova legge ha introdotto
tutto questo, e tuttavia è stato lento il processo di integrazione
delle persone affette da disturbo mentale, ora cittadini a pieno
titolo, con le altre istituzioni sociali, ma soprattutto con
le istituzioni giuridiche, penali, civili e penitenziarie.
IL GIUDIZIO COME GARANZIA
Molto in breve: mutuando dalla legislazione francese del 1838,
in Italia, in caso di reato, se vi sia sospetto di malattia
mentale, il giudice ordina una perizia psichiatrica; se questa
si conclude con un giudizio di incapacità di intendere e di
volere dell'imputato, lo si proscioglie senza giudizio; se riconosciuto
pericoloso socialmente, lo si avvia a un ospedale psichiatrico
giudiziario (articolo 88 c.p.) per definiti/indefiniti periodi
in relazione alla pericolosità sociale (sempre presunta). Anche
se positive modificazioni sono state introdotte dal nuovo codice
di procedura penale nel 1989, la sequenza descritta è tuttora
automatizzata: reato apparentemente incongruo - malattia mentale
- incapacità - non imputabilità - proscioglimento - pericolosità
sociale - manicomio criminale. Questa sequenza pratica, dove
è prevalente la presenza totalizzante della malattia mentale,
ha determinato anche le modalità di esecuzione della pena, della
detenzione nel caso di malattia mentale sopravvenuta. In breve,
e altrettanto automaticamente, fino a non più di un decennio
fa: detenzione - insorgenza di disturbo mentale - sospensione
della pena - invio "per cure" al manicomio giudiziario. Un diverso
affrontamento di questa non ineluttabile sequenza è stato discusso
e tuttora praticato dal gruppo di lavoro triestino ed ora trova
riscontro nella cosiddetta proposta di legge Corleone che, come
detto, consiste nella rivisitazione profonda del criterio di
imputabilità. La malattia mentale non deve più ritenersi idonea
a esimere dalla responsabilità soggettiva per il fatto commesso;
l'autore deve avere la garanzia di stare in giudizio; in caso
di condanna, la pena deve essere espiata in apposite strutture
adeguate alla situazione di salute del condannato. E noi aggiungiamo:
in rapporto costante e programmato con i servizi di salute mentale
di quel territorio. Siamo consapevoli della radicalità di questa
scelta e tuttavia continuiamo a pensare che il folle, di norma,
è capace di intendere e di volere e pertanto deve restare in
giudizio. Vogliamo così sottolineare tanto la sua responsabilità
individuale, quanto illuminare i contesti, la storia collettiva
di violenze e di abbandoni, i passaggi istituzionali, la ricerca
del significato e delle ragioni dei comportamenti proprio nelle
relazioni. Non per volontà di escludere e punire il colpevole
ma perché si possano includere e riconoscere le realtà, anche
le più estreme, che ci circondano. Nella nostra esperienza abbiamo
valutato quanto la possibilità di stare in giudizio e la conseguente
sanzione (alla quale non necessariamente deve seguire la detenzione)
abbia prodotto percorsi di riappropriazione e di consapevolezza
dell'evento, in definitiva terapeutici. In realtà, la "condanna
esemplare", ovvero la sanzione e la successiva sospensione della
pena, può essere la soluzione nella maggioranza delle situazioni
di cui in genere ci occupiamo. La società non ha interesse a
che l'autore di reati minimi sconti una qualsiasi pena, ma conserva
la necessità di sanzionare questi comportamenti facendo seguire
alla sanzione una giusta quanto simbolica e rituale retribuzione.
Il limite del discorso sembra così spostarsi verso l'esecuzione
della pena in conflitto con la necessità di cura, per una presunta
intenzione punitiva da parte di chi propone questi percorsi.
L’ESPERIENZA DI TRIESTE
Nella nostra esperienza abbiamo messo a fuoco e analizzato proprio
questo aspetto, cercando con fatica strategie alternative di
intervento. Oggi non un solo cittadino di Trieste è internato
in ospedale psichiatrico giudiziario, malgrado reati gravi e
gravissimi per mano di persone affette da disturbo mentale siano
comunque accaduti nella nostra città. Pensiamo che l'uso critico
della perizia, il lavoro in carcere, la vicinanza con i magistrati
nel corso delle indagini assieme all'autore del reato abbiano
prodotto notevoli ed evidenti cambiamenti di percorso. Naturalmente,
è la presenza del servizio di salute mentale, capace di incontrare
le persone e i conflitti senza pre-selezioni e in aree di riferimento
delimitate, che produce quella "presa in carico", che diventa
di per sé critica della pericolosità sociale e del rischio di
percorsi istituzionali invalidanti. Esiste una specularità tra
mancanza di servizi, relazioni, capacità di ascolto e anomia,
solitudine, conflitto, rischio. Dal 1978 appositi accordi col
ministero di Grazia e Giustizia conducono in carcere gli operatori
del servizio di salute mentale di Trieste, a salvaguardia del
diritto alla cura del detenuto e della continuità terapeutica
per il detenuto già malato di mente. Spesso, il servizio di
salute mentale, il centro di salute mentale 24 ore, si è offerto
come luogo di cura in corso di custodia cautelare e in attesa
della fine del procedimento giudiziario; in alcuni casi, come
modalità di alternativa alla detenzione per il detenuto al termine
dei tre gradi di giudizio, concordata dal servizio con i magistrati
di sorveglianza e le autorità carcerarie. La persona che abbia
commesso un reato grave e che presenti seri problemi psichiatrici,
laddove tale condizione sia incompatibile con la detenzione,
viene trattato secondo un progetto terapeutico riabilitativo
articolato e per un periodo di tempo prestabilito, ovvero fino
al raggiungimento di un equilibrio psichico adeguato, all'interno
del centro di salute mentale 24 ore o di strutture residenziali
comunitarie in regime di detenzione domiciliare, di libertà
vigilata o di sospensione della pena. In ogni caso, le misure
alternative alla detenzione e tutte le modalità di flessibilizzazione
del regime detentivo (visite, lavoro in carcere, corsi di formazione)
costituiscono un canale preferenziale attraverso il quale i
servizi di salute mentale, col magistrato di sorveglianza e
gli operatori del carcere, cercano di trattenere nel tessuto
sociale (e cittadino) la persona che deve scontare una pena.
Si capisce, dunque, quanto sono d’accordo con la proposta di
legge Corleone e quanto ci sia comunque bisogno di discutere,
sia nel merito delle premesse, che nella pratica attuativa.
La soppressione del manicomio criminale passa attraverso una
profonda revisione dell'istituto dell'incapacità, della pratica
peritale, dell'abolizione degli automatismi che da questa derivano,
da una riconsiderazione del destino istituzionale del soggetto
in forme sempre più articolate, al di fuori della contrapposizione
tra sanzione, misure di sicurezza e cure. È questo il punto
di partenza dal quale possono discendere pratiche e soluzioni
sicuramente difficili e conflittuali, ma anche le uniche che
possano riguadagnare faticosamente senso a una socialità, a
un sistema di scambi sociali e di valorizzazione dei comportamenti:
senza esclusione alcuna. Se la discussione intorno alle proposte
di legge contribuirà ad illuminare la fragilità dei confini
tra delinquenza e follia e di queste con la norma individuale,
se stimolerà coraggiose alternative nella considerazione del
fallimento dell'utopia positivista che ha fondato la psichiatria
e la perizia psichiatrica e quanto altro, la fatica della discussione
non sarà stata inutile e gli uomini e le donne in questo Paese
avranno fatto un piccolo passo avanti. Per questo contributo
sono debitore a tutti gli operatori che in questi anni hanno
lavorato a Trieste intorno a questi problemi e, in particolare,
a Franco Rotelli e Roberto Mezzina.
* Direttore del Dipartimento di salute mentale, Trieste
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